ACCORDO PRELIMINARE DI CONCESSIONE TRA
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- Tommaso Berardino
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1 ACCORDO PRELIMINARE DI CONCESSIONE TRA La società Difesa Servizi S.p.A. con sede legale in Roma, Via Flaminia, , C.F. e P.I , capitale sociale versato di euro ,00, iscritta nel Registro delle imprese di Roma, di seguito denominata col termine di promittente parte concedente E Il Comune di Piacenza con sede legale in Piacenza, Piazza Cavalli, , C.F. e P.I , di seguito denominato col termine di promittente parte concessionaria. L anno 2014, il giorno XX del mese di agosto presso la sede legale della promittente parte concedente, si sono costituiti: da una parte: - Avv. Pier Fausto Recchia, nato a Roma l 8 dicembre 1969, amministratore delegato della Difesa Servizi S.p.A. e legale rappresentante autorizzato alla stipula del presente contratto, giusta delibera del consiglio di amministrazione datata 18 febbraio 2014; dall altra: -, legale rappresentante del Comune di Piacenza; per la stipula del presente accordo preliminare relativo alla futura concessione dell area denominata Piano caricatore ferroviario situata in Piacenza, via Roma, identificata catastalmente al Fg. 41 mappale 2780 del Comune di Piacenza ed analiticamente descritta in Allegato A. Le parti contraenti, come sopra costituite e rappresentate, PREMESSO che la società Difesa Servizi S.p.A., in data 07 luglio 2011, ha stipulato con il Ministero della Difesa un dettagliato Contratto di Servizio che prevede la puntuale realizzazione di programmi coerenti 1
2 con la previsione e le finalità della norma istitutiva della Società stessa; che la società Difesa Servizi S.p.A. è posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa che se ne avvale come di un proprio organo, secondo il modello dell ente in house, ai fini del reperimento, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto del principio di trasparenza, di risorse per il Ministero della Difesa, ovvero ai fini del contenimento delle spese da esso sostenute; che la società Difesa Servizi S.p.A. è stata costituita allo scopo di svolgere attività negoziale diretta all acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell Amministrazione della Difesa, non direttamente correlate all attività operativa delle Forze Armate e, più in generale, al fine di svolgere attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari di pertinenza del Ministero della Difesa; che l Esercito Italiano, amministrazione usuaria dell area, intende promuovere iniziative di gestione economica della stessa, con funzione originariamente logistiche/operative, al fine di ottenere risparmi di spesa ed un contenimento dei costi di gestione, senza interferire sulla gestione delle attività istituzionali; che la Direzione dei Lavori e del Demanio, ai sensi dell art. 120 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, è competente all acquisizione, utilizzazione, amministrazione e dismissione dei beni demaniali militari e a porre in essere i relativi adempimenti tecnicoamministrativi e demaniali; che in data 06 agosto 2014 è stata stipulata, ai sensi dell art. 535 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, una convenzione tra la Direzione dei Lavori e del Demanio, lo Stato Maggiore dell Esercito e la società Difesa Servizi S.p.A. finalizzata alla valorizzazione ed alla gestione economica dell area denominata Piano caricatore ferroviario situata in Piacenza, identificata analiticamente nella planimetria di seguito citata ed allegata, finalizzata alla gestione economica dello stesso 2
3 attraverso la strumento della concessione, a fronte della corresponsione di congruo corrispettivo; che la convenzione in data 06 agosto 2014 avrà piena efficacia solo all esito della sua registrazione da parte degli Organi che ne effettuano il controllo preventivo di legittimità e pertanto la Difesa Servizi S.p.A. avrà l effettiva ed esclusiva disponibilità dell area solo all esito di tale obbligatoria fase di controllo e che, pertanto, Difesa Servizi S.p.A., prima di procedere alla sottoscrizione del contratto definitivo di concessione, intende ricevere formale comunicazione circa l esito del controllo anzidetto che conferisce efficacia alla convenzione stessa; che la Difesa Servizi S.p.A. intende disporre l uso, attraverso la futura concessione, in favore del Comune di Piacenza; ARTICOLO 1 (Premesse e allegati) Le premesse anzidette e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto preliminare e le parti rinunciano sin d ora a muovere qualsiasi eccezione in merito alla loro veridicità. ARTICOLO 2 (Promessa di concessione) La Difesa Servizi S.p.A. promette di concedere l area denominata Piano caricatore ferroviario di Piacenza, meglio descritto in Allegato A al Comune di Piacenza, che a sua volta promette di prenderlo in concessione, qualora si addivenga alla piena intesa in ordine all entità del canone di concessione, la cui determinazione da parte della Difesa Servizi S.p.A. si effettuerà valutando compiutamente il progetto di sistemazione dell area a cura e spesa del Comune medesimo che si impegna a presentarlo entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente accordo preliminare di concessione. La promittente parte concedente procederà alla stipulazione del contratto di concessione ad avvenuto esito positivo della procedura di registrazione da parte degli Organi che ne effettuano il controllo preventivo di legittimità della convenzione in data 06 agosto 2014 richiamata in premessa tra il Ministero della Difesa e la Difesa Servizi S.p.A. 3
4 La promittente parte concessionaria dichiara che in caso di esito negativo della procedura di registrazione della convenzione in data 06 agosto 2014, tale da comportare la mancata stipulazione del contratto definitivo di concessione, rinuncia sin d ora a qualsiasi pretesa risarcitoria e/o al ristoro di eventuali costi sostenuti. La mancata registrazione della convenzione in data 06 agosto 2014 viene sin d ora considerata dalle parti quale causa di forza maggiore ostativa alla conclusione del contratto definitivo di concessione. Pertanto in caso di mancata registrazione e visto, da parte degli Organi di controllo, della convenzione richiamata in premessa tra il Ministero della Difesa e la Difesa Servizi S.p.A., il presente contratto preliminare si intenderà automaticamente risolto ai sensi dell art del Codice civile, rinunciando le parti a qualsiasi pretesa risarcitoria o al ristoro di eventuali costi sostenuti. La promittente parte concessionaria procederà alla stipulazione del contratto di concessione ad intervenuta delibera di approvazione del Consiglio Comunale del Comune di Piacenza. La mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale viene sin d ora considerata dalle parti, ed in particolare dalla promittente parte concedente, quale causa di forza maggiore ostativa alla conclusione del contratto definitivo di concessione e di automatica risoluzione, ai sensi dell art.1456 del Codice Civile, del presente accordo preliminare, rinunciando le parti a qualsiasi pretesa risarcitoria o al ristoro di eventuali costi sostenuti. Le parti promettenti contraenti danno atto, altresì, sin d ora che il mancato raggiungimento di intesa sulla determinazione del canone di concessione costituisce parimenti causa di forza maggiore ostativa alla conclusione del contratto definitivo di concessione e di automatica risoluzione, ai sensi dell art.1456 del Codice Civile, del presente accordo preliminare, rinunciando le parti a qualsiasi pretesa risarcitoria o al ristoro di eventuali costi sostenuti. Le parti promittenti contraenti si obbligano ad addivenire alla stipula del contratto definitivo di concessione, mediante sottoscrizione di un apposito atto in forma pubblica notarile o scrittura privata autenticata, all esito positivo della procedura di registrazione della convenzione in data 06 4
5 agosto 2014, all approvazione del Consiglio Comunale di Piacenza, al raggiungimento di piena intesa sulla determinazione del canone di concessione. ARTICOLO 3 (Manleva) La promittente parte concessionaria si obbliga a tenere la promittente parte concedente sollevata ed indenne da ogni controversia, azione legale, rivalse e conseguenti eventuali oneri di qualunque natura che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese provenienti da ogni soggetto terzo in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all attuazione del presente atto. Si obbliga, altresì, a tenere sollevato e indenne il Ministero della Difesa da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri di qualunque natura, che possano derivare in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all attuazione del presente atto, anche con riferimento a fattispecie di responsabilità civile derivante dagli obblighi ivi previsti. ARTICOLO 4 (Mancata sottoscrizione del contratto di concessione per sopravvenuta differente volontà della promittente parte concessionaria) Fatto salvo quanto convenuto al precedente art. 2 del presente accordo preliminare di concessione, nell ipotesi in cui la promittente parte concessionaria non intendesse prestare il consenso alla conclusione del contratto definitivo di concessione sarà assoggettata al pagamento di una penale pari alla somma corrispondente ad una mensilità del canone annuo prevista dal futuro contratto definitivo di concessione. Le parti sin d ora individuano il presente articolo quale unica forma di tutela nel caso di mancato consenso suddetto. ARTICOLO 5 (Controversie) Il presente atto è regolato ed interpretato in conformità alla legge italiana. Le parti danno atto che tutte le controversie che dovessero insorgere tra le stesse con riferimento ed in relazione all interpretazione e/o alla validità e/o all esecuzione del presente atto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma. 5
6 ARTICOLO 6 (Spese contrattuali e oneri fiscali) Le parti convengono che le eventuali imposte e spese di registrazione del presente accordo preliminare sono regolate dalle norme di legge vigenti in materia di concessioni amministrative. ARTICOLO 7 (Trattamento dei dati personali) Ai sensi del D.Lgs. 196/03 le parti autorizzano il reciproco trattamento dei dati personali esclusivamente per scopi legati alla gestione del rapporto contrattuale. 6
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MODELLO 1 CONTRATTO DI CONSULENZA/RICERCA TRA Il Dipartimento di dell Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in prosieguo denominato Università, codice fiscale 80213750583, con sede in Roma, Via,
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