ARTICOLO 1 ARTICOLO 2 ARTICOLO 3



Documenti analoghi
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO NUOVA ALVORADA ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE. Art.1.- E costituita una associazione avente le caratteristiche di

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO dell'associazione

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

STATUTO Associazione Regionale Veneti a Milano TITOLO I

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

Allegato A STATUTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

La ONLUS trae i suoi mezzi per l attuazione delle proprie finalità, per l amministrazione e la gestione da: a) Quote di iscrizione ed associative;

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DON MILANI" ONLUS

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE JESUS CARITAS ONLUS. L Associazione nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione

STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO

TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE TITOLO SECONDO: FINALITA

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3

STATUTO. Denominazione Sede Durata

STATUTO. Associazione Il Larice Club

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO del CIFA Onlus Centro Internazionale per l Infanzia e la Famiglia

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

S T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO CENTRO DEL CAMMINO PER LA SPERANZA TRA I POPOLI ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE CASA DEL GIRASOLE ONLUS

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

STATUTO. Denominazione sede scopo. Bambini nel Mondo - Children in the World ONLUS

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE VIALE VENEZIA, BRESCIA - ITALIA TEL. 030/ FAX. 030/ C.F

STATUTO. dell Associazione di associazioni Volontà Solidale

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)

STATUTO ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NUOVA FAMIGLIA ADDIS BETESEB - ONLUS

REGOLAMENTO. (a completamento di quanto indicato nello statuto associativo) ITALA Motore di Impresa 1 - FINALITA DEL REGOLAMENTO

STATUTO Il Sole Onlus

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Donatori di sangue liceo A.Vallisneri

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

ASSOCIAZIONE ZYP ITALIA ONLUS STATUTO. Art. 1

STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO ART. 1. L Associazione Amici di Tanguietà - Onlus, costituita il 9 ottobre 1984, ha

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO gruppo jonico Musico Terapisti TITOLO I COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE F.O.R.G.A.T. (Formazione, Opportunità, Recupero, Giovani, Ambiente e Territorio) o.n.l.u.s. ART.

STATUTO ALLEGATO A. È costituita l Associazione culturale senza fini di lucro denominata ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SMS BIBLIO PISA

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DI LOLA

STATUTO. Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228.

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS 'PUNTO A CAPO'

STATUTO. A.I.S.M.M.E. Onlus Associazione Italiana Studio Malattie Metaboliche Ereditarie

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

Con delibera della'assemblea in data 17 Aprile 2010 la sede sociale è stata trasferita in Rotzo (VI) Via Roma n 72

STATUTO DELLA FONDAZIONE ANMIL SOSTENIAMOLI SUBITO ONLUS

COSTITUZIONE - SEDE & SCOPO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO STATUTO

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

Transcript:

FORUM PER I DIRITTI DEI BAMBINI DI CHERNOBYL PIEMONTE 1 - ONLUS VIA PIETRO COSSA, 293/19C - 10151 TORINO TEL/FAX 011/4553066 CELLULARE 347/8735080 e-mail: fdbc_p1@inrete.it sito: www.chernobylpiemonte1.it STATUTO ARTICOLO 1 È costituita l associazione, con esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza, denominata FORUM PER I DIRITTI DEI BAMBINI DI CHERNOBYL PIEMONTE 1. L associazione medesima farà uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE o dell acronimo ONLUS. ARTICOLO 2 La sede sociale è in TORINO (CAP. 10151) VIA PIETRO COSSA N. 293/19C. ARTICOLO 3 L associazione si costituisce nell ambito delle attività e delle iniziative del FORUM PER I DIRITTI DEI BAMBINI DI CHERNOBYL, con sede in TERNI (CAP. 05100), VIA ALTEROCCA N. 12 e ha i seguenti scopi: l associazione offre l opportunità ai cittadini e alle famiglie che lo desiderano, di ospitare una o più volte l anno, bambini e adolescenti provenienti preferibilmente da istituti che si trovano nelle zone contaminate dall esplosione della CENTRALE NUCLEARE DI CHERNOBYL; l associazione, nell osservanza di quanto disposto dalla LEGGE 11 AGOSTO 1991 N. 266, potrà compiere tutte quelle operazioni collaterali all attività di volontariato vera e propria, al fine di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi, ed ha il divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle direttamente connesse; l associazione intende operare per promuovere scambi culturali e scientifici al fine di migliorare la conoscenza delle condizioni di vita nelle zone contaminate favorendo una presa di coscienza più ampia sull urgenza di proseguire la decontaminazione e un miglioramento della qualità sociale ed ambientale della vita; FORUM PER I DIRITTI DEI BAMBINI DI CHERNOBYL PIEMONTE 1- ONLUS - 10151 TORINO VIA PIETRO COSSA, 293/19C CODICE FISCALE : 95559520010 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. TORINO V. PIGAFETTA C/C 50571- ABI 01030_CAB 01013 RECAPITI TELEFONICI PER INFORMAZIONI: CARBONERO GIUSEPPE 347/8735080-011/4553066

l associazione inoltre intende offrire, avvalendosi delle competenze e delle collaborazioni opportune e della disponibilità all accoglienza delle famiglie, occasioni per la formazione umana, religiosa e professionale dei bambini e dei ragazzi, in particolare di quelli con maggiori problemi da questo punto di vista; l associazione individua quali interlocutori in Italia e all estero tutte le istituzioni sociali e culturali, governative e non, pubbliche e private, che si prefiggono analoghi obiettivi e si propone l attivazione delle stesse al fine di creare le condizioni per un quadro integrato di accoglienza: l associazione, partendo dall esperienza dei bambini colpiti dalle radiazioni della CENTRALE DI CHERNOBYL, vuole iniziare un percorso in difesa dei diritti dei minori, in ogni parte del mondo dove questi vengono negati e, in modo palesemente violento, e in altre forme più occulte ma altrettanto condizionanti; l associazione si impegna per fornire le informazioni necessarie alle famiglie che intendono attivare un iter per eventuali adozioni o affidamenti internazionali e affidi a distanza. Essa non ha scopi di lucro. ONLUS. ARTICOLO 4 Le entrate dell associazione sono costituite: a) da quote sociali; b) da manifestazioni o partecipazioni ad esse; c) da pesche di beneficenza e lotterie; d) da contributi ed elargizioni da parte di privati e Enti. ARTICOLO 5 L esercizio finanziario chiude al 31 DICEMBRE di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi. È obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 2

ARTICOLO 6 Si distinguono i soci fondatori ed i soci volontari secondo la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Sono soci fondatori quelli risultanti dall atto costitutivo. Sono soci volontari le persone che ospitano i bambini indicati dall ART. 3 e tutte le persone che condividono le norme indicate nel presente STATUTO e le cui domande di ammissione verranno accettate dal Consiglio. L attività del socio fondatore e del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di socio fondatore e socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l associazione. Al socio fondatore e al socio volontario possono essere soltanto rimborsate dall associazione le spese effettivamente sostenute per l attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio. ARTICOLO 7 La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità e indegnità; la morosità e la indegnità verranno dichiarate dal Consiglio. ARTICOLO 8 L associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall assemblea dei soci per la durata di due anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea. ARTICOLO 9 Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. 3

ARTICOLO 10 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei soci membri e comunque almeno una volta all anno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. ARTICOLO 11 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell associazione, senza limitazioni. ARTICOLO 12 Il Presidente rappresenta legalmente l associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. ARTICOLO 13 I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta l anno mediante affissione dell avviso di convocazione nella sede sociale. L assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. L avviso di convocazione deve essere affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l adunanza. ARTICOLO 14 Hanno diritto di intervenire all assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione, che è fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Tutti i soci maggiori d età hanno il diritto di voto per l approvazione e le modifiche dello STATUTO e dei REGOLAMENTI e per la nomina degli organi direttivi dell associazione. Ciascun socio può essere portatore di non più di due deleghe. 4

ARTICOLO 15 L assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio; in mancanza l assemblea nomina il proprio Presidente. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni dell assemblea sono prese sempre a maggioranza di voto qualsiasi sia il numero degli intervenuti. Per le delibere riguardanti modifiche statutarie occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell associazione occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati i quali nomineranno uno o più liquidatori, stabilendone i poteri, e l eventuale patrimonio dell associazione dovrà essere devoluto a scopo di beneficenza ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all art. 3. comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. ARTICOLO 16 La gestione dell associazione è controllata da un COLLEGIO DI REVISORI, costituito da tre membri, eletti annualmente dall assemblea dei soci. ARTICOLO 17 Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l associazione o i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza di tre PROBIVIRI da nominarsi dall assemblea; essi giudicheranno senza formalità di procedura e il loro lodo sarà inappellabile. ARTICOLO 18 Per quanto non previsto nel presente STATUTO, valgono le norme di legge vigenti. (ULTIMA MODIFICA IN DATA 19 MAGGIO 2006 PER VARIAZIONE SEDE SOCIALE) 5