Legge Provinciale Bolzano 19/1/1976 n.6 B.U.R. 10/2/1976 n.6 ORDINAMENTO DELL' ISTITUTO PROVINCIALE ASSISTENZA ALL' INFANZIA Articolo 1 Finalità [1] 1. L' istituto provinciale di assistenza all' infanzia è un istituto di pronta e transitoria accoglienza. 2. In particolare, l'istituto ha il compito di accogliere e di assistere a tempo parziale o a tempo pieno i bambini fino a tre anni insieme, eventualmente, alle rispettive madri: a) quando sono in attesa di provvedimenti o interventi di superamento della fase assistenziale transitoria; b) quando necessitino di alloggio, nutrimento o altri bisogni primari oppure la loro presenza nella famiglia crei tensione o disagi che consiglino l'allontanamento [2]. 2-bis. La permanenza dei bambini nell'istituto cessa con il venire meno delle difficoltà che hanno determinato l'accettazione e, salvo casi eccezionali, non può essere protratta oltre il sesto mese dall'ingresso [3]. 3. L' Istituto accoglie e assiste in via temporanea e transitoria anche le donne durante lo stato di gravidanza nei casi di particolare stato di bisogno. Articolo 2 Gestione dell' Istituto L' Istituto viene gestito in economia, ai sensi della vigente normativa provinciale riguardante la gestione di servizi in economia. L' Istituto ha un proprio bilancio, approvato dalla Giunta provinciale, le cui risultanze finali formano oggetto di appositi capitoli da iscrivere nella parte concernente gli stabilimenti speciali del bilancio della Provincia. La retta giornaliera viene determinata, per ciascun esercizio finanziario, dalla Giunta provinciale, su proposta dell' Assessore cui è demandata la materia dell' assistenza all' infanzia. Omissis [4]. Articolo 3 Vigilanza sull' Istituto La vigilanza sull' Istituto compete all' Assessore provinciale cui è demandata la materia dell' assistenza minorile. Articolo 4 Accettazione L' accettazione dei bambini, delle gestanti e delle madri ha luogo, su proposta del servizio sociale provinciale, con l' autorizzazione, ai fini amministrativi, dell' ufficio provinciale addetto al servizio di assistenza minorile.
Articolo 5 Omissis [5]. Permanenza dei bambini Articolo 6 I servizi dell' Istituto si suddividono in: a) Omissis [6]; b) servizi educativo - assistenziali; c) Omissis [6]; d) servizio spirituale. Servizi dell' Istituto Articolo 7 Direzione [7] 1. La Giunta provinciale nomina il direttore/ la direttrice dell' istituto scegliendolo/ a tra i/ le dipendenti che siano inquadrati/ e almeno nella VI qualifica funzionale e che abbiano un' esperienza almeno quadriennale di lavoro in servizi specializzati per la prima infanzia. 2. Il direttore/ la direttrice provvede ad accettare e dimettere i bambini, le gestanti e le madri, sovrintende ai servizi assistenziali, amministrativi e ausiliari, tiene i rapporti con le amministrazioni, gli enti e il pubblico, regolamentando anche i turni di lavoro del personale. 3. L' educatore professionale/ l' educatrice professionale, o un operatore/ un' operatrici a tal fino designato/ a dal direttore/ dalla direttrice fra il personale di cui all' articolo 8, comma 2, coordina il personale addetto alla vigilanza e all' assistenza diretta dei bambino, cura i rapporti assistenziali con le madri ospiti dell' istituto e sostituisce il direttore/ la direttrice in caso di assenza o impedimento. Articolo 8 Responsabilità sanitarie [8] 1. La vigilanza sanitaria all' interno dell' istituto provinciale di assistenza all' infanzia e la consulenza pediatrica e nipiologica nei confronti dei bambini sono esercitate dall' azienda speciale Unità sanitaria locale Centro Sud. 2. L' assistenza medico - infermieristica deve essere garantita dalla suddetta azienda speciale Unità sanitaria locale Centri Sud ed i relativi oneri finanziari saranno a carico del Fondo sanitario provinciale. 3. L' assessore provinciale competente in materia di assistenza all' infanzia è autorizzato a stipulare con l' azienda speciale Unità sanitaria locale Centro Sud apposita convenzione per la disciplina degli interventi di cui ai commi 1 e 2, secondo convenzione - tipo approvata dalla Giunta provinciale Articolo 9 I servizi amministrativi ed economali Per il regolare svolgimento dei servizi amministrativi ed economali, al direttore dell' istituto viene assegnato un impiegato provinciale del ruolo generale amministrativo. Questi coadiuva il direttore nella gestione dell' istituto secondo le vigenti leggi e regolamenti, negli
adempimenti amministrativi e di segreteria relativi all' istituto e nei rapporti con enti e persone estranei all' istituto stesso. Articolo 10 Omissis [9]. Il cappellano Articolo 11 Commissione consultiva per il coordinamento dei servizi Per facilitare la collaborazione fra i diversi servizi dell' istituto viene istituita una commissione consultiva composta dal direttore dell' istituto, che la convoca e la presiede, dal direttore sanitario, dall' incaricato dei servizi economali, dal cappellano e da un rappresentante del personale dell' istituto. Fa parte altresì della commissione suddetta un assistente sociale addetto al settore minorile. In casi di necessità, su proposta della commissione, possono essere interpellati degli esperti, che intervengono alle riunioni. Articolo 12 Omissis [10]. Le assistenti sanitarie visitatrici e le vigilatrici d' infanzia Articolo 13 Omissis [11]. Le puericultrici e le assistenti all' infanzia Articolo 14 Omissis [12]. Il custode Articolo 15 Omissis [13]. Le ausiliarie Articolo 16 Omissis [14]. Requisiti del personale Articolo 17 Disposizioni varie Presso l' Istituto provinciale di assistenza all' infanzia sono ammesse le frequenze di allieve di scuole di preparazione dell' assistenza all' infanzia, previa autorizzazione del direttore sanitario e sentita la commissione di cui all' art. 11 della presente legge.
Le allieve ammesse devono seguire le istruzioni loro impartite dal personale dirigente dell' istituto e possono fruire di vitto gratuito nell' istituto. Omissis [15]. L' assunzione del personale ausiliario può essere effettuata anche prescindendo dal pubblico concorso, mediante nomina per chiamata di persone in possesso dei requisiti prescritti. Prima dell' inizio del rapporto di lavoro il personale di cui ai precedenti commi del presente articolo viene sottoposto ad una visita medica di accertamento dell' idoneità fisica al lavoro svolto nell' istituto. Si applicano al personale dell' istituto le norme riguardanti il trattamento giuridico ed economico del personale provinciale, se ed in quanto non diversamente disposto dalla presente legge. Articolo 18 Omissis [16]. Pianta organica Articolo 19 Omissis [17]. Articolo 20 Omissis [18]. Articolo 21 Omissis [19]. Articolo 22 Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge vengono attribuiti gli emolumenti connessi ai parametri indicati nell' allegata tabella organica. Articolo 23 Norma finanziaria Agli oneri dipendenti dall' attuazione della presente legge, che non comporta maggiore spesa, si provvede con le disponibilità finanziarie iscritte nello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1975 in forza delle preesistenti disposizioni di legge. Articolo 24 Con l' entrata in vigore della presente legge è abrogata a tutti gli effetti la legge provinciale 12 agosto 1965, n. 10, di eguale oggetto. Articolo 25 Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge verrà provveduto all' emanazione di un apposito regolamento di esecuzione. Detto regolamento disciplinerà il tipo e le modalità di conduzione della gestione, il funzionamento
della commissione consultiva per il coordinamento dei servizi, le modalità di funzionamento dei servizi dell' istituto ed i compiti del personale ad essi addetto. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Allegato 1 ALLEGATO 1 Tabella organica del personale dell' Istituto Provinciale di Assistenza all' Infanzia [20]. [1] Articolo sostituito dall'articolo 3 della L.P. n. 8 del 09-04-1996. [2] Comma sostituito dall'articolo 24 della L.P. n. 16 del 11-11-1997. [3] Comma inserito dall'articolo 24 della L.P. n. 16 del 11-11-1997. [4] Comma abrogato dall'articolo 5 della L.P. n. 8 del 09-04-1996. [5] Articolo abrogato dall'articolo 5 della L.P. n. 8 del 09-04-1996. [6] Lettera abrogata dall'articolo 5 della L.P. n. 8 del 09-04-1996. [7] Articolo sostituito dall'articolo 3 della L.P. n. 8 del 09-04-1996. [8] Articolo sostituito dall'articolo 3 della L.P. n. 8 del 09-04-1996. [9] Articolo abrogato dall'articolo 5 della L.P. n. 8 del 09-04-1996. [10] Articolo abrogato dall'articolo 5 della L.P. n. 8 del 09-04-1996. [11] Articolo abrogato dall'articolo 5 della L.P. n. 8 del 09-04-1996. [12] Articolo abrogato dall'articolo 5 della L.P. n. 8 del 09-04-1996. [13] Articolo abrogato dall'articolo 5 della L.P. n. 8 del 09-04-1996. [14] Articolo abrogato dall'articolo 5 della L.P. n. 8 del 09-04-1996. [15] Comma abrogato dall'articolo 5 della L.P. n. 8 del 09-04-1996. [16] Articolo abrogato dall'articolo 5 della L.P. n. 8 del 09-04-1996. [17] Articolo abrogato dall'articolo 28 della L.P. n. 16 del 09-08-1995. [18] Articolo abrogato dall'articolo 28 della L.P. n. 16 del 09-08-1995. [19] Articolo abrogato dall'articolo 28 della L.P. n. 16 del 09-08-1995. [20] Tabella abrogata dall'articolo 28 della L.P. n. 16 del 10-08-1995.