Repubblica e Cantone 277 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 140 Bellinzona, 23 maggio 28/2014 concernente le basi di calcolo per l applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l anno 2014 visto l art. 40 della legge cantonale di applicazione della legge federale sull assicurazione malattie (LCAMal); ritenuto il preavviso dell Istituto delle assicurazioni sociali; considerati i principi di Alleggerimento della legislazione cantonale; Art. 1 Le basi di calcolo per le riduzioni di premio nell assicurazione malattie per l anno 2014 sono definite come segue: a) periodo fiscale per l accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell imposta cantonale per l anno 2011. b) premio medio di riferimento: adulti: CHF 4 965.00 giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4 594.00 minorenni: CHF 1 156.00 c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal. Art. 2 1Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Esso entra in vigore retroattivamente il 1 gennaio 2014 e mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2014.
28/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 23 maggio 278 concernente le convenzioni sottoscritte tra la Clinica Hildebrand, Brissago e gli assicuratori malattie (del 9 aprile 2014) visti gli art. 46 cpv. 4 e 53 LAMal, 68 LCAMal, 50 PA e 14 LSPr; esaminate le convenzioni e i relativi allegati stipulati tra la Clinica Hildebrand, Brissago e gli assicuratori malattie; considerata la comunicazione 26 febbraio 2014 del Sorvegliante dei prezzi, il quale rinuncia all inoltro di una raccomandazione in merito al caso specifico; consultata l Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI); Art. 1 1Sono approvati le convenzioni e i relativi allegati stipulati tra la Clinica Hildebrand, Brissago e gli assicuratori malattie. 2Le parti si sono accordate sulle seguenti tariffe: tarifsuisse sa Helsana, Sanitas, CPT Neuropatologia leggera 529. 500. Neuropatologia media 600. 591. Neuropatologia grave 790. 770. Muscoloscheletrico 520. 505. Riabilitazione a sorveglianza elevata RSE (Frühreha) 790. 865. 3Gli atti di cui sopra sono consultabili presso l Area di gestione sanitaria. Art. 2 Il presente decreto è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale. Art. 3 Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione. Art. 4 1Con l entrata in vigore del presente decreto, é abrogato il decreto esecutivo concernente la convenzione e i relativi allegati sottoscritti tra la Clinica Hildebrand, Centro di riabilitazione Brissago, Brissago e santésuisse del 5 luglio 2011. 2Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore con effetto retroattivo al 1 gennaio 2014. Bellinzona, 9 aprile 2014
28/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 23 maggio 279 concernente la convenzione tariffale tra la Cooperativa di acquisti Helsana, Sanitas, CPT e l Ente ospedaliero cantonale per la remunerazione di prestazioni di riabilitazione agli arti inferiori (del 15 aprile 2014) visti gli art. 46 cpv. 4 e 53 LAMal, 68 LCAMal, 50 PA e 14 LSPr; esaminate le convenzioni e i relativi allegati stipulati tra la Cooperativa di acquisti Helsana, Sanitas, CPT e l Ente ospedaliero cantonale per la remunerazione di prestazioni di riabilitazione agli arti inferiori; considerata la comunicazione 30 ottobre 2013 del Sorvegliante dei prezzi, il quale rinuncia all inoltro di una raccomandazione in merito al caso specifico; consultata l Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI); Art. 1 1Sono approvati le convenzioni e i relativi allegati stipulati tra la Cooperativa di acquisti Helsana, Sanitas, CPT e l Ente ospedaliero cantonale, per la remunerazione di prestazioni di riabilitazione agli arti inferiori. 2Gli atti di cui sopra sono consultabili presso l Area di gestione sanitaria. Art. 2 Il presente decreto è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale. Art. 3 Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione. Art. 4 Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore con effetto retroattivo al 1 gennaio 2013. Bellinzona, 14 aprile 2014 concernente la pesca nei laghi Ritom, Naret Grande e Sambuco richiamati la legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991, la legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 e il relativo regolamento di applicazione del 15 ottobre 1996; constatata nei laghi Ritom, Naret Grande e Sambuco l eccessiva presenza di grossi pesci predatori che rendono difficoltosa la gestione del patrimonio ittico; allo scopo di tentare uno sfoltimento di questi pesci attraverso l attività di pesca dilettantistica, prima di un eventuale intervento con la posa di reti;
28/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 23 maggio 280 sentiti i preavvisi favorevoli della Commissione laghi alpini della Federazione Ticinese per l Acquicoltura e la Pesca (FTAP); su proposta del Dipartimento del territorio; Art. 1 Dal 5 giugno al 31 settembre 2014, per l esercizio della pesca nei laghi Ritom, Naret Grande e Sambuco (indicati rispettivamente con il numero 20, 51 e 63 sul libretto per la registrazione delle catture e sulla relativa cartina), ai detentori delle patenti D1 è consentito l uso contemporaneo di due canne, a condizione che le stesse siano ambedue innescate con pesce naturale vivo o morto, oppure artificiale, per la cattura di grossi pesci predatori. Art. 2 1Per l innesco è consentito unicamente l uso di pesci appartenenti a specie non protette, oppure pesci artificiali, la cui lunghezza totale non deve in tutti i casi essere inferiore a 8 cm. 2Per l innesco con pesce vivo è consentito unicamente l uso della sanguinerola (bameli), innescata per la bocca, in conformità con l art. 5b dell ordinanza concernente la legge federale sulla pesca del 24 novembre 1993. Art. 3 Le catture di grossi pesci predatori di lunghezza pari o superiore ai 50 cm, effettuate in questi laghi secondo le modalità di cui agli art. 1 e 2, oltre che essere regolarmente iscritte nel libretto di statistica, dovranno essere segnalate telefonicamente entro 48 ore all Ufficio della caccia e della pesca (091 814 28 71). Art. 4 Il mancato rispetto delle disposizioni di cui agli art. 1 e 2 comporterà il ritiro immediato della patente ai sensi dell art. 11 della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 e dell art. 11 del regolamento di applicazione della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 15 ottobre 1996. Art. 5 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. Proroga validità del Decreto bandite di caccia 2006/2011 richiamati: l art. 23 della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell 11 dicembre 1990; gli art. 7, 8, 9 e 10 del regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell 11 luglio 2006; preso atto della proroga fino al 31 luglio 2014 del termine per la consultazione della proposta di nuovo Decreto bandite elaborata dallo specifico Gruppo di lavoro e del termine del 31 dicembre 2014 per la conclusione del progetto di revisione;
28/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 23 maggio 281 considerata l esigenza di prorogare per un ulteriore anno la validità del Decreto bandite di caccia 2006/2011 del 20 giugno 2006; sentito il parere del Gruppo di lavoro bandite e della Federazione cacciatori ticinesi (FCTI); su proposta del Dipartimento del territorio; risolve: 1. La validità del decreto bandite di caccia 2006/2011 è prorogata fino al 31 luglio 2015. 2. La presente risoluzione è pubblicata sul Foglio Ufficiale ed entra immediatamente in vigore. Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull assicurazione malattie (LCAMal) del 5 aprile 2011; modifica (dell 11 marzo 2014) vista la legge di applicazione della legge federale sull assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997; I. Il regolamento della legge di applicazione della legge federale sull assicurazione malattie (LCAMal) del 5 aprile 2011 è così modificato: Art. 8 1L istanza di rinnovo è recapitata ai potenziali beneficiari dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. 2L istanza di riduzione dei premi può essere richiesta alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG da un membro maggiorenne dell unità di riferimento. 3Le istanze di riduzione dei premi o di rinnovo devono essere presentate alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG da un membro maggiorenne dell unità di riferimento mediante l apposito modulo ufficiale. 4Il modulo deve essere debitamente compilato e corredato dei giustificativi richiesti. Per ogni unità di riferimento deve essere presentata un unica istanza di riduzione dei premi o di rinnovo. II. La modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Essa entra in vigore il 1 aprile 2014. Bellinzona, 11 marzo 2014 Il Presidente: P. Beltraminelli
28/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 23 maggio 282 Regolamenti di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE) e della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst); modifica I. Il regolamento della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE) è modificato come segue: Art. 3 cpv. 1 lett. m) e n) (nuove) m) gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti situati nelle zone edificabili e nelle zone agricole (art. 18a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979); n) gli impianti solari posati su tetti piani nelle zone di produzione intensiva di beni o servizi (art. 27 cifra II del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 e art. 18a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979). Impianti solari Art. 3a (nuovo) 1Per gli impianti solari non soggetti a licenza, l annuncio ai sensi dell art. 32a dell ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 dev essere formulato per iscritto e in due copie al Municipio almeno trenta giorni prima dell inizio dei lavori. 2Esso va accompagnato dagli atti necessari a documentare l intervento e a dimostrare che l impianto è sufficientemente adattato al tetto, e segnatamente: a) il nome e l indirizzo del proprietario del fondo; b) il numero e il subalterno di mappa; c) un estratto planimetrico 1:500 o 1:1000 dell edificio; d) un modello del pannello previsto e la potenza installata complessiva; e) una pianta del tetto con indicate le dimensioni e la posizione dell impianto; f) una o più sezioni. 3Entro dieci giorni dalla ricezione, il Municipio trasmette una copia della documentazione alla Sezione della protezione dell aria, dell acqua e del suolo. Art. 4 lett. h) (nuova) h) gli impianti solari nei nuclei, nelle zone di protezione del paesaggio (art. 95 e seguenti della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011), nel Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici ed impianti protetti (PUC-PEIP), negli insediamenti elencati nell inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d importanza nazionale (ISOS) e nei perimetri di rispetto dei beni culturali (art. 22 legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997). Art. 36 cpv. 3, 4 e 5 (nuovi) 3Le trasformazioni o i rinnovamenti che incidono considerevolmente sulla sicurezza degli ascensori o dei componenti di sicurezza devono essere attuati in modo che sia garantita l eliminazione di, almeno, i seguenti pericoli significativi elencati nella norma SIA 370.080:
28/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 23 maggio 283 a) sistema di azionamento con una cattiva precisione di livellamento o fermata (n. 3 della lista dei pericoli significativi); b) vetro inadeguato nelle porte (n. 27); c) superficie di cabina troppo ampia rispetto alla portata (n. 38); d) cabina senza porte (n. 40); e) nessuna o inadeguata illuminazione di emergenza nella cabina (n. 46); f) nessuno o inadeguati ammortizzatori (n. 56); g) nessuno o inadeguato dispositivo di allarme (n. 71). 4Il rispetto di tali requisiti dev essere certificato da un installatore che soddisfi gli obblighi di cui al punto 2 degli allegati 8, 9 o 10 dell ordinanza oppure da un ente accreditato presso il Servizio di accreditamento svizzero SAS o presso un altro servizio di accreditamento riconosciuto. 5In ogni caso l esercizio degli ascensori è subordinato ad un collaudo ed a controlli periodici eseguiti da un installatore o da un ente ai sensi del precedente capoverso. Le spese sono a carico del proprietario. II. Il regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst) è modificato come segue: Art. 30 cpv. 2 cifra 1 lett. e) (nuova) e) prescrizioni edilizie inerenti il criterio di sufficiente adattamento degli impianti solari al tetto (art. 32a cpv. 2 OPT). III. Le presenti modifiche sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano immediatamente in vigore.