REGOLAMENTO D USO DEI MARCHI DELL'AUTOMOBILE CLUB MANTOVA

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REGOLAMENTO D USO DEI MARCHI DELL'AUTOMOBILE CLUB MANTOVA Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo N 3 del 5/3/2018 1

REGOLAMENTO D USO DEI MARCHI DELL'AUTOMOBILE CLUB MANTOVA ART.1 - Finalità e contenuto ART.2 - Titolarità dei Marchi ART.3 - Categorie di prodotti e servizi che possono fruire dei Marchi ART.4 - Concessione d uso dei Marchi da parte dell'a.c.mn alle proprie Delegazioni ART.5 - Concessione d uso dei Marchi da parte dell A.C.MN a soggetti terzi ART.6 - Condizioni d uso dei Marchi su Internet ART.7 - Commissione di vigilanza sull uso dei Marchi ART.8 - Funzioni della Commissione ART.9 - Tutela dei Marchi ART.10 - Responsabilità conseguenti all uso del Marchio ART.11 - Disposizioni transitorie e finali ART.12 - Entrata in vigore Allegati 1) Riepilogo registrazioni Marchi dell'automobile Club Mantova 2) Fac simile del Modulo di richiesta di concessione dell uso dei Marchi 2

REGOLAMENTO D USO DEI MARCHI DELL'AUTOMOBILE CLUB MANTOVA ART.1 (Finalità e contenuto) 1. Il presente Regolamento disciplina l uso dei seguenti Marchi o "Automobile Club Mantova" (di seguito A.C. MN) o "Museo Tazio Nuvolari" o "Tazio Nuvolari" o "TN E FIGURA DI TARTARUGA" o "TN E FIGURA DI CARAPACE" o "TN TAZIO NUVOLARI E FIGURA DI TARTARUGA" o " TAZIO NUVOLARI GRAFIA" o "Circuito automobilistico di Mantova - Coppa Giorgio e Alberto Nuvolari" o " LA TARTARUGA DI TAZIO NUVOLARI" (periodico di informazione) al fine di tutelarne il valore istituzionale ed emblematico ed assicurarne la funzione di identificazione e riconoscimento dell Ente e dei prodotti e servizi dallo stesso erogati. 2. Il Regolamento stabilisce le modalità di gestione ed utilizzo dei Marchi, le condizioni generali per la concessione del relativo diritto d uso, le modalità di riproduzione grafica, nonché il sistema dei relativi controlli. ART.2 (Titolarità del Marchio) 1. Tutti i diritti relativi all uso dei Marchi sono di proprietà esclusiva dell Automobile Club Mantova, con sede in Mantova, Piazza 80 Fanteria n. 13. 2. Il Marchio A.C.MN è utilizzato ai sensi dell'art. 36 dello Statuto ACI. I Marchi di cui all'art. 1 sono registrati presso l'uami-ufficio Italiano brevetti e presso l'ufficio Marchi internazionali (v. riepilogo registrazioni All. 1) con conseguente acquisizione del diritto esclusivo di utilizzo. ART.3 (Categorie di prodotti e servizi che possono fruire del Marchio) 1. Ferma restando la facoltà dell'ente di utilizzare i propri Marchi anche in settori diversi, i soggetti che, ai sensi del presente Regolamento, sono destinatari della concessione del Marchio, possono associare il Marchio stesso, nei limiti ed alle condizioni di cui al presente Regolamento, 3

soltanto ai prodotti e servizi riconducibili ai seguenti settori di attività, per i quali è stata ottenuta la registrazione: assicurazioni, affari finanziari, monetari ed immobiliari; telecomunicazioni; trasporto, imballaggio, deposito merci ed organizzazione di viaggi; educazione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali. 2. L uso del Marchio in settori diversi da quelli di cui al comma 1 è autorizzato dal Consiglio Direttivo dell Automobile Club Mantova previo parere della Commissione di Vigilanza di cui al successivo Art. 7. 3. Accanto ai Marchi di cui all'art. 1, sia l'ente proprietario che il soggetto terzo autorizzato, sono tenuti ad indicare sempre il simbolo "R", attestante lo stato di "Marchio registrato". ART.4 (Concessione d uso del Marchio da parte dell'a.c.mn alle proprie Delegazioni) 1. L'Ente concede in licenza a titolo oneroso l uso del Marchio A.C.MN alle Delegazioni del territorio di competenza con atto scritto contenente la disciplina d uso del Marchio, la durata della concessione, i casi di anticipata revoca ed il corrispettivo per il relativo uso, in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento. 2. In particolare, l atto di cui al comma 1 dovrà uniformarsi ai seguenti principi: a) le Delegazioni sono tenute ad utilizzare il Marchio A.C.MN come insegna dell esercizio ed a riprodurlo nella carta intestata e nel materiale pubblicitario, rispettando i principi espressi dal presente Regolamento, secondo le modalità definite con L'A.C.MN; b) le Delegazioni sono tenute a dare atto che le denominazioni Automobile Club Mantova, i Marchi A.C.MN e Tazio Nuvolari ed i relativi diritti, nonché qualsiasi altra caratteristica che permetta alle stesse di identificarsi come Delegazione ACI, sono e resteranno oggetto di proprietà esclusiva dell ACMN. Le Delegazioni sono tenute a non utilizzare il Marchio come proprio nome commerciale, ovvero nel proprio nome commerciale, ed a non registrare e/o utilizzare nomi simili o confondibili con lo stesso. La Delegazione, alla scadenza della convenzione stipulata con l AC ovvero in caso di recesso e/o anticipata risoluzione della stessa per qualsiasi motivo, cessa immediatamente di far uso del Marchio e di ogni eventuale altro segno distintivo dell ACMN, nonché di identificare la sua impresa e/o esercizio quale affiliato dell ACI. In caso di ingiustificato ritardo della Delegazione nel rimuovere l insegna, l AC adotterà tutte le iniziative necessarie per ottenere la cessazione immediata dell uso non autorizzato, con addebito delle relative spese alla Delegazione e fatta salva ogni altra azione a tutela del Marchio; c) è fatto divieto alle Delegazioni di concedere sotto qualsiasi forma e a 4

qualsiasi titolo l uso del Marchio, o di parte di esso, in sub-licenza a terzi; d) la Delegazione è tenuta a garantire l elevata qualità dei servizi offerti, la certezza e la rapidità delle prestazioni, le tariffe concordate con A.C. Mantova, nonché a mantenere i propri locali di vendita funzionali ed accoglienti per l utenza; e) le Delegazioni sono tenute nei rapporti con i terzi ad indicare la loro qualità di impresa commerciale indipendente dall ACI e dall AC; f) la concessione in licenza del Marchio alle Delegazioni non può eccedere la durata del rapporto di convenzionamento o di franchising tra l AC e la Delegazione ed è soggetta al pagamento di un canone (royalty) nei confronti dell AC; g) qualsiasi uso del Marchio non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento comporta la risoluzione del rapporto contrattuale tra l AC e la Delegazione. 3. L'Automobile Club Mantova vigila sul corretto uso del Marchio da parte delle proprie Delegazioni, anche attraverso accessi e verifiche da parte del Direttore dell AC o di un suo delegato, informando il Consiglio Direttivo di eventuali distorsioni nell uso del Marchio ed adottano tutte le iniziative idonee alla tutela del Marchio stesso. ART.5 (Concessione d uso dei Marchi da parte dell ACMN a soggetti terzi) 1. L ACMN, con deliberazione del Consiglio Direttivo, previo parere della Commissione di Vigilanza, può concedere in licenza, per iniziative specifiche conformi alle proprie finalità statutarie, a titolo oneroso, l uso dei propri Marchi a soggetti, pubblici o privati, che ne facciano apposita domanda utilizzando il fac simile di cui all Allegato 2. L uso dei Marchi non può essere concesso per iniziative che abbiano un evidente connotazione politica o confessionale. 2. La concessione in licenza non conferisce alcun diritto d esclusiva, né permette l appropriazione dei Marchi, nè la concessione in sub-licenza nei confronti di terzi. 3. L uso deve intendersi sempre ed esclusivamente collegato all iniziativa specifica per la quale il Marchio è stato concesso e solo per il periodo corrispondente. 4. Il licenziatario è tenuto a dare adeguata visibilità al Marchio sui propri materiali promozionali, attraverso la riproduzione del Marchio. Il licenziatario dovrà comunque impegnarsi a riconoscere condizioni di favore nei confronti dei Soci ACI. 5. Il licenziatario può far uso del Marchio su cataloghi, dépliants, autoadesivi, insegne, gadgets e altre forme di pubblicità, anche telematica, radiofonica e televisiva, nonché in fiere, esposizioni e manifestazioni. 5

6. Il contratto di licenza dovrà prevedere per il licenziatario l impegno a: - fornire una declaratoria dei requisiti dei prodotti, dei servizi e delle iniziative in relazione alle quali intende utilizzare il Marchio; - presentare preventivamente le bozze degli stampati al Direttore dell Ente che, verificata la correttezza della riproduzione, rilascia apposito visto; - utilizzare il Marchio in coerenza con il presente Regolamento e con eventuali altre prescrizioni che l Ente ritenesse di inserire nel contratto stesso; - rispettare, nello svolgimento delle attività contrassegnate dal Marchio, elevati standard di qualità; - permettere lo svolgimento di controlli e verifiche di qualità da parte di strutture dell Ente o di soggetti esterni incaricati dall Ente stesso. 7. La riproduzione o l uso del Marchio secondo modalità differenti da quanto indicato nel presente Regolamento comportano la decadenza dal diritto all uso del Marchio con effetto immediato. In caso di decadenza, il licenziatario sarà tenuto alla distruzione immediata di ogni catalogo, dépliant, etichetta o altro materiale comunicativo realizzato utilizzando il Marchio. 8. L Automobile Club Mantova può concedere in licenza l uso gratuito del Marchio unicamente ad Istituzioni pubbliche (quali ad esempio Prefettura, Questura, Forze dell'ordine) nell esercizio delle relative attività istituzionali, fermo restando il divieto di concessione in sub-licenza nei confronti di terzi. L atto di concessione disciplina le modalità d uso del Marchio secondo quanto previsto dal presente articolo. CONTROLLO E TUTELA DEI MARCHI ART.6 (Condizioni d uso dei Marchi su Internet) 1. Il link da parte di altri siti al sito dell ACMN o del Museo Tazio Nuvolari è possibile utilizzando esclusivamente la denominazione "Automobile Club Mantova", purché i siti ospitanti non forniscano contenuti illegali, diffamatori, fraudolenti o comunque lesivi dell immagine dell Ente o di diritti altrui. 2. È vietato l inserimento di pagine del sito ACMN o del Museo TN all interno della struttura del sito ospitante (c.d."framing"). 3. L uso del Marchio come link, così come ogni riproduzione di altre parti del sito su siti altrui, deve essere espressamente autorizzato secondo la procedura descritta nell articolo 5, con esclusione dei casi in cui ad attivare i link siano amministrazioni pubbliche. 4. Nella riproduzione del Marchio deve sempre essere evitata confusione e/o associazione con altri marchi, nomi, insegne, indirizzi IP, nomi di dominio e/o diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi. 5. In ogni caso la presenza del Marchio non rende responsabile l ACMN dei contenuti e dei servizi offerti dal sito ospitante. 6. L ACMN si riserva di modificare il proprio sito in qualsiasi momento ed a 6

propria discrezione, senza alcun obbligo di informare i siti che hanno attivato i link. ART.7 (Commissione di vigilanza sull uso dei Marchi) 1. È istituita la Commissione di vigilanza sull uso dei Marchi, con funzioni di vigilanza sul corretto uso dei Marchi e di qualsiasi altro segno distintivo dell Ente. La Commissione, nominata con deliberazione del Consiglio Direttivo, è composta dal Presidente dell'ente o da un suo delegato, in qualità di Presidente, dal Direttore dell'ente e da un Componente. I Componenti della Commissione possono essere assistiti da un dipendente dell Ente o della propria Società in house, con funzioni di Segretario. L'attività dei Componenti della Commissione di Vigilanza è svolta a titolo gratuito. 2. I componenti della Commissione durano in carica un quadriennio. L incarico è rinnovabile. ART.8 (Funzioni della Commissione) 1. La Commissione esprime con tempestività i pareri previsti dal presente Regolamento e gli altri pareri che possono essere richiesti dal Presidente o dagli Organi dell Ente in ordine all uso dei Marchi. 2. I pareri formulati dalla Commissione di vigilanza sono obbligatori ma non vincolanti. 3. La Commissione vigila altresì sul corretto uso dei Marchi e può formulare proposte agli Organi dell Ente per il miglioramento delle condizioni di uso dei Marchi stessi e per garantirne la necessaria tutela. ART.9 (Tutela dei Marchi) 1. L Automobile Club Mantova tutela i propri Marchi da contraffazioni o alterazioni, nonché da qualsiasi uso illecito o potenzialmente lesivo degli interessi dell Ente, intraprendendo tutte le azioni necessarie. 2. Nel caso di uso non autorizzato o comunque illecito da parte di chiunque dei Marchi, o di parte di essi e della denominazione Automobile Club Mantova, l Ente diffida con atto scritto il responsabile dal proseguire nel suo comportamento ed intima l immediata cessazione di tale uso, nonché la distruzione di ogni materiale relativo. 3. Il Direttore dell'ente segnala, tempestivamente e per iscritto, alla Commissione di Vigilanza di cui all articolo 7 qualsiasi atto o fatto di cui abbiano conoscenza da chiunque posto in essere, anche solo potenzialmente lesivo dei diritti dell Automobile Club Mantova inerenti i propri Marchi. 4. L'Automobile Club Mantova è tenuto ad esperire senza indugio tutte le 7

azioni anche giudiziarie in relazione ad atti o fatti lesivi o potenzialmente lesivi dei propri Marchi. ART.10 (Responsabilità conseguenti all uso dei Marchi) 1. L Automobile Club Mantova non è responsabile nel caso in cui l uso dei propri Marchi o di parte di essi, da parte di soggetti diversi dall A.C. stesso, arrechi danni, costituisca pericolo di danno verso i terzi o verso lo stesso soggetto utilizzatore, o sia comunque contrario alla normativa vigente o a clausole contrattuali. 2. Nei casi di cui al presente articolo, qualora sia convenuto in giudizio, Ente ha facoltà di chiamare in giudizio l utilizzatore ai sensi dell'articolo 269 del codice di procedura civile per esserne garantito, oppure di agire in garanzia verso di lui o i suoi aventi causa in un separato giudizio o procedimento arbitrale. 3. L'uso illecito dei Marchi o che abbia prodotto effetti pregiudizievoli per i terzi, o per l'automobile Club Mantova o per la Federazione ACI, o che minacci di arrecare danni ai terzi o all'ente stesso, costituisce causa di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile del negozio avente ad oggetto l uso del Marchio. 4. E' fatta comunque salva la facoltà dell'automobile Club Mantova di agire contro 1'utilizzatore per i danni dallo stesso arrecati all'ente. 5. Rimangono salve tutte le altre conseguenze che la legge prevede per l'uso illecito o pericoloso del Marchio. 6. Tutti i negozi aventi ad oggetto l'uso del Marchio, di cui sia parte l'ente o altro soggetto appartenente alla Federazione, devono recare una clausola che riproduce il contenuto del presente articolo. ART.11 (Disposizioni transitorie e finali) Ferma restando la validità delle licenze già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con delibera del Consiglio Direttivo vengono stabiliti i termini entro cui l'automobile Club Mantova adegua alle presenti disposizioni i rapporti in essere con i rispettivi licenziatari. ART.20 (Entrata in vigore) 1. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente all approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'automobile Club Mantova ed alla conseguente pubblicazione dello stesso nell'albo Sociale e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'ente. 8

Allegato 1) Riepilogo registrazioni Marchi" Allegato 2) "Fac-simile di richiesta di licenza d uso dei Marchi dell'a.c. Mantova" 9

All Automobile Club di Mantova ALL. 2 Oggetto: richiesta uso Marchio Il sottoscritto: nome ed indirizzo del richiedente:. Tel: Fax:.. e-mail: indirizzo sito internet:. quale titolare della sottoindicata attività /rappresentante legale della società, denominazione e sede: settore di attività (barrare la casella a sinistra): o Artigianato o Industria o Commercio o Turismo o Altro (specificare descrizione attività): CHIEDE la licenza d uso del Marchio, con le modalità e per il periodo sotto indicati, in relazione ai prodotti e/o servizi di seguito descritti: Attinenza e correlazioni con i fini istituzionali dell A.C.Mantova: Modalità d uso: Ambito territoriale di diffusione dei prodotti e/o servizi: Periodo d uso: Data, Firma del richiedente 10