Attività Produttive Alberghi e altre attività ricettive ALLOGGI DI USO TURISTICO Descrizione Gli alloggi per uso turistico di cui alla lettera c) del comma 2 dell art.1, del Regolamento Regionale 7 agosto 2015 n. 8 come modificato dal R.R. 16 giugno 2017 n. 14, sono unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina all interno delle quali è possibile offrire, i modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori o turistici ulteriori rispetto a quanto già in uso nell abitazione. I proprietari, gli affittuari o coloro che a qualsiasi titolo dispongono di un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo comune, possono offrire ospitalità ai turisti anche per un solo giorno di pernottamento, fatto salvo il divieto di somministrazione di alimenti e bevande. Gli alloggi per suo turistico rispettano i requisiti previsti per le abitazioni, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d uso ai fini urbanistici. I soggetti che offrono alloggio ai turisti, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza, ne danno comunicazione al Comune utilizzando l apposita modulistica e trasmettono, per via telematica all Agenzia Regionale per il Turismo di cui all'art. 12 della L.R. 13/2007, copia della suddetta comunicazione nonché i dati sugli arrivi e sulle presenze Regolamento Regionale n. 8/20l5 "Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere, modificato dal Regolamento regionale n. l4/2017. CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE delle strutture ricettive Extralberghiere e degli Alloggi per uso turistico. A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento regionale n. 14 del 16/6/2017, pubblicato sul BURL n. 49 del 20/ó/2017, recante modifiche al precedente Regolamento n. 8/2015, è stato istituito il CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE delle strutture ricettive Extralberghiere e degli Alloggi per uso turistico (art. 1, commi 4 e 5 del Regolamento), che deve essere pubblicato, da parte dei relativi titolari o gestori, in tutte le comunicazioni inerenti l'offerta e la promozione dei servizi all utenza. Il CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE deve essere chiesto dai titolari o gestori alla Regione Lazio per le strutture ricettive Extralberghiere e le Altre forme di ospitalità -Alloggi per uso turistico sia di nuova attivazione, dopo aver presentato al Comune competente per territorio la "SCIA" o la "Comunicazione", a seconda dei casi, sia per le Strutture e gli Alloggi già esisterti e regolarmente operanti.
L accesso al Sistema di registrazione on line, da parte dei soggetti titolari o gestori di Strutture ricettive Extralberghiere o di Alloggi per uso turistico, ai fini della richiesta del Codice identificativo Regionale, avviene attraverso il Portale istituzionale regionale, argomento Turismo, dotato di una apposita sezione denominata Codice identificativo Regionale - Strutture ricettive Extralberghiere. Il Sistema consente di richiedere il Codice identificativo Regionale, a seguito di presentazione al Comune competente per territorio, rispettivamente di: SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), di cui agli Artt. 14, 15, 16 e 17 del Regolamento regionale n. 8/2015, nel caso di Strutture ricettive Extralberghiere, individuate all Art. 1, comma 3 del Regolamento stesso; Comunicazione, di cui all Art. 12-bis, comma 4, del Regolamento n. 8/2015, nel caso di Altre forma di ospitalità. Alloggi per uso turistico (di cui all Art. 1, comma 2, lett. c). La richiesta del Codice identificativo Regionale deve essere inoltrata alla Regione Lazio rispettivamente dal: soggetto dichiarante che ha sottoscritto la SCIA e l autocertificazione di classificazione, nel caso di Strutture ricettive Extralberghiere (di cui all Art. 1, comma 3 del Regolamento regionale n. 8/2015); soggetto dichiarante che ha sottoscritto la Comunicazione, nel caso di Altre forme di ospitalità. Alloggi per uso turistico. Per quanto riguarda, in particolare, le Strutture ricettive Extralberghiere, sono tenute alla richiesta del Codice identificativo Regionale le seguenti strutture: 1. Guest house o Affittacamere; 2. Ostelli per la Gioventù; 3. Hostel o Ostelli; 4. Case e Appartamenti per Vacanze; 5. Case per Ferie; 6. Bed & Breakfast; 7. Country House o Residenze di Campagna; 8. Rifugi Montani; 9. Rifugi Escursionistici. Si ricorda che gli adempimenti sopra descritti finaliuzzati all acquisizione del Codice identificativo Regionale, non sono alternativi a quelli relativi alla trasmissione dei dati sui flussi turistici (di cui alla L.R. 13/2007, art. 28, comma 1). Infatti, i titolari o gestori di Strutture ricettive Extralberghiere e di Alloggi per uso turistico sono altresì tenuti, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Regolamento regionale n. 8/2015 e s.m.i., a
trasmettere alla Regione Lazio i dati su arrivi e presenze turistiche, attraverso l'apposito Sistema informativo regionale. Requisiti L attività, disciplinata dall art. 86, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) e dalle specifiche normative regionali, è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie e delle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi (nei casi previsti). Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011). Ai fini dell esercizio dell attività ricettiva occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[1]. [1] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell autorizzazione. Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
Adempimenti I soggetti che offrono alloggio ai turisti, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza, ne danno comunicazione al Comune utilizzando l apposita modulistica e trasmettono, per via telematica all Agenzia Regionale per il Turismo di cui all'art. 12 della L.R. 13/2007, copia della suddetta comunicazione nonché i dati sugli arrivi e sulle presenze REGIME AMMINISTRATIVO TABELLE ALLEGATE AL D LGS 222/2016 Ai sensi dell art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell amministrazione ricevente. Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi: ATTIVITÀ REGIME CONCENTRAZIONE DEI REGIMIRIFERIMENTI N AMMINISTRATIVO AMMINISTRATIVI 75 Strutture ricettive SCIA unica SCIA per avvio dell attività piùtesto unico SCIA per notifica sanitaria: pubblica sicure La notifica sanitaria per lan. 773/1931, art somministrazione di alimenti ed.p.r. n. 151/2 bevande deve essere presentatapunto 66 compilando un apposito allegatod.lgs. n. 59/201 della SCIA unica, che è trasmessoregolamento n a cura del SUAP all ASL. Parlamento e Per la notifica sanitaria non devonoconsiglio sull ig essere richieste asseverazioni. alimentari In caso di strutture con più di 25 posti letto, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi
Subingresso Comunicazione Cessazione Comunicazione amministrativi ivi previsti. In caso di ulteriori attività si applicano i relativi regimi amministrativi. Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta in via telematica, la cui protocollazione coincide con l effettiva presentazione da parte dell interessato. I termini dei controlli ex artt. 19, c.3 L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90). Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016) Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazionenorme che ne prevedono la produzio sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione Dati identificativi dell impresa Art. 2195 codice civile Qualità rivestita dal titolare dell impresa Art. 2082 codice civile Ubicazione esercizio Art. 86 tulps (r.d. n. 773/1931) e spe regionali Rispetto norme igienico-sanitarie[2] Regolamento n. 852/2004/ce Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d uso e dispecifiche discipline regionali e art. 6 sicurezza nei luoghi di lavoro[3] 59/2010 Possesso requisiti morali e professionali[4] Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010 Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alart. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[5] Requisiti di onorabilità ex artt. 11 e 92 Tulps[6] Artt. 11 e 92, Tulps Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[7] Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 Dichiarazione preposto[8] Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità): Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l q Procura/Delega Nel caso di procura/dele la segnalazione q Copia del documento di identità del/i titolare/i Nel caso in cui la segn di procura q Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno delnel caso di cittadini extra
firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) q Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altrisempre, in presenza di soci (allegato A del modello + copia del documentosoci) diversi dal dichiaran d identità) q SCIA per Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) Sempre obbligatoria q SCIA prevenzione incendi In caso di strutture con letto sottoscritta in forma dig subingresso sia in corso Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità): Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l q Procura/Delega Nel caso di procura/dele comunicazione q Copia documento di identità del/i titolare/i Nel caso in cui la comu di procura q Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno delnel caso di cittadini extra firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) q Dichiarazione da parte del Notaio Nel caso in cui l att q Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale Nel caso di cessazione d sito dell Amministrazione Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità: Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l q Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. Nella misura e con le m TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI L attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa. Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti a tale normativa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti
provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all' In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90. L attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro 30 giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l archiviazione della comunicazione per improcedibilità. Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000. DIRITTI SUAP EURO 200,00 APERTURA EURO 150,00 TRASFERIMENTO EURO 100,00 SUBINGRESSO/VARIAZIONE EURO 10,00 CESSAZIONE MODALITA DI PAGAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE N. 16593022 INTESTATO ACOMUNE DI CAPENA BONIFICO BANCARIO COD. IBAN IT07R0878738970000000030532 INTESTATO A COMUNE DI CAPENA-TESORERIA COMUNALE -BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIANO CAUSALE: DIRITTI SUAP [1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta; [2] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell attività; [3] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell attività; [4] Necessari per la somministrazione di alimenti e bevande. Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell attività; [5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell attività; [6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell attività; [7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell attività; [8] Solo in caso di somministrazione di alimenti e bevande. Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell attività
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) [9] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo. [10] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell autorizzazione. Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti. Normativa Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931); Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016; D.lgs. n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Legge Regionale Lazio 6 agosto 2007 n. 13 e ss.mm.ii.; Regolamento Regionale Lazio 7 agosto 2015 n. 8 come modificato dal Regolamento Regionale 16 giugno 2017 n. 14