STATUTO. Articolo 1 (Natura, denominazione e sede)



Documenti analoghi
ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

Statuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.)

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO DELLA S.I.A.

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO MANOLA S T A T U T O

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DI LOLA

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

Per il raggiungimento dei propri scopi, l associazione provvede con:

STATUTO della ASSOCIAZIONE RUDOLF STEINER PER LA PEDAGOGIA

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO ODV MIGRANTES SIENA

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ SONDRIO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO Il Sole Onlus

COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO

Aggiornato: 7 aprile 2013 STATUTO

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

STATUTO Associazione Regionale Veneti a Milano TITOLO I

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

REGOLAMENTO CLUB GIOVANI SOCI BCC CENTROMARCA BANCA

STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELL ARCHIVIO DONETTA

STATUTO "ASSOCIAZIONE BUSAJO O.N.L.U.S." ART. 1 E' costituita ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 4/12/1997, n.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

STATUTO Dicembre 2004 pag. 1

STATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO DELL ISTITUTO INTERNAZIONALE JACQUES MARITAIN *

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Donatori di sangue liceo A.Vallisneri

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

E costituita il giorno l Associazione Universitaria denominata DISMI SQUAD, con sede legale in

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

STATUTO ASSOCIAZIONE LIGURE THALASSEMICI

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO PARCO. E costituita a Valdieri (CN) l Associazione di volontariato

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3

STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE F.O.R.G.A.T. (Formazione, Opportunità, Recupero, Giovani, Ambiente e Territorio) o.n.l.u.s. ART.

UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO

AICAT ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI (METODO HUDOLIN) STATUTO

1) E costituita in Trieste, Via S. Francesco n. 16, una Associazione. sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, denominata Amici

STATUTO ASSOCIAZIONE DANEO

Transcript:

STATUTO Articolo 1 (Natura, denominazione e sede) 1. E costituita un associazione denominata Associazione Pedagogica Steineriana come persona giuridica di diritto privato ai sensi dell art. 14 e seguenti del codice civile. 2. L Associazione è aconfessionale, apolitica, non ha finalità di lucro e non può distribuire utili. 3. L Associazione ha sede in Roma - Via delle Benedettine n. 10. Articolo 2 (Scopo) 1. L Associazione ha lo scopo di promuovere, diffondere ed attuare nel campo dell educazione e dell istruzione la concezione pedagogica iniziata da Rudolf Steiner per il rinnovamento della scuola e le attività culturali ad essa collegate. Articolo 3 (Attività principali) 1. L Associazione intende svolgere, in via principale, le seguenti attività dirette ed essenziali per il raggiungimento dello scopo istituzionale di cui all art. 2: a) gestione di una o più scuole Steineriane - Waldorf di ogni ordine e grado, la cui direzione pedagogica è affidata ad un Collegio degli Insegnanti che operi in modo indipendente e si ispiri alla Antroposofia di Rudolf Steiner; b) organizzazione di seminari di studio, tavole rotonde, conferenze sulle tematiche dell educazione, dell antropologia quale conoscenza dell essere umano secondo corpo, anima e spirito, della salute (medicina, alimentazione, assistenza), della questione sociale; c) consulenza psicopedagogica e familiare, anche nel caso di bambini con handicap, ospitando, all occorrenza, per qualche giorno madre e figlio, così da seguirli nella vita pratica giornaliera attraverso seminari di puericultura, anche in collaborazione con altre Associazioni; d) corsi di formazione all insegnamento secondo il metodo steineriano; e) corsi artistici e artistico-terapeutici: pittura, modellaggio, ceramica, scultura, tessitura, costruzione di giocattoli, euritmia, eutonia, canto corale, musica strumentale, arte della parola, chirofonetica, teatro, teatro di marionette, danze popolari ; Pagina 1 di 7 Approvato da assemblea straordinaria del 08/11/2002

f) attività relative all educazione ambientale ed ecologica: agricoltura biologica e biodinamica, conoscenza e valorizzazione dei parchi e delle zone verdi e del patrimonio artistico; g) attività ricreative promosse e organizzate dalle famiglie nella struttura scolastica; h) organizzazione e gestione, anche in partenariato con altri organismi, di attività di formazione professionale e degli adulti; i) attività di gestione di un centro socio-culturale rivolto a bambini, adulti e anziani; j) gestione di una scuola estiva; k) produzione, pubblicazione e diffusione di riviste, libri e materiale audiovisivo di carattere pedagogico od informativo. 2. L Associazione, ispirandosi al principio della solidarietà, potrà stabilire modalità e mezzi idonei a consentire a tutti di frequentare la scuola e di partecipare a tutte le altre attività. Articolo 4 (Attività strumentali, accessorie e connesse) 1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l Associazione potrà inoltre svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionali, attività di commercializzazione nonché ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. 2. L Associazione può costituire e/o partecipare a strutture economico/produttive di carattere imprenditoriale strumentali al raggiungimento delle proprie finalità. 3. L Associazione potrà, inoltre, stabilire collaborazioni e alleanze con enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni e quanti altri perseguano i suoi stessi scopi o abbiano finalità analoghe o affini. 1. L Associazione non ha limiti di durata. Articolo 5 (Durata) Articolo 6 (Patrimonio) 1. Il patrimonio dell Associazione è costituito: a) dal patrimonio iniziale di Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila virgola zero); b) dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell Associazione; c) dai contributi di istituzioni pubbliche e private sia nazionali che extranazionali; Pagina 2 di 7 Approvato da assemblea straordinaria del 08/11/2002

d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da parte di Soci e di terzi; e) da eventuali entrate per servizi ed attività svolte dall Associazione. 2. La copertura delle spese necessarie per il normale funzionamento dell Associazione è assicurata dalle rendite del patrimonio, dalle quote dei Soci e da eventuali altre entrate. A tal fine, l Associazione potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che si renderanno necessarie o utili per il raggiungimento del suo scopo, contraendo all occorrenza anche mutui o richiedendo finanziamenti. 1. Sono organi dell Associazione: a) L Assemblea dei Soci; b) Il Comitato Direttivo; c) Il Presidente; d) Il Collegio dei Probiviri; e) Il Collegio dei Revisori. Articolo 7 (Organi dell Associazione) Articolo 8 (Soci) 1. Sono Soci ordinari dell Associazione le persone fisiche, gli enti non riconosciuti e le persone giuridiche che, condividendone in modo espresso gli scopi, abbiano presentato richiesta scritta al Comitato Direttivo e siano state ammesse ad entrare a far parte dell Associazione. Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti ammessi come soci dell Associazione, hanno diritto ad un solo voto nell Assemblea da esprimersi attraverso un loro rappresentante. 2. Sono Soci di diritto i membri del Collegio degli insegnanti della Scuola designati dal Collegio medesimo. 3. I Soci devono versare una quota associativa annuale il cui importo è stabilito per ogni esercizio sociale dal Comitato Direttivo e approvato dall Assemblea dei Soci. Articolo 9 (Esclusione e recesso dei soci) 1. I Soci ordinari cessano di appartenere all Associazione per morte, recesso ed esclusione. Pagina 3 di 7 Approvato da assemblea straordinaria del 08/11/2002

2. Il recesso si verifica quando il socio ordinario presenti formale dichiarazione di dimissione al Comitato Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima. 3. Il Socio ordinario è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa o quando sia incorso in inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. 4. I Soci ordinari possono essere esclusi soltanto dietro deliberazione del Comitato Direttivo, presa a maggioranza dei componenti, che dovrà essere ratificata dall Assemblea ordinaria. 5. Il Comitato Direttivo potrà escludere i soci ordinari che non provvedano al versamento della quota associativa nei primi sei mesi di ciascun esercizio sociale. 6. I Soci di diritto decadono da tale qualifica dal momento in cui cessano di appartenere al Collegio degli insegnanti. 7. I Soci che cessano di appartenere all Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell Associazione e non possono richiedere la restituzione di quanto versato. Articolo 10 (Assemblea) 1. L Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i Soci. L Assemblea è composta dai Soci ordinari e dai Soci di diritto. 2. L Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato Direttivo mediante comunicazione scritta, inviata tramite lettera a tutti i soci almeno dieci giorni prima della riunione. L avviso di convocazione deve contenere l indicazione del giorno, dell ora e del luogo della riunione nonché l elenco delle materie da trattare. 3. L Assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta l anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell esercizio sociale per l approvazione del bilancio. L Assemblea ordinaria è inoltre convocata, previa indicazione degli argomenti da trattare, ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di due membri del Comitato Direttivo o di un decimo dei soci. 4. L Assemblea designa il Presidente ed il Segretario di ogni riunione fra i soci presenti. Di ogni riunione verrà redatto verbale sull apposito libro dei verbali delle assemblee. 5. Ogni partecipante all Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un voto. Pagina 4 di 7 Approvato da assemblea straordinaria del 08/11/2002

6. Possono intervenire con diritto di voto alle assemblee i Soci ordinari in regola col versamento della quota annuale ed i soci di diritto. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio della stessa categoria purché munito di delega scritta; tuttavia nessun socio può mai rappresentare più di un altro socio. 7. L Assemblea ordinaria dei Soci delibera sulle direttive e sugli indirizzi generali dell Associazione ed in particolare: a) sulla nomina dei componenti il Comitato Direttivo; b) sulla nomina del Presidente; c) sulla approvazione del bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Comitato Direttivo; d) su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione. 8. L Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei soci ordinari e la metà dei soci di diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari e dei soci di diritto presenti. Le delibere dell Assemblea devono essere prese, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti dei soci ordinari e dei soci di diritto e, in seconda convocazione, con la maggioranza relativa dei voti dei soci ordinari e dei soci di diritto intervenuti. 9. L Assemblea straordinaria dei soci delibera sulle modificazioni dell atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell Associazione. Le modificazioni dell atto costitutivo e dello statuto sono validamente approvate con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci ordinari e la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci di diritto. Lo scioglimento dell Associazione è validamente deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti i soci ordinari e i tre quarti di tutti i soci di diritto. Articolo 11 (Comitato Direttivo) 1. L Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, ivi compreso il Presidente, nominati, in sede di prima costituzione, nell atto costitutivo e, successivamente, dall Assemblea Ordinaria dei Soci. 2. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea la quale potrà confermarli nella carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati. Pagina 5 di 7 Approvato da assemblea straordinaria del 08/11/2002

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l intero Comitato Direttivo si intenderà decaduto e si dovrà procedere immediatamente a convocare l Assemblea affinché provveda alle nuove nomine. 3. I1 Comitato Direttivo è incaricato della gestione dell Associazione nel quadro degli scopi statutari. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un Segretario ed un Tesoriere; il Consiglio potrà affidare compiti specifici ai propri membri ovvero ad altri Soci ordinari e di diritto. 4. I1 Comitato Direttivo è validamente costituito e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. 5. La convocazione del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori deve essere fatta dal Presidente del Comitato Direttivo almeno tre giorni prima della riunione. Di ogni riunione verrà steso verbale sull apposito libro verbali del Comitato Direttivo. Articolo 12 (Presidente) 1. I1 Presidente del Comitato Direttivo è anche il Presidente dell Associazione. Egli è nominato dall Assemblea ordinaria ed ha la rappresentanza legale dell Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, per ogni stato e grado di giurisdizione. 2. Il Presidente, previa approvazione del Comitato Direttivo, può delegare la propria firma ad altri componenti del Comitato stesso. Articolo 13 (Collegio dei Probiviri) 1. I1 Collegio dei Probiviri si compone di un Presidente e di due membri, anche non soci, nominati dall Assemblea ordinaria. 2. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico all interno dell Associazione. 3. I1 Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni, salvo eventuale maggiore durata stabilita dall Assemblea ordinaria al momento della nomina, ed i suoi membri possono essere rieletti. I1 Collegio dei Probiviri decide sulle controversie sorte sull interpretazione del presente statuto, nonché su quelle sorte tra l Associazione ed i soci o tra i soci stessi. 4. I Probiviri decidono in qualità di amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità. Le decisioni del Collegio dei probiviri sono inappellabili e vincolanti salvo le riserve di legge. Pagina 6 di 7 Approvato da assemblea straordinaria del 08/11/2002

Articolo 14 (Collegio dei Revisori) 1. I1 Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, nominati dall Assemblea ordinaria. I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni, salvo eventuale maggiore durata stabilita dall Assemblea al momento della loro nomina, e possono essere rieletti. 2. Il Collegio dei Revisori nomina, tra i suoi membri, il Presidente. 3. Il Collegio dei Revisori controlla l amministrazione dell Associazione, vigila sull osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e può richiedere di partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo. Articolo 15 (Esercizio sociale) 1. L esercizio sociale si chiude al 31 agosto di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell esercizio il Comitato Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all approvazione dell Assemblea dei Soci. Articolo 16 (Scioglimento) 1. In caso di scioglimento dell Associazione, i beni di proprietà della stessa saranno devoluti, dietro formale deliberazione dell Assemblea Straordinaria, ad altra iniziativa pedagogica steineriana. 2. In caso di mancato raggiungimento delle maggioranze assembleari richieste, potrà decidere il Presidente del Tribunale di Roma al quale il Presidente della Associazione dovrà rivolgere espressa istanza. 3. Ai Soci non può essere attribuito alcun dividendo né altre utilità, neppure in caso di liquidazione dell Associazione. Articolo 17 (Regolamenti) 1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, l Assemblea può adottare regolamenti interni sul funzionamento dell Associazione tanto nei rapporti interni tra organi sociali e tra soci, che nei rapporti esterni con terzi a vario titolo coinvolti nell attività dell Associazione. Pagina 7 di 7 Approvato da assemblea straordinaria del 08/11/2002