Convenzione sulla libertà del transito. Traduzione 1. (Stato 5 aprile 2005)

Documenti analoghi
Convenzione sul regime internazionale delle strade ferrate

Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Traduzione 1. (Stato 21 luglio 2016)

Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Convenzione internazionale sulla proibizione dell uso del fosforo bianco (giallo) nell industria dei fiammiferi

Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto ad abolire la pena di morte

Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici

Convenzione concernente la trasformazione delle navi di commercio in bastimenti da guerra 2

Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici

Convenzione concernente la trasformazione delle navi di commercio in bastimenti da guerra 2

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università

Convenzione internazionale concernente l esenzione delle navi-ospedale dalle tasse portuarie

Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici

Traduzione 1. (Stato 12 febbraio 2010)

Convenzione internazionale del 6 dicembre 1951 per la protezione dei vegetali

Statuto della Conferenza dell Aia di diritto internazionale privato. Traduzione 1. (Stato 15 agosto 2006)

Accordo internazionale per reprimere la diffusione delle pubblicazioni oscene. Traduzione 1. (Stato 27 luglio 2011)

Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici

Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 1992 sui cambiamenti climatici

Convenzione culturale europea. Traduzione 1. (Stato 23 settembre 2003)

Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)

Convenzione n. 8 concernente l indennità di disoccupazione a cagione di naufragio

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002)

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

Convenzione sulla disoccupazione

Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente l acquisto della cittadinanza

Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)

segue Dati sottoposti a rettifiche e revisioni successive. Ultimo aggiornamento su Paese

PARTE QUARTA MINORI. Dati di riepilogo relativi al periodo

Convenzione concernente il regime delle navi di commercio allo scoppiare delle ostilità 2

Convenzione concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni

Convenzione del 22 novembre 1928 concernente le esposizioni internazionali

Protocollo concernente il testo autentico trilingue della Convenzione relativa all aviazione civile internazionale (Chicago 1944)

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1. (Stato 19 luglio 2004)

Convenzione n. 45 concernente l impiego delle donne in lavori sotterranei nelle miniere di qualsiasi categoria.

Convenzione europea sull equivalenza generale dei periodi di studi universitari

Protocollo concernente il testo autentico trilingue della Convenzione relativa all aviazione civile internazionale (Chicago 1944)

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Convenzione per l esecuzione delle sentenze arbitrali estere 2

Convenzione internazionale concernente l uso della radiodiffusione come strumento di pace

Campo d applicazione del 6 luglio

Protocollo concernente il testo autentico trilingue della Convenzione relativa all aviazione civile internazionale (Chicago 1944)

2005/ / / / /10 Post laurea. Primo e secondo. Totale secondo. Post laurea. Post laurea. Post laurea. Post laurea.

Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria

2011/ / / / /16 Post laurea. Primo e secondo. Totale secondo. Post laurea. Post laurea. Post laurea. Post laurea.

2008/ / / / /13 Post laurea. Primo e secondo. Totale secondo. Post laurea. Post laurea. Post laurea. Post laurea.

Statuto. della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Traduzione 1. (Stato 16 aprile 2009)

2006/ / / / /11 Post laurea. Primo e secondo. Totale secondo. Post laurea. Post laurea. Post laurea. Post laurea.

1-Stranieri residenti a Torino per cittadinanza e genere

Convenzione concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni

2007/ / / / /12 Post laurea. Primo e secondo. Totale secondo. Post laurea. Post laurea. Post laurea. Post laurea.

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero

Convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulle linee di carico (con Allegati)

Convenzione per l unificazione di certe norme relative al sequestro

Convenzione concernente il diritto di bollo in materia di cambiali e di vaglia cambiari

Elenco Bandiere del Mondo

Convenzione n. 45 concernente l impiego delle donne in lavori sotterranei nelle miniere di qualsiasi categoria.

Arms Trade Treaty Il punto sulle ratifiche al giugno 2014

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

Servizio Rapporti Internazionali e Studi Sezione Studi e Statistica

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile

Accordo sulla proibizione degli esperimenti con armi nucleari nell atmosfera, nello spazio e sott acqua

Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali

Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti

Adesione all associazione Italiano Semplicemente.

PARTE PRIMA ISTANZE. Dati di riepilogo relativi al periodo

PARTE PRIMA ISTANZE. Dati di riepilogo relativi al periodo

I Protocollo dell Aia 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Convenzione del 18 dicembre 1979 sull eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile

Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati

Analisi delle istanze pervenute, pendenti e trattate dall Ufficio delle Autorità Centrali, per Convenzione e Regolamento. Dati relativi all anno 2017

Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni 2 3

Statuto. della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Traduzione. (Stato 19 ottobre 2015)

Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. Ministero della Giustizia. Sezione Statistica

M G I U S T I Z I A N O R I L E

Convenzione per risolvere certi conflitti di leggi in materia di assegni bancari (chèques)

Accordo sul salvataggio ed il ricupero dei cosmonauti nonché sulla restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico

Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, conchiusa il 30 marzo 1961

Convenzione concernente il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia d obbligazioni alimentari verso i figli 2

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

TABELLA 3 - CLASSIFICAZIONE PER AREE PAESI ESTERI

A listino In promozione euro 0,00 0,00 euro 0,00 0,00 euro 0,00 0,00. Scatto alla risposta Da fisso a fisso Da fisso a mobile

Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato B alle Informazioni Complementari

Transcript:

Traduzione 1 Convenzione sulla libertà del transito Conchiusa a Barcellona il 20 aprile 1921 Approvata dall Assemblea federale il 21 giugno 1924 2 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 14 luglio 1924 Entrata in vigore per la Svizzera il 12 ottobre 1924 (Stato 5 aprile 2005) L Albania, l Austria, il Belgio, la Bolivia, il Brasile, la Bulgaria, il Cile, la Cina, la Colombia, la Costa Rica, Cuba, la Danimarca, l Impero britannico (con la Nuova Zelanda e le Indie), la Spagna, l Estonia, la Finlandia, la Francia, la Grecia, il Guatemala, l Haiti, l Honduras, l Italia, il Giappone, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, la Norvegia, il Panama, il Paraguay, i Paesi Bassi, la Persia, la Polonia, il Portogallo, la Rumenia, lo Stato Serbo-Croato-Sloveno, la Svezia, la Svizzera, la Cecoslovacchia, l Uruguay e il Venezuela, animati dal desiderio d assicurare la garanzia e il mantenimento della libertà delle comunicazioni e del transito; considerando che in queste materie il mezzo migliore per tradurre in atto le intenzioni dell articolo 23 lettera e, del Patto della Società delle Nazioni 3 è quello di conchiudere convenzioni generali, alle quali potranno accedere più tardi altre Potenze; riconoscendo che importa proclamare e regolare il diritto di libero transito come uno dei mezzi migliori di sviluppare la cooperazione tra gli Stati, senza pregiudizio dei loro diritti di sovranità o d autorità sulle vie usate per il transito; avendo accettato l invito della Società delle Nazioni 4 di partecipare a una conferenza riunita a Barcellona il 10 marzo, e avendo preso notizia dell atto finale di questa conferenza 5 ; nell intento di mettere in vigore, fin d ora, le disposizioni dello Statuto applicabile al transito per ferrovia e per via d acqua, che è stato adottato; CS 13 3; FF 1923 III 157 ediz. ted. 153 ediz. franc. 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 N. I del DF del 21 giu. 1924 (RU 40 443). 3 L art. 23, lett. e, del Patto della Società delle Nazioni aveva il seguente tenore: «In conformità e nei limiti delle Convenzioni internazionali vigenti e che saranno conchiuse in seguito, i Membri della Società: e) prenderanno provvedimenti per assicurare e mantenere la libertà di comunicazioni e di transito, e un equo trattamento al commercio di tutti i Membri della Società; saranno tenute presenti, a questo riguardo, le speciali necessità delle regioni devastate dalla guerra 1914 1918». 4 La Società è stata sciolta con risoluzione della sua assemblea del 18 apr. 1946 (FF 1946 II 1233 ediz. ted. 1193 ediz. franc.). 5 Vedi FF 1923, III, pag. 220 ediz. ted. e pag. 228 ediz. franc. 1

Ordinamento generale e trasporto combinato volendo conchiudere a questo scopo una convenzione, le alte Parti contraenti hanno nominato loro plenipotenziari: (Seguono i nomi dei plenipotenziari) i quali, scambiatisi i pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno stipulato quanto segue: Art. 1 Le alte Parti contraenti dichiarano di accettare lo Statuto 6 qui allegato, relativo alla libertà di transito, adottato dalla Conferenza di Barcellona il 14 aprile 1921. Questo Statuto sarà considerato come facente parte integrante della presente Convenzione. Di conseguenza, esse dichiarano di accettare gli obblighi e gli impegni di detto Statuto, conformemente ai termini e secondo le condizioni che vi figurano. Art. 2 La presente Convenzione non pregiudica punto i diritti e gli obblighi che risultano dalle disposizioni del Trattato di Pace firmato a Versaglia il 28 giugno 1919, o dalle disposizioni degli altri Trattati analoghi, per quanto concerne le Potenze firmatarie o beneficiarie di questi Trattati. Art. 3 La presente Convenzione, i cui testi francese e inglese fanno egualmente fede, porterà la data di questo giorno e potrà essere firmata entro il 1 dicembre 1921. Art. 4 La presente Convenzione è soggetta a ratificazione. Gli strumenti di ratificazione saranno trasmessi al Segretario generale della Società delle Nazioni che ne notificherà il ricevimento agli altri Membri della Società, come pure agli Stati ammessi a firmare la Convenzione. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati negli archivi del Segretariato 7. In ossequio alle disposizioni dell art. 18 del Patto della Società delle Nazioni, il Segretario generale registrerà la presente Convenzione, non appena sarà depositata la prima ratificazione. Art. 5 I Membri della Società delle Nazioni, che non avranno firmato la presente Convenzione avanti il 1 dicembre 1924, potranno accedervi. 6 RS 1 7 Dopo lo scioglimento della Società delle nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate à il Segretariato generale della Società delle Nazioni Unite (FF 1946, II 1222, 1227 e seg. ediz. ted. 1181, 1187 e seg. ediz. franc.). 2

Libertà del transito Conv. Lo stesso dicasi degli Stati che non fanno parte della Società, ai quali il Consiglio della Società avesse deciso di dare comunicazione ufficiale della presente Convenzione. L accessione sarà notificata al Segretario generale della Società 8, che informerà tutte le Potenze interessate dell accessione e della data in cui quest ultima è stata notificata. Art. 6 La presente Convenzione entrerà in vigore solo dopo che sarà stata ratificata da cinque Potenze e precisamente il novantesimo giorno dopo il ricevimento, da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni, della quinta ratificazione. Più tardi, la presente Convenzione avrà effetto, per quanto concerne ciascuna delle Parti, novanta giorni dopo il ricevimento della ratificazione o della notificazione dell accessione. Entrata in vigore la presente Convenzione, il Segretario generale ne manderà una copia conforme alle Potenze non Membri della Società, che, in virtù dei Trattati di Pace, si sono impegnate ad accedervi. Art. 7 Il Segretario generale della Società delle Nazioni 9 terrà una raccolta speciale indicante quali Parti hanno firmato o ratificato la presente Convenzione, vi hanno acceduto o l hanno disdetta. Questa raccolta sarà continuamente ostensibile ai Membri della Società e sarà pubblicata il più spesso possibile, secondo le indicazioni del Consiglio. Art. 8 Salve restando le disposizioni dell articolo 2 della presente Convenzione, quest ultima può essere disdetta da una qualsiasi delle Parti, dopo trascorso un termine di cinque anni, a contare dalla data della sua entrata in vigore per detta Parte. La disdetta sarà fatta sotto forma di notificazione scritta, indirizzata al Segretario generale della Società delle Nazioni 10. Il Segretario generale trasmetterà immediatamente a tutte le altre Parti copia di questa notificazione che le informa della data in cui essa è stata ricevuta. La disdetta entrerà in vigore un anno dopo la data in cui sarà stata ricevuta dal Segretario generale e avrà effetto giuridico solo per la Potenza che l avrà notificata. Art. 9 La revisione della presente Convenzione può essere chiesta in qualsiasi tempo da un terzo delle alte Parti contraenti. 8 Vedi la nota all art. 4. 9 Vedi la nota all art. 4. 10 Vedi la nota all art. 4. 3

Ordinamento generale e trasporto combinato In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Barcellona, il venti aprile millenovecentoventuno, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi della Società delle Nazioni 11. (Seguono le firme) 11 Vedi la nota all art. 4. 4

Libertà del transito Conv. Campo d'applicazione della convenzione e dello Statuto 12 il 17 febbraio 2005 Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Entrata in vigore Albania 8 ottobre 1921 31 ottobre 1922 Antigua e Barbuda 25 ottobre 1988 S 1 novembre 1981 Austria 15 novembre 1923 13 febbraio 1924 Belgio 16 maggio 1927 14 agosto 1927 Bosnia e Erzegovina 1 settembre 1993 S 6 marzo 1992 Bulgaria 11 giugno 1922 31 ottobre 1922 Cambogia 12 aprile 1971 S 9 novembre 1953 Cile 19 marzo 1928 17 giugno 1928 Cina Hong Kong * 6 giugno 1997 1 luglio 1997 Croazia 3 agosto 1992 S 8 ottobre 1991 Danimarca 13 novembre 1922 11 febbraio 1923 Estonia 6 giugno 1925 4 settembre 1925 Figi 15 marzo 1972 S 10 ottobre 1970 Finlandia 29 gennaio 1923 29 aprile 1923 Francia 19 settembre 1924 18 dicembre 1924 Georgia 2 giugno 1999 A 31 agosto 1999 Germania 9 aprile 1924 A 7 luglio 1924 Giappone 20 febbraio 1924 20 maggio 1924 Grecia 18 febbraio 1924 18 maggio 1924 India 2 agosto 1922 31 ottobre 1922 Iran 29 gennaio 1931 29 aprile 1931 Iraq 1 marzo 1930 A 30 maggio 1930 Italia 5 agosto 1922 3 novembre 1922 Laos 24 novembre 1956 S 22 ottobre 1953 Lesotho 23 ottobre 1973 S 4 ottobre 1966 Lettonia 29 settembre 1923 28 dicembre 1923 Libano 7 febbraio 1929 A 8 maggio 1929 Lussemburgo 19 marzo 1930 17 giugno 1930 Malta 13 maggio 1966 S 21 settembre 1964 Maurizio 18 luglio 1969 S 12 marzo 1968 Nepal 22 agosto 1966 A 20 novembre 1966 Nigeria 3 novembre 1967 A 1 febbraio 1968 Norvegia 4 settembre 1923 3 dicembre 1923 Nuova Zelanda 2 agosto 1922 31 ottobre 1922 12 RS 1 5

Ordinamento generale e trasporto combinato Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Entrata in vigore Paesi Bassi 17 aprile 1924 16 luglio 1924 Curaçao 17 aprile 1924 16 luglio 1924 Indie olandesi 17 aprile 1924 16 luglio 1924 Suriname 17 aprile 1924 16 luglio 1924 Polonia 8 ottobre 1924 6 gennaio 1925 Regno Unito * 2 agosto 1922 31 ottobre 1922 Brunei 22 agosto 1923 A 20 novembre 1923 Palestina 28 gennaio 1924 A 27 aprile 1924 Stati malesi federati e non federati 22 agosto 1923 A 20 novembre 1923 Repubblica Ceca 9 febbraio 1996 S 1 gennaio 1993 Romania 5 settembre 1923 4 dicembre 1923 Ruanda 10 febbraio 1965 S 1 luglio 1962 Saint Vincent e Grenadine 5 settembre 2001 S 27 ottobre 1979 Serbia e Montenegro 7 maggio 1930 5 agosto 1930 Siria 7 febbraio 1929 A 8 maggio 1929 Slovacchia 28 maggio 1993 S 1 gennaio 1993 Slovenia 6 luglio 1992 S 25 giugno 1991 Spagna 17 dicembre 1929 17 marzo 1930 Svezia 19 gennaio 1925 19 aprile 1925 Svizzera 14 luglio 1924 12 ottobre 1924 Swaziland 24 novembre 1969 A 22 febbraio 1970 Thailandia 29 novembre 1922 A 27 febbraio 1923 Turchia 27 giugno 1933 25 settembre 1933 Ungheria 18 maggio 1928 A 16 agosto 1928 Zimbabwe 1 dicembre 1998 S 18 aprile 1980 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito internet dell Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. 6