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DELIBERAZIONE DELLA ADUNANZA N. _...:.5_1 LEGISLATURA N. _...:.X=---- sedllta del 2/05/ 2016 429 PL/CE/GPR Oggetto: Proposta dì legge regionale a iniziativa della Giunta O TC regionale concernente: "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni dì Pievebovigliana e Prot. Segr. Fiordimonte, ai sensi dell'articolo 2, comma l, 473 let tera a). della legge regionale 16 gennaio 1995. n. lo (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione marche)" Lunedì 2 maggio 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata. 1/ Sono presenti: - LUCA CERISCIOLI Presidente ANNA CASINI Vicepresidente MANUELA BORA Assessore LORETTA BRAVI Assessore FABRIZIO CESETTI Assessore MORENO PIERONI Assessore - ANGELO SCIAPICHETTI Assessore Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Luca Cerisciolì. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa. Riferisce in qualità di relatore l'assessore Fabrizio Cesetti. La zione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA Inviata per gli adempimenti di competenza alla struttura organizzativa: alla P.O. di spesa: al Presidente del Consiglio regionale Proposta o dchiesta di parere trasmessa al Presidel1te del Consiglio regionale il prot. n. L'INCARlCATO alla redazione del Bollettino ufficiale 11 L'INCARICATO

DELIBERAZIONE DELLA 429 OGGETTO: Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale conc~rnente: "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)". LA VISTI la proposta di legge regionale recante: "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)" e il documento istruttorio, riportato in calce alla ~resente zione, predisposti dalla PF Attività normativa; RITENUTO, per i motivi riportati nella relazione che accompagna la suddetta proposta, di presentarla al Consiglio - Assemblea legislativa regionale; VISTA la proposta del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale; VISTO l'articolo 30, comma 1, lettera a), dello Statuto della Regione; Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 DELIBERA di presentare al Consiglio - Assemblea legislativa regionale l'allegata proposta di legge regionale "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)" unitamente alla relazione illustrativa che l'accompagna (Allegato 1) e alla scheda di analisi economico finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Allegato 2). IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (Fa~rizio Costa) lfv'--'~ IL PRESI ENTE D (L ca Ceri

seduta del DELIBERAZIONE DELLA 4 2 9 DOCUMENTO ISTRUTTORIO La PF Attività normativa ha predisposto, d'intesa con il Gabinetto del Presidente, l'allegata proposta di legge regionale. I motivi che hanno condotto alla redazione della proposta di legge sono riportati nella relazione illustrativa che l'accompagna. In merito alla suddetta proposta si è tenuta, in data 11 marzo 2016, la conferenza dei servizi prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale. Il verbale della conferenza è trasmesso unitamente alla proposta, senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 20. Alla proposta è allegata la scheda di analisi economico - finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31. IL DIRIGENTE DELLA PF ATTIVITÀ NORMATIVA (lciolo Costanzi) l~e~ PROPOSTA DEL CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e gli atti in esso richiamati, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente zione. IL CAPO DI GABINETTO (Fab~oL La presente zione si compone di n. A pagine, di cui n..~ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (Fabr~

seduta del' 2 MAG, 201 DELIBERAZIONE DELLA Aliegato 1 RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA plunta REGIONALE CONCERNENTE: "ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI PIEVEBOVIGLIANA E FIORDIMONTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10 (NORME SUL I RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE NELLA RIEGIONE MARCHE)". Signori Consiglieri, i Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, dopo aver esercitato in forma associata I molteplici funzioni e servizi, hanno to di richiedere alla Giunta regionale l'adozione di una proposta di legge per la fusione mediante istituzione di un nuovo Comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della I.r. 10/1995, proponendo, per il nuovo Comune, la denominazione di Valfornace. La Giunta regionale è quindi tenuta ad adottare una proposta di legge e a trasmetterla all'ufficio di Presidenza del Consiglio - Assemblea legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della I.r. 10/1995. Acquisiti i previsti pareri della Provincia di Macerata e dei Consigli comunali interlssati, la proposta di legge è inviata alla competente Commissione assembleare, che la trasm~tte, con 1" propria relazione, al Consiglio - Assemblea legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della I. r. 10/1995. Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale, dopo che la Commissione assembleare si è espressa sulla proposta di legge, sull'indizione del referendum consultivo previsto dall'articolo 10, comma 1, della I.r. 10/1995. Il Presidente della Giunta regionale fissa quindi con proprio decreto la data di effettuazione del referendum, a seguito della trasmissione della del Consiglio - Assemblea legislativa regionale (articolo 10, comma 2). L'iter del procedimento legislativo sopra descritto merita una sollecita definizione, considerato che la fusione è stata chiesta dai Comuni per addivenire a una semplificazione organizzativa da cui deriveranno un miglioramento dell'efficienza dei servizi e maggiori opportunità di accesso a contributi pubblici, da destinare a investimenti per lo sviluppo sociale ed ec0nomico delle collettività locali. L'articolo 1 della proposta di legge istituisce il nuovo Comune mediante fusione dei confinanti comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, a decorrere dal 1 0 gennaio 2017, con la proposta denominazione di "Valfornace".

2 MA6 20 tsed uta del ~ DELIBERAZIONE DELLA 4 2 9 L'articolo 2 assicura adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi dopo la fusione. L'articolo 3 disciplina la successione del nuovo Comune nelle funzioni e nei rapp orti giuridici pendenti presso i Comuni che propongono la fusione. L'articolo 4 prevede il riconoscimento di priorità per il nuovo Comune in sede di programmazione e del riparto delle risorse economiche destinate ai Comuni. L'articolo 5 detta le norme necessarie ad assicurare la continuità amministrativa, prevedendo in particolare la nomina di un commissario governativo per la gestione, ai sensi della normativa statale. Gli articoli 6 e 7 contengono le dichiarazioni di invarianza finanziaria e d'urgenza. Gli articoli che compongono la proposta non hanno rilevanza finanziaria e non comportano, pertanto, oneri aggiuntivi diretti a carico del bilancio regionale.

2 MA6. 201 tseduta del ' ~ DELIBERAZIONE DELLA -4 2 g PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGiONALE CONCERNENTE: "ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI ctomuni DI PIEVEBOVIGLIANA E FIORDIMONTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10 (NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE NELLA )". Art. 1 (Istituzione) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2017 è istituito nella Provincia di Macerata. mediante' fusione I dei Comuni contermini di Pievebovigliana e Fiordimonte, un unico Comune denominato Valfornace. 2. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Co.muni di Pievebovigliana e Fiordimonte.

DELIBERAZIONE DELLA I~ 4 2 9 Art. 2 (Partecipazione e decentramento) 1. Lo statuto del nuovo Comune assicura alle comunità di onglne adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. 2. Lo statuto del nuovo Comune prevede l'istituzione del municipio nel territorio della comunità d'origine in cui non è ubicata la sede comunale. 3. Lo statuto e il regolamento del nuovo Comune disciplinano l'organizzazione e le funzioni del municipio di cui al comma 2 e possono prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

seduta del I- 2 MAG, 20 6 i DELIBERAZIONE DELLA 429 Art. 3 (Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti) 1. Le funzioni regionali già conferite ai Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte sono trasferite al nuovo Comune. 2. Il nuovo Comune subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai Comuni oggetto della fusione e in particolare: a) i beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte sono trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del Comune di nuova istituzione; b) il personale dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. 3. Il trasferimento del personale di cui al comma 2, lettera b), di questo articolo è effettuato nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di!obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1990)

I seduta del J -i 2 MA6. 21l1~ DELIBERAZIONE DELLA 1;'lil~"ll Art. 4 (Riconoscimento di priorità per il nuovo Comune) 1. Il nuovo Comune, per dieci anni a decorrere dalla data di costituzione: a) ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali; b) è equiparato a un'unione di Comuni o a un'associazione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati alle forme associative comunali.

DELIBERAZIONE DELLA seduta del 429 lpa9l ~ Art. 5 (Norme transitorie e finali) 1. Alla data di cui all'articolo 1, comma 1, i Comuni oggetto della fusione sono e~tinti e rispettivi organi di governo e di revisione contabile decadono. i 2. Fino all'insediamento degli organi del nuovo Comune a seguito delle ~ elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo sono esercitate da un commissario gov~rnativo, nominato per tutti gli adempimenti necessari ai sensi della normativa statale vigente. frino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo Comune, le relative funzioni son:o svolte dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Pievebovigliana alla data dell'estinzione. 3. I Sindaci dei Comuni oggetto della fusione, entro il 31 dicembre 2016, d'intesa ;fra loro, adottano prowedimenti utili a consentire il pieno funzionamento dell'organizzazione d~1 nuovo Comune dalla data di istituzione, in modo da garantire la tutela degli interessi primari dei cìttadini e la continuità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi. Per quanto non disposto nell'intesa :0 in sua assenza, prowede il commissario di cui al comma 2. 4. Alla data di cui all'articolo 1, comma 1, di questo articolo, al fine di agevolare e ottimizzare il procedimento di fusione, i Sindaci dei Comuni interessati si costituiscono in comitato, con compiti consultivi e propositivi nei confronti del commissario di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). 5. Se non disposto diversamente nell'intesa di cui al comma 3, la sede prowisoria dèl nuovo Comune è individuata nel Comune di Pievebovigliana. 6. Fino alla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici approvati dal nuovo Comune, restano in vigore gli strumenti urbanistici dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, con riferimento agli ambiti territoriali d'origine del Comuni che li hanno approvati. 7. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del nuovo Comune, per le funzioni e i servizi a esso spettanti continuano ad applicarsi, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi Comuni.

DELIBERAZIONE DELLA Art. 6 (Invarianza fin anziaria) 1. Dall'attuazione di questa legge non derivano oneri diretti a carico del bilancio regionale.

seduta del [Pa9l - 'l lhc ('l' 16 U I I DELIBERAZIONE DELLA? in -. ~ l' i Art. 7 (Dichiarazione d'urgenza) 1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

seduta del fpa9l ~ DELIBERAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI ONERI AGGIUNTIVI Allegato 2 I sottoscritti Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie, Considerato che la legge non prevede oneri presenti o futuri a carico del bilancio regionale ; Vista la circolare del Segretario generale pro\. n. 7620 del 14 dicembre 2005, concernente: "Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo"; DICHIARANO che dalla proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)", non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. " Capo di Gabinetto del Il Dirigen Presidente della Giunta regionale finanziarie~r"h<~ (Fabri10 Costa) (Maria ~lvçt: