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COMUNE DI SAN BONIFACIO Provincia di Verona REGOLAMENTO DELL I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 26/01/2001 Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 23/03/2001 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 19/03/2003 Modificato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 69 del 29/12/2003 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 20/12/2005 i

I N D I C E ART. 1 - Oggetto del regolamento... 1 ART. 2 - Aree possedute da coltivatori diretti... 1 ART. 3 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali... 2 ART. 4 - Abitazione principale... 2 ART. 5 - Disposizioni particolari per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili... 3 ART. 6 - Fabbricati fatiscenti o inabitabili... 4 ART. 7 - Interessi per la riscossione e i rimborsi... 4 ART. 8 - Gestione del servizio, Controllo e Verifica... 5 ART. 9 - Compenso incentivante al personale che ha svolto l'attività di accertamento.8 ART. 10 - Entrata in vigore 9 ALLEGATO N. 1 Criteri di stima e valutazione di aree fabbricabili e fabbricati sottoposti ad interventi di recupero.. 10 i

COMUNE DI SAN BONIFACIO REGOLAMENTO DELL I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) ART. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione dell imposta comunale sugli immobili, (I.C.I.) nel Comune di San Bonifacio, nell ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni. ART. 2 Aree possedute da coltivatori diretti 1. Ai sensi del comma 1, lettera a), dell art. 59 del D. Lgs. 446/97, si stabilisce che non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all allevamento di animali. Si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principali le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall art. 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Ai fini dell agevolazione il soggetto passivo ed i componenti il nucleo familiare devono prestare all attività agricola una quantità di lavoro corrispondente almeno al 50% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l anno precedente. Nel caso di comunione, la qualifica di imprenditore agricolo, così come definita dal comma precedente, deve essere posseduta da almeno il 50% dei contitolari. 1

ART. 3 Immobili utilizzati da Enti non commerciali 1. Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'i.c.i., prevista all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/92, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dagli Enti che li utilizzano per attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché per le attività di cui all art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, secondo quanto previsto all'art. 87 comma 1 lettera C) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917. ART. 4 Abitazione principale 1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale dei socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio dei Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino Italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992: a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa sia mantenuta a disposizione del titolare del diritto. b) l abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai propri familiari (parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado), con effetto dall anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione, purché il parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado ed affine fino al secondo, vi abbia la residenza; c) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore. 2. Il soggetto interessato attesta la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale utilizzando la comunicazione di cui al successivo articolo8. 2

ART. 5 Disposizioni particolari per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili 1 1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal 5 comma dell art. 5 del Decreto Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, vengono stabiliti dei criteri di stima e dei parametri di valutazione per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili. 2. I criteri di stima e valutazione di aree fabbricabili e fabbricati sottoposti ad interventi di recupero contenuti nelle tabelle allegate al presente regolamento, possono essere modificati periodicamente con deliberazione del Consiglio Comunale, avente effetto con riferimento agli anni d imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione. 3. I valori di mercato delle aree fabbricabili e dei fabbricati sottoposti a interventi di variazione, vengono determinati annualmente dalla Giunta Comunale. I valori così stabiliti avranno influenza solo sul piano della limitazione del potere di accertamento del Comune, nel senso che se l imposta viene calcolata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato ai sensi del periodo precedente, al Comune viene sottratto il potere di accertamento di un maggior valore. 4. Le tabelle evidenziate negli allegati criteri di stima e valutazione, possono venire modificate e integrate con deliberazione di Giunta Comunale esclusivamente in relazione alla mutata realtà territoriale (es. modifica di zone urbanistiche), avente effetto con riferimento agli anni d imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione. 5. Nel caso in cui la zona non sia prevista nelle allegate tabelle, fino alla data di entrata in vigore della deliberazione di cui al comma precedente, vengono applicati i parametri previsti per zone analoghe, con il criterio generale dell applicazione del coefficiente più favorevole al contribuente. 1 Il presente articolo è stato modificato con decorrenza 01/01/2003 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 19/03/2003. Il testo in vigore fino al 31/12/2002 è il seguente: Disposizioni particolari per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal 5 comma dell art. 5 del Decreto Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, lo stesso è determinato dall ufficio tecnico comunale. Detti valori sono contenuti nella allegata tabella, che forma parte integrante del presente Regolamento. I valori indicati nella tabella hanno influenza solo sul piano della limitazione del potere di accertamento del Comune, nel senso che se l imposta viene calcolata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato ai sensi del comma precedente, al Comune viene sottratto il potere di accertamento di un maggior valore. La tabella di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente con deliberazione del Consiglio Comunale, avente effetto con riferimento agli anni d imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione. In ogni caso, la tabella di cui al comma 1 verrà aggiornata annualmente sulla base dell indice di variazione dei prezzi medi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (ISTAT), con provvedimento del Funzionario Responsabile dell Imposta. 3

ART. 6 Fabbricati fatiscenti o inabitabili 1. Ai sensi del comma 1 lettera h) dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97, si dispone che le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1 art. 8 dei D. Lgs 504/92, come sostituto dall'art. 3 comma 55 della Legge n. 662/96 sono identificate nelle sottoriportate fattispecie, che devono verificarsi congiuntamente: a) Cedimenti significativi nel tetto o in altri elementi strutturali portanti quali fondazioni, solai o murature perimetrali; b) Assenza di fornitura di acqua potabile; c) Non utilizzo di fatto dell immobile per accertata inabitabilità degli stessi. 2. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. L eliminazione della causa ostativa all uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione all art. 8, comma 3, lettera c) del presente regolamento. ART. 7 Interessi per la riscossione e i rimborsi 1. Per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data del 18.5.99 (data di entrata in vigore della L. 13.5.1999 N. 133), in relazione agli interessi dovuti sia per la riscossione che per i rimborsi dell imposta, si assume la stessa misura prevista per le imposte erariali per i periodi di imposta considerati. 2. E esclusa la ripetizione di quanto pagato dai contribuenti sulla base delle disposizioni previgenti. 4

ART. 8 Gestione del servizio, Controllo e Verifica 2 2 Il presente articolo è stato modificato con decorrenza 01/01/2003 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 19/03/2003. Il testo in vigore fino al 31/12/2002 è il seguente: 1. Il servizio di riscossione del tributo è effettuato dal Concessionario nei termini e con le modalità previsti dal Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 2. In alternativa, qualora la struttura organizzativa dell Ufficio Tributi lo consenta, il servizio di riscossione del tributo potrà essere gestito in economia. 3. Ai sensi della lettera l) dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell imposta, si dispone di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l attività di controllo sostanziale: a) è eliminato l obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all art. 10, comma 4, del D.Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 504; b) conseguentemente sono eliminate: c) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza o inesattezza della dichiarazione, di accertamento d ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all art. 11, commi 1 e 2, del predetto D.Leg.vo n.504/92; d) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all art. 14, commi 1 e 2, del D.Leg.vo n.504/92, come sostituito dall art. 14 del D.Leg.vo 18 dicembre 1997, n. 473; e) è introdotto l obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell anno, entro 90 giorni dal loro verificarsi, e comunque non oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui le cessioni o modificazioni di soggettività passiva si sono verificate, con l individuazione dell unità immobiliare interessata. Per la tardiva trasmissione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa di lire duecentomila per unità immobiliare; la comunicazione viene considerata tardiva qualora venga presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui si sono verificate le cessioni o modificazioni di soggettività passiva; per la mancata trasmissione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa di lire cinquecentomila per unità immobiliare. La comunicazione ha mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l esercizio dell attività di accertamento sostanziale di cui alla successiva lettera f); essa deve contenere la sola individuazione dell unità immobiliare interessata, con l indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva. La comunicazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità; la nullità è sanata se il soggetto passivo o il suo rappresentante provvede alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell invito da parte del funzionario responsabile della gestione dell imposta. Nel caso in cui la comunicazione venga sottoscritta da tutte le parti del rapporto giuridico, vale come comunicazione sia di acquisizione, di modificazione, che di cessazione della soggettività passiva. La comunicazione, contenente le generalità ed il codice fiscale delle parti interessate all acquisto, alla cessazione ed alla modificazione della soggettività passiva, può essere redatta sui moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali o inviata dal notaio che ha redatto l atto. f) la Giunta Comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell ufficio tributi, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo; 5

1. Il servizio di riscossione del tributo è effettuato dal Concessionario nei termini e con le modalità previsti dal Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504. 2. In alternativa, qualora la struttura organizzativa dell Ufficio Tributi lo consenta, il servizio di riscossione del tributo potrà essere gestito in economia o mediante convenzione con altri soggetti 3. 3. Ai sensi della lettera l) dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell imposta, si dispone di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l attività di controllo sostanziale: a) è eliminato l obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all art. 10, comma 4, del D.Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 504; b) conseguentemente sono eliminate: - le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza o inesattezza della dichiarazione, di accertamento d ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all art. 11, commi 1 e 2, del predetto D.Leg.vo n.504/92; - le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all art. 14, commi 1 e 2, del D.Leg.vo n.504/92, come sostituito dall art. 14 del D.Leg.vo 18 dicembre 1997, n. 473; g) il Funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla Giunta: - verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui alla precedente lettera c), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione del possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell anno di imposta considerato; - determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l ha versata, in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato avviso di accertamento per omesso versamento ICI con l indicazione dell ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi; h) l avviso di cui alla precedente lettera g) deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l imposizione. 4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano per gli immobili per i quali il Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell art. 4 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto per l anno di imposta 2001 e successivi. 5. Per gli anni di imposta 2000 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d ufficio per omessa presentazione della dichiarazione e irrogazione delle corrispondenti sanzioni 6. Il Funzionario Responsabile del tributo, in ottemperanza agli indirizzi forniti dalla giunta, cura il potenziamento dell attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all evasione. 3 Il presente comma è stato modificato con deliberazione del commissario prefettizio n. 69 del 29/12/2003 con decorrenza 01/01/2004. Il testo in vigore fino al 31/12/2003 è il seguente: In alternativa, qualora la struttura organizzativa dell Ufficio Tributi lo consenta, il servizio di riscossione del tributo potrà essere gestito in economia. 6

c) è introdotto l obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell anno, entro 90 giorni dal loro verificarsi, e comunque non oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui le cessioni o modificazioni di soggettività passiva si sono verificate, con l individuazione dell unità immobiliare interessata. Per la tardiva trasmissione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa di. 103,00 per unità immobiliare; la comunicazione viene considerata tardiva qualora venga presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui si sono verificate le cessioni o modificazioni di soggettività passiva; per la mancata trasmissione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa di 258,00 per unità immobiliare. La comunicazione ha mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l esercizio dell attività di accertamento sostanziale di cui alla successiva lettera f); essa deve contenere la sola individuazione dell unità immobiliare interessata, con l indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva. La comunicazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità; la nullità è sanata se il soggetto passivo o il suo rappresentante provvede alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell invito da parte del funzionario responsabile della gestione dell imposta. Nel caso in cui la comunicazione venga sottoscritta da tutte le parti del rapporto giuridico, vale come comunicazione sia di acquisizione, di modificazione, che di cessazione della soggettività passiva. La comunicazione, contenente le generalità ed il codice fiscale delle parti interessate all acquisto, alla cessazione ed alla modificazione della soggettività passiva, può essere redatta sui moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali o inviata dal notaio che ha redatto l atto. d) Ai sensi di quanto stabilito dall art. 13 del d. lgs. 18/12/1997 n. 471, chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dell imposta comunale sugli immobili, è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato. Nel caso in cui i versamenti siano effettuati con un ritardo non superiore a trenta giorni, e la violazione non sia stata sanata ai sensi dell art. 13 del d. lgs. 18/12/1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. ravvedimento operoso), la sanzione è ridotta al 3,75 per cento 4. e) la Giunta Comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell ufficio tributi, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo; f) il Funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla Giunta: - verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui alla precedente lettera c), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione del possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell anno di imposta considerato; - determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l ha versata, in tutto o in parte, emette, motivandolo, un 4 Il presente comma è stato modificato con decorrenza 01/01/2006 con deliberazione diconsiglio Comunale n. 76 del 20/12/2005. Il testo in vigore fino al 31/12/2005 è il seguente: Ai sensi di quanto stabilito dall art. 13 del d. lgs. 18/12/1997 n. 471, chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dell imposta comunale sugli immobili, è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato. Nel caso in cui i versamenti siano effettuati con un ritardo non superiore a sessanta giorni, e la violazione non sia stata sanata ai sensi dell art. 13 del d. lgs. 18/12/1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. ravvedimento operoso), la sanzione è ridotta al dieci per cento. 7

apposito atto denominato avviso di accertamento per omesso versamento ICI con l indicazione dell ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi; g) l avviso di cui alla precedente lettera f) deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l imposizione, salvo proroghe previste dalla legge. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano per gli immobili per i quali il Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell art. 4 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto per l anno di imposta 2001 e successivi. 5. Per gli anni di imposta 2000 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d ufficio per omessa presentazione della dichiarazione e irrogazione delle corrispondenti sanzioni 6. Il Funzionario Responsabile del tributo, in ottemperanza agli indirizzi forniti dalla giunta, cura il potenziamento dell attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all evasione. ART. 9 Compenso incentivante al personale che ha svolto l'attività di accertamento 5 1. In relazione al disposto dell art. 3, comma 57, della legge n. 662/96 come recepito dall art. 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di incentivare l attività di accertamento e di controllo svolta direttamente dal Comune, è costituito un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività. 6 2. L ammontare di tale fondo è stabilito dalla Giunta in misura percentuale delle somme riscosse unicamente a recupero dei tributi evasi ed accertati in via definitiva a seguito delle attività di liquidazione e accertamento, con un minimo del 5% e fino ad un massimo dell 8%. Tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell amministrazione. L attribuzione del 5 Il presente titolo è stato modificato con decorrenza 01/01/2006 con deliberazione del Consiglio Comunale n.76 del 20/12/2005. Il titolo in vigore fino al 31/12/2005 è compenso incentivante al personale dell ufficio tributi. 6 Il presente comma è stato modificato con decorrenza 01/01/2006 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 20/12/2005. Il testo in vigore fino al 31/12/2005 è il seguente: In relazione al disposto dell art. 3, comma 57, della legge n. 662/96 come recepito dall art. 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di incentivare l attività di accertamento e di controllo svolta direttamente dal Comune, è costituito un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività 8

compenso, dovrà essere conforme a quanto disposto dal contratto collettivo nazionale degli Enti Locali 7. 3. L ammontare delle somme riscosse, al fine del calcolo del fondo, dovrà essere conteggiato al netto degli impegni per attività di terzi svolte a supporto dell ufficio nelle procedure di riscossione 8. 4. La Giunta potrà stabilire di destinare fino ad un massimo del 40% del fondo costituito ai sensi del comma 2 del presente articolo, alla formazione del personale o all acquisto di attrezzatura e arredi per l ufficio al fine di migliorare ed incrementare la capacità di accertamento 9. ART. 10 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2001. 7 Il presente comma è stato modificato con decorrenza 01/01/2006 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 20/12/2005. Il testo in vigore fino al 31/12/2005 è il seguente: L ammontare di tale fondo è stabilito dalla Giunta in misura percentuale delle somme riscosse unicamente a recupero dei tributi evasi ed accertati in via definitiva a seguito delle attività di liquidazione e accertamento, con un minimo del 3% e fino ad un massimo del 5%. L attribuzione del compenso di cui sopra, dovrà essere conforme a quanto disposto dal contratto collettivo nazionale degli Enti Locali 8 Il presente comma è stato aggiunto con decorrenza 01/01/2006 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 20/12/2005. 9 Il presente comma è stato aggiunto con decorrenza 01/01/2006 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 20/12/2005. 9

ALLEGATO N. 1 - CRITERI DI STIMA E VALUTAZIONE DI AREE FABBRICABILI E FABBRICATI SOTTOPOSTI AD INTERVENTI DI RECUPERO 1. AREE FABBRICABILI Le zone omogenee con in cui viene suddiviso il territorio dal P.R.G. sono trattate in modo diversificato, a seconda che ci si riferisca a zone di espansione, adibite a servizi (es. strade, parcheggi, verde pubblico, ecc.) o di completamento, cioè con un edificato già consolidato. Si configurano tre modi diversi di ricercare il valore di mercato di un'area, a seconda della sua posizione e della sua appartenenza ad una o ad un'altra zona omogenea, riassunti nelle seguenti tabelle: TABELLA A TIPO A Ba Bb Bc Bd Be C1a C1b C1c C1d C1S C1Sa C2 D1b D1c D2a D2b D2c D5 D6 D7a D7b D11 ZONA OMOGENEA DI P.R.G. Nuclei di antica origine GP3-GP4-GP5 Completamento (If. 1,5 mc./mq) Completamento (If. 1,7 mc./mq) Completamento (If. 2,0 mc./mq) Completamento (If. 2,5 mc./mq) Completamento (If. 3,0 mc./mq) Territorio parzialmente edificato (If. 1,0 mc./mq) Territorio parzialmente edificato (If. 1,2 mc./mq) Territorio parzialmente edificato (If. 1,5 mc./mq) Territorio parzialmente edificato (If. 1,7 mc./mq) Zzona C1 Speciale (non edificabile) Zona parzialmente edificata Speciale Espansione residenziale Completamento produttivo industriale Completamento industriale/ produttivo precedente PRG Zone di espansione industriale e artigianale Zone di espansione artigianale e commerciale Zone di espansione artigianale Centro intermodale F.S. Deposito rifiuti speciali Completamento agroindustriale Espansione agroindustriale Impianti industriali esistenti 10

E F1 F2 F3 F3a F4 Zone agricole (non edificabili ad usi non agricoli) Istruzione Attrezzature di interesse comune Aree attrezzate parco gioco sport Aree per attrezzature sportive di livello comunale Parcheggi Considerando che la morfologia dell area e la sua ubicazione incidono sul valore di mercato della stessa, sono stati introdotti dei coefficienti correttivi utilizzabili nei casi in cui la proprietà non sia pienamente sfruttabile o posta in frazione. TABELLA B N DESCRIZIONE ZONA RESIDENZIALE COEFFICIENTE DI ZONA NON RESIDENZIALE COEFFICIENTE DI MOLTIPLICAZIONE MOLTIPLICAZIONE F1 Frazione di Villabella 0,70 1,08 F2 Frazione di Villanova 0,80 1,08 F3 Frazione di Prova 0,75 0,85 F4 Frazione di Lobia 0,65 0,85 F5 Frazione di Locara 0,70 0,80 F6 Zone residenziali del capoluogo che presentano difficoltà a livello di urbanizzazioni Le frazioni sono identificate come da TAVOLA 14 del Piano Regolatore Vigente 0,85 0,85 TABELLA C N TIPO COEFFICENT E A) POSSIBILITA EDIFICATORIA COMPLETA 1,0 B) POSSIBILITA EDIFICATORIA CONDIZIONATA 0,8 C) POSSIBILITA EDIFICATORIA INESISTENTE 0,6 D) COMPARTI DI ATTUAZIONE REDIDENZIALI DI 1,2 PARTICOLARE PREGIO E) COMPARTI DI ATTUAZIONE ARTIGIANALI INDUSTRIALI DI PARTICOLARE PREGIO 1,2 Nota: per comparti di particolare pregio si intendono quelle aree di espansione di medio-piccole dimensioni, poste all interno del tessuto urbano in parte o totalmente edificato (es.p.l. contornato da aree già edificate e viabilità esistente, il quale risulta servito da tutte le urbanizzazioni primarie, per cui è necessario solo eseguire la suddivisione interna dei lotti, oltre ad una semplice viabilità). Esempi di aree con possibilità edificatoria di cui ai punti A) B) e C) della tabella C A) POSSIBILITA EDIFICATORIA COMPLETA 350 Lotto di terreno di dimensioni regolari e/o aventi superficie uguale o superiore al minimo previsto da PRG, per cui è consentita un agevole edificazione. 11

B) POSSIBILITA EDIFICATORIA CONDIZIONATA 350 Lotto di terreno con morfologia tale da permetterne lo sfruttamento una volta annesso ad altra area, ad altra proprietà, ecc. C) POSSIBILITA EDIFICATORIA INESISTENTE 350 Appezzamento di terreno, identificato da mappale specifico, definito da P.R.G. come edificabile, ma non sfruttabile in quanto adibito a funzione specifica di accesso ad uno o più immobili, o a verde di pertinenza, ecc.. 310 TABELLA A1 Zone d espansione TIPO ZONA DESCRIZIONE LIVELLO DI OMOGENEA URBANIZZAZIONE C2 C2a Esp. residenziale mc./mq. 1,0 Non urbanizzata C2 C2a Esp. residenziale mc./mq. 1,0 Urbanizzata C2 C2b Esp. residenziale mc./mq. 1,2 Non urbanizzata C2 C2b Esp. residenziale mc./mq. 1,2 Urbanizzata C2 C2c Esp. residenziale mc./mq. 1,5 Non urbanizzata C2 C2c Esp. residenziale mc./mq. 1,5 Urbanizzata C2 C2d Esp. residenziale mc./mq. 1,7 Non urbanizzata C2 C2d Esp. residenziale mc./mq. 1,7 Urbanizzata D2 D2a Zone di espansione industriale e Non urbanizzata artigianale D2 D2a Zone di espansione industriale e Urbanizzata artigianale D2 D2b Zone di espansione artigianale e Non urbanizzata commerciale D2 D2b Zone di espansione artigianale e Non urbanizzata commerciale D2 D2c Zone di espansione artigianale Non urbanizzata D2 D2c Zone di espansione artigianale Non urbanizzata D7 D7b Zone di espansione agroindustriale Non urbanizzata 12

TABELLA A1.1 zone d espansione in essere TIPO ZONA DESCRIZIONE LIVELLO DI OMOGENEA URBANIZZAZIONE C2 Pdl 1 Via Chiavichetta Urbanizzata C2 Pdl 2 Via Chiavichetta Urbanizzata C2 Pdl 3 La Motta Urbanizzata C2 Pdl 4 Via Della Libertà Urbanizzata C2 Pdl 5 Via Verdi Urbanizzata C2 Pdl 6 Via Gorizia/Praissola Urbanizzata C2 Pdl 7 Prova - Via Don Mario Urbanizzata C2 Pdl 8 Prova - Via Don Mario Urbanizzata C2 Pdl 9 Prova - Via Don Mario Urbanizzata C2 Pdl10 Prova - Via Don Mario Urbanizzata C2 Pdl11 Prova - P.zza Michelangelo Urbanizzata C2 Pdl12 Prova - Piazzale Michelangelo Urbanizzata C2 Pdl13 Prova - Via Sanzio Urbanizzata C2 Pdl15 Locara - Via Simoni Urbanizzata NOTA: la data di riferimento per il passaggio di un area da non urbanizzata a urbanizzata, se non diversamente espresso all interno della convenzione urbanistica, coincide con l inizio lavori delle opere di urbanizzazione. La valorizzazione della tabella A1 viene operata annualmente dalla Giunta Comunale e viene riferita a comparti posti nel capoluogo. Per aree ubicate nelle frazioni è necessario moltiplicare il valore determinato dalla Giunta Comunale con il coefficiente di cui alla tabella B. E altresì possibile applicare i coefficienti D) ed E) riportati nella tabella C) a quelle zone ritenute di maggior pregio sul territorio comunale. A2 ZONE F G 10 Per quanto riguarda le aree di standards individuate dal P.R.G. nelle porzioni di territorio al di fuori delle zone di espansione, il valore ritenuto congruo sarà dato dall imponibile ICI per i terreni agricoli calcolato ai sensi di legge, aumentato di una percentuale non superiore al 5% da stabilirsi annualmente con deliberazione di giunta comunale. 13

2. APPLICAZIONE CRITERI DELLE AREE FABBRICABILI AGLI IMMOBILI IN VARIAZIONE (IMMOBILI SOTTOPOSTI AD INTERVENTI DI RECUPERO) Per quanto riguarda i fabbricati sottoposti ad interventi di recupero, dalla data di inizio lavori a quella di ultimazione dei lavori dell immobile, l imponibile a cui applicare l aliquota I.C.I. coinciderà con l importo risultante dall applicazione delle successive formule e dall utilizzo dei coefficienti contenuti nelle tabelle sotto esposte e dei valori predisposti annualmente dalla Giunta Comunale. 2.1) CALCOLO IMPONIBILE PER AREE POSTE NEL CAPOLUOGO (Volume d intervento : Coefficiente di zona) x Valore mq. di zona = Imponibile I.C.I. 2.2) CALCOLO IMPONIBILE PER AREE POSTE NELLE FRAZIONI [(Volume d intervento : Coefficiente di zona) x Valore mq. di zona] X Coeff. di frazione = Imponibile I.C.I. 2.3) CALCOLO IMPONIBILE PER AREE POSTE IN ZONA AGRICOLA TABELLA D Valori e coefficienti per aree poste all interno del centro abitato TIPO ZONA OMOGENEA COEFFICIENTE DI ZONA A Nuclei di antica origine Capoluogo 2,00 A Nuclei di antica origine Villabella 0,50 A Nuclei di antica origine Villanova 1,00 A Nuclei di antica origine Prova 1,60 A Nuclei di antica origine Lobia 1,75 A Nuclei di antica origine Locara 1,30 Ba Completamento 1,50 Bb Completamento 1,70 Bc Completamento 2,00 Bd Completamento 2,50 Be Completamento 3,00 C1a Territorio parzialmente edificato 1,00 C1b Territorio parzialmente edificato 1,20 14

C1c Territorio parzialmente edificato 1,50 C1d Territorio parzialmente edificato 1,70 C1S Zona parzialmente edificata Speciale 1,70 C1Sa Zona parzialmente edificata Speciale A 1,70 D1a Centro commerciale direzionale 1,00 D1b Completamento produttivo industriale 3,00 D1c Completamento industriale/ produttivo 7,00 precedente PRG D1d Completamento produttivo del precedente PRG 7,00 D3a Attività esistente D4 Turistico alberghiera D7a Completamento agroindustriale 5,00 D11 Impianti industriali esistenti 15

TABELLA D1 Valori e coefficienti correttivi da applicarsi alla formula 2) aree poste in frazione N DESCRIZIONE ZONA RESIDENZIALE COEFFICIENTE DI ZONA NON RESIDENZIALE COEFFICIENTE DI MOLTIPLICAZIONE MOLTIPLICAZIONE F1 Frazione di Villabella 0,70 1,08 F2 Frazione di Villanova 0,80 1,08 F3 Frazione di Prova 0,75 0,85 F4 Frazione di Lobia 0,65 0,85 F5 Frazione di Locara 0,70 0,80 Le frazioni sono identificate come da TAVOLA 14 del PIANO REGOLATORE vigente. Determinazione del coefficiente di zona specifico Volume massimo realizzabile : superficie fondiaria = Coefficiente di zona TABELLA E Valori per aree poste al di fuori dei centri abitati TIPO E ZONA OMOGENEA Edifici non più funzionali al fondo 16