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DETERMINAZIONE N. 80 DEL 15/10/2018 OGGETTO: Affidamento incarico di Broker assicurativo alla Società Mediass S.p.A.. Approvazione schema di Disciplinare d incarico. IL DIRETTORE VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e s.m.i.; VISTO l art. 3, comma 1, del citato Decreto Legge n. 189/2016 prevede, ai fini della gestione dell attività di ricostruzione, l istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 VISTA l Ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 Schema tipo di convenzione per l istituzione dell ufficio comune denominato Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 di cui all art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189; CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta regionale n. 586 del 18/10/2017 è stata approvata la convenzione per l istituzione dell Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Abruzzo per l esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell art. 3, comma 1 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189; CONSIDERATO che con Decreto n. 1/2017/SISMA il Presidente della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione definisce le prime fasi per la costituzione dell USR 2016 Abruzzo; VISTE: la deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 24 febbraio 2017 con la quale è stato individuato nell Ing. Marcello D Alberto il soggetto cui conferire l incarico di Direttore dell Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016; la D.G.R. 326 del 18/05/2018 con la quale si è provveduto ad adeguare ed ottimizzare la struttura organizzativa dell Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo ampliando la dotazione di personale a n. 50 unità; PRESO ATTO che l USR, alla data del presente provvedimento, ha n. 29 unità di personale impegnate nello svolgimento di attività tecniche, amministrative e contabili; RAVVISATA la necessità di dover stipulare polizze assicurative a tutela del personale impiegato e della Struttura medesima;

CONSIDERATO che: al fine di individuare adeguate ed opportune tipologie di polizze assicurative che garantiscano la copertura dei rischi sia della Struttura che del personale dipendente, l USR intende avvalersi della collaborazione del Broker assicurativo quale supporto professionale nello svolgimento delle attività di analisi e gestione dei contratti di assicurazione nonché di assistenza nello svolgimento delle gare per l affidamento dei servizi assicurativi e nelle varie fasi di trattazione dei sinistri sia attivi che passivi; l Ufficio Speciale per la Ricostruzione post-sisma 2016 è una struttura istituita dalla Regione Abruzzo ai sensi dell art. 3 comma 1 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.; la Regione Abruzzo, a seguito di regolare procedura di gara di appalto per il servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa, con determinazione definitiva ed efficace n. DPB004/95 del 16.04.2018, ha aggiudicato l incarico di Broker assicurativo alla Società MEDIASS S.p.A.; l USR Abruzzo intende pertanto aderire al provvedimento di cui sopra e quindi alla collaborazione del Broker MEDIASS S.p.A. iscritto al Registro Unico degli Intermediari presso l IVASS con il numero B000190757, Codice Fiscale n. 10058870154; RITENUTO pertanto di aderire al provvedimento di aggiudicazione della Regione Abruzzo che individua quale fornitore del servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa la Società Mediass S.p.A.; VISTO lo schema di Disciplinare d incarico di Broker di assicurazione Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale; PRESO ATTO che l incarico di Broker assicurativo non comporta oneri di spesa in quanto gli stessi, come da consuetudine di mercato, restano ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di Assicurazione e pertanto, nulla è dovuto dall USR Abruzzo al Broker per le attività previste dal disciplinare Allegato A, né a titolo di compenso, né a qualsiasi altro titolo; RITENUTO pertanto di approvare lo schema di Disciplinare d incarico di Broker di assicurazione Allegato A al presente provvedimento, con decorrenza dalla data di sottoscrizione fino alla scadenza del 31.12.2018. Alla scadenza dell incarico l Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà differire la scadenza dello stesso, di ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza; DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l Ing. Marcello D Alberto Direttore dell USR Abruzzo; per quanto espresso in premessa,

DISPONE 1. di aderire alla determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace n. DPB004/95 del 16.04.2018, a firma del Dirigente del SERVIZIO GESTIONE BENI MOBILI, SERVIZI E ACQUISTI della Regione Abruzzo, con la quale è stata aggiudicata la fornitura del servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa al Broker Società MEDIASS S.p.A.; 2. di conferire alla Società MEDIASS S.p.A. l incarico di Broker assicurativo quale supporto professionale nello svolgimento delle attività di analisi e gestione dei contratti di assicurazione nonché di assistenza nello svolgimento delle gare per l affidamento dei servizi assicurativi e nelle varie fasi di trattazione dei sinistri sia attivi che passivi; 3. di approvare lo schema di Disciplinare d incarico di Broker di assicurazione Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione fino alla scadenza del 31.12.2018 salvo proroga di ulteriori 24 mesi, qualora ne ricorrano i presupposti, alle medesime condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza; 4. far constare che l incarico di Broker assicurativo non comporta oneri di spesa in quanto gli stessi restano ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di Assicurazione e pertanto, nulla è dovuto dall USR Abruzzo al Broker per le attività previste dal disciplinare Allegato A, né a titolo di compenso, né a qualsiasi altro titolo; 5. di dare atto che alla sottoscrizione del Disciplinare Allegato A provvederà il Direttore dell Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Ing. Marcello D Alberto; 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'usr 2016 e nella sezione trasparenza del sito della Regione Abruzzo. L istruttore Amministrativo Contabile (Rag.Prog. Marcello Di Matteo) (Firmato) Il Responsabile dell Ufficio Economico e Finanziario (Dott.ssa Alessandra D Antonio) Il Direttore dell Ufficio Speciale (Ing. Marcello D ALBERTO)

Allegato A DISCIPLINARE D INCARICO DI BROKER DI ASSICURAZIONE L anno duemiladiciotto (2018), il giorno del mese di, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, TRA l Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Regione Abruzzo, con sede legale in L Aquila - Via L. Da Vinci n. 6 e sede operativa in Teramo - Via Cerulli Irelli n. 15/17 nella persona del Direttore Ing. Marcello D Alberto, nato a Pescara il 22/07/1972 Codice Fiscale DLB MCL 72L22 G482A, E MEDIASS S.p.A. con sede operativa in Pescara, Piazza Ettore Troilo, 12, Codice Fiscale 10058870154, partita IVA 01483430680, PREMESSO CHE La MEDIASS s.p.a. è risultata aggiudicataria della gara d appalto per il servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa della Regione Abruzzo, giusta determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace N. DPB004/95 del 16.04.2018, al cui provvedimento, l Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo intende aderire SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: La Società MEDIASS S.p.A. iscritta al Registro Unico degli Intermediari presso l IVASS con il numero B000190757, Codice Fiscale n. 10058870154, si impegna ad espletare l incarico di cui al successivo Art. 1, alle condizioni sotto riportate:

ART. 1 OGGETTO DELL INCARICO L incarico oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento dell attività di Broker d assicurazione a favore dell Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo come individuato dal Decreto Legislativo 209/2005 che ne disciplina la professione. ART. 2 PRESTAZIONI La Società metterà a disposizione dell Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo, la propria attività professionale per l espletamento dell oggetto dell incarico indicato nell articolo precedente, le cui prestazioni, qualora espressamente richieste dall Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo, contempleranno: a) l analisi dei contratti di assicurazione stipulati dall Ente con indicazione dei correttivi ritenuti più opportuni da apportare; b) la gestione amministrativa dei contratti di assicurazione stipulati dall Ente, con segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti, nonché aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell evolversi del mercato assicurativo, dei rischi e di eventuali nuove esigenze dell Ente; c) l assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, sia attivi che passivi, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio e rispondenti alle esigenze dell Ente; d) l assistenza nello svolgimento delle gare per l affidamento dei servizi assicurativi (polizze), supporto nella predisposizione dei relativi atti di gara pubblici e stesura dei conseguenti capitolati relativi ai rischi oggetto dell appalto; e) la predisposizione, se richiesto, di programmi previdenziali ed assistenziali integrativi a favore del personale dipendente dell Ente; Per quanto esposto ai punti precedenti, MEDIASS presterà la propria attività ogni qualvolta ritenuto necessario dall Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo, a mezzo del personale appositamente individuato. ART. 3 DIVIETI Al Broker è espressamente vietato: a) assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l Ente;

b) stipulare o sottoscrivere atti e contratti che possano in qualche modo impegnare l Ente senza il suo preventivo, esplicito, consenso; ART. 4 COMPENSI PROFESSIONALI I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, restano ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di Assicurazione e pertanto, nulla è dovuto dall Ente al Broker per le attività previste dal presente contratto, né a titolo di compenso, né a qualsiasi titolo. ART. 5 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL INCARICO Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici preposti né può impegnare l Ente se non preventivamente autorizzato. Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell Ente. La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza dell Ente. L Ente nella fase di attuazione delle gare assicurative e nella corrispondenza eventuale con le imprese assicuratrici dovrà indicare negli atti relativi gli estremi del rapporto convenzionale instaurato con il Broker e le generalità dello stesso. ART. 6 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL BROKER Il Broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi: a) eseguire l incarico in oggetto secondo i contenuti del presente disciplinare con diligenza e nell esclusivo interesse dell Ente; b) gestire con trasparenza i rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi; c) mettere a disposizione dell Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo. Il Broker ha stipulato la polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale per l attività di cui al presente incarico. L Ente ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell incarico, nei termini previsti dalla Legge n. 792/84 (ora conferita nel D. Lgs. 07/09/2005 n. 209) ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

I massimali minimi di riferimento sono quelli previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 7/09/2005 n. 209) con obbligo di adeguamento in caso di variazione da parte dell IVASS e secondo legge. ART. 7 OBBLIGHI A CARICO DELL ENTE: L Ente si impegna a: a) comunicare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker; b) non stipulare né sottoscrivere atti e contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza la preventiva consultazione con il Broker; c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio. ART. 8 PREROGATIVE DELL ENTE Resta di esclusiva competenza dell Ente: a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte sottoposte dal Broker; b) la decisione finale sulle coperture assicurative da aggiudicare e/o stipulare; c) lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, l adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l appalto delle coperture assicurative di cui necessita l Ente, nei termini di legge; d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri. ART. 9 PAGAMENTO DEI PREMI Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto dell Ente, nei termini e modi previsti dai contratti stessi e/o convenuti con la Compagnia aggiudicataria, provvedendo a trasmettere all Ente gli originali delle polizze opportunamente quietanzati con data coincidente con quella del pagamento. In mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o della Compagnia Assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell Ente e,

pertanto, l avvenuto pagamento a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, quietanza liberatoria per l Ente medesimo. ART. 10 ESCLUSIVITÀ E DURATA DELL INCARICO Il presente incarico viene affidato, in esclusiva, a decorrere dal 15/10/2018, con scadenza al 31/12/2018. Alla scadenza dell incarico l Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà differire la scadenza dello stesso, di ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza. L incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di Legge. ART. 11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il Broker assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. ART. 12 RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa rinvio alla legislazione vigente, in particolare agli artt. 1754-1765 c.c., nonché al D.Lgs. 07/09/2005 n. 209. ART. 13 FORO COMPETENTE Per qualunque controversia dovesse insorgere dalla stipula del presente atto, sarà competente il Foro di L Aquila. Ai sensi anche e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C. le seguenti clausole dovranno essere accettate espressamente: Art. 9 Pagamento dei premi; Art. 10 Esclusività e durata dell incarico; Art. 13 Foro competente. Atto letto, approvato e sottoscritto.