RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

Documenti analoghi
I documenti di: quotidianosanità.it. Quotidiano online di informazione sanitaria

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE. Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio (n.

UN NUOVO REATO PER IL TRAFFICO DI ORGANI PRELEVATI DA PERSONA VIVENTE

SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di traffico di influenze illecite

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1574

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche alla disciplina in materia di autoriciclaggio

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI, FABBRI

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. n APPROVATA DALLA 12 a COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di giustizia telematica

d iniziativa dei senatori Maurizio ROMANI, BENCINI, DI BIAGIO, ZIN, FUCKSIA, BIGNAMI, ZIZZA, PALERMO, CUOMO, SIMEONI e MASTRANGELI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 giugno 2016

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE. Introduzione del delitto di tortura nell ordinamento italiano

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

d iniziativa dei senatori BLUNDO, BUCCARELLA, PUGLIA, PAGLINI, GIARRUSSO e CAPPELLETTI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 24 settembre 2014 (v. stampato Senato n. 1627)

d iniziativa dei senatori BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR, ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO e CONTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 553

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2103

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d iniziativa dei senatori STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, STUCCHI e TOSATO

PUPPATO, IDEM, MOSCARDELLI, SPILABOTTE, AMATI, FABBRI, DALLA ZUANNA, RICCHIUTI, GAMBARO, ZIZZA, LANIECE, CONTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N B. Introduzione del delitto di tortura nell ordinamento italiano

d iniziativa dei senatori CASSON, BIANCO, D AMBROSIO, CHIURAZZI, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, MARITATI e DELLA MONICA

SIMEONI, GAETTI, AIROLA, VACCIANO, COTTI, BATTISTA,

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1484

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 30 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 361) RANUCCI, PUGLISI

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 3277

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 giugno 2016

Art Bignami, Casaletto, Mussini Sopprimere l articolo Calderoli Sopprimere l articolo.

Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale (n. 1211)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 3 marzo 2015 (v. stampato Senato n. 1791)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 marzo 2015

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

ASCOLA, GENTILE, SCHIFANI, MANCUSO, BIANCONI, CHIAVAROLI, ANITORI, CONTE, DALLA TOR, COLUCCI, VICECONTE, COMPAGNA, TORRISI, PAGANO,

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2633

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI

SENATO DELLA REPUBBLICA

AIROLA, BATTISTA, ORELLANA, BENCINI, BLUNDO, BOCCHINO, CASTALDI, FATTORI, GAETTI, MARTON, NUGNES, SCIBONA, SIMEONI

TESTO PROPOSTO DALLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

d iniziativa dei senatori MANCONI, DE CRISTOFARO e LO GIUDICE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO) (SACCONI)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

RELAZIONE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

SPILABOTTE, AMATI, CIRINNÀ, DE PETRIS, DE PIETRO, FASIOLO, LANGELLA, LO GIUDICE, PAGLIARI, PUPPATO, STEFANO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all autoriciclaggio

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 25 novembre 2009 (v. stampato Senato n. 1908)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CALDEROLI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

TITOLO V Dei delitti contro l'ordine pubblico Art Istigazione a delinquere.

d iniziativa dei senatori DONNO, PUGLIA, FATTORI, MORONESE e SANTANGELO

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO) (SACCONI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 12 giugno 2007 (v. stampato Senato n. 1201)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1908

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme in materia di delinquenza minorile non imputabile

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 2ª E 3ª RIUNITE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 507

Articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica)

Emendamenti governativi al disegno di legge S19 e abbinati, testo della Commissione. Art. 7

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 873

529 L. 9 gennaio 2019, n. 3 Art. 1. Anticorruzione

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 451

(Modifica dell articolo 600 del codice penale)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di ambiente

d iniziativa dei senatori BENCINI, MOLINARI e Maurizio ROMANI

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N A. (Relatore BETTAMIO)

PROGETTO DI LEGGE DISCIPLINA DEI REATI INFORMATICI. Art. 1 (Finalità)

AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI SUCCESSIVI ALLA APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Transcript:

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 922-A RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) (RELATORE CASSON) Comunicata alla Presidenza il 26 novembre 2014 SUL DISEGNO DI LEGGE Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto d iniziativa dei senatori Maurizio ROMANI, GIARRUSSO, SIMEONI, FATTORI, FUCKSIA, BUCCARELLA, TAVERNA, AIROLA, SANTANGELO, CIOFFI, DE PIETRO, CASALETTO, ORELLANA, BIGNAMI, MUSSINI, GAMBARO, BENCINI, MOLINARI, GAETTI, CAPPELLETTI, MORONESE, MANGILI, CAMPANELLA, MASTRANGELI, VACCIANO, BERTOROTTA, SERRA, MORRA, BULGARELLI, BATTISTA e BOCCHINO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2013 TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 922-A INDICE Relazione.................................................. Pag. 3 Pareri della 1ª Commissione permanente....................» 5 Disegno di legge: testo d iniziativa dei senatori Maurizio Romani ed altri e testo proposto dalla Commissione........» 6

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 922-A ONOREVOLI SENATORI. Il disegno di legge si compone di soli quattro articoli, il primo dei quali introduce nel codice penale un nuovo reato volto ad incriminare la condotta di traffico di organi prelevati da persona vivente. Il nuovo articolo 601-bis delinea un delitto comune come si evince dal soggetto attivo della condotta che apre il primo periodo e che è contraddistinto dall attività illecita compiuta da chi commercia, vende, acquista o procura organi o parti di organi. Il delitto è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. La Commissione ha lungamente dibattuto sull inserimento di elementi che meglio definissero la stessa condotta incriminata ed è giunta alla conclusione di inserire due clausole in grado di offrire la massima tutela al bene giuridico protetto: si tratta dell espressione «in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo», che non era presente nella formulazione iniziale del disegno di legge d iniziativa del senatore Romani. Elemento qualificante del nuovo delitto è comunque il fatto che l organo o la parte di organo prelevato provenga da persona vivente, il che denota il particolare allarme sociale delle azioni punite e, al contempo, serve a distinguere e qualificare l impianto sanzionatorio rispetto alla disciplina già prevista dalle norme penali speciali recate dalla legge 1 aprile 1999, n. 91. Quest ultima disciplina concerne la materia dei prelievi e dei trapianti di organi e dei tessuti e le modifiche che la riguardano, approvate dalla Commissione al fine di coordinare il testo con l introduzione del nuovo articolo 601-bis del codice penale, sono previste dall articolo 3 del disegno di legge. Tornando dunque all articolo 601-bis di nuova formulazione, il secondo periodo prevede la condanna all interdizione perpetua, qualora il fatto sia commesso da persona che esercita una professione sanitaria. Il secondo comma dell articolo 601-bis punisce con la pena minore ma comunque rilevante della reclusione da tre a sette anni, chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza e diffonde annunci finalizzati al traffico di organi o parte di organi di cui al primo comma. Per questa fattispecie ulteriore la pena della multa è, invece, la medesima che per il delitto base previsto dal primo periodo del medesimo articolo 601-bis. L articolo 2 introduce modifiche all articolo 416 del codice penale concernente il reato di associazione per delinquere. In particolar modo, al sesto comma dell articolo 416 viene introdotto il riferimento al nuovo articolo 601-bis nell elenco dei reati per i quali si applica l aggravante che prevede la reclusione da cinque a quindici anni e da quattro a nove anni a seconda che si tratti dell attività di promozione, costituzione od organizzazione dell associazione criminosa, oppure che vi si prenda semplicemente parte. È evidente l intenzione di conferire particolare allarme sociale al reato di traffico d organi prelevati da persona vivente, ma anche da cadavere, se consumato in forma organizzata e di associazione criminosa. L articolo 3 del disegno di legge, come anticipato, si occupa di coordinare l introduzione della nuova disciplina con l articolo 22-bis della legge n. 91 del 1999. Al riguardo, si è inteso ridefinire la cornice edittale prevista per la fattispecie del comma 1 dell articolo 22-bis ed abrogare del tutto il comma 2.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 922-A Da ultimo, l articolo 4 del disegno di legge si limita a svolgere un ulteriore coordinamento con la legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi. Per evitare ogni ambiguità interpretativa e il possibile concorso apparente di norme, l articolo 7 della legge in questione è stato abrogato. Dopo aver rilevato che il testo proposto dalla Commissione, oltre a individuare una nuova fattispecie incriminatrice volta a contrastare fenomeni delittuosi di particolare allarme sociale, si caratterizza per una complessiva opera di ridefinizione dell impianto normativo concernente le attività illecite di espianto e trapianto di organi o parti di organi, se ne raccomanda una celere approvazione. CASSON, relatore

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 922-A PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) (Estensore: PALERMO) sul disegno di legge e sugli emendamenti 18 settembre 2014 La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, in riferimento all emendamento 1.0.2, l esigenza che la disposizione di cui al capoverso Art. 601-bis, primo comma, lettera b), sia formulata in modo da assicurare il pieno rispetto del carattere di tassatività proprio della fattispecie penale. su ulteriori emendamenti 11 novembre 2014 La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 922-A (Segue: Testo proposto dalla Commissione) DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE D INIZIATIVA DEI SENATORI Maurizio ROMANI ED ALTRI TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE Art. 1. Art. 1. (Introduzione nel codice penale del reato di associazione finalizzata al traffico di organi destinati al trapianto) (Introduzione nel codice penale del reato di traffico di organi prelevati da persona vivente) 1. Dopo l articolo 601 del codice penale è inserito il seguente: 1. Identico: «Art. 601-bis. - (Associazione finalizzata al traffico di organi destinati a trapianti). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi fa parte di associazioni finalizzate al traffico, alla vendita o alla donazione illecita di organi destinati al trapianto è punito con la reclusione da sette a sedici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 500.000. Coloro che costituiscono, promuovono, dirigono, organizzano o finanziano le associazioni di cui al primo comma sono puniti con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 100.000 ad euro 500.000. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alle attività di cui al primo comma, o comunque comprendenti tali attività, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Alla stessa pena di cui al terzo comma soggiace chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, pubblicizza o diffonde annunci finalizzati alla commercializzazione di organi destinati al trapianto». «Art. 601-bis. - (Traffico di organi prelevati da persona vivente) Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l interdizione perpetua dall esercizio della professione. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma».

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 922-A (Segue: Testo d iniziativa dei senatori Maurizio Romani ed altri) (Segue: Testo proposto dalla Commissione) Art. 2. (Modifiche all articolo 416 del codice penale) 1. All articolo 416, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601» è inserita la seguente: «, 601-bis» e dopo le parole: «25 luglio 1998, n. 286,» sono inserite le seguenti: «nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91,». Art. 2. Art. 3. (Modifiche alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti) (Modifiche alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto) 1. All articolo 22 della legge 1 aprile 1999, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»; b) al comma 4, primo periodo, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni» e al medesimo comma, secondo periodo, le parole da: «temporanea» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 29 e 30 del codice penale». 2. All articolo 22-bis, comma 1, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni». Soppresso 1. All articolo 22-bis della legge 1 aprile 1999, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»; b) il comma 2 è abrogato.

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica N. 922-A (Segue: Testo d iniziativa dei senatori Maurizio Romani ed altri) (Segue: Testo proposto dalla Commissione) Art. 4. (Modifica alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi) 1. L articolo 7 della legge 26 giugno 1967, n. 458, è abrogato. E 1,00