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Transcript:

C O M U N E D I C O M A C C H I O REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE Deliberazione di Consiglio Comunale n. 135 del 24.11.1998 e successive integrazioni e modificazioni

Articolo 1: Oggetto e scopo del regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, introdotto nell'ordinamento del Comune dall'art. 17 del Regolamento generale delle entrate tributarie, al quale è allegato, costituendone parte integrante. Articolo 2: Ambito di applicazione dell'istituto 1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 19.06.1997, n. 218, e dal D.L. 29.11.2008, n. 185, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.. 2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo. 3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c. d. di diritto e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi e incontrovertibili. 4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della intera obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati. 5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati. Articolo 3: Attivazione del procedimento di definizione 1. Il procedimento di definizione può essere attivato: a) a cura dell'ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento; b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta

notifica dell'avviso di accertamento. Articolo 4: Adesione ai contenuti dell invito al contraddittorio 1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, nel quale sono indicati: - i periodi d imposta suscettibili di accertamento; - il giorno e il luogo della comparizione per definire all accertamento con adesione; - le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata; - i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte. 2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione. 3. La partecipazione del contribuente al procedimento anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio comunale non è obbligatoria. 4. Il contribuente può aderire al contenuto dell invito di cui al comma 1 dell art. 4 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che in caso di pagamento rateale deve contenere l indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell avvenuto pagamento della prima o dell unica rata. In caso di mancato pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione di adesione, l ufficio darà corso alla procedura per la riscossione coattiva a mezzo ruolo in unica soluzione. 5. In presenza dell adesione all'invito al contraddittorio di cui al presente articolo, la misura delle sanzioni applicabili sono ridotte ad

un 1/6 del minimo edittale. 6. Il contribuente può disattendere la richiesta formulata dall ufficio contenuta nell invito a comparire avviando il contraddittorio al fine di ottenere una riduzione della pretesa. La mancata adesione all invito a comparire impedisce al contribuente di avvalersi della riduzione delle sanzioni secondo le modalità indicate nel presente articolo 4. 7. Il comportamento omissivo del contribuente impedisce allo stesso di avvalersi, una volta notificato l avviso di accertamento, della presentazione dell istanza di accertamento con adesione. Articolo 5: Procedimento ad iniziativa del contribuente 1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria provinciale, istanza di accertamento con adesione,in carta libera (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnandola direttamente all'ufficio comunale che ne rilascia ricevuta). 2. Il contribuente deve presentare istanza di accertamento con adesione in un esemplare per ogni singolo atto notificato. 3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione. 4. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto ai sensi dell'art. 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo. 5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire anche via telefax.

Articolo 6: Effetti dell'invito a comparire 1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. 2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data. 3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato viene dato atto in succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento. Articolo 7: Atto di accertamento con adesione 1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o al suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo. 2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e dagli interessi, dovuti in conseguenza della definizione. Articolo 8: Perfezionamento della definizione 1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso. 2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato. 3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli

importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata. 4. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a 516,46 è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Articolo 9: Effetti della definizione 1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'art. 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente. 2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall'art. 13 del regolamento generale delle entrate tributarie comunali, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima, e semprechè, sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all'accertamento di una somma superiore a quella definita in almeno 12,00. 3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione. Articolo 10: Riduzione delle sanzioni 1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto della legge. 2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte

ad un quarto del minimo previsto dalla legge qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento. 3. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettare le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo. 4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, priva della formale sottoscrizione, all'accertamento notificato rendono inapplicabili la riduzione di cui al comma 2. 5. Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti di cui all'art. 4 comma 2 - formulati dal comune e quella prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Articolo 11: Norme finali e transitorie 1. Il presente regolamento entra in vigore il I gennaio 1999. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione. 2. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento. 3. È abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.