NORME RIGUARDANTI GLI STUDENTI

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NORME RIGUARDANTI GLI STUDENTI ART. 1 Utilizzo delle strutture Gli studenti devono avere cura dei luoghi e delle attrezzature utili al lavoro, di cui devono sentirsi corresponsabili. Essi saranno chiamati a rispondere in solido degli eventuali danni provocati a cose o persone, laddove non venga individuato un responsabile diretto. Gli studenti possono utilizzare di pomeriggio la struttura scolastica, previa autorizzazione, con la presenza di un docente responsabile o di un alunno maggiorenne, che firmi apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità ed esplicitazione dei motivi della presenza. ART. 2 Utilizzo delle attrezzature informatiche o di altre apparecchiature elettroniche 1. È assolutamente vietato l uso delle attrezzature informatiche della scuola per finalità non istituzionali. 2. È altresì fatto divieto di usare in classe attrezzature personali e apparecchiature elettroniche non autorizzate; in particolare dalla CM 15/03/2007 discende l obbligo, che riguarda anche i docenti, i tenere spenti telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici a scuola, per l intera durata del tempo scolastico. Per ogni comunicazione urgente la segreteria rimane sempre attiva e sollecita. 3. L inosservanza di tali divieti si configura come mancanza disciplinare assoggettabile a sanzione: il primo provvedimento consiste nel ritiro fino al termine della lezione dei telefoni cellulari e dei dispositivi elettronici che risultino attivi durante il tempo-scuola e nella segnalazione dell infrazione sul registro elettronico con comunicazione visibile alla famiglia. ART. 3 Orario delle lezioni e frequenza 1. L orario di inizio e termine delle lezioni ed ogni eventuale modifica del calendario scolastico sono deliberati per ogni anno scolastico dagli Organi Collegiali competenti. Gli studenti sono tenuti al rispetto dell orario delle lezioni. 2. Durante le lezioni può essere concesso dall insegnante il permesso di assentarsi dall aula per giustificati motivi, per un tempo limitato e a turni di un solo alunno alla volta. In ogni caso, l uscita non deve costituire elemento di disturbo per l attività di classe. 3. Gli studenti possono uscire dall aula per lasciare l Istituto solo dopo il segnale della fine dell ultima ora di lezione, salvo i casi di uscita fuori orario debitamente autorizzati. Gli studenti non possono sostare fuori dalla classe nei cambi d ora. 4. Gli alunni sono tenuti a tenere sempre con sé e a custodire con ogni cura il libretto scolastico personale. Non è previsto il caso di duplicati, salvo casi eccezionali, debitamente documentati e segnalati al Dirigente direttamente dai genitori. ART. 4 Permessi di entrata fuori orario 1. L ingresso a scuola dopo l orario di inizio delle lezioni assume carattere d eccezionalità ed è giustificabile solo se motivato da cause di forza maggiore. 2. Gli alunni con un ritardo occasionale sino a 5 minuti sono ammessi dal docente della prima ora, che, comunque, è tenuto ad annotare il ritardo stesso sul registro elettronico. Qualora l evento si ripetesse per più di tre volte, si tradurrà in una nota disciplinare riportata sul registro elettronico con comunicazione visibile alla famiglia. Al quarto ritardo, non dovuto al disservizio dei mezzi pubblici di trasporto, il coordinatore convocherà la famiglia. La reiterazione del ritardo inciderà sulla valutazione del comportamento. 3. In caso di ritardo superiore ai 5 minuti (non oltre le ore 8.52) gli studenti devono giustificare, mediante libretto, il giorno stesso o, comunque, entro il giorno successivo. I permessi di entrata fuori orario, esclusivamente nei limiti numerici previsti dal libretto (otto in un anno), sono concessi dal Dirigente scolastico o dai suoi Collaboratori. 4. Di norma l allievo in ritardo oltre i cinque minuti, entra in classe all inizio dell ora successiva all ingresso, salvo permesso del docente in aula; nel frattempo sosterà nei pressi della bidelleria. 5

5. Di norma non è consentita l entrata successiva alle ore 8.52 6. Le ammissioni dopo l inizio della seconda ora e le uscite anticipate per cure mediche seguite da rientro a scuola possono essere autorizzate dalla dirigenza il giorno prima, solo in casi assolutamente eccezionali, debitamente motivati e documentati. 7. In caso di ritardo oltre le ore 8.52, il Dirigente o il Collaboratore suo delegato, dispone l allontanamento dell alunno dalla scuola, che è preceduto da avviso telefonico alla famiglia; tale avviso è curato dall Ufficio di segreteria e viene verbalizzato; qualora i genitori non risultino reperibili, l alunno è ammesso provvisoriamente per obbligo di vigilanza. 8. La procedura di cui al precedente comma 7 non si applica agli alunni maggiorenni. 9. In ogni caso i ritardi incideranno sulla valutazione del comportamento. 10. Non sono concessi, di norma permessi, di entrata (e di uscita) fuori orario nel corso dell ultimo mese di scuola, se non in casi di improrogabile necessità, debitamente documentata. ART. 5 Uscite anticipate 1. La richiesta di uscita anticipata dell alunno ha carattere di eccezionalità ed è autorizzata solo in caso di effettiva necessità, a discrezione del Dirigente Scolastico e dei suoi Collaboratori. Sono ammesse, al massimo, otto uscite anticipate nel corso dell anno, senza possibilità di estensione, se non in casi gravi debitamente documentati. 2. Non è consentita un uscita antecedente alle ore 11.43 per le mattinate di sei ore e antecedente alle ore 12.40 per le mattinate di sette ore. Esigenze particolari per uscite anticipate o ritardi non previsti dalle norme di cui sopra devono essere presentate il giorno prima tassativamente al Dirigente o ai suoi Collaboratori e debitamente documentate. Possono essere accolte nei limiti dei permessi previsti dal libretto. 3. La richiesta di uscita anticipata deve essere presentata per iscritto, utilizzando le pagine apposite del libretto personale dello studente; la richiesta, slavo i casi di indisposizione o di forza maggiore, deve essere presentata alla prima ora di lezione depositando il libretto personale in bidelleria. 4. In caso di richiesta di uscita anticipata l alunno, se minorenne, potrà allontanarsi da scuola solo se accompagnato da un genitore o da altra persona adulta maggiorenne regolarmente delegata per iscritto. 5. Il genitore può autorizzare il figlio ad uscire da solo, previo rilascio di apposita dichiarazione scritta di piena assunzione di responsabilità, presentata insieme con la richiesta di uscita. 6. La procedura di cui ai precedenti commi 4 e 5 non si applica agli alunni maggiorenni. ART. 6 Entrate e uscite fuori orario per cause di trasporto Gli alunni che si presentano in ritardo per cause impreviste sono ammessi dal docente presente in classe; la scuola si riserva di effettuare verifiche presso le aziende di trasporto. Il Dirigente scolastico può rilasciare agli alunni pendolari permessi permanenti di entrata e uscita fuori orario sulla base di una richiesta della famiglia, presentata all inizio dell anno scolastico su apposito modulo, sul quale viene registrata l autorizzazione, qualora concessa. I permessi permanenti o ricorrenti di entrata posticipata o di uscita anticipata rispetto al normale orario delle lezioni sono concessi, di norma, nel limite massimo di dieci minuti giornalieri in presenza delle seguenti condizioni: a. se lo studente utilizza mezzi pubblici di trasporto; b. se il rispetto del normale orario di entrata o di uscita provoca particolare disagio (cioè, di norma, attese alla fermata superiori ai 30 minuti). Le domande di permesso sono valutata dal Dirigente scolastico; valgono solo nei giorni in cui non si utilizzano mezzi privati di trasporto e sono revocati in caso di abusi. ART. 7 Indisposizioni e infortuni In caso di malore improvviso la segreteria informa la famiglia: se l alunno è minorenne, lo stesso potrà essere prelevato da un genitore e uscire. Nel caso di alunno maggiorenne, è consentita l uscita, se la famiglia, contattata telefonicamente, libera la scuola da ogni responsabilità in merito. Qualora nessuno 6

dei famigliari sia raggiungibile, verrà richiesto l intervento medico e, se necessario, sarà disposto l accompagnamento dell alunno al pronto soccorso. ART. 8 Permessi per attività sportive I permessi per attività sportive vengono rilasciati dal Dirigente scolastico con le seguenti modalità: presentazione della richiesta, da parte delle famiglie, con allegata dichiarazione della società sportiva e calendario degli impegni; delibera di parere favorevole da parte del Consiglio di Classe appositamente verbalizzata, a condizione che non vengano pregiudicati il limite sul monte ore (3/4 del totale) e la possibilità di ottenere la valutazione nelle singole discipline. ART. 9 Assenze individuali 1. Lo studente che, per qualsiasi motivo, è stato assente dalle lezioni, ha l obbligo di giustificare, sul libretto personale, dichiarando il motivo, prima di essere riammesso in classe. La giustificazione deve essere presentata all insegnante della prima ora; i docenti annoteranno sul registro elettronico sia i nominativi degli alunni che hanno presentato giustificazione, sia di quelli che non l hanno presentata. Il controllo deve essere tassativamente effettuato ogni giorno. Qualora un alunno ometta la presentazione della giustificazione per un tempo superiore a tre giorni, il Coordinatore convocherà i genitori. Qualora si verifichino assenze ripetute, la cui motivazione non sia chiara e/o attendibile, o abitudinarie, il Coordinatore della classe potrà richiedere la convocazione dei familiari. 2. La giustificazione deve essere firmata da un genitore, se l alunno non ha compiuto i 18 anni, e la firma deve corrispondere a quella precedentemente depositata in Segreteria all atto del ritiro del libretto. 3. Gli alunni maggiorenni possono firmare personalmente, previa sottoscrizione di assenso da parte del genitore, oltre alle giustificazioni, anche gli altri atti dovuti nei rapporti con la scuola, che si riserva comunque la facoltà di verificare. 4. Il Dirigente Scolastico o i suoi delegati possono ritenere non giustificate le assenze i cui motivi sembrino irrilevanti o inattendibili. In tal caso saranno informate le famiglie. Le assenze ingiustificate, le assenze e i ritardi numerosi o metodici costituiscono mancanza disciplinare, di cui il Consiglio di Classe tiene conto nell attribuzione del voto di comportamento. 5. Ai sensi dell art.14 c.7 del dpr 122/2009, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Sono fatte salve le deroghe approvate dal Collegio Docenti. ART. 10 Assenze collettive Ogni assenza dovuta ad astensione collettiva dalle lezioni dovrà essere regolarmente registrata sul libretto personale e controfirmata dai genitori degli studenti minorenni per presa visione. La normativa vigente non riconosce agli studenti il diritto di sciopero, pertanto la scuola non può giustificare formalmente un assenza derivante da una decisione che non è riconosciuta come un diritto dello studente. Il docente della prima ora di lezione, nel giorno successivo ad un astensione collettiva dalle lezioni, nel caso di diciture partecipazione a manifestazione studentesca o sciopero, scriverà sul libretto e sul registro si prende atto e apporrà al propria firma per presa visione. Agli studenti minorenni che chiedono indicazioni sulla dicitura da adottare si suggerisce di far riportare dal genitore la formula sono a conoscenza del fatto che mio/a figlio/a ha aderito a una manifestazione. ART. 11 - Spostamenti Qualsiasi spostamento tra diversi luoghi adibiti ad attività didattiche deve avvenire per classi intere e a piedi, con l accompagnamento dell insegnante in servizio. Gli spostamenti all esterno dell Istituto (dalla sede staccata alla sede centrale e viceversa, verso le palestre esterne e viceversa, o per assistere a spettacoli in teatro, cinema..) devono essere effettuati a piedi dalla intera classe o da gruppi autorizzati, accompagnati dal docente in servizio o dall operatore incaricato ufficialmente dalla dirigenza. 7

Nel caso in cui la classe comprenda un alunno con disabilità, è presente un docente accompagnatore aggiuntivo o un operatore incaricato ufficialmente dalla dirigenza. Gli studenti che hanno lezione di Scienze Motorie in una palestra esterna alla prima ora raggiungono da soli la palestra, mentre coloro che hanno l ultima ora di lezione, terminato l orario scolastico, fanno ritorno direttamente a casa. Gli spostamenti/uscite sul territorio cittadino che si effettuano a piedi, sono autorizzati dalle famiglie una volta per tutte all inizio dell anno scolastico; di volta in volta, le famiglie sono comunque informate circa la data, la meta e gli orari delle singole uscite. ART. 12 Entrate e uscite fuori orario In caso di assenza di docenti, qualora l Istituto fosse impossibilitato a provvedere diversamente, le classi potranno entrare posticipatamente o uscire anticipatamente, previa informazione preventiva. In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale, gli studenti potranno essere dimesse prima del termine dell orario delle lezioni. Alle famiglie verrà dato preavviso con almeno un giorno di anticipo. ART. 13 Abbigliamento e decoro personale Gli utenti, i visitatori ed il personale dell Istituto sono tenuti ad adottare abbigliamento e comportamenti consoni all ambiente scolastico e rispettosi del decoro personale e dell istituzione. ART. 14 Allievi non avvalentisi IRC Gli allievi che non si avvalgono dell insegnamento della Religione cattolica possono entrare un ora dopo in istituto o allontanarsi dall Istituto all ultima ora, solo se l ora è collocata rispettivamente alla prima o all ultima e in presenza di richiesta scritta, valida per tutto l anno, firmata da un genitore per gli studenti minorenni o dall allievo maggiorenne. Coloro che non si avvalgono di detto insegnamento devono recarsi nel locale indicato da apposita circolare all inizio dell anno scolastico; la permanenza in altri spazi dell Istituto non è consentita. ART. 15 Effetti personali Gli allievi sono tenuti alla custodia dei propri beni; l Istituto non è responsabile di eventuali sottrazioni e/o danneggiamenti. ART. 16 Consegna dei compiti in classe Gli studenti sono tenuti a conservare con ogni cura e a riportare, entro una settimana dalla consegna, gli elaborati svolti in classe, corretti e valutati dal Docente. Superate due settimane, dovranno produrre una dichiarazione di smarrimento sottoscritta da un genitore nel caso di minorenni, e il loro comportamento, oggetto di nota disciplinare sul registro elettronico con comunicazione visibile alla famiglia, inciderà sulla valutazione del comportamento. ART. 17 Disposizioni varie 1. Gli allievi sono tenuti a comportamenti rispettosi nei confronti di tutto il personale dell Istituto. 2. Gli allievi sono tenuti a fornire le proprie generalità (nome, cognome e classe) su richiesta del personale docente o del personale ATA. 3. L uso degli ascensori è consentito agli allievi esclusivamente per motivi di salute e previa richiesta dei genitori; il permesso scritto è accordato dal Dirigente scolastico per il periodo necessario. 4. Durante il cambio dell ora, qualora non sia previsto il trasferimento in altri locali, gli allievi devono rimanere all interno della propria aula, mantenendo un comportamento corretto e responsabile; eventuali permessi di recarsi ai servizi vanno richiesti all insegnante dell ora successiva. 5. Ogni classe è tenuta a utilizzare i servizi di riferimento del proprio corridoio. 8

6. Per ragioni organizzative, nell ora successiva all intervallo, non è consentito uscire dall aula per accedere ai servizi degli Studenti (per le emergenze sono aperti i servizi riservati al Personale). Nelle restanti ore le uscite vanno limitate ai casi di stretta necessità. ART. 18 Accesso al bar e ai distributori di bevande e simili 1. Ciascuna classe recapiterà l elenco dei prodotti voluti e ritirerà gli stessi secondo l ordine e la tempistica previsti da apposita circolare interna. 2. Gli Studenti non possono accedere al bar o ai distributori durante le ore di lezione, neanche al cambio d ora. Il servizio è disponibile per loro prima dell inizio della mattinata, durante l intervallo e al suono dell ultimo campanello. ART. 19 Divieto di fumo In ottemperanza al D.L. n 104 del 12.9.2013 il divieto di fumo è operante in ogni zona della scuola, compresi i cortili e vengono incaricati docenti della sorveglianza, del controllo e di segnalazione di eventuali infrazioni. Il mancato rispetto del Divieto di fumo viene considerato anche un infrazione non grave del regolamento disciplinare interno, tale da essere sanzionata con una nota sul registro elettronico che verrà annotata dal Coordinatore di classe o da un componente del Consiglio di classe e resa visibile ai genitori. 9