Comune di Apecchio Regolamento Comunale Per la cessione di loculi ed aree cimiteriali. Approvato con delibera n.66 /C.C. del 21.12.1996 Modificato con delibera n.6/c.c. del 01.02.1997 Modificato con delibera n.87/c.c. del 28.11.1998 Modificato con delibera n.22/c.c. del 23.06.2001 Modificato con delibera n.11/c.c. del 27.03.2017
CAPO I LOCULI CIMITERIALI - Art. 1 - Divieto di trasferimento concessione 1 - La concessione non dà diritto di proprietà ma soltanto quello di uso riservato alla persona del concessionario ed a quella della propria famiglia, restando vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione (art. 94 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803). 2 - Nel caso di violazione del divieto di cui al precedente comma 1, l'amministrazione comunale procede alla revoca immediata della concessione, senza che il concessionario o terzi possano pretendere indennizzi di sorta. - Art. 2 - Durata della concessione 1 - La durata della concessione é stabilita in anni 50, con decorrenza dalla data di stipula del contratto. 2 - Gli aventi diritto dovranno, allo scadere della concessione, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento, domandarne la riconferma, che verrà accordata dietro versamento del corrispettivo della tariffa di concessione vigente all'atto della richiesta. 3 - In mancanza della domanda di cui al precedente comma 2, la concessione cadrà nella libera disposizione del Comune. - Art. 3 - Spese contrattuali 1 - La concessione dei loculi é rilasciata mediante contratto per scrittura privata stipulato tra il Segretario dell'ente e il concessionario. Tutte le spese per bolli, diritti, registrazione e tutte quelle eventuali e conseguenziali sono a carico del concessionario. - Art. 4 - Corrispettivo concessione 1 - E' di competenza della Giunta Municipale la determinazione del corrispettivo della concessione nonché il suo aggiornamento. 2 - Il concessionario, oltre al prezzo del loculo dovrà pagare, per ogni tumulazione, le tasse e diritti relativi stabiliti dal Comune.
- Art. 5 - Requisiti 1 - Hanno titolo a chiedere ed ottenere la concessione: a) in presenza di un defunto, i coniugi, parenti, gli affini e gli eredi; b) tutti i cittadini nati o residenti nel Comune di Apecchio, che abbiano compiuto il 60 anno di età ; c) i coniugi del defunto limitatamente ad uno dei loculi attigui quando non siano titolare di altra concessione non utilizzata; d) il coniuge della persona che ha ottenuto la concessione al compimento del 65 anno di età limitatamente ad uno dei loculi attigui quando non sia titolare di altra concessione non utilizzata: 2 - In caso di richieste superiori alle disponibilità per quanto concerne le concessioni di cui al precedente punto b), la Giunta Municipale darà priorità al richiedente più anziano di età. 3 - Le istanze di concessione inoltrate da soggetti nati e residenti in altri comuni vengono esaminate dalla Giunta Municipale e sono accolte o respinte con provvedimento motivato; sono fatte salve, comunque le disposizioni di cui all'art. 48 del D.P.R. 20 ottobre 1975 n. 803; 4 - Alle concessioni di cui alle precedenti lettere a) e c) é riservato il 60% dei loculi disponibili; alle concessioni di cui alle lettere b) e d) é riservato il 40% dei loculi disponibili; 5 - La Giunta Municipale darà sempre prioritariamente la concessione al coniuge, ai parenti e agli eredi dei defunti sistemati precariamente in loculi oggetto di concessione rilasciata a terzi. - Art. 6 - Realizzazione colombai su richiesta 1 - La Giunta Municipale può realizzare su richiesta dei cittadini privati senza vincoli di età un colombaio alle seguenti condizioni: - esistenza di una specifica istanza congiunta da parte dei privati interessati, - approvazione del progetto da parte della Giunta Municipale; - stipula di una convenzione contenente l'impegno dei privati ad assumere l'onere finanziario; - riserva del 10% dei loculi in favore del Comune. Anche in detta circostanza la durata della Concessione é di anni sessanta.
- Art. 7 - Utilizzo loculi di riserva e casi di decadenza della concessione 1 - In caso di decesso di persona sola, priva di concessione e senza eredi, alla tumulazione provvede direttamente il Comune mediante utilizzo di uno dei loculi di riserva. 2 - In caso di estumulazione e nei casi in cui dall'amministrazione comunale sia stato autorizzato il trasporto della salma in altro loculo o tomba o sepolcro privato, il loculo rimasto vuoto ritorna nella piena disponibilità del Comune, e quindi, né il concessionario né i suoi aventi causa potranno vantare nessun diritto. - Art. 8 - Obblighi del concessionario 1 - Entro sei mesi dalla sepoltura, dovrà essere apposta una lapide in marmo sulla quale dovrà essere apposto il nome e cognome del defunto, l'anno di nascita e del decesso. Tale epigrafe potrà contenere altre indicazioni previa approvazione dell'autorità comunale. Le relative spese occorrenti sono a carico del concessionario, come le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del loculo, ivi compresa la muratura di chiusura, da eseguirsi con muro di mattoni pieni a una testa e malta di cemento intonacato nella parte esterna. Altresì tutte le opere ornamentali, nessuna esclusa, sono a completo carico del concessionario o suoi eredi che all'uopo dovranno sottostare a tutte le prescrizioni che potranno essere imposte sia dall'ufficio Tecnico comunale che dall'autorità Sanitaria competente. - Art. 9 - Distruzione totale o parziale del loculo 1 - L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per distruzione in tutto o in parte del loculo concesso, per qualunque causa fortuita o di forza maggiore. - Art. 10 - Illuminazione privata 1 - Per l'illuminazione privata del loculo trova applicazione la speciale disciplina relativa alla illuminazione privata delle sepolture cimiteriali.
CAPO II AREE CIMITERIALI - Art. 11 - Concessione di aree 1 - Il Comune può concedere a privati ed Enti l'uso di aree per famiglie e collettività ; detta concessione é sempre temporanea la relativa durata é di anni 99, salvo rinnovo. 2 - I singoli progetti di costruzione di sepoltura private debbono essere approvate dal Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia e del coordinatore sanitario dell'unità Sanitaria Locale competente. 3 - In caso di domande superiori alle disponibilità di aree, la Giunta Municipale approva un apposito bando contenente i criteri per la determinazione della priorità. 4 - Nell'atto di approvazione del progetto, viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non devono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero. 5 - Il concessionario deve iniziare i lavori entro un anno dal rilascio della concessione e deve completare l'opera entro 18 mesi dalla data di inizio dei lavori; alle suddette scadenze la Giunta Municipale può concedere proroghe per fondati e giustificati motivi. 6 - In caso di mancata costruzione della cappella entro il termine stabilito, il Comune torna in pieno diritto di proprietà dell'area in parola e ne riacquista la libera disponibilità senza che il concessionario possa pretendere alcun indennizzo. - Art. 12 - Contratto di concessione 1 - La concessione delle aree é rilasciata mediante contratto stipulato dal Segretario dell'ente dietro deliberazione della Giunta Municipale e previo pagamento di un corrispettivo; le spese del contratto sono a totale carico del concessionario. - Art. 13 - Determinazione corrispettivo 1 - La determinazione del corrispettivo é di competenza della Giunta Municipale e viene effettuata di volta in volta in sede di accoglimento delle istanze.
- Art. 14 - Obblighi del concessionario 1 - Il diritto di uso delle sepolture private é riservato alla persona del concessionario ed a quella della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro. 2 - Su richiesta del concessionario, può essere consentita la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiamo acquisito particolari benemerenze nei confronti del concessionario. 3 - Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi dietro espressa autorizzazione del Sindaco. Il concessionario deve mantenere a sue spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di sua proprietà. 4 - Le spese di manutenzione della sepoltura fanno carico al concessionario e in caso di morte ai suoi eredi o aventi causa. Ad essi si sostituirà il Comune in caso di inadempienza, salvo rivalsa o rimborso. 5 - Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni. 6 - Il concessionario si obbliga a costruire la tomba a confine e cioè occupando con la costruzione tutta l'area concessa. Il concessionario si obbliga per se e per i suoi aventi causa ad accettare altresì ogni e qualunque modificazione che venisse in seguito emanata in materia dal Comune concedente o da disposizioni di legge. 7 - Le precedenti ed altre contingenti prescrizioni sono contenute nell'atto di approvazione del progetto. - Art. 15 - Esonero responsabilità dell'amministrazione 1 - L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità verso l'acquirente per la distruzione parziale o totale della cappella che sull'area concessa verrà costruita ovvero in caso di alterazioni che venissero arrecate alla sepoltura concessa, salvo che i danni verificati siano conseguenti all'omessa o alla negligente vigilanza nei cimiteri da parte dell'amministrazione.
- Art. 15 bis - 1 - Il Comune può concedere a privati ed Enti l'uso di edicole funerarie; detta concessione é sempre temporanea, la relativa durata é di anni 99, salvo rinnovo. 2 - In caso di domande superiori alle disponibilità, la Giunta Comunale approva un apposito bando contenente i criteri per la determinazione delle priorità. - Art. 15 ter - Contratto di concessione 1 - La concessione delle edicole funerarie é rilasciata mediante con- tratto stipulato dal Segretario dell'ente dietro deliberazione della Giunta Comunale e previo pagamento di un corrispettivo; le spese del contratto sono a totale carico del concessionario. - Art. 15 quater - Obblighi del concessionario 1 - Il diritto di uso delle edicole funerarie é riservato alla persona del concessionario ed a quella della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario. 2 - Su richiesta del concessionario, può essere consentita la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiamo acquisito particolari benemerenze nei confronti del concessionario. 3 - Le spese di manutenzione sia ordinaria che straordinaria della edicola funeraria sono a carico del concessionario e in caso di morte dei suoi eredi o aventi causa. Ad essi si sostituirà il Comune in caso di inadempienza, salvo rivalsa o rimborso. 4 - Nel caso di edicola funeraria abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.
CAPO III NORME TRANSITORIE E FINALI - Art. 16 - Disposizioni transitorie 1 - La durata delle concessioni di loculi rilasciata in data successi- va all'entrata in vigore del D.P.R. 20.10.1975 n. 803 fino al 27.10.1985, viene determinata in anni sessanta (60) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. - Art. 17 - Destinazione proventi cimiteriali 1 - Il ricavato dei proventi cimiteriali é destinato per la realizzazione di nuovi loculi e per interventi di manutenzione dei cimiteri, sempre che l'ente non abbia contratto mutui finalizzati allo scopo; in tal caso le somme per proventi cimiteriali possono essere destinati per la realizzazione e manutenzione di altre opere pubbliche. Parimenti, nel caso che venissero accertate somme ancora disponibili per proventi cimiteriali a seguito di spese regolarmente effettuate per la realizzazione di nuovi loculi o di interventi eseguiti di manutenzione dei cimiteri, e si rendessero necessari interventi di diversa natura di interesse comunale, le somme disponibili possono essere impiegate in tutto o in parte per il finanziamento di questi ultimi interventi. - Art. 18 - Soppressione del cimitero 1 - In caso di soppressione del cimitero troveranno applicazioni le norme di cui agli artt. 98 e 99 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90. - Art. 19 - Rinvio alle norme di legge 1 - Oltre che dal presente Regolamento le concessioni cimiteriali vengono disciplinate dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90 nonché da altre disposizioni di legge aventi carattere obbligatorio e inderogabile che venissero in seguito emanate in materia. - Art. 20 - Norme finali 1 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regola- mento si fa riferimento alle norme del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.
2 - Viene abrogato il "Regolamento comunale per la cessione di loculi ed aree cimiteriali" approvato con deliberazione consiliare n. 139 del 27.09.1985 nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con le presenti norme. - Art. 21 - Entrata in vigore 1 - Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, é ripubblicato all'albo Pretorio del Comune per altri 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della ripubblicazione. 41/32
INDICE CAPO I LOCULI CIMITERIALI Art. 1 - Divieto di trasferimento concessione... Pag. 1 Art. 2 - Durata della concessione... " 1 Art. 3 - Spese contrattuali... " 1 Art. 4 - Corrispettivo concessione... " 1 Art. 5 - Requisiti... " 2 Art. 6 - Realizzazione colombai su richiesta... " 2 Art. 7 - Utilizzo loculi di riserva e casi di decadenza della concessione... " 3 Art. 8 - Obblighi del concessionario... " 3 Art. 9 - Distruzione totale o parziale del loculo... " 3 Art. 10 - Illuminazione privata... " 3 CAPO II AREE CIMITERIALI Art. 11 - Concessione di aree... Pag. 4 Art. 12 - Contratto di concessione... " 4 Art. 13 - Determinazione corrispettivo... " 4 Art. 14 - Obblighi del concessionario... " 5 Art. 15 - Esonero responsabilità dell'amministrazione... " 5 Art. 15 bis -... " 6 Art. 15 ter - Contratto di concessione... " 6 Art. 15 quater - Obblighi del concessionario... " 6 CAPO III NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 16 - Disposizioni transitorie... Pag. 7 Art. 17 - Destinazione proventi cimiteriali... " 7 Art. 18 - Soppressione del cimitero... " 7 Art. 19 - Rinvio alle norme di legge... " 7 Art. 20 - Norme finali... " 7 Art. 21 - Entrata in vigore... " 8 *************** 41/32