Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Documenti analoghi
Swissolar Svizzera italiana. Giornata sul solare: le recenti modifiche legislative in ambito di impianti solari. Tiziana Brignoni

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Bollettino ufficiale delle leggi

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA

Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull assicurazione malattie (LCAMal) (del 29 maggio 2012)

Conferenza stampa DSS

ORDINANZA MUNICIPALE

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio negli studi legali

Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Bollettino ufficiale delle leggi

Bollettino ufficiale delle leggi

DEL 3 MAGGIO nella domanda del 20 luglio da parte di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera Centrale, concernente

COMUNE DI LODRINO REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI LODRINO

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)

Cancelleria comunale Via Municipio Mendrisio

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

Inquinamento luminoso. Linee guida e loro applicazione. Pomeriggio informativo Illuminazione pubblica: più efficienza meno emissioni.

Ordinanza municipale concernente gli incentivi per l efficienza energetica e l impiego delle energie rinnovabili nell edilizia

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull assicurazione malattie (LCAMal) (del 5 aprile 2011)

Legge sulle acque sotterranee (del 12 settembre 1978)

PREMI LAMal Conferenza stampa 26 settembre 2016 Bellinzona. Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento della sanità e della socialità

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

per professionisti dell edilizia

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE AL PUBBLICO

IC/cm 091 / dicembre Direttiva

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell 8 giugno (del 23 giugno 2009)

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura

Ordinanza sui nomi geografici (ONG)

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)

Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

Ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell assicurazione malattie

Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987)

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE AL PUBBLICO

Modifiche LAMal 2012 Ospedalizzazioni Fuori Cantone

Ordinanza Municipale CONTROLLO IMPIANTI COMBUSTIONE

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Ordinanza del DFGP sull adeguamento di ordinanze alle nuove basi legali in materia di metrologia

Incentivi e deduzioni fiscali. Arch. Andrea Giovio , Minusio

Ordinanza sull assicurazione malattie

Legge federale sulla pianificazione del territorio

Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967

del 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Sezione 1: Messa in commercio di prodotti da costruzione

PREMI LAMal Direttore Divisione della salute pubblica Collaboratore scientifico Area di gestione sanitaria

(Ris.mun. no. 682 del )

1. CONTENUTO E MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA PROPOSTA Premessa Considerazioni giuridiche Tempistica...

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre)

Ordinanza sullo stato civile

Protezione antincendio: brevi cenni informativi

PREMI LAMal Paolo Beltraminelli Direttore Dipartimento della sanità e della socialità. Bellinzona, 24 settembre 2015

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Ordinanza sulla garanzia dell approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI A COMBUSTIONE

concernente la circolazione di veicoli a motore fuoristrada del

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali

Progetto di revisione della legge edilizia e del suo regolamento

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

PREMI LAMal Conferenza stampa 28 settembre 2017 Bellinzona. Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento della sanità e della socialità

Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999)

Risoluzione no. 276 del 7 novembre Il Municipio di Stabio. Premessa:

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Piano di utilizzazione Cantonale

Art. 4 È considerata confidenziale l informazione comunicata in buona fede alla polizia da chi ha un interesse legittimo all anonimato.

Ordinanza sullo stato civile

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

Ordinanza sullo stato civile

I. Procedura d iscrizione nel registro di commercio A. Trasferimento della sede a un luogo scelto nella Svizzera (art. 4 cpv. 1 D)

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN)

Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (del 25 giugno 2002)

Regolamento per l ottenimento del certificato d abilitazione alla caccia (del 13 gennaio 1993)

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

partecipazioni ai costi per le persone tenute ad assicurarsi residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008)

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Transcript:

Repubblica e Cantone 277 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 140 Bellinzona, 23 maggio 28/2014 concernente le basi di calcolo per l applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l anno 2014 visto l art. 40 della legge cantonale di applicazione della legge federale sull assicurazione malattie (LCAMal); ritenuto il preavviso dell Istituto delle assicurazioni sociali; considerati i principi di Alleggerimento della legislazione cantonale; Art. 1 Le basi di calcolo per le riduzioni di premio nell assicurazione malattie per l anno 2014 sono definite come segue: a) periodo fiscale per l accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell imposta cantonale per l anno 2011. b) premio medio di riferimento: adulti: CHF 4 965.00 giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4 594.00 minorenni: CHF 1 156.00 c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal. Art. 2 1Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Esso entra in vigore retroattivamente il 1 gennaio 2014 e mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2014.

28/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 23 maggio 278 concernente le convenzioni sottoscritte tra la Clinica Hildebrand, Brissago e gli assicuratori malattie (del 9 aprile 2014) visti gli art. 46 cpv. 4 e 53 LAMal, 68 LCAMal, 50 PA e 14 LSPr; esaminate le convenzioni e i relativi allegati stipulati tra la Clinica Hildebrand, Brissago e gli assicuratori malattie; considerata la comunicazione 26 febbraio 2014 del Sorvegliante dei prezzi, il quale rinuncia all inoltro di una raccomandazione in merito al caso specifico; consultata l Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI); Art. 1 1Sono approvati le convenzioni e i relativi allegati stipulati tra la Clinica Hildebrand, Brissago e gli assicuratori malattie. 2Le parti si sono accordate sulle seguenti tariffe: tarifsuisse sa Helsana, Sanitas, CPT Neuropatologia leggera 529. 500. Neuropatologia media 600. 591. Neuropatologia grave 790. 770. Muscoloscheletrico 520. 505. Riabilitazione a sorveglianza elevata RSE (Frühreha) 790. 865. 3Gli atti di cui sopra sono consultabili presso l Area di gestione sanitaria. Art. 2 Il presente decreto è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale. Art. 3 Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione. Art. 4 1Con l entrata in vigore del presente decreto, é abrogato il decreto esecutivo concernente la convenzione e i relativi allegati sottoscritti tra la Clinica Hildebrand, Centro di riabilitazione Brissago, Brissago e santésuisse del 5 luglio 2011. 2Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore con effetto retroattivo al 1 gennaio 2014. Bellinzona, 9 aprile 2014

28/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 23 maggio 279 concernente la convenzione tariffale tra la Cooperativa di acquisti Helsana, Sanitas, CPT e l Ente ospedaliero cantonale per la remunerazione di prestazioni di riabilitazione agli arti inferiori (del 15 aprile 2014) visti gli art. 46 cpv. 4 e 53 LAMal, 68 LCAMal, 50 PA e 14 LSPr; esaminate le convenzioni e i relativi allegati stipulati tra la Cooperativa di acquisti Helsana, Sanitas, CPT e l Ente ospedaliero cantonale per la remunerazione di prestazioni di riabilitazione agli arti inferiori; considerata la comunicazione 30 ottobre 2013 del Sorvegliante dei prezzi, il quale rinuncia all inoltro di una raccomandazione in merito al caso specifico; consultata l Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI); Art. 1 1Sono approvati le convenzioni e i relativi allegati stipulati tra la Cooperativa di acquisti Helsana, Sanitas, CPT e l Ente ospedaliero cantonale, per la remunerazione di prestazioni di riabilitazione agli arti inferiori. 2Gli atti di cui sopra sono consultabili presso l Area di gestione sanitaria. Art. 2 Il presente decreto è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale. Art. 3 Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione. Art. 4 Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore con effetto retroattivo al 1 gennaio 2013. Bellinzona, 14 aprile 2014 concernente la pesca nei laghi Ritom, Naret Grande e Sambuco richiamati la legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991, la legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 e il relativo regolamento di applicazione del 15 ottobre 1996; constatata nei laghi Ritom, Naret Grande e Sambuco l eccessiva presenza di grossi pesci predatori che rendono difficoltosa la gestione del patrimonio ittico; allo scopo di tentare uno sfoltimento di questi pesci attraverso l attività di pesca dilettantistica, prima di un eventuale intervento con la posa di reti;

28/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 23 maggio 280 sentiti i preavvisi favorevoli della Commissione laghi alpini della Federazione Ticinese per l Acquicoltura e la Pesca (FTAP); su proposta del Dipartimento del territorio; Art. 1 Dal 5 giugno al 31 settembre 2014, per l esercizio della pesca nei laghi Ritom, Naret Grande e Sambuco (indicati rispettivamente con il numero 20, 51 e 63 sul libretto per la registrazione delle catture e sulla relativa cartina), ai detentori delle patenti D1 è consentito l uso contemporaneo di due canne, a condizione che le stesse siano ambedue innescate con pesce naturale vivo o morto, oppure artificiale, per la cattura di grossi pesci predatori. Art. 2 1Per l innesco è consentito unicamente l uso di pesci appartenenti a specie non protette, oppure pesci artificiali, la cui lunghezza totale non deve in tutti i casi essere inferiore a 8 cm. 2Per l innesco con pesce vivo è consentito unicamente l uso della sanguinerola (bameli), innescata per la bocca, in conformità con l art. 5b dell ordinanza concernente la legge federale sulla pesca del 24 novembre 1993. Art. 3 Le catture di grossi pesci predatori di lunghezza pari o superiore ai 50 cm, effettuate in questi laghi secondo le modalità di cui agli art. 1 e 2, oltre che essere regolarmente iscritte nel libretto di statistica, dovranno essere segnalate telefonicamente entro 48 ore all Ufficio della caccia e della pesca (091 814 28 71). Art. 4 Il mancato rispetto delle disposizioni di cui agli art. 1 e 2 comporterà il ritiro immediato della patente ai sensi dell art. 11 della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 e dell art. 11 del regolamento di applicazione della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 15 ottobre 1996. Art. 5 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. Proroga validità del Decreto bandite di caccia 2006/2011 richiamati: l art. 23 della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell 11 dicembre 1990; gli art. 7, 8, 9 e 10 del regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell 11 luglio 2006; preso atto della proroga fino al 31 luglio 2014 del termine per la consultazione della proposta di nuovo Decreto bandite elaborata dallo specifico Gruppo di lavoro e del termine del 31 dicembre 2014 per la conclusione del progetto di revisione;

28/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 23 maggio 281 considerata l esigenza di prorogare per un ulteriore anno la validità del Decreto bandite di caccia 2006/2011 del 20 giugno 2006; sentito il parere del Gruppo di lavoro bandite e della Federazione cacciatori ticinesi (FCTI); su proposta del Dipartimento del territorio; risolve: 1. La validità del decreto bandite di caccia 2006/2011 è prorogata fino al 31 luglio 2015. 2. La presente risoluzione è pubblicata sul Foglio Ufficiale ed entra immediatamente in vigore. Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull assicurazione malattie (LCAMal) del 5 aprile 2011; modifica (dell 11 marzo 2014) vista la legge di applicazione della legge federale sull assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997; I. Il regolamento della legge di applicazione della legge federale sull assicurazione malattie (LCAMal) del 5 aprile 2011 è così modificato: Art. 8 1L istanza di rinnovo è recapitata ai potenziali beneficiari dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. 2L istanza di riduzione dei premi può essere richiesta alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG da un membro maggiorenne dell unità di riferimento. 3Le istanze di riduzione dei premi o di rinnovo devono essere presentate alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG da un membro maggiorenne dell unità di riferimento mediante l apposito modulo ufficiale. 4Il modulo deve essere debitamente compilato e corredato dei giustificativi richiesti. Per ogni unità di riferimento deve essere presentata un unica istanza di riduzione dei premi o di rinnovo. II. La modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Essa entra in vigore il 1 aprile 2014. Bellinzona, 11 marzo 2014 Il Presidente: P. Beltraminelli

28/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 23 maggio 282 Regolamenti di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE) e della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst); modifica I. Il regolamento della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE) è modificato come segue: Art. 3 cpv. 1 lett. m) e n) (nuove) m) gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti situati nelle zone edificabili e nelle zone agricole (art. 18a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979); n) gli impianti solari posati su tetti piani nelle zone di produzione intensiva di beni o servizi (art. 27 cifra II del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 e art. 18a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979). Impianti solari Art. 3a (nuovo) 1Per gli impianti solari non soggetti a licenza, l annuncio ai sensi dell art. 32a dell ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 dev essere formulato per iscritto e in due copie al Municipio almeno trenta giorni prima dell inizio dei lavori. 2Esso va accompagnato dagli atti necessari a documentare l intervento e a dimostrare che l impianto è sufficientemente adattato al tetto, e segnatamente: a) il nome e l indirizzo del proprietario del fondo; b) il numero e il subalterno di mappa; c) un estratto planimetrico 1:500 o 1:1000 dell edificio; d) un modello del pannello previsto e la potenza installata complessiva; e) una pianta del tetto con indicate le dimensioni e la posizione dell impianto; f) una o più sezioni. 3Entro dieci giorni dalla ricezione, il Municipio trasmette una copia della documentazione alla Sezione della protezione dell aria, dell acqua e del suolo. Art. 4 lett. h) (nuova) h) gli impianti solari nei nuclei, nelle zone di protezione del paesaggio (art. 95 e seguenti della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011), nel Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici ed impianti protetti (PUC-PEIP), negli insediamenti elencati nell inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d importanza nazionale (ISOS) e nei perimetri di rispetto dei beni culturali (art. 22 legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997). Art. 36 cpv. 3, 4 e 5 (nuovi) 3Le trasformazioni o i rinnovamenti che incidono considerevolmente sulla sicurezza degli ascensori o dei componenti di sicurezza devono essere attuati in modo che sia garantita l eliminazione di, almeno, i seguenti pericoli significativi elencati nella norma SIA 370.080:

28/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 23 maggio 283 a) sistema di azionamento con una cattiva precisione di livellamento o fermata (n. 3 della lista dei pericoli significativi); b) vetro inadeguato nelle porte (n. 27); c) superficie di cabina troppo ampia rispetto alla portata (n. 38); d) cabina senza porte (n. 40); e) nessuna o inadeguata illuminazione di emergenza nella cabina (n. 46); f) nessuno o inadeguati ammortizzatori (n. 56); g) nessuno o inadeguato dispositivo di allarme (n. 71). 4Il rispetto di tali requisiti dev essere certificato da un installatore che soddisfi gli obblighi di cui al punto 2 degli allegati 8, 9 o 10 dell ordinanza oppure da un ente accreditato presso il Servizio di accreditamento svizzero SAS o presso un altro servizio di accreditamento riconosciuto. 5In ogni caso l esercizio degli ascensori è subordinato ad un collaudo ed a controlli periodici eseguiti da un installatore o da un ente ai sensi del precedente capoverso. Le spese sono a carico del proprietario. II. Il regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst) è modificato come segue: Art. 30 cpv. 2 cifra 1 lett. e) (nuova) e) prescrizioni edilizie inerenti il criterio di sufficiente adattamento degli impianti solari al tetto (art. 32a cpv. 2 OPT). III. Le presenti modifiche sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano immediatamente in vigore.