Delibera n.5 del 28.04.2014 OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTI IMU E TASI INDIRIZZI



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Delibera n.5 del 28.04.2014 OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTI IMU E TASI INDIRIZZI Sentita la relazione del responsabile del servizio finanziario che espone le componenti della IUC, precisandone le caratteristiche e i limiti tariffari di ciascuna imposta, in particolare modo del limite massimo di aliquota da deliberare per l IMU e la TASI e di quali servizi indivisibili la stessa deve coprirne le spese. La responsabile individua le minori entrate del bilancio 2014, così riassunte: Fondo di Solidarietà Comunale - 72.000 rispetto all anno 2013, IMU abitazione principale mancato copertura da parte dello Stato per l esenzione della stessa 120.000 IMU beni merci esenzione e mancata copertura da parte dello Stato - 45.000 Minori introiti per diritti di escavazione e entrate una tantum 40.000 Che solo queste voci portano a una minore entrata di 277.000, Che lo Stato ha istituito la IUC, cosi che il singolo ente locale possa rivedere le entrate tributarie proprie, al fine di coprire le minori entrate statali; Dovendo quindi: - coprire le spese del bilancio comunale, già in questi anni ridotte notevolmente, e dovendo rispettare il patto di stabilità per il 2014 con un saldo obiettivo richesto dalla Stato che passa da ca. 180.000 ad 340.000, ossia con un peggioramento di 160.000; - coprire i minori trasferimenti statali di 235.000; Tenuto presente che al Giunta Comunale con delibera n.18 del 07.04.2014 ha stabilito che l unica soluzione per garantire i servizi comunali sia aumentare l aliquota Imu di base al 1,06 per mille con un incremento di gettito di ca. 200.000 e applicare la tasi all abitazione principale con l aliquota del 1 per mille con un gettito di ca. 58.000; Il consigliere Turrina afferma quindi che è corretto tassare ai cittadini residenti la componente tasi, in quanto sono i maggiori beneficiari dei servizi indivisibili. Sia il consigliere Frassine, che il consigliere Orioli, ribadiscono la struttura delle imposte e condividono la proposta della Giunta; IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che: - l art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l istituzione,a decorrere dal 01.01.2014, dell IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali; - l imposta unica comunale si compone dell imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell utilizzatore dell immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore; Rilevato che: unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la succitata citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147; l imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n 23, originariamente a decorrere dall anno 2014, e anticipata al 2012 dall art. 1

13 del D.L. 6.12.2011 n 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell immobile determinato ai sensi dell art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti; Dato atto che: i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n 446, possono: ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare: modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,76% all 1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011); aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all 1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; modificare, in aumento o in diminuzione, l aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni); ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento; modificare solo in diminuzione l aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n 201/2011 convertito dalla legge n 214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni; ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'imu per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'imu al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; Che per l anno 2014 l aliquota TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote Tasi possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni d imposta o altre misure sull abitazione principale (comma 677) Atteso che ai sensi dell art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina per l applicazione della IUC, concernente, tra l altro, quanto previsto

espressamente all art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI l individuazione dei servizi indivisibili e l indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; ai sensi dell art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in modo differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI; lo Stato stabilisce con decreto le modalità di versamento, prevedendo l invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte dell Ente impositore; Dato atto che ai sensi dell art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche per l imposta unica comunale l applicazione dell art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, resta salva la disciplina per l'applicazione dell'imu; Pertanto il Consiglio Comunale propone le aliquote e detrazioni, specificando all uopo che: ALIQUOTA DI BASE 1,06 PER CENTO si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE O,38 PER CENTO PER LE CATEGORIE A/1 E A/8 Si intende per effettiva abitazione principale, l immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. L aliquota per l abitazione principale e relative pertinenze si applica anche: - all unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in case di riposo in modo permanente, purchè la stessa non sia locata, nonché presentando apposita autocertificazione. - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci. - All ex coniuge assegnatario della casa coniugale ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ESENTE dall IMU come previsto dall articolo 1, comma 708 della L. 147/2013; TERRENI AGRICOLI sono esenti dall imposta in quanto ricadenti in area montana compresa nell elenco allegato alla Circolare 14.06.1993, n. 9 (art. 9, co. 8 D.L. 201/2011 Circolare MEF 18.05.2012 N. 3/DF par. 8); di determinare la detrazione di 200 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per l anno 2014 per le categorie A/1 e A/8 del soggetto passivo e per le relative pertinenze. Considerato che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni : - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all effettiva percentuale di utilizzo individuale. - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : - pubblica sicurezza e vigilanza 94.000 - tutela del patrimonio artistico e culturale - servizi cimiteriali - servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica 167.220 - servizi socio-assistenziali 232.970 - servizio di protezione civile 2.000 - servizio di tutela degli edifici ed aree comunali - altri servizi Nel rispetto degli equilibri di bilancio e nella convinzione di non gravare ulteriormente sui cittadini, per l anno 2014 si procederà alla copertura dei costi indivisibili per un ammontare pari ad 58.000, che dovrà essere coperto dalla TASI nelle seguenti misure: quota parte costo per illuminazione pubblica 58.000 Che sulla base di detti costi è possibile prevedere l applicazione di due distinte aliquote: per l abitazione principale e sua pertinenza, l aliquota minima TASI del 1 per mille, (il cui gettito di 58.000 ca è minore rispetto al gettito derivante dall aliquota IMU 2012 per l abitazione principale (gettito di 120.000 ca.) propone l azzeramento dell aliquota TASI per tutte le altre fattispecie; Considerato inoltre che è necessario prevedere le scadenze della TASI e che si ritiene utile mantenere le scadenze uguali all IMU ossia scadenza 16 giugno e 16 dicembre; Vista la Legge 147/2013; Vista la Legge 201/2011 e ss.mm.ii. Visto il D.L.16/2014 Visto l art.1 comma 169 della Legge 296/2006 secondo il quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del settore finanziario: Con voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge da n.10 consiglieri DELIBERA 1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. Di proporre al Consiglio Comunale di assumere per l esercizio 2014 le determinazioni in materia di aliquote/detrazioni dell Imposta Municipale Propria (IMU) ed aliquote TASI per l esercizio 2014, quali componenti dell Imposta Unica Comunale ai sensi della L. 147/2013, secondo quanto riportato in premessa; 3. DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata e successiva votazione, per alzata di mano, dal seguente esito: ALL UNANIMITA