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Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti DIPARTIMENTO INTERREGIONALE Piazzale Flaminio, 9-00196 ROMA (RM) TEL. (06)328221 FAX: (06)32822717 SITO INTERNET: http://www.lnd.it/ Stagione Sportiva 2011/2012 Comunicato Ufficiale N 130 del 18/04/2012 Sommario GIUSTIZIA SPORTIVA... 2 Decisioni del Giudice Sportivo... 2 Pag. 1/ 124

Decisioni del Giudice Sportivo GIUSTIZIA SPORTIVA Notaio Francesco Riccio, assistito dal rappresentante dell'a.i.a., Prof. Antonio Sauro e dal responsabile di segreteria sig. Marco Ferrari nella seduta del 16 aprile 2012, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D GARA DELL 8/12/2011 GARA "TAMAI GIORGIONE CALCIO letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Tamai osserva la società reclamante chiede "la verifica della regolarità della gara" di cui all oggetto, per avere la società Giorgione fatto partecipare alla stessa il calciatore Anane Richard, "quale quarto giocatore fuoriquota", che risultava, sulla base di precedenti tesseramenti e della documentazione (carta d identità, codice fiscale, certificato di residenza) visionata in epoca antecedente da un proprio dirigente e allegata al reclamo, essere nato nell anno 1989, anzichè nel 1992 come, erroneamente, indicato nell elenco dei calciatori partecipanti alla gara consegnato dalla società Giorgione all arbitro in occasione della gara citata. Il reclamo è infondato e deve pertanto essere rigettato. Questo Ufficio, sulla base della documentazione prodotta dalla società e dagli atti di gara, dapprima richiedeva ulteriore documentazione all Ufficio tesseramenti e successivamente trasmetteva gli atti alla Procura Federale della FIGC "affinchè atteso il palese contrasto tra i documenti prodotti dalla società reclamante e quelli trasmessi dall Ufficio Tesseramenti LND fossero svolti accertamenti intesi a stabilire l esatta data di nascita del calciatore Anane Richard (Giorgione calcio)" Sulla base degli accertamenti svolti e della copiosa documentazione prodotta dalla Procura Federale, risulta accertato che Anane Richard è nato il 23 luglio 1992 a Urban Health Centre Manhyia, Kumasi Assemble di Kumasi, Ashanti. E' stato infatti accertato che il calciatore, di nazionalità Ghanese, al momento della suo arrivo in Italia, nell'anno 2003, accompagnato dal padre che già risiedeva nel paese avesse, per errore ascrivibile al padre, indicato quale anno di nascita il 1989; di conseguenza il permesso di soggiorno rilasciato in data 23 agosto 2003 e rinnovato fino a luglio 2011, i tesseramenti per la stagione sportiva dal 2004/2005 fino al 2011/2012 con le società Cavolano, Porcia, Francenigo e Liventino, la carta d identità rilasciata dal Comune di Caneva, il codice fiscale e l attestato di frequenza di un istituto professionale avevano sempre riportato come data di nascita il 23.7.1998; Secondo le dichiarazioni del calciatore, solo nell estate 2011, a seguito di un provvedimento di un Tribunale Ghanese, che aveva autenticato una dichiarazione della madre, era riuscito ad ottenere il certificato di nascita con la data di nascita esatta. Dalla documentazione in atti risulta che: Pag. 2/ 124

- nel maggio 2010 l ufficio nascite e decessi della città di Manhyia-distretto di Kumasi ha rilasciato alla madre di Anane Richard un estratto di nascita del figlio da cui risulta che il figlio è nato il 23 luglio 1992; - il 19 ottobre 2010 la madre di Anane Richard ha certificato con una dichiarazione "statutaria", rilasciata presso un notaio di Accra, che la data di nascita apposta nel passaporto del figlio, 23.7.1998, è errata e confermava che quella corretta è 23.7.1992. La firma del notaio sulla dichiarazione è stata autenticata dal servizio giudiziario dell Alta Corte di Accra. - in data 28 dicembre 2011 l Ambasciata della Repubblica del Ghana ha rilasciato dichiarazione consolare con cui si attesta che "visti gli atti d ufficio presentati dall interessata l ambasciata della Repubblica del Ghana attesta che l effettiva data di nascita del cittadino ghanese Anane Richard nato a Kumasi (Ghana) è 23.07.1992. Si attesta che, la data di nascita dell interessato è stata scritta erroneamente come 23.07.1989 nel suo passaporto n.h0962898 rilasciato il 23.09.2002 ad Accra. Si precisa che le generalità esatte dell interessato sono scritte nel suo passaporto ghanese n.h2585455 rilasciato a Roma il 15.10.2011". Si rappresenta che la firma in calce alla dichiarazione consolare è stata legalizzata dalla Prefettura di Pordenone in data 13 gennaio 2012. Infine è stato accertato dalla Procura Federale della FIGC che la Questura di Pordenone aveva preso atto della variazione apportata dalle autorità ghanesi della data di nascita di Anane e la modifica è stata riportata nel nuovo permesso di soggiorno. Variazione effettuata anche dall ufficio del Comune di Prata di Pordenone nella seconda carta d identità rilasciata. Pertanto appare accertato che Anane è nato nell'anno 1992 e che nel periodo antecedente alla modifica dei documenti è stato tesserato con altre società con una diversa ed errata data di nascita, ossia 1989; inoltre risulta che la società Giorgione, con cui è tesserata il calciatore, sulla base delle dichiarazioni del presidente Antonello Orfeo, che, prima del reclamo della società Tamai non era a conoscenza della vicenda della data di nascita del proprio calciatore in quanto aveva fatto sempre affidamento sui documenti esibiti dal giovane alla società. Di conseguenza risulta che la data di nascita indicata sulla documentazione di gara è esatta e utile ai fini dell individuazione dei giocatori giovani da utilizzare in gara. Tenuto conto che l errore nella data di nascita è stato causato unicamente dall interessato si ritiene di non addebitare la tassa di reclamo alla società Tamai; - rigetta il reclamo e per l effetto convalida il risultato della gara conclusasi col punteggio : Tamai Giorgione 0-1 - dichiara di non addebitarsi la tassa di reclamo. - dispone di trasmettere il seguente provvedimento e la documentazione in atti all Ufficio Tesseramenti Interregionale della LND e alla Procura Federale della FIGC per gli eventuali provvedimenti di competenza. GARE DEL 7/04/2012 GARA "A.S.D. ADRANO CALCIO 2010" - "S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946" letto il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio dalla "S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946", chiede che alla "A.S.D. ADRANO CALCIO 2010" sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara di cui all'oggetto per avere fatto partecipare alla stessa il calciatore Malvuccio Alfredo che non aveva titolo per prendervi parte. A sostegno del reclamo si deduce che il predetto calciatore, convocato dal selezionatore della Rappresentativa Serie D - Girone I "per un raduno" non aveva risposto alla convocazione senza addurre giustificazione alcuna. Per questo motivo il calciatore non avrebbe potuto prendere parte alla gara in oggetto essendovi inibito ai sensi dell'art. 76, 3 comma N.O.I.F.. Il reclamo è infondato e pertanto deve essere rigettato. In via preliminare questo Giudice rileva che il richiamo all'articolo delle N.O.I.F. succitato non è pertinente. La norma fa infatti espresso riferimento alle ipotesi di calciatori che "denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità", non rispondono alle convocazioni. Diverso è il caso di specie laddove si consideri che il Malvuccio non ha denunziato alcun impedimento ma, senza addurre giustificazioni, non ha dato seguito alla convocazione. Pag. 3/ 124

Il tutto poi senza considerare che il Malvuccio è stato convocato per una seduta di allenamento e a tale seduta non può certamente attribuirsi il carattere di attività ufficiale ai sensi dell'art. 48, 1 comma N.O.I.F., intendendosi per tali soltanto quelle relative a manifestazioni la cui organizzazione è demandata alle Leghe. - rigetta il reclamo; - convalida il risultato della gara conclusasi col punteggio: Adrano Calcio Acireale 1-1 - dispone addebitarsi la tassa di reclamo sul conto della società Acireale Calcio 1946 GARA "A.S.D. MARTINA FRANCA" - "A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE" letto il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla "A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE" osserva la società reclamante contesta la regolarità di svolgimento della gara di cui all'oggetto e chiede che sia inflitta alla A.S.D. MARTINA FRANCA la punizione sportiva della perdita della gara. A sostegno del reclamo si deduce che, sia prima dell'inizio della gara, sia durante il suo svolgimento, sia infine al termine della stessa, si erano verificati episodi connotati da minacce, intimidazioni e atti di violenza posti in essere da tesserati della società ospitante e da suoi sostenitori. Il reclamo è infondato e deve pertanto essere rigettato. Le disposizioni di cui alla regola 5 del Regolamento del giuoco del calcio ed all'art. 64 delle N.O.I.F. attribuiscono all'arbitro il potere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino fatti o situazioni che "a suo giudizio" appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei suoi assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. A norma dell'art. 17, 4 comma C.G.S., spetta agli organi di giustizia sportiva stabilire se i fatti verificatisi nel corso di una gara, non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Le disposizioni innanzi citate, valutate congiuntamente alle risultanze del referto arbitrale, consentono di affermare che i fatti esposti a sostegno del reclamo non hanno avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Si è trattato di fatti ed episodi (lancio di sputi e di alcuni oggetti, offese e minacce all'indirizzo dell'arbitro, gesti di violenza nei confronti del medesimo durante l'intervallo), ai quali non sono rimasti estranei neppure i calciatori della squadra ospitata (vedesi rapporto dell'assistente arbitrale Lanotte Luigi), descritti minutamente dal direttore di gara nel supplemento di referto, per i quali questo giudice ha inflitto ai responsabili le relative sanzioni con il C.U. n. 126 dell 11 aprile 2012 e che comunque non hanno impedito alle due squadre di effettuare al termine della gara le formalità di "fair play". A tanto si aggiunga che nel citato supplemento di referto lo stesso direttore di gara, nel riferire quei fatti e quegli episodi, non denunzia una situazione ambientale tale da avere influito sulla propria serenità e sulla propria indipendenza di giudizio. La gara di cui all'oggetto deve pertanto ritenersi svolta in piena regolarità. - rigetta il reclamo; - convalida il risultato della gara conclusasi col punteggio: Martina Franca Ars et Labor Grottaglie 1-1; - dispone addebitarsi la tassa di reclamo sul conto della società Ars et Labor Grottaglie Pag. 4/ 124

Il Giudice Sportivo (Francesco Riccio) Pubblicato in Roma ed affisso all albo del Dipartimento Interregionale il 18 aprile 2012. Il Segretario (Mauro de Angelis) Il Presidente (Carlo Tavecchio) Pag. 5/ 124