Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 settembre 206 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 206/0205 (NLE) 0975/6 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: WTO 97 SERVICES 22 FDI 8 CDN 4 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra 0975/6 LA/gma
DECISIONE (UE) 206/ DEL CONSIGLIO del relativa alla conclusione dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 00, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 2, l'articolo 92, paragrafo, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 28, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l'articolo 28, paragrafo 7, vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo, Approvazione del (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). 0975/6 LA/gma
considerando quanto segue: () In conformità della decisione (UE) 206/ * del Consiglio l'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, ("accordo") è stato firmato il + con riserva della sua conclusione in una data successiva. (2) L'accordo dovrebbe essere approvato a nome dell'unione europea. (3) In conformità dell'articolo 30.6, paragrafo, dell'accordo esso non conferisce diritti né impone obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi agli organi giudiziari dell'unione o degli Stati membri. (4) A norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare le modifiche dell'allegato 20-A dell'accordo che devono essere adottate dal comitato misto CETA, come disposto all'articolo 26. dell'accordo, su raccomandazione del comitato CETA per le indicazioni geografiche, in conformità dell'articolo 20.22 dell'accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: * + Decisione (UE) 206/... del Consiglio, del, relativa alla firma, a nome dell'unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA)tra il Canada, da una parte, e l'unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L.). GU: inserire il numero e la data della decisione di cui al documento ST0972/6 del Consiglio e completarei riferimenti di pubblicazione.. GU: inserire la data della firma [27 ottobre 206]. 0975/6 LA/gma 2
Articolo L'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, è approvato a nome dell'unione *. Articolo 2 Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'unione europea, alla notifica di cui all'articolo 30.7 dell'accordo, per esprimere il consenso dell'unione europea a essere vincolata dall'accordo 2. Articolo 3 Ai fini dell'articolo 20.22 dell'accordo le modifiche dell'allegato 20-A dell'accordo, operate tramite le decisioni del comitato misto CETA, sono approvate dalla Commissione a nome dell'unione. * 2 L'accordo è pubblicato nella GU L GU: completare i riferimenti della pubblicazione del testo dell'accordo pubblicato unitamente alla decisione contenuta nel documento del Consiglio ST0972/6, che indica il numero di pagina dell'accluso testo dell'accordo, non quello della decisione relativa alla firma. La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea dal segretariato generale del Consiglio. 0975/6 LA/gma 3
Se si riceve un'opposizione nel quadro dell'esame delle indicazioni geografiche effettuato a norma dell'articolo 20.9, paragrafo dell'accordo, e le parti interessate non riescono a pervenire ad un accordo, la Commissione adotta la propria posizione secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 5/202 del Parlamento europeo e del Consiglio Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a, il Per il Consiglio Il presidente Regolamento (UE) n. 5/202 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 novembre 202, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 4.2.202, pag. ). 0975/6 LA/gma 4