Violenza di genere Aspetti normativi

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1 Violenza di genere Aspetti normativi Matteo Schwarz Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione, Formazione, Dipartimento Malattie Infettive Parassitarie e Immunomediate, Istituto Superiore di Sanità, Roma La violenza contro le donne e i minori è un fenomeno sempre più frequente e ha effetti devastanti sulle vittime e su tutta la comunità, richiedendo adeguate politiche attive che riconoscano e contrastino il fenomeno della violenza e promuovano adeguati supporti per tutti gli individui che ne sono vittima. Scopo del presente lavoro è fornire un quadro delle principali strumenti normativi che consentono all operatore socio-sanitario di intervenire a sostegno delle vittime. Dobbiamo constatare che attualmente le risposte sociali a questo fenomeno risultano spesso troppo frammentate o insufficienti e che, sul piano culturale, è ancora scarso l investimento nella ricerca scientifica volto allo sviluppo di metodologie e strumenti operativi socio-sanitari confrontabili, quali buone prassi e linee guida d intervento formalmente adottati a livello locale e nazionale. L Organizzazione Mondiale della Sanità da tempo raccomanda a tutti gli Stati di dotarsi di un piano nazionale di prevenzione della violenza (Raccomandazione 1- WHO, 2002) e di metodologie di progettazione rigorose e scientifiche al fine di poter controllare e confrontare i risultati raggiunti e l efficacia delle azioni. **** Dal punto di vista normativo vi è una pluralità di fonti che possono essere tra loro distinte secondo la classificazione qui sotto riportata. Provvedimenti delle istituzioni internazionali 1979 Cedaw (Convenzione per l eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne) 1985 Conferenza mondiale dell Onu sulle donne di Nairobi

2 1993 Conferenza delle Nazioni Unite sui diritti umani di Vienna 1994 IV Conferenza mondiale sulle donne-pechino 1995 OMS Prevenzione della violenza: una priorità della sanità pubblica 1998 ONU Prevenzione del crimine e misure di giustizia penale per eliminare la violenza contro le donne Legislazione europea 1986 Risoluzione sulla violenza contro le donne 1997 Consiglio d Europa Piano d azione per combattere la violenza contro le donne 1997 Risoluzione sulla necessità di una campagna di totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne 1999 Nuova risoluzione sulla violenza contro le donne 2000 Consiglio d Europa Programma di azione comunitario per combattere la violenza sui bambini, i giovani e le donne 2001 Consiglio d Europa Salvaguardia delle donne dalle violenze 2005 Linee guida centri per il trattamento degli uomini violenti 2009 Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 sull eliminazione della violenza contro le donne 2011 Direttiva 2011/99/UE sugli ordini di protezione 2011 Direttiva 2011/92 sull abuso sessuale su minori 2011 Convenzione del Consiglio d Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata ad Istanbul l 11 maggio 2011 e ratificata dall Italia il 27 settembre Normativa italiana Codice penale: art. 609-bis (Violenza sessuale) art. 609-ter (Circostanze aggravanti) art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne) art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne) art. 609-sexies (Ignoranza dell età della persona offesa)

3 art. 609-septies (Querela di parte) art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) art. 609-nonies (Pene accessorie ed altri effetti penali) art. 609-decies (Comunicazione al tribunale per i minorenni) art. 612 bis (Atti persecutori) Legge 15 febbraio 1996, n. 66, Norme contro la violenza sessuale Legge 4 aprile 2001, n. 154, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Convertito in legge dalla L. 23 aprile 2009, n Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking L. n. 77/2013, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta a Istanbul l 11 maggio decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province Protocollo ANCI - D.i.Re di collaborazione per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Normative regionali Abruzzo L.R n. 31 Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate Basilicata L.R n. 11 Spazi di confronto al femminile di modifica ed integrazione alla legge regionale 26 novembre 1991, n. 27 ; L.R n. 26 Istituzione osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori ; L.R n. 9 Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori di reati di violenza sessuale

4 Calabria L.R n. 20 Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà Campania L.R n. 2 Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere. L.R n. 11 Istituzione di centri e case di accoglienza ed assistenza per le donne maltrattate Friuli-Venezia Giulia L.R n. 17 Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà ; L.R n. 7 Interventi regionali per l informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell ambiente di lavoro Lazio L.R n. 16 Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne ; L.R n. 64 Norme per l istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate nella Regione Lazio Liguria L.R n. 12 Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza Lombardia, L.R. n. 11/2012, Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza Marche L.R n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne Piemonte L.R n. 16 Istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio. ; L.R n. 11 Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti Sardegna L.R n. 8 Norme per l istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza Sicilia, L.R. n. 3/2012, Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere Toscana L.R n. 59 Norme contro la violenza di genere. Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma L.P n. 10 Istituzione del servizio Casa delle donne Umbria L.R n. 6 Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria.

5 Valle d aosta, L.R. n. 4/2013, Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere. Veneto, L.R. n. 5/2013, Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne. **** L attuale sistema sanzionatorio e le problematiche applicative La legge 15 ottobre 2013, n. 119 ha convertito con modifiche il decreto legge n. 93/2013, introducendo diverse innovazioni al codice penale in materia di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori, oltre a diverse modifiche in materia di processo penale. Cercheremo qui di compiere una breve analisi sulle più importanti misure introdotte dal provvedimento, con particolare riguardo alle questioni sorte in sede di prima applicazione. Norme di riferimento aggiornate 609-bis. Violenza sessuale Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. 609-ter. Circostanze aggravanti La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609- bis sono commessi:

6 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il ge-nitore, anche adottivo, il tutore; 5-bis) all interno o nelle immediate vicinanze di istituto d istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa; 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero co-lui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza; 5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci. 609-quater. Atti sessuali con minorenne Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici;

7 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un mino-renne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. 609-quinquies. Corruzione di minorenne Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena è aumentata. a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

8 La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza. 609-octies. Violenza sessuale di gruppo La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. 609-septies. Querela di parte. I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio: 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.

9 Altre fattispecie penali di rilievo 612-bis. Atti persecutori. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con con-dotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o tele-matici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona tra-visata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio Maltrattamenti contro familiari e conviventi. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

10 Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. 600-bis. Prostituzione minorile. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro a euro chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni di-ciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro a euro ter. Pornografia minorile. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro a euro chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o di-vulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro a euro

11 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro a euro Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro a euro Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione de-gli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali **** Una prima modifica, con portata generale, è quella impressa dalla nuova aggravante prevista al numero 11-quinquies) dell art.61 c.p. L intenzione del legislatore compatibilmente con la ragione normativa dell intero provvedimento è quella di aggravare il trattamento sanzionatorio in occasione dei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale (art. 575 ss.), contro la libertà personale (art. 605 ss.) nonché per il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572), in particolare quando il fatto è commesso in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza. Assume quindi una rilevanza giuridica autonoma la c.d. violenza assistita, da intendersi come il complesso di ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo, nel breve e lungo termine, sui minori costretti ad assistere ad episodi di violenza. La legge di conversione nel chiaro intento di fornire delle risposte incisive ai numerosi fenomeni di violenza domestica è intervenuta anche sull aggravante di cui al primo comma, n. 5 dell art. 609 ter c.p., in particolare, innalzando l età della vittima di violenza sessuale perpetrata dall ascendete, dal

12 genitore o dal tutore, da sedici a diciotto anni. Inoltre ha confermato le nuove ipotesi aggravate nei confronti di donna in stato di gravidanza (5-ter) e nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza (5-quater). La medesima legge ha esteso l obbligo di comunicazione - da parte del Procuratore della Repubblica - al Tribunale per i minorenni, nelle ipotesi in cui si procede per i reati di maltrattamenti in famiglia o di atti persecutori commessi in danno di minori o da uno dei genitori di un minorenne ai danni dell altro genitore (609 decies). Di particolare rilevanza pratica le modifiche apportate all'articolo 612 bis del codice penale, che ne hanno parzialmente ridisegnato l ambito applicativo, sia sotto il profilo sanzionatorio, sia sotto il profilo processuale. Il secondo comma dell articolo viene sostituito, prevedendo un aggravamento di pena se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La legge di conversione ha così recepito le osservazioni critiche che sono state avanzate nei confronti della nuova fattispecie degli atti persecutori (c.d. Stalking). La legge n. 119/13 interviene anche in tema di procedibilità. Si ritiene utile, a tale riguardo, riportare uno schema che riassume gli aspetti principali dell attuale quadro normativo in materia di perseguibilità.

13 TITOLO DI REATO PERSEGUIBILITÀ ORDINARIA ECCEZIONI Violenza sessuale (609- bis) Atti sessuali con minorenne (609-quater) Corruzione di minorenne (609- quinquies) Violenza sessuale di gruppo (609- octies) Atti persecutori (612-bis) (Scheda di sintesi fornita Andrea Gentilomo) Querela della persona offesa Querela della persona offesa Perseguibilità d ufficio Perseguibilità d ufficio Querela della persona offesa (sei mesi), remissione solo processuale Perseguibilità d ufficio se: - dal genitore, anche adottivo, o dal tutore ANCHE PER VITTIMA MAGGIORENNE - il fatto è commesso da un pubblico ufficiale - la vittima ha meno di 18 anni - il delitto è connesso con altro delitto perseguibile d ufficio* Perseguibilità d ufficio se: - il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; - il delitto è connesso con altro delitto perseguibile d ufficio* - età della vittima <10 anni Querela irrevocabile: se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici Perseguibilità d ufficio se: vittima minore (<18 anni) o affetta da disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oppure quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio * 576 c.p., n 5: in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies. Richiamato dall art. 585 che disciplina l aggravamento delle lesioni personali (582 c.p.). In altri termini, la lesione personale provocata in occasione della commissione di violenza sessuale (609 bis c.p.), violenza sessuale di gruppo (609-octies), maltrattamenti contro familiari e conviventi (572 c.p.), prostituzione minorile (600-bis c.p.), pornografia minorile (600-ter c.p.) è aggravata e, quindi, perseguibile d ufficio.

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