LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1997, N.141

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LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1997, N.141 Norme per l attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative. Art.1 Finalità 1.Con la presente legge la Regione Abruzzo disciplina l esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla L.4 dicembre 1993, n. 494 e successive modificazioni, nei limiti e per le finalità di cui all art.59 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Art.2 CAPO I ESERCIZIO DELLE FUNZIONI Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative - (PDM) Art.3 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta approva, ai sensi dell art.6, comma 3.della L.n. 494/1993 e dell art.6, della L.R.18/83 successivamente modificata e integrata dalla L.R. n. 70/95 il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo che abbiano finalità turistiche e ricreative, che di seguito si indica con la sigla (PDM). 2. La Giunta regionale formula la sua proposta, sentita la competente Autorità marittima e dopo aver acquisito il parere dei Sindaci dei comuni interessati, delle Associazioni regionali di categoria, appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei Presidenti delle province interessate per quanto di competenza. Indirizzi regionali Art.4 1. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento ai fini dell esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla L.n. 494/1993. 2. La Giunta regionale individua la valenza turistica delle aree di cui all art.3, comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3 della L.n. 494/1993. Attribuzioni sub delegate ai Comuni CAPO II CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME 1. Ai Comuni, nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime che abbiano finalità turistiche e ricreative, sono subdelegate le seguenti funzioni amministrative: 2. rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime;

Art.5 3. revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime; 4. autorizzazione al subingresso nella concessione; 5. autorizzazione all affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e delle attività secondarie nell ambito della concessione. 6. IComuni trasmettono, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Giunta regionale una relazione sull esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate con riferimento all anno precedente. 7. I Comuni sono inoltre tenuti a fornire, su richiesta, dati e informazioni alla Regione. Domande per il rilascio della concessione Art. 6 1. Le domande per ottenere il rilascio ed il rinnovo della concessione, corredate della necessaria documentazione, devono essere rivolte al Comune territorialmente competente. 2. La domanda deve specificare sia l uso che il richiedente intende effettuare del bene demaniale, sia la durata della concessione richiesta nei limiti massimi di cui all art.1, comma 2 della L.n.494/1993. Rilascio della concessione Art.7 1. Le concessioni demaniali sono rilasciate o rinnovate in conformità al Piano Spiaggia comunale. 2. Nell atto di concessione devono essere indicati, oltre agli elementi previsti dal Regolamento di esecuzione del Codice di Navigazione, anche quelli predeterminati dal Comune sulla base delle disposizioni regionali. 3. Il concessionario deve corrispondere annualmente all Ufficio del Registro, competente per territorio, l importo del canone alle scadenze determinate nell atto di concessione. 4. Il concessionario, a garanzia della osservanza degli obblighi assunti con la concessione provvede ad un deposito cauzionale secondo le norme vigenti. Revoca, decadenza, subingresso della concessione Art.8 1. In caso di decadenza della concessione, per mancata esecuzione delle opere prescritte nell atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati, nonché per uso non continuato dell attività nel periodo fissato nell atto di concessione o per cattivo uso dello stesso, può essere accordata al concessionario una proroga fino ad un anno. 2. Il concessionario in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione comunale, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione comunale, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell ambito della concessione. Vigilanza

Art.9 1. Le funzioni di vigilanza sull uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinate ad uso turistico e ricreativo sono esercitate dal Comune competente ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice di Navigazione ed il relativo Regolamento di attuazione. 2. L atto di concessione determina i casi di sospensione e di decadenza per grave violazione delle norme e delle condizioni cui " sottoposta la concessione stessa. CAPO III FINANZIAMENTI E TRIBUTI Finanziamento della spesa per le funzioni delegate 1.Per gli oneri eventualmente derivanti dall esercizio delle funzioni sub-delegate ai comuni, eccedenti rispetto agli introiti derivanti dalla imposta di concessione di cui al precedente articolo, ove necessario, si rinvia ad un successivo provvedimento legislativo. 2.Alla istituzione del pertinente capitolo di entrata ed al correlativo capitolo di spesa si rinvia alle modalità di cui all art.37 della legge regionale di contabilità n.81 del 29.12.1977. Art. 10 Norme tributarie 1. Le concessioni oggetto della presente legge sono soggette all imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile di cui alla legge regionale 4 gennaio 1972, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni, in base alla classificazione di cui all articolo 03, comma 1 della legge n. 494/1993, nella misura pari al dieci per cento del canone di concessione. 2. L imposta regionale è dovuta direttamente dal concessionario, alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone erariale, mediante versamento agli uffici competenti, che lo riscuotono per conto della Regione. 3. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano purché compatibili, le norme statali e regionali vigenti in materia tributaria. CAPO IV DISCIPLINA DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE REGIONALI Art.11 Servizi regionali in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative 1. Allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative adempiono le strutture del Settore Turismo per: 2. l istruttoria dei provvedimenti tecnico-amministrativi; 3. la raccolta sistematica, la catalogazione, l archiviazione e numerazione dei dati, informazioni e grafici sull uso del demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative;

4. la formazione del catasto del demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative; 5. la predisposizione di documenti di programmazione, di indirizzo e di pianificazione (PDM) di competenza regionale e degli strumenti di pianificazione di livello comunale (Piani spiaggia) in caso di esercizio di poteri sostitutivi; 6. la memorizzazione delle opere realizzate e di quelle ammesse a finanziamento pubblico; 7. la verifica dello stato di attuazione della programmazione, pianificazione e degli indirizzi regionali; 8. la predisposizione delle misure di salvaguardia e il controllo di competenza; 9. la consulenza amministrativa, tecnica e giuridica agli enti locali per la pianificazione e gestione del demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative. Art. 12 Organizzazione 1. Con successivo provvedimento, al fine di assicurare l esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione con L.n. 494/93 e di quelle statuite dalla presente legge, sarà disciplinata la riorganizzazione del Servizio Strutture Turistiche presso il Settore Turismo. Art. 13 Criteri generali di pianificazione CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 1. La Regione, in sede di prima formazione del PDM, utilizza e razionalizza, per quanto compatibili, le indicazioni fornite dai "Piani Spiaggia comunali" vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed assume i seguenti criteri generali di pianificazione: 2. in ogni ambito comunale va riservata alla libera e gratuita fruizione una quota percentuale di arenile non inferiore al 20% della superficie complessiva di spiaggia esistente destinata alle finalità turistiche e ricreative ed evitando sequenze ininterrotte di aree in concessione; 3. in ogni ambito comunale vanno previsti: accessi alla battigia, servizi minimi essenziali sia sulle spiagge in concessione che su quelle libere, concreta fruibilità degli arenili da parte delle persone ed in particolare di quelle disabili; 4. il fronte mare delle nuove concessioni, (stabilimenti balneari), compatibilmente con la superficie di arenile effettivamente disponibile, non deve avere una estensione superiore a metri 60; 5. le concessioni (stabilimenti balneari), già in essere alla data di approvazione della presente legge, possono essere confermate, in sede del loro eventuale rinnovo, fatte salve le previsioni del PDM e del Piano Spiaggia comunale, alle seguenti condizioni: nei limiti dimensionali delle medesime concessioni per quelle aventi una estensione sul fronte mare inferiore a metri 100; con un adeguamento della estensione del fronte mare a metri 100 per quelle concessioni aventi una estensione sul fronte mare superiore a metri 100.Per le concessioni oggetto di adeguamento " consentita una deroga pari ad una maggiorazione non superiore al 20% del limite massimo indicato (metri 100) in ragione dello stato di fatto, della superficie di arenile effettivamente disponibile e della organizzazione ed uso del demanio marittimo per finalità

turistiche e ricreative da definirsi puntualmente e motivatamente in sede del Piano Spiaggia comunale. a. le concessioni (stabilimenti balneari) connesse funzionalmente e/o strumentalmente ad attività di pubblico servizio svolte da Enti pubblici possono, attraverso una puntuale e specifica motivazione, derogare dalle limitazioni di cui alle lett. c), d) del presente articolo, vengono escluse dai limiti di cui alla lett. d) del presente articolo le concessioni connesse funzionalmente alla gestione di attività alberghiere; b. le nuove concessioni connesse funzionalmente alla gestione di attività alberghiere derogano alle limitazioni di cui alla lettera e) del presente articolo e comunque non potranno superare la superficie di mq. 4 per posto letto. c. in ogni ambito comunale deve essere garantita una congrua dotazione di superficie del demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative da destinare alla rimessa delle imbarcazioni degli addetti alle attività lavorative della pesca. d. Il PDM di cui all art.6 della L.R. 12.4.83, n. 18 successivamente modificato ed integrato dalla L.R.n. 70/85, in coerenza con i criteri di cui al presente articolo, definisce la normativa di dettaglio. Art. 14 Prima attuazione del PDM 1. Il PDM si attua attraverso i Piani Spiaggia comunali. 2. Entro 180 giorni dall entrata in vigore del PDM i Comuni formano (se sprovvisti) o adeguano (se provvisti) i Piani Spiaggia comunali secondo le prescrizioni ed indicazioni del PDM. 3. In caso di inadempienza alle disposizioni contenute al comma 2 del presente articolo, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nel termine di 60 giorni, si sostituisce al Comune per l osservanza degli obblighi di legge, nominando un Commissario ad acta. Art. 15 Norme di salvaguardia 1. Il PDM " approvato dal Consiglio regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Fino all entrata in vigore del PDM si applicano le seguenti norme di salvaguardia per il rilascio di nuove concessioni e rinnovo di quelle esistenti: 3. nei Comuni forniti del Piano Spiaggia comunale vigente valgono le norme del medesimo Piano Spiaggia comunale; 4. nei Comuni sforniti del Piano Spiaggia comunale vigente non possono essere rilasciate nuove concessioni e possono essere autorizzati rinnovi di concessioni già in essere purché siano garantite e rispettate le condizioni di cui all art. 13, comma 1, lett. c), d), e) e g) della presente legge. 5. Dalla data di entrata in vigore del PDM e fino all entrata in vigore del Piano spiaggia comunale, formato o adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni del PDM, non possono essere rilasciate nuove concessioni ed il Sindaco " tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di rinnovo delle concessioni esistenti in contrasto con le previsioni e prescrizioni del PDM. Art. 16

Prima applicazione delle funzioni amministrative delegate 1. In sede di prima applicazione della presente legge ed al fine di assicurare il corretto esercizio della delega di cui all art. 59 del DPR 24.7.1977, n. 616, nonché per garantire un graduale passaggio di competenze ai comuni, le funzioni amministrative sub-delegate a detti enti, secondo quanto disposto dall art.4, sono esercitate in via provvisoria dalla Regione. 2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione per l avvalimento delle Capitanerie di Porto competenti in relazione funzionale con l Amministrazione regionale e ciò anche al fine di assicurare la continuità delle attività da queste espletate. 3. La Regione esercita le funzioni amministrative sub-delegate ai comuni, così come disposto al comma 1 del presente articolo, sino alla data di scadenza del rapporto convenzionale fra la Regione e le Capitanerie di Porto competenti. 4. Ai sensi dell art.8 della legge 23.12.96 n. 647 fino alla data della sottoscrizione della convenzione il servizio continua ad essere assicurato dalle Capitanerie di Porto competenti d intesa con la Regione e secondo le disposizioni di cui all art. 15 della presente legge. Art. 17 Norma abrogativa e finale 1. Sono abrogate le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge ed in particolare sono abrogati gli articoli 9, 10, 12 e 13 della L.R. 24 agosto 1992, n. 83. 2. Per quanto non disposto dalla presente legge, si osservano le norme contenute nel Codice della Navigazione e relativo Regolamento di attuazione. Art. 18 Urgenza 1.La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo. Data a L Aquila, addì 17 Dicembre 1997