Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali



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Div. XII decreto n. 1986/05 Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali VISTA la legge 06 febbraio 2004, n. 36 concernente il nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato; VISTI i decreti in data 26 gennaio 1979 e 2 agosto 1983 istitutivi del Centro Operativo Aeromobili del Corpo forestale dello Stato; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566; VISTO il decreto legislativo 03 aprile 2001, n. 155, relativo al riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo Forestale dello Stato, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472; VISTO l articolo 23 quinques, comma primo, della legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede il potenziamento della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato; CONSIDERATO che si pone la necessità di avviare personale del Corpo forestale dello Stato a corsi di specializzazioni aeronautiche ; ATTESO che l articolo 23, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, stabilisce che, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, vengono fissate le norme relative alla partecipazione ai corsi di specializzazione, con particolare riferimento alle modalità ed ai periodi di addestramento ed all impiego del personale che ha conseguito la specializzazione medesima; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e segnatamente l articolo 107, primo comma; SENTITE le Organizzazioni sindacali; D E C R E T A Articolo 1 (specializzazione) 1. Le specializzazioni aeronautiche del Corpo forestale dello Stato si articolano nelle seguenti categorie: a) pilota di elicottero; b) pilota di aereo; c) specialista di elicottero; d) specialista di aereo. 2. La specializzazione, categoria pilota, si consegue dopo aver acquisito la licenza di pilota privato o commerciale al termine dei corsi effettuati presso le Scuole volo del Ministero della Difesa o presso similari strutture civili ufficialmente riconosciute. 3. La specializzazione, categoria specialista, si consegue dopo aver acquisito il relativo brevetto di specialista al termine dei corsi effettuati presso le Scuole del Ministero della Difesa o presso similari strutture civili ufficialmente riconosciute.

4. Il personale specialista di aereo e/o di elicottero fa parte dell equipaggio fisso di volo. Articolo 2 (Ammissione ai corsi) 1. L ammissione ai corsi per il conseguimento delle specializzazioni avviene mediante selezione per titoli e per specifica idoneità psico fisica. 2. Il bando della predetta selezione può essere unico nazionale o per le singole sedi staccate del Centro Operativo Aeromobili. 3. Il personale appartenente al ruolo dei commissari forestali ed ai ruoli di Ispettore, sovrintendente, assistente e agente forestali è ammesso a partecipare alla selezione per il conseguimento delle specializzazioni per le categorie previste dal punto 1 del precedente articolo 1. Articolo 3 (Requisiti minimi) 1. Alle selezioni, indette con apposito bando di concorso, può partecipare il personale appartenente ai ruoli di cui al punto 2 dell articolo 2, in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) età non superiore ad anni 35; b) diploma di scuola media superiore. 2. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 1. alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione ai corsi. 3. In prima applicazione, limitatamente alla specializzazione di pilota e specialista di aereo di cui alle lettere b) e d) dell articolo 1 del presente decreto, si prescinde dal limite di età, di cui alla lettera a) del ripetuto punto 1., con la previsione di: una riserva di posti per il personale in forza al Centro Operativo Aeromobili, già in possesso di licenza di pilota o di specialista d aereo; un attribuzione di un punteggio aggiuntivo (3 punti) per il personale in possesso dell ATPL (licenza di pilota di linea di aereo); un attribuzione di un punteggio aggiuntivo (3 punti) per il personale in possesso del titolo di certyfing staff su aereo e/o elicottero bimotore. 4. Non possono, comunque, partecipare ai corsi di cui all articolo 1, punto 1, i candidati che: a) nell ultimo biennio, precedente la data di pubblicazione del bando di selezione, abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a 98 per il personale del ruolo commissari e inferiore a buono per il personale dei ruoli Ispettore, sovrintendente, assistente e agente; b) siano stati dimessi da precedenti corsi di specializzazione per elicotterista per inidoneità; c) siano frequentatori, o abbiano frequentato nei sette anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di selezione, corsi di specializzazione di cui al precedente articolo 1, comma 1; c) a seguito di precedenti specifici accertamenti psico fisici presso uno degli Istituti Medico Legali dell Aeronautica Militare siano risultati non idonei ai servizi di navigazione aerea. 2

Articolo 4 (Valutazione dei titoli e dei requisiti psico - fisici) 1. Le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: Titoli di studio: a) laurea in ingegneria aeronautica... punti 3.00; b) lauree tecnico scientifiche, diploma di perito aeronautico... punti 2.00; c) altre lauree... punti 1.50; d) diploma nel settore tecnico scientifico... punti 1.00. Licenze e attestati aeronautici: specializzazione di Pilota di elicottero a) licenza di pilota militare o commerciale di elicottero... punti 4.00; b) licenza di pilota privato di elicottero... punti 3.00; c) licenza di pilota militare o commerciale di aereo... punti 2.00; d) altre licenze di pilota... punti 1.00; e) altre licenze e/o attestati aeronautici... punti 0.50. specializzazione di Pilota di aereo: a) licenza di pilota militare o commerciale di aereo... punti 4.00; b) licenza di pilota privato di aereo....... punti 3.00; c) licenza di pilota militare o commerciale di elicottero...... punti 2.00; d) altre licenze di pilota... punti 1.00; e) altre licenze e/o attestati aeronautici.... punti 0.50. specializzazione di Specialista di elicottero: a) specialista di elicottero... punti 4.00; b) specialista di aereo...... punti 3.00; c) licenza di pilota militare o commerciale di elicottero... punti 2.00; d) licenza di pilota militare o commerciale di aereo..... punti 2.00; e) licenza di pilota privato di elicottero o aereo.... punti 2.00; f) altre licenze di pilota..... punti 1.00; g) altre licenze e/o attestati aeronautici..... punti 0.50. specializzazione di Specialista di aereo: a) specialista di aereo... punti 4.00; b) specialista di elicottero...... punti 3.00; c) licenza di pilota militare o commerciale di elicottero.... punti 2.00; d) licenza di pilota militare o commerciale di aereo..... punti 2.00; e) licenza di pilota privato di elicottero o aereo.... punti 2.00; f) altre licenze di pilota..... punti 1.00; g) altre licenze e/o attestati aeronautici.... punti 0.50. 2. Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato è nominata la Commissione costituita da un Dirigente forestale che la presiede, da due Vice Questori Aggiunti forestali in qualità di membri e da un ispettore forestale con funzioni di segretario. 3. La Commissione predetta è incaricata di valutare i titoli, in funzione della specializzazione da conseguire, e di redigere la graduatoria degli aspiranti ai corsi di pilota e di specialista. Ai fini della compilazione della graduatoria, a parità di punteggio, la precedenza spetta al candidato più giovane di età. 3

4. L accertamento dell idoneità psico fisica del personale è demandato. a specifica visita medica, da effettuarsi presso l Istituto Medico Legale dell Aeronautica Militare. Articolo 5 (pubblicazione della graduatoria) 1. Il decreto di approvazione della graduatoria o delle graduatorie del concorso e dei vincitori è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Articolo 6 (Comunicazione di ammissione ai corsi) 1. Ai candidati prescelti sulla base della graduatoria verrà data comunicazione di ammissione al corso, fatto salvo quanto previsto al punto 4 del precedente articolo 4, con apposito provvedimento. 2. Dell ammissione al corso dei candidati selezionati è data altresì comunicazione ai singoli uffici d appartenenza, alle competenti Divisioni del personale nonché al COA. 3. Durante tutto il periodo del corso, i frequentatori sono assistiti da funzionari del Centro Operativo Aeromobili di Roma coadiuvati, presso la Scuola ove frequentano il corso, da funzionari dei Comandi provinciali del C.F.S. interessati, all uopo designati. Articolo 7 (Presentazione, rinuncia, frequenza) 1. Gli aspiranti ammessi al Corso dovranno presentarsi nel luogo, giorno ed ora che saranno indicati nella comunicazione rispettando le direttive in essa indicate. 2. La mancata presentazione del personale convocato dovrà essere tempestivamente comunicata, anche a mezzo fax, alle competenti Divisioni del Personale e al COA al fine di provvedere alle eventuali sostituzioni con altro personale utilmente collocato in graduatoria. 3. I frequentatori del corso sono tenuti alla completa accettazione ed osservanza delle norme disciplinari vigenti presso la Scuola dell Aeronautica Militare, o presso similari strutture civili ufficialmente riconosciute. 4. Nel caso di rinuncia al proseguimento del corso, per giustificato motivo, il frequentatore può lasciare la Scuola e rientrare nella sede di servizio di provenienza esclusivamente dopo aver ricevuto il provvedimento autorizzativo da parte dell Ispettorato Generale. 5. Eventuali esclusioni dal corso per motivi imputabili al comportamento dei partecipanti, o d abbandono dello stesso senza autorizzazione, fermo restando l avvio del procedimento disciplinare, le spese sostenute dall Amministrazione per la frequenza del corso, salvo maggiori danni saranno addebitate all interessato, ed avviata la conseguente azione di recupero delle stesse. Articolo 8 (Programmi dei corsi) 1. I programmi dei corsi per pilota e per specialista verranno di volta in volta stabiliti sulla base di un apposito accordo tecnico tra il Ministero della Difesa Stato Maggiore dell Aeronautica e/o tra similari strutture civili ufficialmente riconosciute e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Corpo forestale dello Stato -. Articolo 9 (Esami finali) 1. Al termine dei corsi di formazione gli allievi devono sostenere una prova teorica e/o pratica finalizzata alla valutazione delle loro capacità tecnico professionali e all 4

accertamento dell idoneità ad assolvere le mansioni specifiche inerenti a ciascuno delle licenze in via di conseguimento. Articolo 10 (Trasferimenti) 1. Durante la frequenza del corso il personale ammesso rimane assegnato alla originaria sede di servizio ed usufruisce del regime convittuale nonché del relativo trattamento di missione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 2. Il Centro Operativo Aeromobili provvede a tutti gli adempimenti necessari per garantire il regime convittuale ed alla liquidazione del trattamento di missione. 3. Al termine del corso i frequentatori rientreranno nelle sedi di servizio di provenienza ove permarranno fino alla notifica del loro trasferimento presso una delle sedi del Centro Operativo Aeromobili. 4. Il Centro Operativo Aeromobili comunicherà alle competenti Divisioni del personale l elenco del personale che ha conseguito la licenza con l indicazione della sede operativa di assegnazione per l emanazione dei provvedimenti di trasferimento. Articolo 11 (Riconoscimento della specializzazione) 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, al personale vincitore della selezione, che consegue la licenza di pilota privato o commerciale ed i brevetti di specialista e/o certificati equipollenti, assegnato al Centro Operativo Aeromobili, viene attribuita la relativa specializzazione che consente l esercizio dell attività di volo e di manutenzione, e quelle ad esse connesse, con gli aeromobili del Corpo forestale dello Stato. Articolo 12 (Mantenimento dei requisiti psico fisici) 1. Le visite mediche periodiche presso un istituto Medico Legale dell Aeronautica Militare, intese ad accertare la persistenza dell idoneità psico fisica, devono essere effettuate con l osservanza dei periodi sotto indicati: a) Il personale pilota con licenza privato ogni ventiquattro mesi, ridotti a dodici mesi quando il titolare della licenza ha maturato il quarantesimo anno di età; b) Il personale pilota con licenza commerciale ogni dodici mesi, ridotti a sei mesi quando il titolare della licenza ha maturato il quarantesimo anno di età. 2. Il personale specialista viene sottoposto a visita ordinaria di controllo presso un istituto Medico Legale dell Aeronautica Militare ogni due anni e, annualmente, dopo la maturazione del quarantesimo anno di età. 3. Eventuali casi di visita straordinaria sono trattati con gli stessi criteri di valutazione previsti per il personale militare destinati ai servizi di navigazione aerea, ivi compresi i casi di recupero o d esonero del personale di volo che presenti sopravvenute carenze attitudinali, motivazionali e/o tecnico professionali. 4. L inidoneità psico fisica permanente ai servizi di navigazione aerea, eventualmente sopravvenuta e riscontrata in sede di visita ordinaria o straordinaria, viene comunque dichiarata in base all esito degli accertamenti compiuti presso uno degli Istituti Medico Legali dell Aeronautica militare o al successivo livello di giudizio espresso dalla Commissione Sanitaria di Appello della stessa Forza armata. Articolo 13 (Sospensione della specializzazione) 1. I titoli per l esercizio dell attività di volo e di manutenzione sono sospesi nei casi previsti dall articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, e nei casi di sospensione dal servizio previsti dalla vigente normativa. 5

2. I predetti titoli sono, altresì, sospesi per accertata violazione dei criteri essenziali di sicurezza volo che attengono, in particolare, alle norme di circolazione aerea, d impiego degli aeromobili, nonché di gestione e/o manutenzione degli stessi. In tali casi la specializzazione può essere sospesa da uno a sei mesi secondo le modalità previste dal successivo articolo 14. 3. Il personale oggetto della proposta di sospensione della specializzazione, nelle more della definizione del procedimento, è esonerato dall esercizio dell attività di volo e di quelle ad essa connesse a decorrere dalla data della proposta di sospensione. Articolo 14 (Revoca della specializzazione) 1. I titoli per l esercizio dell attività di volo e di manutenzione sono revocati, di diritto, nei casi previsti dall articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 e nel caso in cui l interessato incorra nella destituzione dal servizio ai sensi delle vigenti norme. 2. La revoca è, altresì, disposta: a) allorquando, a seguito di accertamento ordinario o straordinario volto a verificare il mantenimento dei requisiti psico - fisici, l Istituto Medico Legale dell Aeronautica Militare dichiari l interessato inidoneo in modo permanente ai servizi di navigazione aerea. Per il personale specialista la revoca è limitata al provvedimento d assegnazione agli equipaggi fissi di volo; b) in caso di particolare e/o reiterata inosservanza delle direttive generali di sicurezza volo, anche se non sanzionata con specifico provvedimento di sospensione del titolo di cui al precedente articolo 12; c) nei casi di comprovato insufficiente rendimento professionale. 3. La revoca è disposta secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 15. 4. Il personale per il quale è proposta la revoca dei titoli di specializzazione nella ipotesi prevista dal punto 2, lettera c, del presente articolo, è esonerato, nelle more della definizione del procedimento, dall esercizio dell attività di volo e di quelle ad essa connesse, a decorrere dalla data della proposta di revoca. Articolo 15 (Commissione di valutazione) 1. Il personale pilota e/o specialista che non abbia espresso un sufficiente rendimento professionale e nei casi previsti dall articolo 12 e dall articolo 13, punto 2, lettera c, del presente decreto, è sottoposto a verifica straordinaria, da parte di una apposita Commissione costituita con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato e composta: da un 1 Dirigente che ne assume la presidenza; dal Direttore operativo del COA (membro); dal Direttore tecnico per gli specialisti (membro); dal Responsabile per la Sicurezza volo (membro); Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli Ispettori del Corpo forestale dello Stato. 2. La proposta di sospensione e/o di revoca è formulata per iscritto dal Capo del Centro Operativo Aeromobili e trasmessa al responsabile del Servizio del personale e, per conoscenza, all interessato. 3. Il Capo del Servizio del personale, entro trenta giorni, sottopone la proposta di sospensione all esame dell apposita Commissione di cui al punto 1 del presente articolo 6

che, entro quindici giorni, esprime il proprio motivato parere, dopo aver sentito il diretto interessato il quale può far pervenire alla commissione stessa eventuali memorie difensive ed essere assistito da propri consulenti legali e/o da un rappresentante sindacale. 4. Il Capo del Corpo forestale dello Stato, sulla base del parere espresso dalla suddetta Commissione, con proprio motivato decreto, provvede alla sospensione dei titoli di specializzazione. 5. La revoca della specializzazione, viceversa, è disposta con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base del motivato parere espresso dalla Commissione di cui al punto 1. 6. Il personale per il qual è stata operata la revoca della specializzazione viene assegnato ai servizi normali d istituto del Corpo forestale dello Stato. Articolo 16 (Rinnovo dei titoli) 1. Le specializzazioni del personale di volo del Corpo forestale dello Stato sono tacitamente ed a tutti gli effetti rinnovati, di anno in anno, a condizione che il titolare superi con esito positivo la visita medica periodica di controllo ed effettui l attività minima di volo prescritta dalla normativa vigente. Articolo 17 (Impiego del personale) 1. Il personale della categoria pilota di elicottero e pilota di aereo svolge l esercizio delle attività di aeronavigazione, e di quelle ad esse connesse, sugli elicotteri e sugli aerei del Corpo forestale dello Stato. 2. Il personale della categoria specialista d elicottero e specialista di aereo è impiegato nell esercizio delle attività di volo e manutenzione, e di quelle ad esse connesse, sugli aeromobili del Corpo forestale dello Stato. Articolo 18 (Disposizioni finali) 1. Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato verranno approvati i relativi manuali, volti alla definizione dell attività operativa, manutentiva ed addestrativa del personale nonché l iter per conseguire le abilitazioni e le qualificazioni professionali successive alla specializzazione. 2. Il presente annulla e sostituisce il decreto ministeriale in data 2 ottobre 1998 ed ogni altra relativa disposizione. Roma, 16/02/05 IL MINISTRO F.to GDS/ 7