Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

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Comune di Gallicchio Nuovo Regolamento per la ripartizione dell incentivo economico di cui al c. 5 dell art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell art. 18, comma 4sexies, della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 1

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento 1. Il presente Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità per la costituzione, il riconoscimento, la ripartizione e la liquidazione dell incentivo per la progettazione di cui all art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i lavori pubblici e gli atti di pianificazione territoriale comunque denominati; 2. La principale finalità di questo regolamento, è quella di incentivare la realizzazione di programmi e progetti da parte degli uffici tecnici interni al Comune, limitando il più che possibile il ricorso ad incarichi esterni al di fuori delle strutture dell Ente, nello spirito e con le finalità del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006, riconoscendo a tale attività un particolare valore, in relazione sia alla professionalità che alla responsabilità del personale coinvolto. Art. 2 Costituzione ed accantonamento del fondo 1. La spesa destinata alla corresponsione del compenso incentivante è inserita nel fondo di cui all'articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni autonomie locali - CCNL - in data 1 aprile 1999, c ome confermato dall art. 31 comma 3 del CCNL 22/1/2004 e all'articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza locale del 23 dicembre 1999 e successive modificazioni e integrazioni ed è iscritta nel bilancio ai pertinenti interventi. 2. Il "compenso incentivante" per opere o lavori pubblici è incluso fra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa e, in particolare, nella quota complessiva, non superiore al 10%, degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori pubblici, che l'ente deve destinare alla copertura delle spese di progettazione, così come previsto dall'articolo 92 - comma 7 - del decreto. Il compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione sarà iscritto in apposito intervento di spesa nel Bilancio dell'esercizio in cui verrà programmata la predisposizione di uno dei suddetti atti. 1. Il Fondo viene costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio. L entità del fondo viene stabilita all inizio dell anno, sulla base del costo complessivo preventivato delle opere inserite nel programma delle opere pubbliche, i cui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi verranno redatti dagli uffici del Comune e le cui direzioni lavori e collaudi siano a loro volta affidate agli uffici interni e con le quote destinate al responsabile unico del procedimento per le opere affidate a progettisti esterni. Il fondo da liquidare viene definito sulla base dell importo a base d asta dell opera o del lavoro. Con il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, l ente prende espressamente atto che la quota parte del Fondo relativa al progetto e/o alla direzione lavori e collaudo in corso d opera verrà liquidata agli aventi diritto nella misura e con i criteri di cui ai successivi articoli, dando atto che provvederà il Dirigente responsabile della Divisione Risorse Tecniche, con suo provvedimento motivato. 2. Il fondo incentivante è calcolato nella misura massima del 2 %, al lordo di tutti gli oneri accessori, sull importo complessivo dei lavori posto a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza e aumentato delle somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell IVA. A decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo; 3. li fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi o in sede di esecuzione si verifichino aumenti o diminuzioni dei lavori. 2

4. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ed assegnate ad apposita voce del bilancio o saranno previste tra le somme a disposizione dell Ente del quadro economico di progetto. 5. Per lavori pubblici si intendono, ai sensi di quanto previsto dall art. 3 comma 8 del dlgs. 163 del 2006, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere. Ai fini dell erogazione del fondo di cui al presente regolamento, la progettazione deve in ogni caso consistere nella documentata redazione di elaborati progettuali, così come stabilito dall art. 93 del dlgs. 163 del 2006, riferita a lavori di cui sia stato validato ed approvato il progetto anche se non seguito dall appalto e non accompagnato dalla direzione dei lavori o dal collaudo in corso d opera. 6. Fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, per i contratti misti di lavori, forniture e servizi l incentivo è riconosciuto limitatamente alla quota relativa ai lavori sempre che questa sia economicamente prevalente in una percentuale maggiore o uguale al 51%; 7. Nei casi di lavori di particolare complessità, ove non siano ravvisabili o disponibili professionalità interne necessarie alla predisposizione di tutti gli elaborati progettuali, è possibile affidare a professionisti esterni le attività di progettazione e/o redazione piano della sicurezza e/o direzione lavori. In tali casi l incentivo di cui al presente regolamento spetta esclusivamente al responsabile unico del procedimento nella misura prevista dai successivi artt. 3 e 4; tale quota confluisce nel fondo di cui al presente articolo. 8. Nei medesimi casi di cui al comma precedente è altresì possibile costituire gruppi misti composti da professionisti esterni e da personale interno purché siano dettagliati specificamente: le attività da eseguire da parte dei singoli; il valore economico delle opere a cui l attività di ciascuno si riferisce; il necessario sviluppo progettuale assegnato a ciascuno nell ambito dell unitario progetto. In questo caso le percentuali massime dell incentivo da riconoscersi al personale interno sono calcolate esclusivamente sul valore economico delle opere da questi direttamente curate. 9. l attribuzione dell incentivo di cui al presente regolamento non si applica per lavori di importo inferiore a 10.000,00 3. Le risorse, di cui al comma 1, sono determinate dall entità e dalla complessità dell opera e dell atto di pianificazione da realizzare nei termini di seguito indicati: 1. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per determinare l incentivo da corrispondere al personale, è data dall'addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b): a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come di seguito: 1) 1,00% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda.775.000,00; 2) 0,90% per progetti il cui importo posto a base di gara supera.775.000,00. b) aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata come di seguito: 1) 1,00% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria; 2) 0,75% per progetti di manutenzione ordinaria. Ne deriva una somma, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, non superiore: all 2,00 % per progetti di importo a base d appalto fino a. 775.000,00; all 1,90 % per progetti di importo a base d appalto oltre. 775.000,01 al netto dell I.V.A. e ( delle altre somme a disposizione dell amministrazione che non costituiscano lavori o forniture ) di ogni altra somma a disposizione dell Amministrazione. 3

2. Relativamente agli atti di pianificazione: una somma non superiore alla percentuale del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione di competenza del Comune, collegate ad un procedimento concluso con la formale approvazione da parte dell organo istituzionale competente. La quota di incentivazione relativa ai piani ed ai programmi, è determinata facendo riferimento all applicazione della tariffa professionale in vigore per gli ordini professionali di riferimento tipologico. Nel caso in cui un atto di pianificazione o di regolamentazione non sia riconducibile a compensi quantificabili a percentuale l entità da corrispondere verrà preventivamente determinata, tenuto conto del limite del presente Regolamento, in relazione alla complessità dell atto medesimo con specifico provvedimento della Giunta. Art. 3 Personale destinatario del fondo La somma di cui al comma 1 deve essere ripartita tra i soggetti specificati negli articoli che seguono.l incentivo viene ripartito, sulla base dei criteri di ripartizione contenuti nel presente Regolamento e tenendo in ogni caso conto delle responsabilità professionali connesse con le singole prestazioni da svolgere: a. per ogni singolo lavoro pubblico tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori che partecipano alle varie fasi progettuali; b. per ogni atto di pianificazione, comunque denominato, si intende un elaborato complesso, previsto da una norma di legge, nazionale e/o regionale, composto da parti grafiche, da testi illustrativi e normativi, finalizzato a programmare, definire e regolare l assetto del territorio comunale in tutto o in parte. L incentivo verrà ripartito tra il personale incaricato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato purché abbia prestato servizio per periodi continuativi superiori a sei mesi e un giorno, e che abbia partecipato alla attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e alla redazione di atti di pianificazione. L incentivo verrà ripartito, alle medesime condizioni previste dal presente Regolamento, anche tra il personale che, al momento della liquidazione dell incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l amministrazione. L erogazione di tale incentivo ai soggetti interessati si intende al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dei dipendenti. L attività professionale che da luogo alla corresponsione dell incentivo deve essere svolta dal personale dipendente nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei canoni tecnici relativi. Art. 4 Ripartizione dell incentivo Suddivisione dell incentivo individuato (posto = 100%) tra le diverse fasi funzionali del procedimento e tra le diverse figure professionali del procedimento di realizzazione dell opera pubblico. Tabella 1 Suddivisione dell incentivo tra le diverse figure professionali. Figure professionali e/o funzioni Percentuale dell incentivo a) Funzione del responsabile di procedimento 35% di cui: 25% responsabile unico di procedimento 10% alle figure professionali interne al Municipio che collaborano all espletamento della funzione del Responsabile del Procedimento e individuate dal R.T. 4

b) Incaricati della progettazione e loro collaboratori (comprese procedure espropriative e 40% progetto della sicurezza in corso d opera) c) Ufficio della direzione lavori (compreso 20% responsabile della sicurezza in corso d opera) d) Collaudo 5% n.b.1: L importo per le procedure espropriative è previsto solo quando siano previste tali procedure; l importo dell incentivo per tali procedure è determinato nel 5 % calcolato sulla percentuale del punto B) Tabella 1 fatta=100% e in riferimento a tutte le fasi progettuali e loro relativa incidenza percentuale di cui alla tabella 2. n.b 2: l importo dell incentivo dovuto per il progetto della sicurezza è determinato nella misura del 5% calcolato sulla percentuale del punto b) tabella 1 fatta = 100% e in riferimento alle sole fasi e relative percentuali delle fasi del progetto definitivo e del progetto esecutivo di cui alla tabella 2. Tabella 2 suddivisione dell incentivo di cui al punto b) tabella B1 (40% =100%) dovuto agli incaricati della progettazione in relazione alle diverse fasi di elaborazione progettuale previste dalla Legge 163/2006 a) Progetto preliminare 50% b) Progetto definitivo 25% c) Progetto esecutivo 25% Totale progetto 100% Art. 5 Tempi di liquidazione Gli importi relativi alla prestazione di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici sono liquidati, in relazione alle singole quote, nel seguente modo: 1. per il progetto preliminare, entro 60 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto o dell'atto di programmazione che recepisce o contiene il progetto preliminare anche da parte di amministrazioni o organi esterni all'ente; 2. per il progetto definitivo, entro 60 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta previsti dall'ordinamento, anche da parte di amministrazioni o organi esterni all'ente; 3. per il progetto esecutivo, entro 60 giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori; 4. per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione, con redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 494 del 1996, entro 60 giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori; 5. per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, entro 60 giorni dall'approvazione del collaudo; 6. per la direzione dei lavori e la contabilità dei medesimi, entro 60 giorni dall'approvazione del collaudo; 7. per il collaudo, entro 60 giorni dall'approvazione del medesimo certificato. 8. Qualora il progetto definitivo, quello esecutivo e la direzione dei lavori siano eseguiti in un unico livello, la liquidazione avviene secondo il termine della direzione dei lavori 9.L'incentivo relativo alla redazione degli atti di pianificazione generale, la sua revisione o variante, è liquidato nel seguente modo: 5

- per il 50 per cento entro 60 giorni dalla esecutività della deliberazione comunale; - per il 50 per cento entro 60 giorni dalla entrata in vigore dello strumento urbanistico. 10. L'incentivo relativo alla redazione degli atti dì pianificazione esecutiva è liquidato nel seguente modo: - per il 50 per cento entro 60 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione; - per il 50 per cento entro 60 giorni dalla esecutività della deliberazione di validazione o approvazione dell'atto di pianificazione. 11. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento della prestazione, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata. 12. I dipendenti partecipanti alla progettazione, durante il periodo di esecuzione dei progetti o atti di pianificazione urbanistica potranno usufruire di lavoro straordinario solo previa autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio Tecnico e per attività non inerenti alla progettazione o pianificazione. 13. L'importo massimo dell'incentivazione di cui al presente regolamento, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non potrà superare, in ciascun'annualità retributiva, il 40% dello stipendio annuo lordo riferito alla categoria professionale di appartenenza. Art. 6 Applicazione del regolamento La riduzione del compenso incentivante, operante a partire dal 1 gennaio 2009, si ritiene debba trovare applicazione a tutti i compensi comunque erogati a decorrere dalla predetta data e non solo ai lavori avviati dopo l entrata in vigore della nuova disciplina. Di conseguenza, la riduzione va applicata con riferimento a tutta l attività progettuale non ancora remunerata a tale data, anche in presenza di contratti integrativi definiti secondo la previgente disciplina. La disposizione, nella parte in cui prevede la riduzione della percentuale da corrispondere al personale per le predette finalità incentivanti, ha portata generalizzata e opera con riferimento alle pubbliche amministrazioni cui si applica il citato decreto legislativo. Si evidenzia però che - secondo quanto previsto dal comma 17 - gli enti territoriali, gli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale non devono procedere al suddetto versamento. Pertanto le suddette economie di spesa debbano incidere in termini positivi sui rispettivi saldi di bilancio.pertanto : a) Si applica la limitazione allo 0,5% della misura massima dell'incentivo calcolato sull'importo a base d'asta per le progettazioni avviate e non remunerate anche precedentemente al 1 gennaio 2009 ma non ancora ultimate nonché tutte le attività avviate dal 1 gennaio 2009; b) Le attività di direzione lavori e di collaudo rientrano nella disciplina previgente esclusivamente se concluse entro il 31 dicembre 2008; se ancora in corso o successive a questa data, sono soggette alla normativa attuale. Il presente Regolamento approvazione Art. 7 Entrata in vigore diviene esecutivo il primo giorno del mese successivo alla sua 6