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COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA Provincia di Verona Ordinanza n. 14 del 10-02-2012 OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI AMBIENTE E MOBILITA' - FERMO DEL TRAFFICO NELLA GIORNATA DEL 19 FEBBRAIO 2012 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.30 E DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.30. IL SINDACO PREMESSO CHE: il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in vigore dal 30 settembre 2010, Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa conferma il valore limite di 24 ore per le concentrazioni nell aria ambiente di polveri sottili ( PM10) pari a 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte nell arco dell anno civile e conferma per gli Ossidi di Azoto il valore limite orario pari a 200 µg/m3, da non superare più di 18 volte l anno;mentre il valore limite annuale è pari a 40 µg/m3 come media annuale; il monitoraggio della qualità dell aria condotto da ARPAV, evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici tutto l anno con peggioramenti in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno concorrono all incremento delle concentrazioni delle polveri con valori che talvolta spesso in maniera consecutiva per più giorni superano il valore limite dei 50 µg/m3; la situazione, va sicuramente affrontata affiancando ai provvedimenti emergenziali e strutturali già in atto, anche azioni volte a sensibilizzare i cittadini verso comportamenti eco-compatibili, attraverso iniziative per incentivare una mobilità a basse emissioni. CONSIDERATO CHE è necessario intervenire in modo strutturale con programmi pluriennali ed interventi mirati a tutte le fonti di inquinamento che, insieme al traffico motorizzato, concorrono al superamento dei valori limite, risulta necessario, nelle more dell approvazione del Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell Aria, in fase di imminente adozione da parte delle Amministrazioni interessate, adottare provvedimenti finalizzati alla riduzione a breve termine del carico inquinante ed attivare ogni azione finalizzata a sensibilizzare i cittadini ad adottare comportamenti orientati alla sostenibilità. In linea con le indicazioni del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) riunitosi il 21 settembre 2011 e coordinato dall amministrazione provinciale, il Comune di Castelnuovo d/garda, con ordinanza 107/2011 ha approvato una serie di provvedimenti a tutela del cittadino dall inquinamento atmosferico, per il periodo invernale, in linea con gli anni passati; Il TTZ ha sottolineato inoltre, nella medesima seduta del 21 settembre, la necessità di effettuare una giornata provinciale dell ambiente il giorno 19 febbraio 2012 nella quale si

applicherà il fermo della circolazione, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30; la nota prot. n. 542 del 17 gennaio 2012 inviata dalla Provincia di Verona Settore Ambiente che chiarisce, in riferimento al fermo delle auto del 19 febbraio che per coerenza con gli anni scorsi gli orari e le modalità di applicazione del blocco del traffico saranno mantenuti uguali ; l anno scorso il fermo del traffico si è applicato dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30, al solo centro abitato, lasciando al singolo Comune l individuazione di deroghe per le strade di collegamento con reti infrastrutturali di ordine superiore ; CONSIDERATO CHE è dimostrabile e quantificabile la riduzione del carico inquinante emesso in atmosfera conseguente alla limitazione dell uso di veicoli con motore a scoppio. RILEVATA pertanto la necessità di intervenire, nelle more della approvazione del Piano di Azione per la Qualità dell aria, con azioni finalizzate alla sensibilizzazione, prevenzione e al contenimento degli episodi di inquinamento; anche attraverso la realizzazione di una giornata per l ambiente nella quale si applicherà il fermo della circolazione; VISTA la Delibera di Giunta n 12 del 24 gennaio 2012, con la quale si è stabilito il blocco della circolazione nella giornata del 19 febbraio 2012 VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa ed in particolare l art.11; Visto il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale; VISTA la D.G.R.V. n. 3195 del 17.10.2006 che ha approvato, sulla base dei livelli di inquinanti, la zonizzazione del territorio regionale e identifica in maniera compiuta le zone critiche per l inquinamento atmosferico inserendo il Comune di Castelnuovo d/g. in fascia AI Tra questi comuni in fascia Al, ne vengono individuati 14 (tra i quali rientra anche Castelnuovo del Garda) che per motivi amministrativi e di omogeneità sono inseriti in fascia Al agglomerato (i cosiddetti Comuni della fascia metropolitana ovvero Verona, San Martino Buon Albergo, Buttapietra, Grezzana, Negrar, San Pietro Incariano, Pescantina, Bussolengo, Castel d Azzano, San Giovanni Lupatoto, Sona, Sommacampagna, Villafranca e Lavagno) A1 Provincia ; VISTA la Legge n. 120/2010 Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 ; VISTO l art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico,ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli; VISTO l art. 50 del T.U. sull ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3; ORDINA di limitare la circolazione, secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate: 1) - Divieto di circolazione in occasione della giornata provinciale per l ambiente individuata in domenica 19 febbraio 2012 per tutti i veicoli a combustione interna dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 nel territorio comunale identificato al successivo punto 2 e con le esclusioni indicate al punto 3. 2) - Area del territorio comunale sottoposta alle limitazioni:

la limitazione della circolazione stradale di cui al precedente punto 1 si applica a tutto il territorio di Castelnuovo del Garda fatta eccezione per i seguenti tratti stradali: a) Sr 249 Gardesana Orientale; b) SR 11 dir; c) SR 450; d) ex S.R. 11 via Milano - via Venezia via XXV Aprile; e) SP 27 via Stazione via Generale Zamboni. 3) Esclusioni dal divieto di circolazione: sono escluse dal divieto di cui al precedente punto 1), le seguenti categorie di veicoli: I. veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il gas metano; II. veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico); III. gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio; IV. gli autobus turistici, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente; V. veicoli per il trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità. muniti di titolo autorizzatorio VI. veicoli adibiti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani compresi i mezzi di servizio; VII. veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito, muniti di titolo autorizzatorio; VIII. veicoli al servizio esclusivo di portatori di handicap - muniti di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti,ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; IX. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso X. veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; XI. veicoli dei veterinari, dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità,nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio; XII. veicoli con targa straniera; XIII. veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza, muniti di titolo autorizzatorio; XIV. veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto degli Enti Locali con autorizzazione e delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato; XV. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto; XVI. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, muniti di titolo autorizzatorio; XVII. veicoli limitatamente ai percorsi casa prima fermata (distante non meno di 900 metri) del servizio di trasporto pubblico di linea, muniti di titolo autorizzatorio; XVIII. veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell area interdetta, limitatamente al percorso necessario all andata e al ritorno dall albergo, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione; XIX. autoveicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo

se omologati a quattro o più posti oppure con 2 persone a bordo se omologati a 2 posti; XX. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio; XXI. veicoli di ambulanti e venditori su area pubblica in forma itinerante che debbano recarsi presso le aree di mercato o punti vendita secondo quanto prescritto dalle relative autorizzazioni; XXII. veicoli degli operatori dell informazione previa esibizione della tessera dei rispettivi ordini professionali e gli edicolanti, muniti di titolo autorizzatorio; XXIII. veicoli di arbitri e commissari di gara impegnati in manifestazioni sportive limitatamente al percorso per raggiungere la sede di gara, muniti di titolo autorizzatorio; XXIV. veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell Ente per cui operano che dichiari che l operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l assistenza domiciliare è indispensabile, nonché veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio); ovvero di persone impegnate nell assistenza a ricoverati in luoghi di cura o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, muniti di titolo autorizzatorio; XXV. veicoli partecipanti ai cortei del carnevale; Casi non previsti in ordinanza : Autorizzazioni in deroga per casi eccezionali, rispetto ai casi previsti in ordinanza, possono essere rilasciate dal comando di Polizia Municipale, che valuterà caso per caso. La richiesta deve essere fatta, almeno 5 giorni prima, via fax al n 045 7571356. Per informazioni chiamare lo 045 6459980 (da lunedì a sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00). 4) Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento: Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada ) che ne facciano richiesta. L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U. 5) Bollino Blu (Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998): I veicoli in possesso del tagliando BOLLINO BLU relativo al controllo dei gas di scarico, sono comunque soggetti alle misure di limitazione della circolazione stradale di cui alla presente ordinanza. 6) Sanzioni previste: Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi della Legge n. 120/2010 Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui all art 7 comma 1 lett. b e 13 decreto legislativo 30 aprile 1992, da 74,00 ad 296,00.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all Albo Pretorio e attraverso idonea comunicazione a mezzo sito internet. L Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell ambito delle valutazioni del Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell Aria. Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell ordinanza all Albo Pretorio. Il Comando della Polizia Municipale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l efficacia. Copia della presente è inoltrata a: Polizia Municipale, Albo Pretorio, Ufficio Ecologia, Provincia di Verona (alla cortese attenzione dell ing. Silvia Righetti) Prefettura di Verona Stazione Carabinieri di Peschiera del Garda IL SINDACO F.to Maurizio Bernardi