Bolzano 7 ottobre 2013 Susanna Galli il materiale proposto è frutto di un elaborazione condivisa del CBM
Partiamo da una definizione del fenomeno Atti e carenze che turbano gravemente i bambini e le bambine, attentano alla loro integrità corporea e al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di famigliari o terzi. ( Consiglio d Europa Strasburgo 1978 )
Il lavoro in rete tra servizi non è dato è un impegno giorno per giorno lavorare in rete richiede uno specifico impegno prevede l individuazione di obiettivi che definiscano almeno in parte gli scopi Prevede un attenzione alla condivisione degli obiettivi e all individuazione dell oggetto comune e delle fasi di lavoro comune ne ALLORA CONDIVIDIAMO ALCUNE DOMANDE
Confrontiamo i diversi punti di vista in merito al problema di cui ci stiamo occupando insieme: cosa vedo? È un problema anche per me? Come lo vedo? Qual è il contributo che posso dare? Cosa penso di poter fare e di non poter fare? Diverse punteggiature (la mappa relazionale attorno al problema) Diverse idee sul progetto di intervento
Lavorare in rete nei casi di violenza e abuso a danno di un minore E?
Lavorare in rete nei casi di violenza e abuso a danno di un minore È necessario E complesso Aiuta a prevenire rischi di frammentare gli interventi Aiuta a controllare la tendenza delle famiglie ad esportare il conflitto nella rete Facilita la realizzazione di interventi coerenti e la costruzione di senso Aiuta a sostenere gli aspetti emotivi e a usarli come indicatori significativi
La necessità di avere una cornice
Convenzione del Consiglio di Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali adottata a Lanzarote il 25.10.2007 entrata il vigore il 01/07/2010 Individua strumenti vincolanti per gli Stati Parte del COE di contrasto allo sfruttamento e all abuso sessuale dei minori, con riguardo in particolare anche a quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso vengono compiuti con l'ausilio delle moderne tecnologie e sono consumati al di fuori dai confini nazionali del Paese di origine del reo. I paesi aderenti si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei rei, nonché per la tutela delle vittime, armonizzando i propri ordinamenti giuridici e modificando, quando necessario, il diritto penale nazionale. Legge di ratifica ed esecuzione n. 172 del 01/10/2012 entrata in vigore il 23/10/2012
Convenzione di Lanzarote Art. 1 Oggetto 1. Gli obiettivi di questa Convenzione sono: a)prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali riguardanti i bambini b)proteggere i diritti dei bambini vittime di sfruttamento e abusi sessuali c)promuovere la cooperazione nazionale ed internazionale contro lo sfruttamento e l abuso sessuale dei bambini. 2. Onde assicurare l efficace applicazione delle sue disposizioni ad opera delle Parti, la presente Convenzione istituisce un meccanismo di monitoraggio specifico.
da tener presenti anche: Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul 11.05.2011) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell Unione Europea n. 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato
il procedimento penale dalla notizia di reato alla sentenza segreto archiviazione - non luogo a procedere denuncia (chiunque) querela (la persona offesa) sommarie informazioni incidente probatorio misure cautelari giudizio abbreviato udienza preliminare patteggiamento dibattimento testimonianza
la denuncia racconto dettagliato e circostanziato di fatti che si ritiene possano avere rilevanza penale non opinioni o supposizioni ma FATTI, a cui si ha assistito (vedendo o sentendo qualcosa) o di cui si ha avuto il «racconto» da altri indicare sempre il TEMPO e il LUOGO (dei fatti e/o del racconto ricevuto) indicare eventuali altre persone presenti ai fatti o al corrente della vicenda i fatti devono essere tali da far pensare di trovarsi di fronte a un reato la denuncia va fatta anche se non si sa chi sia l autore del fatto di reato la querela (artt. 120 c.p.) La QUERELA è una particolare forma di denuncia, necessaria per alcuni reati. Oltre al racconto dei fatti, contiene la richiesta espressa di perseguire e punire il responsabile. (art. 336 c.p.p.) Può essere proposta solo dalla persona offesa (o dal suo rappresentante legale cfr. artt. 121 c.p. e 338 c.p.p.). Di regola, può essere proposta solo entro tre mesi dal fatto e può essere ritirata prima del giudizio (artt. 152 e ss. c.p. e 340 c.p.p.).
maltrattamenti contro familiari e conviventi Art. 572 c.p. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
maltrattamenti contro familiari e conviventi caratteristiche della fattispecie reiterazione di fatti lesivi dell integrità fisica, della dignità o della libertà della persona (reato abituale) anche quando tali condotte, isolatamente considerate, potrebbero essere non punibili i «maltrattamenti» possono essere fisici o psicologici e consistere sia in fatti commissivi che in fatti omissivi non è richiesto un «dolo specifico», ma è sufficiente la consapevolezza e volontà di sottoporre in modo continuo e abituale il soggetto passivo a sofferenza fisica o morale procedibilità sempre di ufficio
istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia Art. 414 bis Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui allʹarticolo 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater e 609 quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa lʹapologia di uno o più delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.
associazione per delinquere Art. 416 c.p. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600- bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609- octies, quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.
prostituzione minorile Art. 600 bis c.p. E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
pornografia minorile Art. 600 ter c.p. E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivita' sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.
pene accessorie Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice conseguono: 1) la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive. ignoranza dell età della persona offesa Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.
Art. 609 bis c.p. violenza sessuale Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
violenza sessuale - aggravanti Art. 609 ter c.p. La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi: 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. 5 bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa. La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.
atti sessuali con minorenne Articolo 609 Quater Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
atti sessuali con minorenne - procedibilità art. 609 septies c.p. a querela, da proporre entro 6 mesi, irrevocabile di ufficio in caso di > fatto commesso dall ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza > fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell esercizio delle proprie funzioni > connessione con altro delitto procedibile di ufficio > vittima minore di 10 anni
corruzione di minorenne Art. 609 quinquies c.p. Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.
Art. 609 undecies c.p. adescamento di minorenni Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600- quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
comunicazione al tribunale per i minorenni Art. 609 decies c.p. Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609- quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni. Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.
obblighi degli operatori rispetto al procedimento penale obbligo di DENUNCIA (in quanto «incaricato di un pubblico servizio») a fronte di notizia di un REATO - procedibile di ufficio - di cui sia venuto a conoscenza nell esercizio o a causa del servizio senza ritardo alla Procura della Repubblica o ad un altra Autorità che a quella abbia l obbligo di riferire (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, ) atto scritto, firmato, con indicazione delle generalità complete del firmatario, depositato presso l ufficio o inviato per posta; può essere anche racconto orale che viene raccolto e messo a verbale da uno degli organi inquirenti. obbligo sanzionato penalmente (art. 362 c.p.)
della rete e nella rete per individuare un oggetto comune e un processo di lavoro
Ripensiamo al processo di lavoro Si considerano il processo e gli interventi messi in campo sia a protezione sia del minore sia delle sue relazioni familiari, supportando le competenze genitoriali Quindi si tratta di esplorare parallelamente gli interventi con: il minore ( valutazione del danno/trauma, allontanamento, valutazione nel contesto extra familiare, permanenza, preparazione alle dimissioni rientro in famiglia o altro) i genitori ( valutazione competenze genitoriali,sostegni, interventi, ecc.) Collocazione minore Recupero genitorialità (tentative) Decreto TM Way-out 29
L oggetto comune può essere individuato a partire dalle fasi del processo di intervento
Alcune caratteristiche che ne condizionano la rilevazione Sommerso: caratterizzato da forte spinta alla negazione. Da parte della famiglia Da parte dei professionisti Pericoloso: comporta conseguenze traumatiche a breve medio e lungo termine Famigliare: è sintomo specifico di una distorsione nelle relazioni famigliari
Le fasi e le domande La rilevazione : esiste un maltrattamento/abuso danno? La segnalazione e la protezione: quali sono le risorse esistenti per interrompere il mal-trattamento? L accertamento/ la valutazione : qual è il danno subito dal bambino? quali sono le risorse esistenti nella famiglia per cambiare? ( diagnosi e prognosi della famiglia) Il trattamento: quali sono gli interventi più adeguati per evitare recidive e conseguenze a lungo termine?
Le fasi: la segnalazione Le dimensioni rilevanti per cui valutare la necessità di aprire un percorso giudiziario sono: La gravità degli atti (e il danno) La negazione dei genitori
Contesto giudiziario GRAVITÀ TM Contesto semispontaneo NEGAZIONE
Segnalazione avvio della protezione La protezione è l intervento volto ad interrompere il maltrattamento, interponendosi tra gli autori e il bambino, laddove vi è elevata gravità e negazione La segnalazione all Autorità Giudiziaria legittima l intervento senza il consenso dei genitori
Accertamento valutazione del danno Esprime un parere prognostico in merito alla modificabilità delle difficoltà famigliari e in merito ai trattamenti necessari Si configura come diagnosi dinamica e prevede l interazione tra controllo e sostegno Prevede la costituzione di équipes integrate sul caso, anche di servizi diversi (servizio affidatario, servizi specialistici, comunità educative)
Valutazione in merito alla gravità del rischio per il bambino ed alla trattabilità della famiglia Prevede la costituzione di equipe pluri-disciplinare Sussistenza di una rete tra l Ente affidatario, comunità, terapeuta,etc.non solo formale ma costruita sulla condivisione del progetto Funzione di regia project manager
La protezione La protezione è l intervento volto ad interrompere la convivenza tra il bambino e chi gli procura un danno che ha un carattere di continuità ed è reiterato nel tempo. La protezione inizialmente è una condizione di sospensione, di per se non è una presa in carico
Le funzioni della presa in carico: elementi generali L interazione coerente tra le diverse istituzioni, linguaggi culture istituzionali e professionali rappresenta lo snodo cruciale per un sistema di intervento efficace L integrazione è necessaria sia a livello micro (relativo alla presa in carico di un bambino e della sua famiglia) sia a livello macro ovvero di sistema
Trattamento l elaborazione del trauma e la cura del danno subito dal bambino, la cura e il sostegno ai genitori e la riparazione delle relazioni famigliari Va connesso alla valutazione laddove si è strututrato un aggancio positivo con i genitori È compito dei servizi dedicati Avviene su multi livelli (psicologico, sociale, educativo)
Snodi critici e fattori che favoriscono l intervento
Snodi critici costituzione di équipes composte da professionisti diversi, appartenenti a servizi diversi connessione tra i servizi incaricati della protezione e i servizi terapeutici Lavoro in un contesto obbligatorio Superamento delle diffidenze professionale motivazione della famiglia Funzione di regia
Elementi facilitanti: formazione e supervisione considera le dimensioni cognitive, emotive ed organizzative Ha l obiettivo di favorire lo scambio e costruire linguaggi e punti di vista comuni Costruisce l integrazione Favorisceuna cultura della valutazione partecipata
Coordinamento rete interistituzionale Svolge una funzione di manutenzione del sistema complessivo Protegge le esigenze di connessione tra i servizi, Individua la collocazione strategica dei servizi e delle diverse istituzioni Concertazione, protocolli di intesa, ecc Valutazione adeguatezza delle risorse complessive