FORUM PER I DIRITTI DEI BAMBINI DI CHERNOBYL PIEMONTE 1 - ONLUS VIA PIETRO COSSA, 293/19C - 10151 TORINO TEL/FAX 011/4553066 CELLULARE 347/8735080 e-mail: fdbc_p1@inrete.it sito: www.chernobylpiemonte1.it STATUTO ARTICOLO 1 È costituita l associazione, con esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza, denominata FORUM PER I DIRITTI DEI BAMBINI DI CHERNOBYL PIEMONTE 1. L associazione medesima farà uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE o dell acronimo ONLUS. ARTICOLO 2 La sede sociale è in TORINO (CAP. 10151) VIA PIETRO COSSA N. 293/19C. ARTICOLO 3 L associazione si costituisce nell ambito delle attività e delle iniziative del FORUM PER I DIRITTI DEI BAMBINI DI CHERNOBYL, con sede in TERNI (CAP. 05100), VIA ALTEROCCA N. 12 e ha i seguenti scopi: l associazione offre l opportunità ai cittadini e alle famiglie che lo desiderano, di ospitare una o più volte l anno, bambini e adolescenti provenienti preferibilmente da istituti che si trovano nelle zone contaminate dall esplosione della CENTRALE NUCLEARE DI CHERNOBYL; l associazione, nell osservanza di quanto disposto dalla LEGGE 11 AGOSTO 1991 N. 266, potrà compiere tutte quelle operazioni collaterali all attività di volontariato vera e propria, al fine di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi, ed ha il divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle direttamente connesse; l associazione intende operare per promuovere scambi culturali e scientifici al fine di migliorare la conoscenza delle condizioni di vita nelle zone contaminate favorendo una presa di coscienza più ampia sull urgenza di proseguire la decontaminazione e un miglioramento della qualità sociale ed ambientale della vita; FORUM PER I DIRITTI DEI BAMBINI DI CHERNOBYL PIEMONTE 1- ONLUS - 10151 TORINO VIA PIETRO COSSA, 293/19C CODICE FISCALE : 95559520010 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. TORINO V. PIGAFETTA C/C 50571- ABI 01030_CAB 01013 RECAPITI TELEFONICI PER INFORMAZIONI: CARBONERO GIUSEPPE 347/8735080-011/4553066
l associazione inoltre intende offrire, avvalendosi delle competenze e delle collaborazioni opportune e della disponibilità all accoglienza delle famiglie, occasioni per la formazione umana, religiosa e professionale dei bambini e dei ragazzi, in particolare di quelli con maggiori problemi da questo punto di vista; l associazione individua quali interlocutori in Italia e all estero tutte le istituzioni sociali e culturali, governative e non, pubbliche e private, che si prefiggono analoghi obiettivi e si propone l attivazione delle stesse al fine di creare le condizioni per un quadro integrato di accoglienza: l associazione, partendo dall esperienza dei bambini colpiti dalle radiazioni della CENTRALE DI CHERNOBYL, vuole iniziare un percorso in difesa dei diritti dei minori, in ogni parte del mondo dove questi vengono negati e, in modo palesemente violento, e in altre forme più occulte ma altrettanto condizionanti; l associazione si impegna per fornire le informazioni necessarie alle famiglie che intendono attivare un iter per eventuali adozioni o affidamenti internazionali e affidi a distanza. Essa non ha scopi di lucro. ONLUS. ARTICOLO 4 Le entrate dell associazione sono costituite: a) da quote sociali; b) da manifestazioni o partecipazioni ad esse; c) da pesche di beneficenza e lotterie; d) da contributi ed elargizioni da parte di privati e Enti. ARTICOLO 5 L esercizio finanziario chiude al 31 DICEMBRE di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi. È obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 2
ARTICOLO 6 Si distinguono i soci fondatori ed i soci volontari secondo la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Sono soci fondatori quelli risultanti dall atto costitutivo. Sono soci volontari le persone che ospitano i bambini indicati dall ART. 3 e tutte le persone che condividono le norme indicate nel presente STATUTO e le cui domande di ammissione verranno accettate dal Consiglio. L attività del socio fondatore e del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di socio fondatore e socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l associazione. Al socio fondatore e al socio volontario possono essere soltanto rimborsate dall associazione le spese effettivamente sostenute per l attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio. ARTICOLO 7 La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità e indegnità; la morosità e la indegnità verranno dichiarate dal Consiglio. ARTICOLO 8 L associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall assemblea dei soci per la durata di due anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea. ARTICOLO 9 Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. 3
ARTICOLO 10 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei soci membri e comunque almeno una volta all anno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. ARTICOLO 11 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell associazione, senza limitazioni. ARTICOLO 12 Il Presidente rappresenta legalmente l associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. ARTICOLO 13 I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta l anno mediante affissione dell avviso di convocazione nella sede sociale. L assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. L avviso di convocazione deve essere affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l adunanza. ARTICOLO 14 Hanno diritto di intervenire all assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione, che è fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Tutti i soci maggiori d età hanno il diritto di voto per l approvazione e le modifiche dello STATUTO e dei REGOLAMENTI e per la nomina degli organi direttivi dell associazione. Ciascun socio può essere portatore di non più di due deleghe. 4
ARTICOLO 15 L assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio; in mancanza l assemblea nomina il proprio Presidente. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni dell assemblea sono prese sempre a maggioranza di voto qualsiasi sia il numero degli intervenuti. Per le delibere riguardanti modifiche statutarie occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell associazione occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati i quali nomineranno uno o più liquidatori, stabilendone i poteri, e l eventuale patrimonio dell associazione dovrà essere devoluto a scopo di beneficenza ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all art. 3. comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. ARTICOLO 16 La gestione dell associazione è controllata da un COLLEGIO DI REVISORI, costituito da tre membri, eletti annualmente dall assemblea dei soci. ARTICOLO 17 Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l associazione o i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza di tre PROBIVIRI da nominarsi dall assemblea; essi giudicheranno senza formalità di procedura e il loro lodo sarà inappellabile. ARTICOLO 18 Per quanto non previsto nel presente STATUTO, valgono le norme di legge vigenti. (ULTIMA MODIFICA IN DATA 19 MAGGIO 2006 PER VARIAZIONE SEDE SOCIALE) 5