COMUNE DI BADIA POLESINE



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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COMUNE DI BADIA POLEINE PROVINCIA DI ROVIGO C O P I A Comunicata ai Capigruppo Consiliari Il 02/10/2015 Nr. Protocollo 18929 Affissa all'albo Pretorio il 02/10/2015 ERVIZIO DI BROKERAGGIO AICURATIVO - AVVIO PROCEDURE PER AFFIDAMENTO - ATTO DI INDIRIZZO. NR. Progr. 140 Data 28/09/2015 eduta NR. 36 L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno VENTOTTO del mese di ETTEMBRE alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, olita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: Cognome e Nome Carica Presente FANTATO GATONE INDACO TROPPA GIANNI VICEINDACO ROI GIOVANNI AEORE N BRUEMINI CLAUDIO AEORE BERTOLAO ANDREA AEORE CAAROTTO IDANA AEORE TOTALE Presenti 5 TOTALE Assenti 1 Assenti Giustificati i signori: ROI GIOVANNI Assenti Non Giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente ingiustificato Partecipa il EGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.A MARIANI ANTONELLA. In qualità di INDACO, il FANTATO GATONE assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato. Pagina 1

OGGETTO: ERVIZIO DI BROKERAGGIO AICURATIVO - AVVIO PROCEDURE PER AFFIDAMENTO - ATTO DI INDIRIZZO. LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: - la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione; - le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovarsi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall art. 109, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; - l apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato; - consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno le professionalità in grado di svolgere la suddetta attività; Vista la determinazione n. 531 del 28/06/2011 con la quale veniva aggiudicato il servizio di brokeraggio assicurativa a partire dal 01/07/2011 e fino al 30/06/2015 con la ditta INER pa di Trento; Preso atto che con determinazione n. 452, in data 31/05/2015 è stato prorogato l incarico di brokeraggio assicurativo con la società INER pa di Trento fino alla data del 31/10/2015; Rilevata pertanto la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l interesse pubblico dell Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune; Considerato che l assistenza e la consulenza è opportuna e conveniente per l Amministrazione Comunale anche perché le prestazioni del broker sono svolte a titolo gratuito in quanto a costo zero per l Ente poiché remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della società assicuratrice di una quota percentuale della unitaria provvigione che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto un onere aggiuntivo per l Ente non operando nessun tipo di aumento sul premio di polizza che rimane immutato come da prassi del mercato assicurativo; Verificato che, in base ai premi annui lordi delle polizze attualmente in essere, come risulta dalla nota trasmessa da INER pa in data 24/09/2015, protocollo n. 18341, e alle percentuali presenti nei capitolati di polizza, per il quadriennio 2011 2015, le provvigioni del broker risultano quantificate in circa 9.500,00, annui; Dato atto inoltre che non è possibile far ricorso alle convenzioni Consip di cui all art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento, né tanto meno al MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ai

sensi dell art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come da ultimo codificato con legge n. 94/2012, in quanto si è verificato che non esiste una quotazione del servizio in oggetto; Dato atto che, come previsto all art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all art. 26, comma 1, della legge 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento, si procederà alla risoluzione del contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri della convenzione Consip siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Posto che gli schemi contrattuali predisposti dal Broker, per la gara relativamente alla scelta delle compagnie assicuratrici, verranno sottoposti all approvazione specifica del Comune di Badia Polesine; Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di procedere all affidamento diretto dell incarico per l espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il biennio 2015 2017, a decorrere dal 01.11.2015 e fino al 31.10.2017, rinnovabile per ulteriori due anni, con le stesse modalità di cui al capitolato speciale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 417, del 18/05/2011; Considerato, in relazione a quanto premesso e per il tipo di servizio, facendo ricorso anche alle disposizioni fissate dal vigente regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia recentemente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 17/04/2014, di dover formulare in proposito un atto di indirizzo affinché il Responsabile del ettore competente possa individuare nella ditta INER pa di Trento la società a cui affidare l incarico di brokeraggio del pacchetto assicurativo comunale, per un periodo di anni 2, dal 01.11.2015 al 31.10.2017; Visti; - il decreto legislativo 267/2000, Testo Unico delle norme sull ordinamento degli Enti Locali; - il vigente tatuto Comunale; Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell Area Tributi ed Assicurazioni ai sensi dell art. 49 del d. lgs. n. 267/2000; Dato atto che il egretario Generale ha svolto i compiti di cui all art. 97, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000; Ad unanimità di voti palesemente espressi; DELIBERA 1. di individuare, per le ragioni citate in premessa, alla ditta INER pa, con sede in via Adriano Olivetti n. 36, 38100 Trento (TN), codice fiscale 01628540229, la società a cui affidare l incarico di brokeraggio del pacchetto assicurativo comunale, per un periodo di anni 2, dal 01.11.2015 al 31.10.2017, rinnovabile per ulteriori altri due anni; 2. di dare atto che l incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell Ente in quanto le provvigioni spettanti al broker sono ricompresse nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte o da sottoscrivere con le compagnie di assicurazione, come meglio evidenziato in premessa; 3. di attribuire alla presente valore di indirizzo per l ufficio competente;

4. di dare mandato al Responsabile del ettore Tributi ed Assicurazioni di procedere con i successivi adempimenti; 5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.

COMUNE DI BADIA POLEINE PROVINCIA DI ROVIGO PARERI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 140 DEL 28/09/2015 OGGETTO Parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, in ordine alla seguente deliberazione formulata dall'ufficio : ERVIZIO DI BROKERAGGIO AICURATIVO - AVVIO PROCEDURE PER AFFIDAMENTO - ATTO DI INDIRIZZO. Tributi e Assicurazioni In ordine alla regolarità tecnica, si esprime il seguente parere : FAVOREVOLE Addì, 23/09/2015 IL Responsabile di Area F.to Marabese Gregorio

Letto, approvato e sottoscritto. IL INDACO F.to FANTATO GATONE IL EGRETARIO GENERALE F.to DOTT.A MARIANI ANTONELLA Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'albo comunale il 02/10/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Data 02/10/2015 Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale. L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE F.to MIZZON GIANLUCA Data: L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE MIZZON GIANLUCA La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 28/09/2015 dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 ) sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 ) Data 28/09/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE F.to MIZZON GIANLUCA