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Quello che segue, è un esempio del servizio che acquisti quanto ti rivolgi a ContrattoOk. All inizio vedrai un es empio di contratto senza alcuna annotazione, come potrebbe essere quello in tuo possesso e che vuoi fare revisionare da noi. Questo è un esempio basato su un caso reale e non costituisce prova definitiva del servizio, ma solo un esempio didascalico che utilizza nomi fittizi.

CONTRATTO DI SERVIZI TRA Mario Rossi SpA con sede legale in Milano, via Bianchi n. 1, iscritta al registro delle imprese di Milano, CF e Partita IVA 123456789, in persona Mario Rossi- di seguito definita il Somministrato - da una parte - E ABCD SpA con sede legale in Roma, Via Verdi, iscritta al registro delle Imprese di Roma, CF e Partita IVA 987654321, in persona di Luigi Bianchi- di seguito definita il Fornitore - dall altra parte - Il Somministrato e il Fornitore sono di seguito anche indicati, singolarmente, come la Parte e congiuntamente come le Parti PREMESSO CHE A) Il Somministrato è una società operante nel settore della produzione industriale B) Il Fornitore è una società operante nel settore della progettazione Web C) Il Fornitore, ha la necessaria competenza, struttura, know how e risorse per sviluppare il sito Web del Somministrato e per gestire e supervisionare tutte le attività connesse; D) Il Somministrato intende avvalersi del Fornitore, che accetta, per svolgere le attività di cui al precedente punto C), ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto. TUTTO CIO PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 1. PREMESSE Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente Contratto. 2. OGGETTO Ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto, il Fornitore si impegna a: (i) Realizzare e Sviluppare il sito Web (ii) Manutenzione sito Web (di seguito congiuntamente i Servizi ). 3. CORRISPETTIVO 3.1.Il corrispettivo per lo svolgimento dei Servizi (il Corrispettivo ) sarà pari a Euro 1200 (Milleduecento/00), oltre IVA. 3.2.Il pagamento da parte del Somministrato del Corrispettivo dovrà avvenire [mediante bonifico bancario sul conto corrente che il Fornitore indicherà al Somministrato, a 30 gg fm dalla data di emissione della relativa fattura, che dovrà essere emessa dal Fornitore 3.3 Eventuali costi aggiuntivi per i Servizi non compresi nel Corrispettivo (gli Ulteriori Costi ), saranno comunicati senza ritardo dal Fornitore al Somministrato, anche via e-mail, non appena definiti. Gli Ulteriori Costi saranno sostenuti dal Fornitore e rimborsati dal Somministrato secondo le tempistiche concordate tra le Parti, anche via e-mail, a condizione che: (i) siano stati preventivamente approvati dal Somministrato; (ii) il Fornitore abbia fornito a Il Somministrato idonea evidenza documentale degli stessi.

4. SUBAPPALTO 4.1 Previo consenso scritto del Somministrato, il Fornitore avrà il diritto di subappaltare l esecuzione di parte dei Servizi. Anche ai fini dell ottenimento di tale consenso, il Fornitore si impegna fin da ora a fornire al Somministrato tutta la documentazione relativa a ciascun subappaltatore proposto richiesta di volta in volta dal Somministrato affinché il Somministrato possa valutarne l idoneità tecnica professionale per lo svolgimento del servizio subappaltato. Nel caso in cui tale consenso fosse accordato, il Fornitore non sarà comunque sollevata dalle responsabilità o obbligazioni previste a suo carico dal Contratto e pertanto il Fornitore risponderà degli atti, inadempimenti e negligenze di qualsiasi subappaltatore, dei suoi rappresentanti, collaboratori o dipendenti esattamente come se fossero atti, inadempimenti o negligenze del Fornitore o dei suoi rappresentati o collaboratori. Il Fornitore dovrà porre a carico dei propri subappaltatori, e far loro osservare, tutti gli obblighi e gli oneri previsti per il Fornitore nel presente Contratto. 4.2 Il Somministrato resta completamente estranea ai rapporti tra il Fornitore e i suoi subappaltatori e/o fornitori; divergenze e accordi tra essi non daranno diritto alcuno al Fornitore di avanzare richieste di dilazione dei termini di esecuzione dei Servizi né di richiedere maggiori compensi o indennizzi e, in genere, di sollevare eccezioni di sorta. 4.3 Qualora, per comprovati motivi, nel corso dell esecuzione dei Servizi, il Somministrato ritenesse un subappaltatore inidoneo ad eseguire i servizi subappaltati, il Fornitore, a seguito di comunicazione scritta del Somministrato, dovrà risolvere il contratto di subappalto entro i termini prefissati nella suddetta comunicazione e sostituire il subappaltatore con un altro preventivamente approvato dal Somministrato. Quanto precede, peraltro, non darà diritto a il Somministrato di pretendere indennizzi, risarcimento dei danni nei confronti del Somministrato o spostamento dei termini di esecuzione dei Servizi. 5. GARANZIE E OBBLIGHI DI IL FORNITORE 5.1. In aggiunta ad ogni altra garanzia dovuta per legge o prevista nel Contratto, il Fornitore dichiara e garantisce quanto segue: di essere una società validamente costituita e regolarmente vigente ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento; di non avere in corso procedure di liquidazione, concorsuali o che, comunque, denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell attività; che la sottoscrizione del Contratto non comporta violazione di qualsiasi norma di legge o regolamento applicabile e di qualsiasi norma statutaria; che l attività esercitata è pertinente a quella oggetto del Contratto; di disporre di un organizzazione propria di mezzi e di personale necessaria per lo svolgimento dei Servizi, ai termini e alle condizioni previsti nel presente Contratto. 5.2. Resta inteso che il Fornitore si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, nonché successivamente alla cessazione dello stesso - per qualsiasi causa dovuta - a manlevare e tenere indenne il Somministrato per ogni reclamo, danno, costo, spesa o responsabilità che alla stessa dovesse derivare, a seguito di qualsiasi altra obbligazione derivante dal presente Contratto a carico del Fornitore. 6. RISERVATEZZA Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservate e ad astenersi dall utilizzare a danno di Il Somministrato o del Gruppo Il Somministrato tutte le informazioni rivelate a il Fornitore, ai fini dello svolgimento dei Servizi precedentemente o successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto. Senza pregiudizio di quanto precede, il Fornitore si impegna inoltre a limitare l accesso alle informazioni in suo possesso relative a il Somministrato al solo personale strettamente indispensabile ai fini dello svolgimento dei Servizi. A tal fine, il Fornitore farà sì che i suddetti soggetti adempiano agli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, restando inteso che, in difetto, il Fornitore sarà ritenuto solidalmente responsabile con gli stessi nei confronti di Il Somministrato. Le Parti convengono che gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo non si applichino a quelle informazioni che:

a) al Fornitore venga richiesto di divulgare in forza di legge o in ottemperanza a quanto disposto da un autorità competente; b) sia necessario rendere di pubblico dominio ai fini dello svolgimento dei Servizi; c) al momento della divulgazione siano di pubblico dominio o divengano di pubblico dominio per una qualsiasi ragione, fatta eccezione per il caso in cui ciò dipenda dalla mancata osservanza da parte del Fornitore delle disposizioni di cui al presente articolo. Il presente obbligo di riservatezza avrà efficacia per un periodo di 12 mesi oltre la cessazione degli effetti del presente Contratto a qualunque causa dovuta. 7. DURATA Il presente Contratto ha efficacia dalla data di sua sottoscrizione e fino a [NOTA: inserire la durata]. 8. RISOLUZIONE Il Somministrato avrà il diritto di risolvere con effetto immediato il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore, qualora il Fornitore sia inadempiente a uno qualsiasi degli obblighi dalla stessa assunti ai sensi, rispettivamente, degli Articoli 2, 4, 5, 6, 9, 11.4 e 11.5 del presente Contratto. In tal caso il Somministrato avrà diritto alla restituzione delle eventuali somme già corrisposte al Fornitore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 9. CESSIONE DEL CONTRATTO INCEDIBILITÁ DEL CREDITO 9.1 Nessuna delle Parti può cedere il presente Contratto, né in tutto né in parte, né può cedere alcuno dei diritti o degli obblighi derivanti dallo stesso senza il preventivo consenso scritto dell altra Parte. 9.2 Resta altresì esclusa, ai sensi dell art. 1260, II comma del codice civile, la cedibilità di tutti i crediti spettanti al Fornitore ai sensi del presente Contratto. Resta infine esclusa ogni possibilità, da parte del Fornitore, di conferire a terzi mandati speciali all incasso o fare comunque ricorso ad altre forme di delegazione di pagamento. 10. COMUNICAZIONI Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Contratto o di eventuali Conferme d Ordine eventualmente sottoscritte tra le Parti sarà eseguita per iscritto, in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata: (i) in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, al ricevimento della stessa, e (ii) in caso di spedizione a mezzo telefax o a mezzo e-mail, al momento del ricevimento di una positiva e completa trasmissione proveniente dal fax della Parte mittente o dalla casella di posta elettronica dalla parte mittente; tali comunicazioni o notifiche dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:... Le variazioni degli indirizzi e dei numeri dei telefax delle Parti dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste al presente articolo con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni. Le comunicazioni e le notifiche si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all indirizzo del destinatario (se effettuate mediante telegramma o lettera raccomandata o e-mail) o nel momento in cui il destinatario avrà confermato (anche via fax o via e-mail) di aver ricevuto la trasmissione fax o e-mail. 11. VARIE 11.1 PRECEDENTI INTESE Il Contratto contiene nella sua integralità le intese intercorse tra le Parti in relazione alla materia da esso disciplinato e supera e sostituisce eventuali altre o qualsiasi precedente documento, intesa o accordo tra le

Parti, verbale o scritto, in relazione a tale materia. 11.2.TOLLERANZA L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui o ivi previsti. 11.3. INVALIDITÁ PARZIALE L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni del Contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni. È comunque convenuto che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in buona fede e a sostituire l'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che consegua, quanto più possibile, gli stessi risultati economici e il comune intento delle Parti. 11.4. ASSENZA DI VINCOLO SOCIETARIO Nulla di quanto contenuto nel presente Contratto potrà essere interpretato in maniera tale da considerare il Somministrato e il Fornitore come soci o costituiti in associazione, joint venture o altro simile rapporto associativo o di agenzia o da rendere una delle Parti responsabile, in qualsivoglia maniera, dei debiti o delle obbligazioni dell altra, salvo ove espressamente previsto. I Servizi richiesti al Fornitore non conferiscono alcun potere di rappresentanza da parte di Il Somministrato. 12.Legge applicabile e foro competente 12.1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. 12.2. Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le Parti, relative all interpretazione, all esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente Contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano Milano, lì 27/02/2018

Adesso rivedrai lo stesso contratto ma con dei bollini gialli aggiunti dai nostri avvocati che si riferiscono ad altrettante note. Al termine vedrai una pagina aggiunta da noi, dove le note sono spiegate in dettaglio! Buona lettura.

CONTRATTO DI SERVIZI TRA Mario Rossi SpA con sede legale in Milano, via Bianchi n. 1, iscritta al registro delle imprese di Milano, CF e Partita IVA 123456789, in persona Mario Rossi- di seguito definita il Somministrato - da una parte - E ABCD SpA con sede legale in Roma, Via Verdi, iscritta al registro delle Imprese di Roma, CF e Partita IVA 987654321, in persona di Luigi Bianchi- di seguito definita il Fornitore - dall altra parte - Il Somministrato e il Fornitore sono di seguito anche indicati, singolarmente, come la Parte e congiuntamente come le Parti PREMESSO CHE A) Il Somministrato è una società operante nel settore della produzione industriale B) Il Fornitore è una società operante nel settore della progettazione Web C) Il Fornitore, ha la necessaria competenza, struttura, know how e risorse per sviluppare il sito Web del Somministrato e per gestire e supervisionare tutte le attività connesse; D) Il Somministrato intende avvalersi del Fornitore, che accetta, per svolgere le attività di cui al precedente punto C), ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto. TUTTO CIO PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 1. PREMESSE Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente Contratto. 2. OGGETTO 1 Ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto, il Fornitore si impegna a: (i) Realizzare e Sviluppare il sito Web (ii) Manutenzione sito Web (di seguito congiuntamente i Servizi ). 3. CORRISPETTIVO 3.1.Il corrispettivo per lo svolgimento dei Servizi (il Corrispettivo ) sarà pari a Euro 1200 (Milleduecento/00), oltre IVA. 3.2.Il pagamento da parte del Somministrato del Corrispettivo dovrà avvenire [mediante bonifico bancario sul conto corrente che il Fornitore indicherà al Somministrato, a 30 gg fm dalla data di emissione della relativa fattura, che dovrà essere emessa dal Fornitore 2 3.3 Eventuali costi aggiuntivi per i Servizi non compresi nel Corrispettivo (gli Ulteriori Costi ), saranno comunicati senza ritardo dal Fornitore al Somministrato, anche via e-mail, non appena definiti. Gli Ulteriori Costi saranno sostenuti dal Fornitore e rimborsati dal Somministrato secondo le tempistiche concordate tra le Parti, anche via e-mail, a condizione che: (i) siano stati preventivamente approvati dal Somministrato; (ii) il Fornitore abbia fornito a Il Somministrato idonea evidenza documentale degli stessi.

4. SUBAPPALTO 3 4.1 Previo consenso scritto del Somministrato, il Fornitore avrà il diritto di subappaltare l esecuzione di parte dei Servizi. Anche ai fini dell ottenimento di tale consenso, il Fornitore si impegna fin da ora a fornire al Somministrato tutta la documentazione relativa a ciascun subappaltatore proposto richiesta di volta in volta dal Somministrato affinché il Somministrato possa valutarne l idoneità tecnica professionale per lo svolgimento del servizio subappaltato. Nel caso in cui tale consenso fosse accordato, il Fornitore non sarà comunque sollevata dalle responsabilità o obbligazioni previste a suo carico dal Contratto e pertanto il Fornitore risponderà degli atti, inadempimenti e negligenze di qualsiasi subappaltatore, dei suoi rappresentanti, collaboratori o dipendenti esattamente come se fossero atti, inadempimenti o negligenze del Fornitore o dei suoi rappresentati o collaboratori. Il Fornitore dovrà porre a carico dei propri subappaltatori, e far loro osservare, tutti gli obblighi e gli oneri previsti per il Fornitore nel presente Contratto. 4.2 Il Somministrato resta completamente estranea ai rapporti tra il Fornitore e i suoi subappaltatori e/o fornitori; divergenze e accordi tra essi non daranno diritto alcuno al Fornitore di avanzare richieste di dilazione dei termini di esecuzione dei Servizi né di richiedere maggiori compensi o indennizzi e, in genere, di sollevare eccezioni di sorta. 4.3 Qualora, per comprovati motivi, nel corso dell esecuzione dei Servizi, il Somministrato ritenesse un subappaltatore inidoneo ad eseguire i servizi subappaltati, il Fornitore, a seguito di comunicazione scritta del Somministrato, dovrà risolvere il contratto di subappalto entro i termini prefissati nella suddetta comunicazione e sostituire il subappaltatore con un altro preventivamente approvato dal Somministrato. Quanto precede, peraltro, non darà diritto a il Somministrato di pretendere indennizzi, risarcimento dei danni nei confronti del Somministrato o spostamento dei termini di esecuzione dei Servizi. 5. GARANZIE E OBBLIGHI DI IL FORNITORE 5.1. In aggiunta ad ogni altra garanzia dovuta per legge o prevista nel Contratto, il Fornitore dichiara e garantisce quanto segue: di essere una società validamente costituita e regolarmente vigente ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento; di non avere in corso procedure di liquidazione, concorsuali o che, comunque, denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell attività; che la sottoscrizione del Contratto non comporta violazione di qualsiasi norma di legge o regolamento applicabile e di qualsiasi norma statutaria; che l attività esercitata è pertinente a quella oggetto del Contratto; di disporre di un organizzazione propria di mezzi e di personale necessaria per lo svolgimento dei Servizi, ai termini e alle condizioni previsti nel presente Contratto. 4 5.2. Resta inteso che il Fornitore si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, nonché successivamente alla cessazione dello stesso - per qualsiasi causa dovuta - a manlevare e tenere indenne il Somministrato per ogni reclamo, danno, costo, spesa o responsabilità che alla stessa dovesse derivare, a seguito di qualsiasi altra obbligazione derivante dal presente Contratto a carico del Fornitore. 6. RISERVATEZZA Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservate e ad astenersi dall utilizzare a danno di Il Somministrato o del Gruppo Il Somministrato tutte le informazioni rivelate a il Fornitore, ai fini dello svolgimento dei Servizi precedentemente o successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto. Senza pregiudizio di quanto precede, il Fornitore si impegna inoltre a limitare l accesso alle informazioni in suo possesso relative a il Somministrato al solo personale strettamente indispensabile ai fini dello svolgimento dei Servizi. A tal fine, il Fornitore farà sì che i suddetti soggetti adempiano agli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, restando inteso che, in difetto, il Fornitore sarà ritenuto solidalmente responsabile con gli stessi nei confronti di Il Somministrato. Le Parti convengono che gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo non si applichino a quelle informazioni che:

a) al Fornitore venga richiesto di divulgare in forza di legge o in ottemperanza a quanto disposto da un autorità competente; b) sia necessario rendere di pubblico dominio ai fini dello svolgimento dei Servizi; c) al momento della divulgazione siano di pubblico dominio o divengano di pubblico dominio per una qualsiasi ragione, fatta eccezione per il caso in cui ciò dipenda dalla mancata osservanza da parte del Fornitore delle disposizioni di cui al presente articolo. Il presente obbligo di riservatezza avrà efficacia per un periodo di 12 mesi oltre la cessazione degli effetti del presente Contratto a qualunque causa dovuta. 7. DURATA Il presente Contratto ha efficacia dalla data di sua sottoscrizione e fino a [NOTA: inserire la durata]. 8. RISOLUZIONE 5 Il Somministrato avrà il diritto di risolvere con effetto immediato il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore, qualora il Fornitore sia inadempiente a uno qualsiasi degli obblighi dalla stessa assunti ai sensi, rispettivamente, degli Articoli 2, 4, 5, 6, 9, 11.4 e 11.5 del presente Contratto. In tal caso il Somministrato avrà diritto alla restituzione delle eventuali somme già corrisposte al Fornitore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 9. CESSIONE DEL CONTRATTO INCEDIBILITÁ DEL CREDITO 9.1 Nessuna delle Parti può cedere il presente Contratto, né in tutto né in parte, né può cedere alcuno dei diritti o degli obblighi derivanti dallo stesso senza il preventivo consenso scritto dell altra Parte. 9.2 Resta altresì esclusa, ai sensi dell art. 1260, II comma del codice civile, la cedibilità di tutti i crediti spettanti al Fornitore ai sensi del presente Contratto. Resta infine esclusa ogni possibilità, da parte del Fornitore, di conferire a terzi mandati speciali all incasso o fare comunque ricorso ad altre forme di delegazione di pagamento. 10. COMUNICAZIONI Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Contratto o di eventuali Conferme d Ordine eventualmente sottoscritte tra le Parti sarà eseguita per iscritto, in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata: (i) in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, al ricevimento della stessa, e (ii) in caso di spedizione a mezzo telefax o a mezzo e-mail, al momento del ricevimento di una positiva e completa trasmissione proveniente dal fax della Parte mittente o dalla casella di posta elettronica dalla parte mittente; tali comunicazioni o notifiche dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:... Le variazioni degli indirizzi e dei numeri dei telefax delle Parti dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste al presente articolo con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni. Le comunicazioni e le notifiche si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all indirizzo del destinatario (se effettuate mediante telegramma o lettera raccomandata o e-mail) o nel momento in cui il destinatario avrà confermato (anche via fax o via e-mail) di aver ricevuto la trasmissione fax o e-mail. 11. VARIE 11.1 PRECEDENTI INTESE

6 Il Contratto contiene nella sua integralità le intese intercorse tra le Parti in relazione alla materia da esso disciplinato e supera e sostituisce eventuali altre o qualsiasi precedente documento, intesa o accordo tra le Parti, verbale o scritto, in relazione a tale materia. 11.2.TOLLERANZA L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui o ivi previsti. 11.3. INVALIDITÁ PARZIALE L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni del Contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni. È comunque convenuto che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in buona fede e a sostituire l'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che consegua, quanto più possibile, gli stessi risultati economici e il comune intento delle Parti. 11.4. ASSENZA DI VINCOLO SOCIETARIO Nulla di quanto contenuto nel presente Contratto potrà essere interpretato in maniera tale da considerare il Somministrato e il Fornitore come soci o costituiti in associazione, joint venture o altro simile rapporto associativo o di agenzia o da rendere una delle Parti responsabile, in qualsivoglia maniera, dei debiti o delle obbligazioni dell altra, salvo ove espressamente previsto. I Servizi richiesti al Fornitore non conferiscono alcun potere di rappresentanza da parte di Il Somministrato. 12.Legge applicabile e foro competente 12.1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. 12.2. Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le Parti, relative all interpretazione, all esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente Contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano Milano, lì 27/02/2018

1. 2. 3. 4. 5. FAC-SIMILE 6.