P2P. www.autistici.org/bugslab bugslabs@autistici.org http://www.autistici.org/bugslab/archivio/txt/pamphlet.pdf



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P2P FIGHTSHARING DIFENDI LA TUA LIBERTA' IN RETE pag1 --> Net Anarchy [Dichiarazione d'indipendenza del CyberSpazio] pag2 --> Il testo del Decreto Legge Urbani pag4 --> Cos'è il Software Libero? Pag5 --> Glossario Pag6 --> Linkografia www.autistici.org/bugslab bugslabs@autistici.org http://www.autistici.org/bugslab/archivio/txt/pamphlet.pdf

NET ANARCHY Nel febbraio 1996 il parlamento statunitense ratificava il Communication Decency Act, una legge con la quale impedire la pubblicazione di qualunque materiale ritenuto indecente su Internet. Pochi giorni dopo tutti i più grandi siti in rete virano in nero le loro pagine in segno di protesta e John Barlow, uno tra i membri fondatori dellla Electronic Frontier Foundation, associazione impegnata in prima linea sul tema della difesa dei diritti in rete, scrive la "Dichiarazione d'indipendenza del Cyberspazio", presentata a Davos, alla Confederazione Elvetica, l'8 febbraio 1996: "Governi del Mondo Industriale, stanchi giganti di carne e acciaio, io vengo dal Cyberspazio, la nuova sede della Mente. Per il bene del futuro, chiedo a voi del passato di lasciarci in pace. Non siete i benvenuti tra noi. Non avete sovranità là dove ci siamo riuniti. Noi non abbiamo un governo eletto, e non abbiamo intenzione di averne, quindi mi rivolgo a voi con non più grande autorità che quella con cui la libertà stessa ha sempre parlato. Io dichiaro che lo spazio sociale globale che noi stiamo costruendo sarà naturalmente indipendente dalle tirannie che cercate di imporci. Non avete alcun diritto morale di governarci e non possedete alcuno strumento di costrizione che dobbiamo realmente temere. Il Cyberspazio consiste in scambi, rapporti e pensiero stesso, disposti come una potente onda nella ragnatela delle nostre comunicazioni. Il nostro è un mondo che si trova dappertutto e da nessuna parte, ma non dove vivono i corpi. Stiamo creando un mondo dove tutti possano entrare senza privilegi o pregiudizi basati su razza, potere economico, militare, o stato sociale. Stiamo creando un mondo dove chiunque ovunque possa esprimere le proprie opinioni, non importa quanto singolari, senza paura di venire costretto al silenzio o al conformismo. I vostri concetti legali di proprietà, espressione, identità, movimento e contesto non si applicano a noi. Sono basati sulla materia. Qui non c'e' alcuna materia. Le nostre identità non hanno corpi, quindi, al contrario di voi, noi non possiamo ricevere ordini tramite coercizione fisica. Crediamo che con l'etica, con l'illuminato interesse personale e con il benessere comune, il nostro governo emergerà. La sola legge che tutte le nostre culture costituenti riconosceranno generalmente è la Regola Aurea. Negli Stati Uniti, avete creato una legge, il Telecommunications Reform Act, che rinnega la vostra stessa Costituzione ed è un insulto ai sogni di Jefferson, Washington, Mill, Madison, DeToqueville, e Brandeis. Questi sogni devono ora rinascere in noi. Nel nostro mondo, tutti i sentimenti e le espressioni di umanità, dall'avvilente all'angelico, sono parti di un tutto unico, il dialogo globale dei bit. In Cina, Germania, Francia, Russia, Singapore, Italia e negli Stati Uniti, state cercando di respingere il virus della libertà edificando posti di guardia alle frontiere del Cyberspazio. Questi potranno tenere fuori il contagio per un poco, ma non funzioneranno in un mondo che sarà presto soffocato dai media basati sui bit. Le vostre industrie dell'informazione sempre più obsolete si perpetueranno proponendo leggi, in America e da ogni altra parte, che pretendono di possedere la parola stessa in tutto il mondo. Queste leggi dichiareranno che le idee sono un altro prodotto industriale, non più nobile della ghisa. Nel nostro mondo, qualunque cosa la mente umana possa creare può essere riprodotto e distribuito all'infinito senza alcun costo. Il trasferimento globale del pensiero non ha più bisogno delle vostre fabbriche per avvenire. Questi provvedimenti sempre più ostili e coloniali ci mettono nella stessa posizione di quei precedenti amanti della libertà e dell'autodeterminazione che hanno dovuto rifiutare le autorità di poteri distanti e disinformati. Dobbiamo dichiarare le nostre identità virtuali immuni alla vostra sovranità, pur continuando a consentirvi di governare sui nostri corpi. Ci diffonderemo attraverso il Pianeta così che nessuno potrà arrestare i nostri pensieri. Noi creeremo una civiltà della Mente nel Cyberspazio. Possa essa essere più umana e onesta del mondo che i vostri governi hanno prodotto in precedenza".

DECRETO LEGGE URBANI (Testo approvato alla Camera il 22 Aprile 2004 e dal Senato il 19 maggio 2004) Articolo 1 (Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno). 1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, è corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilità, contiene altresì l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 71- sexies, 71-septies e 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonché quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni. 2. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto". 3. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;". 4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse di cui al comma 7, di interesse in materia di prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate. 5. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i prestatori di servizi della società dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate. 6. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della società dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi. 7. I prestatori di servizi della società dell'informazione che siano venuti a conoscenza della presenza di contenuti idonei a integrare le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, provvedono a informarne con immediatezza il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'autorità giudiziaria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. (soppresso) 8. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, 70. 9. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte"; b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: "h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore" 10. All'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione. 4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa". Cos'è il Software Libero? (tratto da: http://www.fsfeurope.org/documents/freesoftware.it.html) La parola "Free" nell'espressione inglese "Free Software" si riferisce alla libertà, non al prezzo. È stata usata in questo senso fin dagli anni '80, ma la prima definizione completa documentata sembra trovarsi nel GNU's Bulletin, vol. 1 no. 6 1, pubblicato nel Gennaio 1989. In particolare, quattro libertà definiscono 2 il Software Libero: 1. La libertà di eseguire il programma, per qualsiasi scopo. Imporre restrizioni sull'uso del Software Libero, in termini di tempo ("periodo di prova di 30 giorni", "la licenza scade il 1 Gennaio 2004") o di scopo ("il permesso è accordato per usi di ricerca o non commerciali"), o limitazioni arbitrarie di area geografica ("non può essere usato nel paese X") rende un programma non libero. 2. La libertà di studiare come funziona il programma e adattarlo alle proprie necessità. Anche imporre restrizioni di fatto o di diritto sulla comprensione o la modifica di un programma, ad esempio richiedendo l'acquisto di licenze speciali o la firma di un "Non- Disclosure-Agreement" (NDA) o, per i linguaggi di programmazione che sono rappresentabili in più forme, vietando l'accesso al mezzo più naturale per comprendere o modificare un programma ("codice sorgente"), lo rende proprietario (non libero). Senza la libertà di modificare un programma, la gente sarebbe alla mercè di un singolo fornitore. 3. La libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo. Il software può essere copiato e distribuito praticamente senza costi: se non si ha il permesso di dare un programma a qualcuno che ne ha bisogno (anche dietro pagamento, se lo si vuole), il programma non è libero.

4. La libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio. Nessuno è un bravo programmatore in tutti i campi, qualcuno non sa programmare del tutto. Questa libertà permette a chi non ha il tempo o le capacità per risolvere un problema di accedere indirettamente alla libertà di modifica. Anche questo può avvenire dietro un compenso. Queste libertà sono diritti, non obblighi, anche se a volte rispettare queste libertà per la società implica un obbligo per un individuo. Chiunque può scegliere di non approfittarne o di utilizzarle tutte. In particolare dev'essere chiaro che il Software Libero non esclude l'uso commerciale: se un programma non consente l'uso e la distribuzione commerciale, non è Software Libero. In verità un numero crescente di aziende basa il loro modello di business completamente o parzialmente sul Software Libero, compresi alcuni dei maggiori fornitori di software proprietario. Il Software Libero rende possibile fornire aiuto e assistenza, non lo rende obbligatorio. GLOSSARIO 1. Licenza d'uso Un documento che accompagna la maggior parte del software, e specifica i diritti e i doveri di chi lo riceve. Esistono licenze libere e licenze proprietarie. Tutte le licenze d'uso traggono il loro valore legale dalle norme sul diritto d'autore (copyright in inglese). 2. Software libero (free software, in inglese) Ogni tipo di software la cui licenza d'uso consenta la libera copia, modifica e redistribuzione gratuita o a pagamento del programma. Il termine è stato definito da Richard Stallman della FSF nel 1985, e pone l'accento sulla libertà dell'utente. 3. Open source software Dal punto di vista pratico è la stessa cosa di software libero. Il termine è stato definito nel 1998 dalla OSI per rendere il concetto più accettabile al mondo degli affari, ponendo l'accento sui vantaggi pratici ed eliminando tutti i riferimenti alla parola libertà. 4. GNU GPL La licenza d'uso libera più diffusa, quella normalmente usata per i programmi del progetto GNU. I programmi che la usano sono riconosciuti sia software libero dalla FSF che open source software dalla OSI. È persistente, cioè impone che la licenza per le copie modificate sia la GPL stessa o compatibile. 5. BSD La licenza d'uso resa famosa dai sistemi operativi BSD, con cui nacque lo stack TCP/IP. I programmi che la usano sono riconosciuti sia software libero dalla FSF che open source software dalla OSI. È non persistente, cioè consente l'uso di qualunque altra licenza per distribuire copie modificate. 6. Permesso d'autore (copyleft, in inglese) È il diritto d'autore (in inglese copyright) alla rovescia. Uno slogan che suggerisce come si possano sfruttare le leggi sul diritto d'autore per dare libertà agli utenti di un programma, piuttosto che toglierla. Si dicono soggette a copyleft le licenze libere persistenti, come la GNU GPL. 7. Linux

Propriamente, è il kernel di tipo Unix originariamente scritto da Linus Torvalds nel 1991. Il nome fu coniato da Ari Lemmke, l'amministratore del sito ftp.funet.fi dove era disponibile la prima versione pubblica di Linux. È sviluppato da una comunità distribuita di smanettoni che riconoscono l'autorità morale di Linus Torvalds. 8. GNU Acronimo ricorsivo: GNU's Not Unix. È il progetto fondato nel 1984 da Richard Stallman per realizzare un completo sistema libero di tipo Unix. Avanzato nei componenti di base, mancava di un kernel funzionante fino all'avvento di Linux. Comprende ora anche Hurd, un proprio microkernel modulare. 9. GNU/Linux Un sistema fondato sul kernel Linux e che utilizza programmi GNU. Le distribuzioni Linux, di cui Red Hat è la più diffusa, sono collezioni di programmi che girano sul kernel Linux. Buona parte di questi sono programmi GNU, da cui il nome GNU/Linux. Una parte significativa dell'infrastruttura di Internet gira su sistemi GNU/Linux. 10.FSF L'associazione che fornisce supporto logistico, legale, ideologico e di pubbliche relazioni al progetto GNU. Fondata nel 1985, possiede i diritti sui programmi GNU e li ha più volte difesi in transizioni amichevoli che non sono mai arrivate in tribunale. Sul suo sito si trovano elenchi di licenze per il software libero. 11.OSI L'associazione nata per definire e pubblicizzare il termine open source. Fondata nel 1998, i suoi più illustri padrini furono Eric Raymond e Bruce Perens, che in seguito la lasciò. Sul suo sito si trovano elenchi di licenze open source, che coincidono quasi perfettamente con quelle della FSF. 12.Smanettone (hacker, in inglese) Una persona visceralmente appassionata di computer che ama conoscerne ogni più nascosto dettaglio, scrivere programmi eleganti e condividere le proprie esperienze con altri appassionati. I più famosi oggi sono Linus Torvalds e Richard Stallman. 13.Pirata (cracker, in inglese) Una persona che effettua operazioni nascoste e spesso illegali, come forzare una copia protetta di software proprietario, o utilizzare una macchina connessa in rete ad insaputa dei suoi proprietari, di cui spesso sfrutta l'ingenuità o l'incompetenza amministrativa. Copyright 2000-2003 Associazione Software Libero (info@softwarelibero.it) La copia letterale e la distribuzione del materiale qui raccolto nella sua integrità sono permesse con qualsiasi mezzo, a condizione che questa nota sia riprodotta (se non diversamente indicato). PROGETTO GNU http://www.gnu.org FREE SOFTWARE FOUNDATION http://www.fsf.org http://www.softwarelibero.it http://www.fsfeurope.org PROGETTO OPEN SOURCE http://www.opensource.org LINKOGRAFIA LICENZA GPL (versione italiana) http://www.apogeonline.com/openpress/gnu_gen_pub_lic.html

CREATIVE COMMONS http://creativecommons.org/ http://creativecommons.org/projects/international/it/translated-license http://www.annozero.org COPYLEFT http://copydown.inventati.org http://copyleft.sindominio.net DECRETO URBANI http://www.italy.indymedia.org/features/roma/#1481 Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico http://www.parlamento.it/parlam/leggi/04106l.htm DIRITTI DIGITALI IN RETE http://www.edri.org/ http://www.autistici.org/edrigram/ http://www.ecn.org/sotto-accusa/ http://www.interlex.it/index.htm