III SETTORE USO E ASSETTO TERRITORIO

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Transcript:

III SETTORE USO E ASSETTO TERRITORIO DETERMINAZIONE N.172 DEL 16/04/2018 OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE VERDI PATRIMONIALI ED AREE VERDI SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SCANDIANO PER L'ANNO 2018. CIG: 7401006F58. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA. IL DIRIGENTE DEL III SETTORE RICHIAMATA: - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di Legge, di Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 ; - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati ; - la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 datata 28 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto: Piano Esecutivo di Gestione anni 2018, 2019 e 2020 assegnazione delle risorse finanziarie ; RICHIAMATA la Legge Regionale dell Emilia Romagna n. 12/2014 in materia di cooperative sociali e relativa Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 969 del 27/06/2016, relativa ad Adozione delle linee guida regionali sull affidamento dei servizi alla cooperazione sociale ; RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 17/05/2017, avente per oggetto APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO FINALIZZATE A FAVORIRE L INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI, con la quale l attuale Amministrazione Comunale ha disposto di affidare il servizio di sfalcio delle aree verdi patrimoniali e delle aree verdi cortilive scolastiche tramite gara d appalto, riservandolo alle Cooperative Sociali cat. B) con inserimento di persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91, dell art. 112 D. Lgs. 50/2016 il quale 1

prevede Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. e della Legge Regionale dell Emilia Romagna n. 12/2014 in materia di cooperative sociali e relativa Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 969 del 27/06/2016, relativa ad Adozione delle linee guida regionali sull affidamento dei servizi alla cooperazione sociale.. RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 77 del 28/02/2018 avente per oggetto SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE VERDI PATRIMONIALI ED AREE VERDI SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SCANDIANO PER L'ANNO 2018 DETERMINA A CONTRARRE, con la quale è stata impegnata la somma complessiva di 200.921,79 di cui 163.059,39 per lavori, 1.630,60 per oneri della sicurezza ed 36.231,80 per Iva, riferendola allo stanziamento contabile del Bilancio di Previsione 2017-2019, annualità 2018, relativo al capitolo che risulta iscritto al n. 011348/03, Miss. 9 Progr. 02 Tit. 1 Macroaggr. 03, denominato Manutenzione ordinaria giardini e parchi Manutenzione ordinaria e con la quale si demandava la gestione della gara all'ufficio Tecnico del Comune di Scandiano III Settore Uso e Assetto del Territorio; DATO ATTO che con la medesima determina a contrarre si è riservata la procedura di gara alle Cooperative Sociali cat. B) iscritte all'albo Regionale dell'emilia Romagna, con inserimento di persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91, dell art. 112 D. Lgs. 50/2016 il quale prevede Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. e della Legge Regionale dell Emilia Romagna n. 12/2014 in materia di cooperative sociali e relativa Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 969 del 27/06/2016, relativa ad Adozione delle linee guida regionali sull affidamento dei servizi alla cooperazione sociale. 2

PRESO ATTO: CHE in data 05.03.2018 è stata indetta richiesta d offerta aperta con RdO sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per l'affidamento in appalto del SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE VERDI PATRIMONIALI ED AREE VERDI SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SCANDIANO PER L'ANNO 2018, aderendo all iniziativa Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico, con aggiudicazione a favore della migliore offerta, determinata applicando il criterio del minor prezzo sull importo totale posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell art. 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, con i ricorsi alla procedura dell art. 97, comma 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016.; importo complessivo pari ad 200.921,79 di cui 163.059,39 per lavori, 1.630,60 per oneri della sicurezza ed 36.231,80 per Iva al 22%,. RICHIAMATI: l'art. 29, co. 1, D.Lgs. 50/2016 s.m.i che stabilisce: «Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del Codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice amministrativo digitale o strumento analogo negli altri stati membri, di detto provvedimento indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis decorre dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione»; l'art. 120, comma 2-bis, D.Lgs. 104/2010, come inserito dall'art. 204, comma 1-b), D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ai sensi del quale «Il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dai successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività» 3

DATO ATTO CHE: la data di scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del giorno 20.03.2018; entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenuti 2 plichi; nella prima seduta di gara pubblica svoltasi il giorno 23.03.2018 il Seggio di gara ha provveduto alla apertura delle offerte pervenute e alla verifica della documentazione amministrativa (busta A documentazione amministrativa) presentata dai concorrenti contrassegnati con i numeri progressivi dal n. 1 al n. 2 (verbale di gara n. 1); all esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dichiarati dagli operatori economici il Seggio di gara nella seduta pubblica del 23.03.2018 (per come riportato nel Verbale di gara n 1 allegato ed integralmente recepito) ha valutato le seguenti ammissioni / esclusioni: Concorrente ammesso n. Ragione sociale C.F. Sede legale DATA MEPA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LO STRADELLO 01163380353 Via Munari 7 42019 Scandiano (RE ) 19.3.2018 Concorrente escluso n. Ragione sociale C.F. Sede legale DATA MEPA 1 CONSORZIO IL CAMMINO 01100340080 Via Armea 139/A 18038 San Remo ( IM ) 16.3.2018 Motivazione: Nel corso della prima seduta di gara pubblica del 23.03.2018, il Seggio di gara, ha preso atto che l operatore economico denominato Consorzio Il Cammino sopra indicato, pur rientrando tra le Cooperative Sociali cat. B), o consorzi di Cooperative Sociali non risulta iscritto all Albo Regionale dell Emilia Romagna, come specificamente richiesto nella Lettera di invito e secondo quanto previsto dalla Legge Regionale dell Emilia Romagna n. 12/2014 in materia di cooperative sociali e relativa Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 969 del 27/06/2016 e, di conseguenza, in ottemperanza a quanto specificato nella Lettera di invito, da intendersi quale lex specialis di gara, si dichiara l esclusione del sopra citato Consorzio per carenza di un requisito essenziale ai fini della partecipazione alla medesima procedura di gara; VISTA la determinazione n. 150 del 6/4/2018 con cui viene disposta l esclusione dalla gara del il Consorzio IL CAMMINO, con sede legale e operativa in Via Armea 139/A del Comune di Sanremo, in quanto non iscritto all'albo regionale dell'emilia Romagna, 4

così come previsto dal bando di gara in oggetto e contestualmente approvato il verbale n. 1 della gara, relativo alla seduta pubblica del 23.03.2018; ATTESO che non si è ancora provveduto all apertura dell unica offerta economica della concorrente ammessa in via amministrativa Coop. Lo Stradello e che si sono interrotte le operazioni di gara ; CONSIDERATO che non si è ancora provveduto all approvazione della graduatoria finale, per cui il provvedimento di annullamento in via di autotutela non viene a ledere posizioni giuridiche acquisite, qualificate riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento, essendo l interesse dei concorrenti di tipo recessivo rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla gestione efficiente ed economicamente efficace della procedura di gara; CONSIDERATO che l interesse pubblico, ed il buon andamento dell azione amministrativa, rivalutato anche alla luce delle più recenti normative e consolidamenti giurisprudenziali, porta a ritenere inopportuno il mantenimento ed il conseguente completamento della procedura di gara di cui al presente oggetto; CHE, in tale fase, questa Amministrazione sulla base di rilevate eccezioni di presunti dubbi di legittimità della Lettera di invito, al fine di evitare qualsiasi potenziale contenzioso che possa insorgere con le Ditte concorrenti, intende avvalersi della facoltà espressamente prevista dalla lettera di invito, di NON AGGIUDICARE la gara anche in presenza di eventuali offerte valide; come indicato espressamente al paragrafo 3 della citata letta di invito che riporta testualmente l Amministrazione appaltate si riserva la possibilità di non aggiudicare la gara, anche in presenza di offerte valide ; inoltre si riserva di diffidare, spostare, annullare e/o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti al rimborso di spese o quan altro,... RITENUTO pertanto necessario ed opportuno procedere all annullamento in via di autotutela della procedura di gara di cui sopra e di tutti gli atti connessi e conseguenti; CONSIDERATO che l art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 per una nuova valutazione dell interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge ; DATO ATTO, in particolare, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2418/2013 (Cons. Stato Sez. VI Sentenza 6 maggio 2013, n. 2418) rimarca che: L amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n.241 di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova 5

valutazione dell interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica è quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso. VISTI: - la lettera di invito della procedura in oggetto; - il D.Lgs. 50/2016 e successivo decreto correttivo D.Lgs. 56/2017 - il DPR 207/2010 s.m.i, per le parti ancora in vigore DETERMINA Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate: 1) di PROCEDERE all annullamento in autotutela della determinazione a contrarre n 77 del 28/2/2018 e di NON AGGIUDICARE la gara di SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE VERDI PATRIMONIALI ED AREE VERDI SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SCANDIANO PER L'ANNO 2018 ; 2) di ANNULLARE pertanto tutte le successive fasi del procedimento de quo atteso che ancora non si è provveduto alla approvazione della graduatoria finale non ledendo posizioni giuridiche acquisite ; 3) DI ELIMINARRE gli impegni contabili di cui alla richiamata delibera n 77 del 28/2/2018, numeri 438/1 di 200921,79 ed 570/1 di 225 3) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet del Comune di Scandiano, (sezione amministrazione trasparente http://www.comune.scandiano.re.it/avvisi-e-bandi-di-gara/ - nella sezione Bandi in corso, dedicato alla procedura di gara in oggetto), dandone contestuale avviso a mezzo pec ai medesimi concorrenti; 4) DI DARE ATTO che gli atti relativi alla procedura in oggetto sono disponibili presso la stazione appaltante Comune di Scandiano, con sede in Scandiano Corso Vallisneri, 6 (Ufficio Tecnico); Li 16/04/2018 Il dirigente III Settore DI SILVESTRO ALFREDO / ArubaPEC S.p.A. Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 6