STATUTO COORDINAMENTO AUTISMO PIEMONTE



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STATUTO COORDINAMENTO AUTISMO PIEMONTE SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE ART.1 Si costituisce, ai sensi della L.R. 38/94 e s.m.i, un Associazione di Coordinamento tra le Associazioni di Volontariato e Onlus e gli altri enti Associativi non a scopo di lucro del Piemonte, che hanno per scopo l'applicazione della normativa per la prevenzione, la cura e l'abilitazione delle persone nello spettro autistico così come indicato - nelle Linee Guida del Ministero della Salute n 21/2011, e sottoscritto nell'accordo Stato/Regioni del 22/11/2012 e successivamente recepite nella DGR 3-3-2014 n 22/7178 della Regione Piemonte che costituiscono parte integrante del presente Statuto sotto l allegato di cui alla Lettera A, denominata: COORDINAMENTO AUTISMO PIEMONTE e retta, nel rispetto dei principi democratici, dal seguente Statuto. ART. 2 Il Coordinamento ha sede legale e operativa in Novara, Corso Risorgimento, 237. Per esigenze tecniche e di opportunità operative, il COORDINAMENTO AUTISMO PIEMONTE potrà modificare, sempre all interno della Regione Piemonte, in maniera disgiunta, sia la sede legale, sia quella operativa, senza che si renda necessaria una modifica statutaria ma dovrà darne comunicazione all Ente presso il quale è iscritto. Il Coordinamento ha durata a tempo indeterminato, è apartitico, aconfessionale e non ha fini di lucro. ART. 3 E vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell Associazione. E fatto obbligo di reinvestire l eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. ART. 4 Il Coordinamento ha il fine di promuovere le condizioni necessarie per favorire la prevenzione, la diagnosi tempestiva, la cura, l'assistenza, la riabilitazione delle persone con autismo e la loro integrazione sociale e lavorativa. Il Coordinamento perciò: 1. Tutela i diritti e le esigenze dei soggetti Autistici e delle loro famiglie. Intende coordinare l attività delle Associazioni aderenti nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche per il raggiungimento delle finalità del Coordinamento stesso. 2. Persegue la diretta partecipazione dei propri associati, nonché di altre Associazioni e di Privati per proprio tramite, all elaborazione delle Leggi e Provvedimenti regionali e statali e dei programmi in materia di Sanità, Assistenza, Lavoro, Istruzione. 3. Si prefigge di: promuovere una legislazione, regionale e nazionale, che assicuri programmi strutturali di formazione a tutte le figure sanitarie, educative e assistenziali coinvolte.

dare impulso ad una adeguata organizzazione e competenza: 1. nei servizi e nelle strutture per tutte le fasi e le tipologie dell autismo 2. nella scuola di ogni ordine e grado 3. nelle strutture per la diagnosi e la terapia 4. nei servizi diurni e residenziali anche tramite apposite iniziative di formazione. monitorare che le Leggi, regionali e nazionali siano conosciute ed applicate. 4. Vigila che sia redatto il progetto di vita personalizzato (idoneo per ogni età dei soggetti rientranti nella sfera dei disturbi dello spettro autistico) e che questo sia mirato a stimolare la crescita delle capacità e delle risorse al fine di rendere le persone con autismo quanto più autonome ed inserite nella società. 5. Promuove a livello Regionale la sussidiarietà, la solidarietà e la collaborazione tra gli operatori pubblici e privati e tra questi ed il mondo del Volontariato. 6. Favorisce la condivisione, l aggiornamento delle normative e la diffusione delle informazioni che si riferiscono al mondo dell'autismo. 7. Coordina l attività dei suoi aderenti per la diffusione e la disseminazione delle buone prassi, delle novità e di tutte le notizie che si riferiscono all autismo. 8. Mobilita l'opinione pubblica per ottenere un costante miglioramento delle leggi ed una loro efficace attuazione, anche in base alle nuove scoperte scientifiche. ART. 5 L Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate e da quelle ad esse direttamente connesse. ASSOCIATI ART. 6 Il Coordinamento è l'espressione unitaria delle Associazioni aderenti che rappresenta nel loro complesso, fatte salve la natura, le finalità e l'organizzazione proprie di ciascuna. Possono far parte del Coordinamento associazioni di utenti, di familiari/tutori/amministratori di Sostegno o Enti associativi che operano in Piemonte, sempre in materia di sindrome dello spettro autistico e correlate a patto che il loro statuto non sia in contrasto con il presente e che almeno i 2/3 delle stesse siano iscritte ai registri del volontariato. ART. 7 Ogni Associazione o Ente, per aderire, deve svolgere la propria attività sociale sulla base di uno statuto o di un regolamento interno, democratico, redatto in forma scritta e approvato dalla propria assemblea. Deve presentare una domanda sottoscritta dal suo Presidente, lo statuto dell associazione e una lettera su carta intestata dell associazione a firma del legale rappresentante e dichiari di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. La domanda deve indicare la denominazione e la sede dell'associazione richiedente. Il Presidente del Coordinamento prenderà visione della documentazione e il Direttivo ratificherà l iscrizione, previo inserimento della domanda nell ordine del giorno del Direttivo successivo, per dar modo di raccogliere qualsiasi informazione in ordine all accoglimento della domanda. La domanda deve altresì indicare l adesione formale e sostanziale agli obiettivi del Coordinamento di cui all art. 1 del presente Statuto; ogni altro legittimo obiettivo, che persegue la singola associazione, ma che non rientra nello scopo sociale del Coordinamento, resta al di fuori delle attività del Coordinamento stesso. In caso di non ammissione il Presidente dell Associazione richiedente potrà presentare ricorso, entro i successivi venti giorni al Consiglio Direttivo stesso il quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. Ogni associazione è tenuta a comunicare per iscritto - su carta intestata dell associazione e a firma del legale rappresentante - le modifiche delle cariche sociali e della Sede Sociale nonché delle modifiche al proprio Statuto.

ART. 8 Gli associati prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall Organizzazione stessa o dalla Legge. ART. 9 Tutte le associazioni aderenti fanno parte dell Assemblea degli associati ed è ad essi riconosciuto il diritto di voto e di eleggere direttamente gli organi rappresentativi. L associato può farsi rappresentare per delega. ART. 10 La qualità di associato si perde per i seguenti motivi: a. non ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; b. produzione di danni morali o materiali all Associazione, comportamenti o obiettivi fortemente lesivi dei principi del Coordinamento stesso; c. dimissioni; d. la mancata comunicazione (entro 90 giorni) di modifiche dello statuto dell Associato e mancato pagamento delle quote associative e degli eventuali contributi straordinari L esclusione è deliberata dall Assemblea a maggioranza dei suoi membri con provvedimento motivato. L associazione per la quale è stata deliberata l esclusione ha 3 mesi di tempo per presentare un eventuale ricorso. ART. 11 Le associazioni che contravvengono al presente statuto saranno passibili di esclusione dal coordinamento secondo la seguente procedura: 1) Presentazione delle motivazioni da parte di uno o più membri del Coordinamento 2) Istruttoria da parte del Consiglio Direttivo 3) Indizione di un assemblea straordinaria 4) Delibera dell assemblea COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ART. 12 Il Coordinamento si avvale di strumenti di Comunicazione multimediali disponibili sul WEB sia a titolo gratuito sia, eventualmente, a titolo oneroso. La responsabilità dei contenuti pubblici è del Presidente che, per la compilazione delle pagine WEB, si avvale del contributo volontario dei Soci e/o dei soci degli Enti aderenti al Coordinamento. Le credenziali di Amministratore sono sempre e comunque a disposizione del Presidente. I contenuti privati, come ad esempio le chat di discussione e/o video e/o altri documenti multimediali hanno valore squisitamente di documentazione interna e per la loro pubblicazione esterna sono soggetti all approvazione del Presidente. E soggetta all autorizzazione del Presidente anche la pubblicazione di LINK a pagine delle Associazioni socie. ORGANI DELL ASSOCIAZIONE ART. 13 Gli organi dell Associazione, i cui componenti eserciteranno le loro funzioni nel rispetto del presente Statuto ed a titolo gratuito, sono: 1) Assemblea dei Soci 2) Presidente 3) Segretario-Tesoriere 4) Consiglio Direttivo

ART. 14 L Assemblea degli Associati è sovrana, è composta dai Presidenti delle Associazioni o loro delegati ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza da un associato nominato dai membri del direttivo dalla stessa Assemblea. Ogni associato ha diritto a un voto che viene espresso dal Presidente dell Associazione o da un suo delegato. Ogni socio può portare fino a due deleghe. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria L Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente o - in caso di sua impossibilità da un membro del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente. La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata mediante lettera e/o fax e/o e-mail inviata a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere un preciso ordine del giorno e l indicazione del luogo, del giorno e dell ora della riunione, sia in prima sia in seconda convocazione. L assemblea può anche essere svolta con modalità multimediali purché convocata regolarmente. ART. 15 L Assemblea degli associati ha le seguenti funzioni: a) approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo; b) approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo; c) elegge i componenti del Consiglio Direttivo; d) delibera l ammontare della Quota Associativa annua e gli eventuali Contributi Straordinari e) delibera circa l ammissione, la sospensione e l esclusione degli associati; f) modifica il presente statuto; g) delibera sull eventuale destinazione degli utili di gestione, in ottemperanza alle Leggi vigenti; h) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio; i) revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati l) delibera su ogni altra questione che il Consiglio Direttivo intenda sottoporle. L Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all anno per l approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata dal almeno 1/10 degli associati o su richiesta di 1/3 del Consiglio Direttivo. Le delibere assembleari sono debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee, e comunicate ai Soci mediante lettera o e-mail e/o sito dell Associazione. ART. 16 In prima convocazione l Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse. Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole dei due terzi degli associati. ART 17 Il Presidente dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile; è nominato all interno dei componenti del Consiglio Direttivo. Ha funzioni di indirizzo e coordinamento dell attività regionale. Rappresenta il Coordinamento di fronte a terzi e in giudizio. Rappresenta il Coordinamento presso enti pubblici e privati e nelle associazioni nazionali o Regionali. Può delegare un membro del consiglio direttivo a rappresentarlo ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Ha firma sociale con facoltà di delega, secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Nomina un segretario-tesoriere fra i soci del coordinamento e un segretario che verbalizza in sintesi gli argomenti all ordine del giorno. Alla fine di ciascun esercizio annuale Il Presidente redige una dettagliata relazione sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti e sul bilancio che presenterà all assemblea dei soci. E autorizzato ad accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie - stipulare contratti di comodato ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria. ART. 18 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti eletti dall Assemblea fra gli associati per la durata di due anni. Gli aspiranti al Consiglio direttivo devono comunicare al Presidente la propria candidatura debitamente sottoscritta entro il giorno precedente l assemblea. I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Verranno sostituiti dal supplente che aveva ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni del consiglio. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti. ART. 19 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno tre volte all anno per deliberare sugli atti della vita associativa. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti e possono essere convocate anche in modalità Skype o simile. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni: a) Elegge il Presidente Regionale b) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall Assemblea; c) cura l esecuzione delle deliberazioni dell Assemblea; d) redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all approvazione dell Assemblea; e) approva tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all attività sociale; f) decide nella scelta e per l assunzione dell eventuale personale dipendente nel rispetto dell art. 3, 4 c., della L. 266/91 e s.m.i.; g) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale. h) nel caso di attività articolate e/o di lungo periodo può eleggere uno o più delegati avente facoltà di rappresentanza. i) stabilisce la data entro la quale vanno versate le Quote Associative e gli eventuali Contributi Straordinari ART. 20 Il Segretario-Tesoriere, che resta in carica due anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto. E responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie avendo la delega alla firma nei rapporti Bancari.

PATRIMONIO DELL ASSOCIAZIONE ART. 21 Il fondo patrimoniale dell Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da: a) quote associative b) contributi di privati; c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni, legati e testamenti; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) contributi straordinari degli aderenti; BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO ART. 22 Il bilancio consuntivo deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell anno successivo. L eventuale attivo viene imputato al fondo sociale. Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 30 aprile dell anno a cui si riferisce. I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione. RESPONSABILITA PATRIMONIALE ART. 23 L Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l inosservanza delle convenzioni stipulate. L Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del Coordinamento. SCIOGLIMENTO DELL ASSOCIAZIONE ART. 24 Lo scioglimento del Coordinamento deve essere deliberato dall Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione. ART. 25 In caso di scioglimento l Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione dovrà essere devoluto ad altri Organismi di Volontariato operanti in identico od analogo settore come previsto dall art. 5, comma 4, della L. 266/91. DISPOSIZIONI FINALI ART. 26 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia o al regolamento che verrà stilato dal Direttivo.