COMUNE DI PINZOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA E COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

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COMUNE DI PINZOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA E COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 dd.17.08.2010 Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 97 dd. 30.11.2010 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Nespoli Fabrizio IL SEGRETARIO GENERALE Forrer dr. Elio

Capo I Art. 1 DEFINIZIONI 1. sono incarichi di consulenza quelli affidati a soggetti esterni all amministrazione per l acquisizione di pareri, valutazioni tecniche e supporti specialistici; 2. gli incarichi di studio e ricerca sono quelli affidati a soggetti esterni all amministrazione per approfondimenti conoscitivi. Si concludono con la consegna di una relazione scritta che, se richiesto dall Amministrazione, potrà contenere anche delle proposte; 3. il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è il rapporto di collaborazione sistematica e non occasionale che si concretizza in una prestazione d opera prevalentemente personale, non a carattere subordinato, ma coordinata funzionalmente con l attività dell ente ai sensi dell art. 409 c.p.c.. Capo II AFFIDAMENTO INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA Art. 2 ESCLUSIONI DALLA PRESENTE DISCIPLINA 1. non rientrano nella materia qui disciplinata: gli incarichi per la difesa in giudizio e il patrocinio dell Amministrazione; gli incarichi per l affidamento di funzioni notarili; gli incarichi comunque connessi con l esecuzione di lavori pubblici, per i quali resta fermo quanto previsto dalle leggi provinciali vigenti; gli incarichi per l attività di comitati, commissioni e organi collegiali comunque denominati; gli incarichi affidati per l attuazione della normativa in materia di sicurezza; gli incarichi dell ufficio stampa tutti gli incarichi comunque disciplinati da specifiche normative. Art. 3 PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO 1. gli incarichi di consulenza, ricerca e studio sono affidati: in rispondenza a programmi ed obiettivi specifici dell amministrazione, individuati negli strumenti di programmazione economico finanziaria dell ente; quando all interno dell ente sono assenti figure professionali idonee allo svolgimento dell incarico, trattandosi dell affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità

ove esiste una oggettiva impossibilità di far fronte all incarico con il personale in servizio; 2. gli incarichi di consulenza, ricerca e studio non possono essere affidati: a chi abbia perso i requisiti di iscrizione all albo a chi abbia rinunciato ad altro incarico conferito dall amministrazione senza giustificato motivo a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall amministrazione; a chi abbia un contenzioso con l amministrazione; a soggetti che siano in conflitto di interesse con l amministrazione Art. 4 CUMULO E DURATA 1. fatti salvi casi particolari debitamente motivati, è fatto divieto all amministrazione di conferire allo stesso soggetto più incarichi nello stesso periodo 2. i termini pattuiti per la consulenza, lo studio o la ricerca potranno essere prorogati solamente al fine di completare i progetti qualora se ne ravvisi un motivato interesse, o per ritardi non imputabili al collaboratore. 3. dovrà, in ogni caso, essere garantita la rotazione. Art. 5 CORRISPETTIVI 1. Il corrispettivo dovrà essere stabilito in funzione dell attività oggetto dell incarico, della quantità e qualità dell attività svolta e, ove possibile, prendendo a riferimento i valori di mercato a seconda del valore e della professionalità richiesta. 2. sarà possibile prevedere forme di rimborso delle spese qualora delle stesse non sia già stato tenuto conto nella determinazione del compenso capo II COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINAUTIVE Art. 6 INCARICHI DI COLLABORAZIONE 1. nel rispetto delle leggi in materia di lavoro l amministrazione potrà stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 2. il contratto di collaborazione coordinata e continuativa dovrà: avere la forma scritta; essere riferito a specifici progetti o programmi di lavoro;

essere svolto, fermo restando il coordinamento con la struttura, con un autonomia di scelta da parte dell incaricato sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione; Art. 7 CORRISPETTIVI 1. Il corrispettivo dovrà essere stabilito in funzione dell attività oggetto dell incarico, della quantità e qualità dell attività svolta. I corrispettivi potranno essere rapportati ai valori economici di mercato, garantendo, comunque, la proporzionalità con l utilità conseguita dall amministrazione. Il corrispettivo non dovrà essere legato esclusivamente al tempo della prestazione, ma anche al risultato. 2. sarà possibile prevedere forme di rimborso delle spese qualora delle stesse non sia già stato tenuto conto nella determinazione del compenso Art. 8 PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO 1. gli incarichi di collaborazione sono affidati: in rispondenza a programmi ed obiettivi specifici dell amministrazione; quando all interno dell ente sono assenti figure professionali idonee allo svolgimento dell incarico, ovvero esiste una oggettiva impossibilità di far fronte all incarico con il personale in servizio; 2. gli incarichi di collaborazione non possono essere affidati: per lo svolgimento di funzioni ordinarie e per l utilizzo come lavoratori subordinati a chi abbia rinunciato, senza giustificato motivo, ad altro incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito dall amministrazione a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall amministrazione; a chi abbia un contenzioso con l amministrazione; a soggetti che siano in conflitto di interesse con l amministrazione Art. 9 DURATA 1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. È possibile prorogare il contratto solamente al fine di completare i progetti o i programmi di lavoro o per ritardi non imputabili al collaboratore.

Capo III NORME COMUNI Art. 10 Modalità di affidamento degli incarichi 1. gli incarichi di cui all art. 1 sono conferiti tramite affidamento diretto nei seguenti casi: quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica, culturale non comparabili (cioè connesse all abilità del prestatore d opera o a sue particolari qualificazioni, elaborazioni o specifiche esperienze) o comunque competenze specialistiche di particolare complessità, parimenti non comparabili; quando trattasi di particolari urgenze, risultanti da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all Amministrazione 2. in tutti gli altri casi dovranno essere seguite procedure che garantiscano imparzialità e trasparenza. 3. l affidamento diretto dovrà comunque dare conto dell esperienza e della professionalità dell incaricato attraverso l acquisizione del curriculum sottoscritto dall interessato. 4. L affidamento diretto dovrà essere adeguatamente motivato. Art. 11 PUBBLICITA 1. E istituito un pubblico elenco nel quale sono inseriti tutti gli incarichi attribuiti ai sensi della presente disciplina. L elenco deve indicare i soggetti incaricati e il corrispettivo pattuito. L elenco è pubblicato sul sito WEB del Comune di Pinzolo. Art. 12 LIMITI DI SPESA 1. La spesa complessiva per l affidamento degli incarichi è fissata annualmente nel bilancio di previsione Art. 13 ESTENSIONE 1. Le società in house (che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica e/o da parte di società a totale partecipazione pubblica o di controllo, ai sensi dell art. 18 commi 1 e 2 del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 06.08.2008 n. 133) del Comune di Pinzolo sono tenute al rispetto dei principi e gli obblighi per l affidamento fissati in materia per il Comune stesso ed in particolare quelli fissati dal presente regolamento ai sensi della normativa vigente, nonché dei criteri per il controllo sull osservanza delle regole da parte delle società partecipate.