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AS-AUTOTEILE SERVICE / MAHLE SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione) 4 luglio 1985 * Nel procedimento 220/84, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 3 del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal Bundesgerichtshof nella causa dinanzi ad esso pendente tra AS-Autoteile Service GmbH, con sede in Bühl (Repubblica federale di Germania), e Pierre Malhé, industriale, residente in Saleux (Francia), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 16, n. 5, della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, LA CORTE (seconda sezione), composta dai signori O. Due, presidente di sezione, P. Pescatore e K. Bahlmann, giudici, avvocato generale: C. O. Lenz cancelliere: D. Louterman, amministratore viste le osservazioni presentate, in conformità all'art. 20 del protocollo sullo statuto CEE della Corte di giustizia, per la società AS-Autoteile GmbH, ricorrente nella causa principale, dall'aw. Ernst Jan Rassek, del foro di Karlsruhe, * Lingua processuale : il tedesco. 2273

SENTENZA DEL 4. 7. 1985 CAUSA 220/84 per il governo del Regno Unito dalla sig.ra S. J. Hay, del Treasury Solicitor's Department, per la Commissione delle Comunità europee dal suo consigliere giuridico sig. Friedrich Wilhelm Albrecht, assistito dal sig. Silvio Pieri, funzionario italiano della Commissione ai sensi delle norme del regime di scambio con i funzionari nazionali, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 giugno 1985, ha pronunziato la seguente (Parte «In fatto» non riprodotta) SENTENZA In diritto 1 Con ordinanza 9 luglio 1984, pervenuta in cancelleria il 28 agosto successivo, il Bundesgerichtshof ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 3 del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della convenzione 17 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: «la convenzione»), tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 16, n. 5, di tale convenzione. 2 Dal fascicolo risulta che la ricorrente nella causa principale, società AS-Autoteile con sede in Bühl, si occupa del recupero di parti di automobili usate ed è stata in rapporti di affarri con la società PAT GmbH, con sede in Meckenheim, nei pressi di Bonn; uno dei soci di quest'ultima è il resistente nella causa principale, sig. Pierre Malhé, che gestisce la Société de récupération de pièces automobiles a Saleux (Francia). In data 5 aprile 1978, la AS-Autoteile otteneva dal Landgericht di Bonn, nei confronti della PAT, una sentenza di condanna contumaciale al pagamento di 1 001 476,95 DM, più gli interessi, per fornitura di merce difettosa. 2274

AS-AUTOTEILE SERVICE / MALHE 3 Allorché tentava di dare esecuzione a tale sentenza nei confronti della PAT, la AS-Autoteile doveva constatare che quest'ultima era divenuta insolvibile. Secondo la ricorrente nella causa principale, tale insolvibilità era dovuta al fatto che la liquidità della PAT era stata illecitamente trasferita sotto forma di profitti fittizi ad uno dei soci, il sig. Malhé, residente in Francia. Essa otteneva perciò, in data 6 marzo 1980, dall'amtsgericht di Rheinbach, un'ordinanza di pignoramento e di assegnazione del credito che, a suo parere, la PAT poteva far valere contro il sig. Malhé per indebito arricchimento. 4 Sulla base di tale ordinanza, la AS-Autoteile esperiva contro il Malhé un'azione di pagamento dinanzi al Landgericht di Baden-Baden. Dagli atti non risulta su quali argomenti giuridici di merito fosse fondata la domanda. In ogni caso, il Landgericht di Baden-Baden dichiarava la propria competenza internazionale e, con sentenza 17 novembre 1981, condannava il Malhé a versare alla AS-Autoteile, a concorrenza del credito di quest'ultima, gli importi corrispondenti all'indebito arricchimento ai danni della società PAT. s Contro tale sentenza il Malhé interponeva appello dinanzi all'oberlandesgencht di Karlsruhe, il quale, con sentenza 15 ottobre 1982, si dichiarava incompetente in base all'art. 2 della convenzione, in quanto l'asserito debitore era domiciliato in Francia. Secondo l'oberlandesgericht, nella fattispecie erano perciò competenti i giudici francesi. La AS-Autoteile impugnava tale sentenza per cassazione (revision) dinanzi al Bundesgerichtshof, il quale respingeva il ricorso con ordinanza 7 novembre 1983. La questione della competenza è quindi definitivamente risolta per quanto riguarda il procedimento di merito. 6 Nel corso di questo procedimento il Landgericht di Baden-Baden aveva emesso, in data 17 dicembre 1982, un'ordinanza di liquidazione delle spese processuali, che venivano poste a carico della AS-Autoteile. Poiché tale ordinanza era esecutiva, la AS-Autoteile forniva al Malhé, al fine di evitare l'esecuzione forzata, una fideiussione bancaria per l'importo di 40 000 DM, di cui quest'ultimo possiede attualmente il titolo. 7 Nelle suddette circostanze la AS-Autoteile proponeva contro il Malhé, dinanzi allo stesso Landgericht, opposizione all'esecuzione («Vollstreckungsabwehrklage») ai sensi del 767 del codice tedesco di procedura civile, che così recita: 1) Le eccezioni di merito concernenti il diritto di credito accertato dalla sentenza devono essere sollevate dal debitore mediante domanda da proporre al giudice dinanzi al quale il processo si è svolto in prima istanza. 2275

SENTENZA DEL 4. 7. 1985 CAUSA 220/84 2) Esse sono ammissibili soltanto qualora i motivi sui quali si basano siano sorti dopo la chiusura del dibattimento durante il quale, al più tardi, a norma del presente codice, avrebbero dovuto essere sollevate siffatte eccezioni, e in quanto non possano più esser fatte valere mediante «Einspruch» (opposizione ai sensi del 700 ZPO). 3) Nella relativa domanda, il debitore deve sollevare tutte le eccezioni di merito che è in grado di far valere nel momento in cui la propone. s A sostegno dell'opposizione, la AS-Autoteile deduce la compensazione del debito derivante dalla sua condanna alle spese con il credito derivante dall'indebito arricchimento del Malhé ai danni della società PAT, credito che era stato ad essa assegnato per il recupero. Oltre alla dichiarazione d'inammissibilità dell'esecuzione forzata, la AS-Autoteile chiede la restituzione del titolo della fideiussione. 9 Con sentenza 4 aprile 1983, il Landgericht di Baden-Baden si dichiarava incompetente, in considerazione del fatto che l'opposizione era connessa ad una domanda già dichiarata irricevibile per incompetenza dei giudici tedeschi. io Contro tale sentenza, con cui il Landgericht aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, la AS-Autoteile proponeva ricorso «per saltum» al Bundesgerichtshof, il quale, in sede di cassazione, ha sottoposto a questa Corte tre questioni pregiudiziali così formulate: 1) Se le opposizioni all'esecuzione ai sensi del 767 della «Zivilprozessordnung» (codice tedesco di procedura civile) ricadano sotto la disciplina in materia di competenza di cui all'art. 16, n. 5, della convenzione. 2) Se, a norma dell'art. 16, n. 5, della convenzione, dinanzi ai giudici dello stato contraente nel cui territorio deve aver luogo l'esecuzione possa dedursi, in sede di opposizione, la compensazione del credito per il quale si deve procedere all'esecuzione con un credito del quale, se venisse fatto valere autonomamente, i giudici di tale stato contraente non sarebbero competenti a conoscere. 3) Se la competenza ai sensi dell'art. 16, n. 5, della convenzione si estenda ad un procedimento in cui il debitore, eccependo l'inammissibilità dell'esecuzione forzata, pretenda la restituzione del documento da cui risulta una fideiussione da lui offerta in garanzia per evitare l'esecuzione. 2276

AS-AUTOTEILE SERVICE / MALHE n Secondo l'art. 16 della convenzione, «indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva: (... ) 5 in materia di esecuzione delle sentenze, i giudici dello stato contraente nel cui territorio ha luogo l'esecuzione». 12 Relativamente alla prima questione, si deve constatare che un procedimento del tipo di quello contemplato dal 767 del codice tedesco di procedura civile rientra di per sé nella norma di competenza dell'art. 16, n. 5, in ragione della sua stretta connessione con il procedimento di esecuzione. Tuttavia, tale constatazione lascia aperto il problema di accertare quali siano le eccezioni di merito che una parte può far valere nel procedimento di esecuzione, senza superare i limiti dell'art. 16, n. 5. È questo l'oggetto della seconda questione posta dal Bundesgerichtshof. n Tale questione mira infatti a stabilire se, nell'ambito di un procedimento d'esecuzione, una parte possa far valere, mediante eccezione, un credito del quale, se venisse fatto valere autonomamente, i giudici dello stato in cui deve aver luogo l'esecuzione non sarebbero competenti a conoscere. H Tale questione dev'essere risolta alla luce del sistema della convenzione ed in particolare tenendo conto dei rapporti fra l'art. 2 e l'art. 16. is Ai sensi dell'art. 2, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno stato contraente sono convenute davanti agli organi giurisdizionale di tale stato. Tale norma mira a tutelare i diritti del convenuto; essa rappresenta perciò un contrappeso alle facilitazioni che la convenzione consente per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere. Nella fattispecie, i giudici tedeschi hanno già riconosciuto che, poiché il convenuto nella causa principale è domiciliato in Francia, l'accertamento del diritto di credito fatto valere dall'attrice nella causa principale rientra nella competenza dei giudici francesi. i6 L'art. 16 della convenzione apporta a tale norma generale una serie di deroghe, sotto forma di competenze esclusive, per talune controversie che, in ragione dell'ubicazione di un immobile, della sede di una società, dell'iscrizione in un pubblico registro o come previsto dal n. 5 del luogo in cui si deve procedere all'esecuzione, presentano particolari elementi di collegamento con il territorio di uno stato contraente diverso da quello designato nell'art. 2. 2277

SENTENZA DEL 4. 7. 1985 CAUSA 220/84 iz Dalla specificità del collegamento richiesto dall'art. 16 risulta che una parte non può fondarsi sulla competenza che il n. 5 di questo articolo attribuisce ai giudici del luogo dell'esecuzione per sottoporre a questi giudici, mediante eccezione, una pretesa che, se fatta valere mediante azione, rientra, a norma dell'art. 2, nella competenza dei giudici di un altro stato contraente. Il fatto di servirsi, a tal fine, dell'opposizione all'esecuzione è incompatibile con la ripartizione della competenza, voluta dalla convenzione, tra il giudice del domicilio del convenuto e il giudice del luogo dell'esecuzione. is Nella fattispecie, poiché i giudici tedeschi si sono già dichiarati incompetenti a conoscere del credito dedotto in compensazione, il fatto di invocare tale credito al fine di impedire l'esecuzione di un'ordinanza di liquidazione delle spese emessa nello stesso procedimento costituisce, da parte dell'attrice nella causa principale, un manifesto sviamento di procedura per ottenere indirettamente, da parte dei giudici tedeschi, una decisione relativa ad un diritto di credito per il cui accertamento tali giudici, secondo la convenzione, non sono competenti. i9 Le prime due questioni del Bundesgerichtshof devono quindi essere risolte nel senso che le opposizioni all'esecuzione contemplate dal 767 del codice tedesco di procedura civile rientrano, in quanto tali, nella norma di competenza dell'art. 16, n. 5, della convenzione, ma che questa norma non consente, tuttavia, di dedurre dinanzi ai giudici dello stato contraente nel cui territorio deve aver luogo l'esecuzione, in sede di opposizione a quest'ultima, la compensazione del credito per il quale si deve procedere all'esecuzione con un credito del quale, se venisse fatto valere autonomamente, i giudici di tale stato contraente non sarebbero competenti a conoscere. 20 Data questa soluzione, la terza questione risulta priva di oggetto. Sulle spese 2i Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. 2278

AS-AUTOTEILE SERVICE / MALHE Per questi motivi, LA CORTE (seconda sezione), pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesgerichtshof con ordinanza 9 luglio 1984, dichiara: Le opposizioni all'esecuzione contemplate dal 767 del codice tedesco di procedura civile rientrano, in quanto tali, nella norma di competenza dell'art. 16, n. 5, della convenzione; questa norma non consente, tuttavia, di dedurre dinanzi ai giudici dello stato contraente nel cui territorio deve aver luogo l'esecuzione, in sede di opposizione a quest'ultima, la compensazione del credito per il quale si deve procedere all'esecuzione con un credito del quale, se venisse fatto valere autonomamente, i giudici di tale stato contraente non sarebbero competenti a conoscere. Due Pescatore Pescatore Bahlmann Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 4 luglio 1985. Il cancelliere P. Heim Il presidente della seconda sezione O. Due 2279