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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2394 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI VEZZALI, BRANDOLIN, CAPODICASA, CARRESCIA, FEDI, LABRIOLA, MATARRESE, PORTA, SBERNA, VALIANTE, VARGIU Introduzione dell insegnamento del primo soccorso nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e dell obbligo di installazione di strumenti di primo soccorso e di apparecchi defibrillatori presso le medesime scuole Presentata il 20 maggio 2014 ONOREVOLI COLLEGHI! Ogni anno, in Italia, almeno 60.000 cittadini muoiono in conseguenza di un arresto cardiaco, di genesi spesso talmente improvvisa da non essere preceduto da alcun sintomo o segno premonitore. Altri 23.000 italiani, sempre ogni anno, muoiono improvvisamente in conseguenza di un trauma inatteso che si verifica negli ambienti di vita e di lavoro e altri 65.000, per gli stessi motivi, riportano gravi invalidità permanenti. Almeno 6.000 delle morti da trauma sono dovute a incidente stradale e riguardano, in particolare, la fascia di età più giovane, compresa tra i dieci e i trenta anni. La letteratura scientifica internazionale ha ampiamente dimostrato che, sia in caso di arresto cardiaco improvviso, sia nell evenienza di un trauma, un intervento di primo soccorso tempestivo e metodologicamente adeguato può contribuire, in modo statisticamente significativo e comunque determinante, a salvare almeno il 30 per cento delle persone colpite. Se si riferisce il dato all Italia e si esprime in termini assoluti, significa che delle 164 persone che ogni giorno muoiono improvvisamente nel nostro Paese a causa di un arresto cardiaco o di problemi cardiovascolari in genere, almeno cinquanta potrebbero essere salvate semplicemente in-

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2394 tervenendo in tempo, con soccorsi appropriati. L articolo 32 della Carta costituzionale sancisce il diritto alla salute e l articolo 593 del codice penale impone l obbligo di prestare soccorso. I cittadini italiani, però, si trovano nell impossibilità di adempiere le disposizioni di legge, semplicemente perché nessuno ha insegnato loro come fare. Ed è proprio la scarsa conoscenza delle manovre di primo soccorso, azione fondamentale in molti casi prima dell intervento degli operatori del servizio di emergenza sanitaria 118, che, se effettuato con la massima tempestività, riduce sensibilmente, fino al 30 per cento, sia le chance di sopravvivenza del soggetto colpito da malore o coinvolto in un incidente, sia le possibilità di contenere i possibili esiti invalidanti dell evento. Per queste ragioni occorre che le tecniche di primo soccorso diventino un bagaglio di conoscenza comune e diffusa per far sì che le morti quotidiane causate da problemi cardiaci o da ostruzione delle vie aeree possano essere limitate. Un primo soccorso tempestivo e adeguato rappresenta dunque un esigenza irrinunciabile della comunità civile, che non a caso ha trovato una forte e organizzata espressione anche dal basso. La presente proposta di legge si prefigge, quindi, di rendere obbligatorio l insegnamento del primo soccorso nella scuola secondaria di primo e di secondo grado per sensibilizzare gli studenti e i docenti al primo soccorso, per fornire loro una preparazione adeguata ad affrontare situazioni di emergenza e per renderli coscienti dei rischi e dei benefìci di manovre errate o corrette in caso di primo soccorso. È necessario formare i ragazzi a scuola a favore della cultura dell emergenza intesa come conoscenza da parte di tutti i cittadini delle tecniche elementari del primo soccorso, intervenendo in via diretta sugli studenti e sui docenti, ovvero nell ambiente formativo naturale, anche allo scopo di innescare un processo virtuoso che favorisca la successiva veicolazione delle conoscenze acquisite, all interno della famiglia. Insieme a questo fondamentale obiettivo, l introduzione di un educazione alla gestione dell emergenza all interno del percorso scolastico secondario consentirebbe di raggiungere il risultato, non meno importante, di stimolare e di far crescere la coscienza e la solidarietà che si esprimono anche nella disponibilità a soccorrere chi sta soffrendo o è in pericolo di vita e ha bisogno di aiuto. Far comprendere l importanza del primo soccorso e formare i giovani all intervento emergenziale è dunque anche un progresso di civiltà, che la presente proposta di legge si prefigge appunto di favorire, preoccupandosi di integrare le conoscenze e la formazione dei cittadini non soltanto attraverso l acquisizione dei contenuti dottrinali e tecnicopratici necessari per prestare soccorso a chi è in pericolo di vita, ma anche al fine di promuovere, valorizzare e tutelare in tutti i suoi aspetti, con passione civica e convinzione quella cultura della vita di cui tanto si parla, ma che tanto poco si fa per promuovere concretamente. In conclusione, si rende necessario fornire agli studenti e ai docenti strumenti utili al fine di portare aiuto a chi è in pericolo: tutto ciò per una migliore tutela della vita umana e per contribuire a formare cittadini migliori, riaffermando quei valori di solidarietà e di responsabilità verso l altro che rappresentano l indispensabile trama di una moderna società civile.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2394 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. 1. La presente legge ha l obiettivo di garantire una preparazione adeguata per affrontare situazioni di emergenza sanitaria mediante l apprendimento delle tecniche elementari di primo soccorso. ART. 2. 1. Nell ambito e nel rispetto della propria autonomia scolastica, gli istituti della scuola secondaria di primo e di secondo grado organizzano, nell ambito della rispettiva attività didattica, corsi di primo soccorso. 2. I corsi di primo soccorso, cui partecipano non più di trenta studenti per corso e tre docenti, hanno durata annuale di venticinque ore e si sviluppano con i seguenti moduli da cinque ore ciascuno: a) supporto delle funzioni vitali con metodiche di base; b) primo soccorso del paziente traumatizzato; c) soccorso del paziente non traumatizzato; d) defibrillazione precoce semiautomatica; e) primo soccorso nelle grandi emergenze. 3. Ai corsi di primo soccorso partecipano gli studenti del terzo anno di scuola secondaria di primo grado e quelli del primo anno della scuola secondaria di secondo grado che non li abbiano già frequentati in precedenza. La partecipazione degli studenti e dei docenti ai corsi è obbligatoria. 4. Alla fine del corso di primo soccorso, previo esame teorico-pratico, è ri-

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2394 lasciata un attestazione concernente la partecipazione al corso e l idoneità conseguita, sottoscritta dal dirigente scolastico, dal docente formatore e dal responsabile della struttura sanitaria con cui è stata stipulata la convenzione di cui all articolo 3, comma 1. 5. I programmi di studio relativi ai corsi di formazione sono predisposti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un apposita commissione ministeriale, i cui componenti sono nominati dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, di concerto con i Ministeri della salute e del lavoro e delle politiche sociali. ART. 3. 1. Ai fini dell organizzazione dei corsi di formazione cui all articolo 2, comma 4, le istituzioni scolastiche stipulano apposite convenzioni con le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e i policlinici universitari per l individuazione del personale, operante presso le relative strutture, cui affidare i corsi stessi. 2. Il personale dei corsi di formazione è individuato dal dirigente scolastico fra i soggetti di cui al comma 3 indicati dagli enti di cui al comma 1, previa valutazione del curriculum. 3. I corsi di formazione sono affidati, con le modalità di cui al comma 1, a laureati in medicina e chirurgia, specialisti nel settore dell emergenza-urgenza, con riferimento ai profili della medicina di emergenza, della chirurgia generale, dell anestesia-rianimazione-terapia intensiva, della medicina interna o della cardiologia, ovvero a chi ha conseguito la laurea specialistica in scienze infermieristiche e ostetriche, in servizio presso l area critica territoriale e ospedaliera dipartimentale di emergenza, in possesso di un curriculum idoneo all insegnamento dell emergenza medica e di una certificazione d idoneità rilasciata da università o da società scientifiche autorevoli nel settore dell emergenza, accreditate presso enti universitari.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2394 4. Le convenzioni di cui al comma 1 devono essere stipulate, in sede di prima attuazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. ART. 4. 1. Nell ambito dell insegnamento dell educazione motoria, i docenti assicurano semestralmente, per singole classi di studenti, lo svolgimento di esercitazioni per l impiego delle tecniche di base, apprese nell ambito dei corsi di formazione di cui alla presente legge, per la rianimazione cardio-respiratoria, con l uso di attrezzatura idonea. 2. È fatto obbligo agli istituti della scuola secondaria di primo e di secondo grado di dotarsi di strumenti di primo soccorso e di attrezzatura idonea alla defibrillazione. ART. 5. 1. Il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, provvede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione della presente legge inviando una relazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonché alla verifica degli effetti determinati dall applicazione della presente legge che, in ogni caso, devono essere contenuti nell ambito delle finalità di cui all articolo 1. ART. 6. 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall anno 2014, a valere sulle risorse del fondo dell istituzione scolastica, da reintegrare con quota parte delle risorse del Fondo per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

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