ATTO COSTITUTIVO DELL ASSOCIAZIONE GIRO GIRO TONDO ONLUS ATTO REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 7 IL 12.01.



Documenti analoghi
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIANI IN GIRO

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE senza scopo di lucro GLI AMICI DI LUCA

- gestione di spazi comuni che favoriscano lo sviluppo delle attività, dei progetti e degli scambi culturali in genere

L'associazione ha sede in Via della Salute 81, Bologna e ha durata illimitata.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ROMA SPOTTER CLUB TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ATTO COSTITUTIVO. I Sig.ri, le cui firme compaiono nell'allegato A del presente atto costitutivo. dichiarano

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO Il Sole Onlus

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE FREEQUENCIES

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

STATUTO ODV MIGRANTES SIENA

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO. PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

Statuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DI LOLA

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Donatori di sangue liceo A.Vallisneri

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Articolo 4 TITOLO III - SOCI Articolo 5 Articolo 6

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO MANOLA S T A T U T O

STATUTO dell'associazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Eccomi. Eccomi

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale denominata AL CENTRO DELLA VITA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 ( Denominazione e sede )

Associazione Famiglie Persone con Disabilità I.R.P.E.A. Padova (organizzazione di volontariato) STATUTO

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM

STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB UNESCO di ALBA, LANGHE E ROERO

Atto costitutivo e Statuto Firenzeinbici ONLUS Pagina 1

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO PARCO. E costituita a Valdieri (CN) l Associazione di volontariato

COMUNE DI ESCALAPLANO

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

Art. 6 - Sono Soci dell Associazione: Soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l atto costitutivo.

ART. 1* (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

Per il raggiungimento dei propri scopi, l associazione provvede con:

ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria. Via Dell Annunciata Milano. Codice fiscale

STATUTO. Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228.

Statuto: Statuto di associazione Onlus (art. 10, d.lgs. n. 460/1997)

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE LE IDEE"

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

E costituita il giorno l Associazione Universitaria denominata DISMI SQUAD, con sede legale in

STATUTO. A.I.S.M.M.E. Onlus Associazione Italiana Studio Malattie Metaboliche Ereditarie

Transcript:

ATTO COSTITUTIVO DELL ASSOCIAZIONE GIRO GIRO TONDO ONLUS ATTO REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 7 IL 12.01.2010 CON IL N 162 In Grottaferrata (Roma), si sono riuniti il giorno 18 Dicembre 2009 per costituire un associazione di volontariato senza fini di lucro, sulla base delle norme di cui alla legge 11 Agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato, denominata GIRO GIRO TONDO ONLUS i seguenti cittadini: - Laura Monaco - Mario Brutti - Fabrizio Monaco - Paola Tiberia - Giovanni Monaco I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Laura Monaco la quale a sua volta nomina Segretario il Sig. Fabrizio Monaco. Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell Associazione e legge lo Statuto Sociale che costituisce parte integrante del presente atto e che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all unanimità. Lo statuto stabilisce in particolare che l adesione all associazione è libera, che il funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. I presenti deliberano che l associazione venga denominata GIRO GIRO TONDO ONLUS con sede in Grottaferrata (Roma). Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo Statuto testè approvato, e vengono eletti i seguenti signori a componenti del Consiglio Direttivo per il primo mandato triennale. Laura Monaco Presidente, Mario Brutti Vice Presidente, Fabrizio Monaco Segretario, Paola Tiberia Tesoriere, Giovanni Monaco Consigliere. Non essendovi altro da deliberare il presidente scioglie l Assemblea. Grottaferrata 18/12/2009 Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell ordine: 1. Laura Monaco 2. Mario Brutti 3. Fabrizio Monaco 4. Paola Tiberia 5. Giovanni Monaco

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GIRO GIRO TONDO ONLUS TITOLO I DENOMINAZIONE E SEDE Articolo 1 A norma dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un associazione di volontariato denominata GIRO GIRO TONDO ONLUS. Articolo 2 L Associazione ha sede in Grottaferrata (Roma). TITOLO II- FINALITA DELL ASSOCIAZIONE Articolo 3 L Associazione si ispira a principi di solidarietà. L Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale e non ha fini di lucro nemmeno indiretto. Opera per l esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica. Si esclude l esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. L Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, di tutte le altre leggi regionali in materia di volontariato, del codice civile nonché dei principi generali dell ordinamento e del presente statuto. Articolo 4 L associazione ha le seguenti finalità: 1) Operare per il miglioramento della qualità di vita dei minori orfani effettivi ed orfani sociali ; 2) Operare per sostenere minori con famiglia colpiti da momentanee situazioni di disagio; 3) Elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti; 4) Organizzare convegni, iniziative culturali, corsi, iniziative formative, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant altro sia utile per favorire l approfondimento tecnico e divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell associazione; 5) Rifacendosi ai principi di cui all articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli. Articolo 5

L Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre associazioni od Enti, nazionali o esteri che svolgono attività analoghe o accessorie all attività sociale. TITOLO III- SOCI Articolo 6 L Associazione è aperta a chiunque ne condivida gli scopi e manifesti l intenzione all adesione mediante il pagamento della quota sociale e l accettazione della tessera. La consegna o l invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell associazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali. Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a 5 (cinque) soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell Associazione. Articolo 7 Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di voto per eleggere ed essere eletti agli organi direttivi, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell associazione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata. I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto. I soci hanno l obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione, pena la perdita di qualità di associato. I soci, nella loro attività di volontariato devono eseguire gli incarichi accettati e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell associazione. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo personale, spontaneo e gratuito; nel caso venga loro affidato un incarico professionale o altro incarico avranno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Articolo 8 Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. La qualità di associato cessa esclusivamente per: a) recesso o morte del socio; b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel tal caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata; c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo per il mancato rispetto del regolamento interno. Il recesso, comunque si manifesti, ha effetto immediato. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo difronte alla successiva Assemblea dei Soci. TITOLO IV Articolo 9 Sono organi dell Associazione: a) l Assemblea dei soci; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente. Articolo 10 L Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti ed è l organo sovrano dall Associazione. L Assemblea è convocata almeno una volta all anno entro il mese di Aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo e l eventuale bilancio preventivo, eleggere i membri del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche. L Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno il 10% dei soci. L Assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso, contenente la data, il luogo e l ordine del giorno, presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima. Per i soci che ne facciano richiesta la convocazione deve essere inviata per e-mail almeno 15 giorni prima. L Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più 1 degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio. L Assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione ovvero, in caso di sua assenza dal Vice Presidente; esso ha il compito di: verificare la validità della costituzione dell Assemblea, leggere l ordine del giorno in apertura di assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l ordine nel corso delle sedute; curare che venga rispettato l ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate all Assemblea. Segretario dell Assemblea è di norma è il Segretario dell Associazione, in caso di sua assenza, l Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, provvede a conferire l incarico ad un Socio. Le riunioni dell assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto da Presidente e raccolte in un libro verbali dell Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall assemblea. Il libro verbali resta sempre depositato presso la sede e ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria. Articolo 11 Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri dispari, scelti tra i soci dall assemblea generale, che restano in carica 3 (tre) anni, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Il Consiglio, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, Il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari. Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite affissione in sede della convocazione dell ordine del giorno almeno 15 giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta tramite avviso postale, telefonico o per e-mail. Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell associazione. E in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell attività dell associazione i quali dovranno essere sottoposti all assemblea per l approvazione. Articolo 12 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ha la rappresentanza legale dell associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca e presiede l Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio direttivo oppure altri soci. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo. Articolo 13 Il Segretario redige i verbali dell assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l esposizione della sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo. Il tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo. Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati dal Tesoriere e, soltanto per singoli incassi delegati ad altro membro del Consiglio Direttivo che riferisce al Tesoriere dell attività svolta e consegna l incasso. Le cariche degli organi dell associazione sono elettive e gratuite. TITOLO V PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO Articolo 15 L associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: - quote associative e contributi degli aderenti; - sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri; - sovvenzioni e contributi dell Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri; - rimborsi derivanti da convenzioni; - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali; - donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all associazione a qualunque titolo.

Articolo 16 Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre 2010 mentre tutti i successivi inizieranno il 1 Gennaio e si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e l eventuale bilancio preventivo da sottoporre all approvazione dell assemblea ordinaria annuale. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell associazione durante i quindici giorni che precedono l assemblea e finchè sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo i criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell associazione elencando distintamente la liquidità. I debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell associazione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. E vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali. TITOLO VI REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO Articolo 17 Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall assemblea con una maggioranza di due terzi dei soci. Articolo 18 Lo scioglimento dell associazione è deliberato dall assemblea generale con voto favorevole di almeno tre quarti degli soci. In caso di scioglimento dell associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci ma sarà devoluto ad altre associazioni di volontariato che operino in identico settore ai sensi dell art. 5 comma 4 legge 266/91. TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 19 Per tutti quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite in materia di volontariato, dal Codice Civile e dalla normativa vigente.