PROTOCOLLO DI INTESA TRA MedioCredito Centrale S.p.A. E Confindustria - Confederazione dell'industria italiana

Documenti analoghi
ACCORDO QUADRO TRA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E L ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

PROTOCOLLO DI INTESA

CONVENZIONE 1. (ACCORDO QUADRO o ACCORDO DI COLLABORAZIONE) TRA L Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l Energia e lo

Spett.le SI&T s.r.l. via Gorizia, 85 CHIETI. Oggetto: trasmissione contratto n CUP

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE. tra

CONVENZIONE. Tra. SCUOLA SCI associazione professionale tra maestri di sci

Il Politecnico di Milano (codice fiscale ; Partita IVA ), con sede in Milano,

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA

PROTOCOLLO DI INTESA. fra. Anp Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola. Microsoft S.r.l

ACCORDO DI RISERVATEZZA

PROTOCOLLO D INTESA. tra L AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE L UNIVERSITÀ CA FOSCARI VENEZIA

[SU CARTA INTESTATA DEL POTENZIALE ACQUIRENTE]

Convenzione Quadro. tra. l Università degli Studi di Trieste. L Università degli Studi di Trieste, rappresentata dal Magnifico Rettore prof..

PROTOCOLLO D INTESA tra L AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE e L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

UniCredit Spa - AUSER Protocollo d intesa

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE Per eventi formativi residenziali ECM

SCHEMA DI CONTRATTO DI CESSIONE DI AZIONI. tra

Accordo di collaborazione. tra. l Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno-infantile Burlo

TITOLO: SATISFACTION WITH ANTIEPILEPTIC TREATMENT IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH EPILEPSY. INCIDENCE AND CLINICAL INDICATORS.

PROTOCOLLO D INTESA TRA

PROTOCOLLO D INTESA TRA

SPORTELLO REGIONALE PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE REGIONE TOSCANA PROTOCOLLO OPERATIVO

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L AGENZIA NAZIONALE PER L ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D IMPRESA REGIONE CAMPANIA

ACCORDO DI RISERVATEZZA. Tra

Protocollo di Intesa REGIONE LAZIO. ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, l ENERGIA e L AMBIENTE

ACCORDO COMMERCIALE QUADRO DI FORNITURA DI SERVIZI (il Contratto )

PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA DI CONSULENZA SPECIALISTICA TECNICO-ESTIMATIVA TRA

UUniversità degli Studi di Roma Tor Vergata

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA DEFINIZIONE DI AZIONI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

SCHEMA DI CONTRATTO. Si conviene e si stipula quanto segue:

Niv Università degli Studi di Roma Tor Vergata

MODELLO DI IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA AI FINI DELL ACCESSO ALLA DATA ROOM

PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TRA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PREMESSO CHE

gli obiettivi specifici e le priorità di intervento identificate dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità nell Area di Lavoro 12 Turismo sono:

CONVENZIONE TRA L AMMINSITRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE E LA COOPERATIVA SOCIALE ASCARETTO DI PORDENONE PER LA CO-REALIZZAZIONE

Quello che segue, è un esempio del servizio che acquisti quanto ti rivolgi a ContrattoOk.

PROTOCOLLO D INTESA. tra L AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

CONTRATTO D INCARICO DI PROCACCIATORE D AFFARI

CONVENZIONE. Per l attuazione dell iniziativa denominata:

D O M A N D A D I A D E S I O N E

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA. La LILT Sede Centrale, con sede in Roma (00161), via Alessandro Torlonia,

CONVENZIONE QUADRO TRA

Bando Linea d'azione n. Titolo bando

ALL. A ACCORDO DI RISERVATEZZA

CONVENZIONE N. COLL0096 PER LA DISTRIBUZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N

CONVENZIONE. tra. GENERALI ITALIA Agenzia Cagliari Porto e CIMO SARDEGNA

Protocollo di intesa per attività di valutazione immobiliare PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TRA

ADDENDUM ALL ACCORDO DI PROGRAMMA PREMESSO CHE

CONVENZIONE CON IL TERZO INTERESSATO

ALLEGATOA alla Dgr n del 11 ottobre 2011 pag. 1/5

PROTOCOLLO D INTESA per la legalità ambientale. tra Unioncamere. Unione Italiana delle Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. MISURA 16 Operazione


CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

CONVENZIONE OPERATIVA IN FORMA DI CONTRATTO PER ADESIONE REGOLANTE I SERVIZI DI GESTIONE DEI RAEE AI SENSI DEL D.Lgs 151/05

Università degli Studi di Cagliari

PROTOCOLLO D INTESA TRA L AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC. TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

CONTRATTO DI SEGNALAZIONE (MISE Voucher per l internazionalizzazione DM 17/07/2017) tra

ACCORDO DI COLLABORAZIONE tra Università degli Studi di Roma Sapienza e Fondazione Teatro Dell Opera di Roma

SCHEMA PATTO PARASOCIALE TRA SOCI PUBBLICI E SOCIO PRIVATO. SCHEMA DEFINITIVO 23 Ottobre 2007

[DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO]

Allegato alla Delib.G.R. n. 4/1 del CONVENZIONE

Da predisporre su carta intestata del soggetto interessato

Convenzione. Tra. La Scuola Normale Superiore con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri n. 7, C.F.

PROTOCOLLO D INTESA. IL MINISTERO dell ISTRUZIONE, dell UNIVERSITA e della RICERCA (di seguito denominato MIUR )

ALLEGATOA alla Dgr n del 28 luglio 2009 pag. 1/5

CONTRATTO D INCARICO PER LA RICERCA DI SPONSOR

ACCORDO COMMERCIALE (Scrittura Privata) L Associazione Italiana Celiachia Emilia Romagna ONLUS l Associazione - La società/ditta

ACCORDO ATTUATIVO. Con sede legale in Milano, via Giovanni da Procida 11rappresentata dal Direttore generale dr. Claudio Benedetti.

PROTOCOLLO D INTESA. tra il. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) Confindustria

Scuola Alta Formazione Basilicata Calabria Sede Reggio Calabria. Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia

Istituto di Vigilanza Notturna La Ronda in Amministrazione Straordinaria

PROTOCOLLO DI INTESA. IL MINISTERO dell Istruzione, dell Università e della Ricerca. INTEL Corporation Italia S.p.A.

Approvata con delibera della Giunta camerale n. 90 del 20 luglio 2018

REGIONE LAZIO. Allegato 5.A. al Disciplinare di Gara

Ministero dello Sviluppo Economico

PROTOCOLLO SULLA SICUREZZA E SULLA LEGALITA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

C O N T R A T T O D A P P A L T O T R A. Ferrovienord S.p.A. con sede in MILANO, P.le Cadorna, 14 - Capitale Sociale

Il DPA ha individuato, quale ente affidatario del progetto generale, l ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti della Regione Abruzzo.

SCHEMA DI CONTRATTO T R A. FERROVIENORD S.p.A., con sede in Milano, P.le Cadorna n. 14 Capitale

CONTRATTO DI RICERCA TRA

PROTOCOLLO DI INTESA SULLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

TRA. agisce nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di

PROTOCOLLO D'INTESA TRA L ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA E L AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE

PROTOCOLLO D INTESA. tra L AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE. dell UNIVERSITÀ DI PISA

ACCORDO PRELIMINARE DI CONCESSIONE TRA

PROTOCOLLO D INTESA. L anno duemilaquindici, nel mese di dicembre, in Napoli, in via Marina, n. 5, negli uffici dell A.Di.S.U.

CONSORZIO DI BONIFICA TONIO CROTONESE CONTRAUO D OPERA PROFESSIONALE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, LA SCUOLA NAZIONALE DELL AMMINISTRAZIONE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

CONVENZIONE DI SERVIZIO REGIONE CALABRIA/FINCALABRA S.p.A.

Allegato alla deliberazione n.409 del

CLIENTE. CONTRATTO DÌ COMPRAVENDITA

tra Il Comitato di indirizzo APEA della Provincia di Piacenza congiuntamente a PIACENZA EXPO SPA sono definiti le Parti.

Transcript:

PROTOCOLLO DI INTESA TRA MedioCredito Centrale S.p.A. E Confindustria - Confederazione dell'industria italiana MedioCredito Centrale S.p.A., Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all attività di direzione coordinamento di quest ultima, con sede in Roma, Viale America 351, iscritta all albo delle Banche al n. 74762.60, capitale sociale Euro 204.508.690,00 interamente versato, Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA 00915101000, numero REA RM175628, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, aderente al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all art. 62, comma 1 del D. Lgs.vo 23 luglio 1996, n. 415, in persona del Dott. Bernardo Mattarella, nella sua qualità di Amministratore Delegato, munito dei poteri per la conclusione del presente accordo (di seguito anche MCC ) e La Confederazione generale dell industria italiana, con sede in Roma, Viale dell Astronomia, 30 nella persona del Dott. Vincenzo Boccia, nella sua qualità di Presidente, munito dei poteri per la conclusione del Presente Accordo (di seguito anche Confindustria ); d ora in avanti anche denominate congiuntamente Parti o singolarmente Parte. PREMESSO CHE 1. MCC svolge attività bancaria perseguendo tra gli altri l obiettivo di aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario, con prevalenza nel Mezzogiorno d Italia e di sostenere l accesso al credito delle imprese meritevoli (di seguito Clientela ); 2. MCC è anche primario player nazionale nella gestione di agevolazioni pubbliche in favore delle imprese e ha pertanto sviluppato specifiche e diffuse competenze nella promozione e gestione di tali strumenti; 1

3. MCC realizza le suddette attività nel rispetto della normativa di riferimento ed in particolare, dell art. 47 del d.lgs. n. 385/1993, adottando idonei presidi volti a superare i possibili conflitti di interesse tra lo svolgimento dell ordinaria attività bancaria e quella relativa all erogazione di agevolazioni pubbliche, anche attraverso una idonea struttura organizzativa che prevede la separazione delle unità e degli organi deputati alle due diverse attività, nonché separate contabilità; 4. MCC, in data 12 ottobre 2018, ha sottoscritto un protocollo d intesa con Elite spa per favorire la ricerca di soluzioni finanziarie per lo sviluppo d impresa, anche avviando, sperimentalmente, uno spazio per le imprese (lounge) in cui sviluppare prodotti di finanza alternativa e migliorare l utilizzo degli strumenti dedicati 5. Confindustria partecipa al processo di sviluppo del Paese, contribuendo all affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese; 6. Confindustria è impegnata ad esprimere ed a soddisfare le esigenze della realtà imprenditoriale del Paese che rappresenta e ad attivare servizi innovativi anche attraverso l instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni, ivi inclusi istituti di credito, nonché a proporre e promuovere le opportunità di investimento e sviluppo anche nelle regioni del Mezzogiorno d Italia; 7. Confindustria, anche tramite del sistema associativo, è impegnata a promuovere l adesione delle imprese associate al programma Elite; in particolare, in data 12 dicembre 2016, ha sottoscritto un protocollo d intesa con Elite spa al fine di sensibilizzare le imprese in merito ai vantaggi relativi al raggiungimento di standard idonei per una migliore apertura delle stesse verso i mercati dei capitali, con il pieno coinvolgimento territoriale e settoriale delle Associazioni aderenti e attraverso la massima diffusione su scala nazionale degli Elite Desk. 8. le Parti riconoscono l importanza di una collaborazione reciproca, con l obiettivo, tra l altro, di sostenere e favorire la crescita della competitività del Paese, in particolare del Mezzogiorno d Italia, attraverso: - il sostegno alla ricerca e innovazione ed alla crescita del sistema produttivo, anche in una logica di sviluppo aziendale e/o di supporto alle nuove iniziative imprenditoriali; - la promozione e la valorizzazione delle opportunità offerte dagli strumenti finanziari per il rafforzamento del sistema imprenditoriale. 2

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue: Articolo 1 (Valore delle Premesse) Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo. Articolo 2 (Finalità ed ambito di applicazione) Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nelle premesse del presente Protocollo, le Parti si dichiarano disponibili a collaborare, nel rispetto della normativa, delle politiche aziendali e dei limiti istituzionali di ciascuna Parte, per: - promuovere l accesso del sistema delle imprese ai prodotti di finanziamento sviluppati da MCC, anche a supporto di iniziative imprenditoriali del Mezzogiorno d Italia, sostenute da finanziamenti pubblici nazionali e regionali - informare i potenziali beneficiari delle forme agevolative in gestione presso MCC, in ossequio alle normative di riferimento, al fine di diffondere la conoscenza degli strumenti finanziari pubblici predisposti per lo sviluppo imprenditoriale; - sviluppare e implementare prodotti di finanza alternativa ed innovativa a sostegno della crescita delle imprese, anche in funzione di eventuali risorse finanziarie della programmazione regionale e comunitaria. Per il raggiungimento degli obiettivi comuni, le Parti si dichiarano disponibili a valutare, con le modalità di cui al successivo articolo 3, azioni di informazione, promozione e accompagnamento imprenditoriale nei diversi settori di interesse, anche al fine di rendere più efficiente ed efficace gli obiettivi del presente Protocollo; 3

Articolo 3 (Modalità di attuazione) Le finalità e la realizzazione degli interventi di cui al presente Protocollo saranno perseguiti congiuntamente dalle Parti attivando, ove opportuno, anche altre realtà istituzionali nazionali e locali ovvero altri istituti di credito. Le Parti si impegnano a costituire un Gruppo di lavoro composto da due rappresentanti per Parte per: - assicurare il coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto del presente Protocollo - individuare eventuali ulteriori azioni utili al raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo di cui al precedente articolo 2 - promuovere l uso delle nuove forme di garanzia di cui al D.L. 59/2016. Resta inteso tra le Parti che in nessun caso, in forza del presente Protocollo, sarà riconosciuto ad una Parte il potere di rappresentanza dell altra. Il presente Protocollo infine non comporta alcun obbligo di adesione di una Parte alle iniziative di natura finanziaria proposte dall altra ai sensi del presente Protocollo. Articolo 4 (Impegni delle Parti) MCC, per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità del presente Protocollo, si impegna in particolare a: - garantire le informazioni necessarie alla diffusione dei prodotti di finanziamento sviluppati in associazione a specifiche iniziative pubbliche di supporto alle imprese ai sensi delle normative di riferimento, e collocati da MCC, anche attraverso incontri specifici; - promuovere e favorire l accesso a strumenti finanziari alternativi al credito ordinario, anche collaborando con Confindustria, come peraltro previsto dal protocollo d intesa con Elite spa, per attivare spazi dedicati per le imprese (Elite Lounge) in cui sviluppare prodotti di finanza alternativa e migliorare l utilizzo degli strumenti dedicati; - nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, informare i potenziali beneficiari in merito alle condizioni ed alle modalità di accesso agli strumenti agevolativi pubblici gestiti da MCC; - partecipare ad eventi organizzati da Confindustria sui temi oggetto di collaborazione; 4

- attivare specifiche sinergie su tematiche di interesse comune per le finalità di cui al precedente articolo 2. Confindustria, per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità del presente Protocollo, si impegna in particolare a: - diffondere le informazioni di cui al precedente punto; - porre in essere, presso le proprie sedi territoriali, le attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità del presente Protocollo, di cui al precedente art. 2; - promuovere la collaborazione dei punti informativi (Elite Desk), previsti dal protocollo con Elite spa, per individuare le imprese associate che potenzialmente entreranno a far parte delle eventuali Elite Lounge attivate da MCC; - organizzare congiuntamente a MCC incontri e convegni finalizzati al conseguimento degli obiettivi e delle finalità del presente Protocollo, di cui al precedente art. 2. Resta inteso che le Parti si impegnano, ciascuno per i propri ambiti di competenza al rispetto della normativa legislativa e regolamentare applicabile tempo per tempo vigente, delle proprie politiche aziendali e dei propri limiti istituzionali nonché al rispetto di quanto previsto nel presente Protocollo ed in eventuali convenzioni/accordi stipulati da ciascuna delle Parti con riferimento all attività oggetto del presente Protocollo. Articolo 5 (Assenza di Corrispettivi. Spese ed Oneri) Nessun corrispettivo è previsto a carico ed a favore di ciascuna Parte in relazione alle attività effettuate sulla base del presente Protocollo. Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese e gli oneri sostenuti per la conclusione e l attuazione del presente Protocollo, ivi inclusi quelli afferenti eventuali collaboratori o consulenti, salvo diverse pattuizioni scritte tra le stesse. Articolo 6 (Rapporti tra le Parti) Il presente Protocollo non comporta alcun vincolo di esclusiva per entrambe le Parti che restano, pertanto, libere di stipulare accordi anche analoghi al presente con altre parti. 5

Con il presente Protocollo non si è inteso creare alcun rapporto di agenzia, joint venture societaria, consorzio, ecc. tra le Parti. Nessuna Parte potrà utilizzare, totalmente o parzialmente, il nome dell altra parte, o uno qualsiasi dei suoi marchi o nomi commerciali, senza il preventivo consenso scritto dell altra Parte. Le Parti si danno inoltre reciprocamente atto che l eventuale facoltà di una Parte all utilizzo dei marchi/segni distintivi dell altra Parte non può in alcun modo essere intesa come licenza, ovvero far insorgere alcun diritto in capo a quest ultima sul marchio ovvero sui segni distintivi medesimi, restando pertanto esclusa la trascrizione di cui all art. 138 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. Confindustria, inoltre, prende atto e accetta che l attuazione del Protocollo e delle singole iniziative connesse allo stesso potrebbero essere soggette, tra l altro, all approvazione da parte dei competenti organi deliberanti di MCC. Articolo 7 (Conflitti di interesse) Ciascuna Parte dichiara all altra che, per quanto a sua conoscenza, non vi sono situazioni di conflitto di interessi in capo ad essa che possono influire sulla corretta esecuzione al presente Protocollo. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all altra l eventuale insorgenza di una situazione di conflitto di interesse e a concordare tutte le misure necessarie volte ad eliminare tale situazioni. Articolo 8 (Decorrenza, durata e recesso) Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso ed ha durata di anni 2, senza possibilità di tacito rinnovo. Eventuali proroghe, rinnovi e/o modifiche sono concordate tra le Parti mediante atto scritto. Le eventuali proroghe dovranno essere formalizzate per iscritto 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza. È fatta salva la possibilità di ciascuna delle Parti di recedere dal presente Protocollo, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa, senza oneri o corrispettivi, mediante comunicazione scritta a mezzo Posta Elettronica Certificata e con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni. 6

Le Parti si impegnano a verificare i risultati del presente Protocollo almeno quattro mesi prima della sua scadenza, al fine di definire i termini di un eventuale rinnovo. In caso di scioglimento del rapporto instaurato con il presente Protocollo, relativamente alle attività ed alle iniziative ancora in corso a tale data e fino alla integrale conclusione delle stesse troveranno applicazione gli obblighi previsti nel presente Protocollo e negli eventuali successivi atti integrativi o modificativi del medesimo, salvo che le Parti, di comune accordo, non decidano altrimenti. Articolo 9 (Pubblicizzazione e promozione del Protocollo) In considerazione dell obiettivo strategico e dei contenuti delle azioni del presente Protocollo, le Parti potranno sviluppare idonee iniziative comuni di comunicazione per illustrare le opportunità di collaborazione create dall attuazione del Protocollo stesso. Tali iniziative, nonché eventuali annunci pubblicitari e comunicati stampa ovvero qualsiasi altro materiale promozionale, pubblicitario o commerciale afferente alle iniziative oggetto del presente Protocollo, saranno concordati per iscritto tra le Parti nel rispetto della vigente normativa in materia. Ciascuna Parte dichiara di manlevare l altra Parte da ogni conseguenza dannosa derivante dall utilizzo di testi contenuti all interno di qualunque comunicazione pubblicitaria o modalità di diffusione della comunicazione che dovessero non essere stati preventivamente concordati o, comunque, risultare difformi nel contenuto a quelli visionati e concordati da entrambe le Parti. Le Parti potranno anche organizzare sul territorio incontri con imprese, associazioni, istituzioni per la presentazione dell iniziativa e dei referenti preposti che le Parti individueranno in autonomia. Articolo 10 (Referenti e comunicazioni) I referenti per le attività generate dal presente Protocollo sono individuate per MCC: - Lina D Amato, responsabile Direzione Finanza per lo sviluppo - Alberto Liotta, responsabile Direzione Commerciale Banca per Confindustria: 7

- Nicoletta Amodio, responsabile Industria e Innovazione, Area Politiche Industriali, Confindustria - Alessandra Greco, Area Credito e Finanza, Confindustria Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere effettuate per iscritto e inviate via posta elettronica ai seguenti indirizzi: per MCC: - E-mail: lina.damato@mcc.it; alberto.liotta@mcc.it per Confindustria: - E-mail: n.amodio@confindustria.it; alessandra.greco@confindustria.it Articolo 11 (Trattamento dei dati personali) Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo in conformità al Regolamento Ue n. 679/2016 e al D.Lgs n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dall Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali forniti dall altra unicamente per le finalità connesse all esecuzione del presente Protocollo e ad avvisare prontamente l altra Parte qualora rilevasse un illegittimo trattamento da parte di terzi soggetti. I dati personali forniti da una Parte all altra, il cui utilizzo non fosse più necessario per l esecuzione del presente Protocollo, e che non debbano essere conservati ai sensi di legge, verranno restituiti alla prima ovvero, a fronte di richiesta scritta della medesima, saranno distrutti dalla Parte che li ha ricevuti a spese di quella che li ha trasmessi. Articolo 12 (Clausola di riservatezza) Le informazioni e i dati connessi al presente Protocollo rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale. Pertanto le Parti assumono impegno reciproco alla riservatezza per tutti i dati, gli atti ed i documenti di cui dovessero venire a conoscenza nell esecuzione del presente Protocollo ed assumono l impegno di imporre analogo vincolo di riservatezza anche ai propri dipendenti, collaboratori (anche esterni) e consulenti. Per l effetto ciascuna Parte si 8

impegna, per se stessa e per i propri dipendenti, collaboratori e consulenti anche esterni, ad utilizzare tali dati e informazioni, atti e documenti esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Protocollo ed a non utilizzarli e/o divulgarli ad alcuno senza preventiva autorizzazione scritta dell altra Parte. Resta inteso che i dati, le informazioni, gli atti o documenti di cui al comma precedente possono essere comunicati alle Autorità, ivi comprese quelle di controllo e vigilanza, nei casi e nei limiti in cui la comunicazione sia richiesta da disposizioni legislative o regolamentari. Non sono considerati riservati i dati, le informazioni, gli atti o documenti che sono o divengono di pubblico dominio per causa diversa dalla rivelazione ad opera di una Parte, del personale o dei collaboratori (anche esterni) della medesima, ovvero, comunque, per ragioni che non costituiscono inadempimento del presente articolo. Le Parti si riservano comunque il diritto di poter utilizzare gratuitamente, previo accordo con l altra Parte, i risultati prodotti dalla attuazione della presente intesa per finalità a carattere informativo e divulgativo (articoli, comunicazioni sui media, pubblicazioni, convegni, ecc.). Articolo 13 (Responsabilità) Ciascuna Parte sarà responsabile dell esatto adempimento delle proprie obbligazioni nascenti dal presente Protocollo e terrà, pertanto, indenne e manlevata l altra Parte da qualunque responsabilità, costo, sanzione, provvedimento negativo di autorità statali e non, spesa ed onere (anche legale), danno, anche reputazionale e/o azione o reclamo subito o minacciato dall altra Parte e/o da terzi e causato dalla Parte, e/o da dipendenti e/o collaboratori della stessa nell esecuzione del presente Protocollo. Articolo 14 (Dichiarazioni e previsioni particolari ai sensi del D.Lgs. 231/2001) Confindustria dichiara di essere stata informata, avendo ricevuto copia della relativa documentazione, dei principi e dei contenuti del Modello Organizzativo (incluso il Codice Etico e Codice Fornitori & Partners) adottato da MCC ai sensi del D.Lgs.vo n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso Confindustria dichiara di attenersi, per quanto applicabili, alle prescrizioni previste nel Codice Etico e Codice Fornitori & Partners di MCC nell esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo. 9

A tal proposito, qualora nelle attività svolte in esecuzione del presente Protocollo, Confindustria e/o i propri dipendenti e/o collaboratori pongano in essere comportamenti illeciti ai sensi del D.Lgs.vo n. 231/2001 e/o in violazione del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico e del Codice Fornitori & Partners di MCC, quest ultima ha la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell art. 1456 codice civile, salvo il risarcimento del danno. Articolo 15 (Clausola residuale) Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi dello Stato in vigore di volta in volta applicabili. MCC e Confindustria si danno atto reciprocamente che il contenuto di cui al presente Protocollo è stato oggetto di specifiche trattative tra le Parti e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del codice civile. Qualsiasi modifica o postilla al presente Protocollo per avere efficacia tra le Parti dovrà essere approvata per iscritto da entrambe. Il presente Protocollo annulla e sostituisce qualunque altra precedente pattuizione, anche orale, intercorsa tra le Parti in ordine all oggetto del medesimo. Il presente Protocollo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque e sempre obbligati i soli soggetti indicati in comparsa. Articolo 16 (Legge applicabile e Foro Competente) Il presente Protocollo è regolato e deve essere interpretato secondo la legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente Protocollo inclusa la sua validità, interpretazione, esecuzione, o inadempimento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. 10

Articolo 17 (Firma digitale) Il presente atto, letto e approvato dalle Parti, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art. 1, comma 1), lettera s) del D.L. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione Digitale. Roma, 18 dicembre 2018 PER CONFINDUSTRIA Vincenzo Boccia Presidente PER MEDIOCREDITO CENTRALE SPA Bernardo Mattarella Amministratore Delegato. 11