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COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE Bruxelles, 28 marzo 2018 Rev 1 AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEL DIRITTO D'AUTORE Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato 1 preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'europa centrale) ("data del recesso") 2. Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo" 3. La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l Unione europea e le autorità nazionali, ma anche i privati. Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione delle persone interessate sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo. Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, le norme unionali nel settore del diritto d'autore non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso. 1. I PRINCIPALI ACCORDI (MULTILATERALI) INTERNAZIONALI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE DISCIPLINERANNO LA RELAZIONE TRA L'UNIONE E IL REGNO UNITO NEL SETTORE DEL DIRITTO D'AUTORE Il Regno Unito e l'unione sono parti contraenti di numerosi tra i principali accordi (multilaterali) internazionali in materia di diritto d'autore, come il trattato dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sui diritti d'autore (trattato WCT), il trattato dell'ompi sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi 1 2 3 I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono tuttora in corso. A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva. Un paese terzo è un paese che non è membro dell'unione europea.

(trattato WPPT) 4 e l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS) 5. 6 Conformemente agli obblighi derivanti da tali accordi, in particolare dai principi di "trattamento nazionale" e di "nazione più favorita" in relazione ai cittadini e alle persone giuridiche che soddisfano i criteri di ammissibilità alla protezione nell'ambito di applicazione dell'accordo TRIPS, dalla data del recesso il quadro internazionale disciplinerà i seguenti aspetti: la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi (ad esempio i diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione, noleggio, comunicazione e messa a disposizione riconosciuti agli autori e, se del caso, anche ai titolari dei diritti connessi, come i produttori di fonogrammi, gli artisti interpreti o esecutori e gli organismi di radiodiffusione); la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi; gli obblighi relativi alle misure tecnologiche di protezione e alle informazioni sul regime dei diritti; le banche dati, fatto salvo quanto indicato di seguito; i programmi per computer; le topografie di prodotti a semiconduttori; l'applicazione della normativa sul diritto d'autore (che rientra fra i diritti di proprietà intellettuale contemplati dalla parte 3 dell'accordo TRIPS), comprese le misure alla frontiera. È opportuno osservare che gli accordi multilaterali internazionali citati non prevedono, per quanto concerne determinati diritti e, ove opportuno, le eccezioni o i limiti applicabili a tali diritti, lo stesso tipo né lo stesso livello di protezione attualmente previsto dalla normativa dell Unione in materia di diritto d'autore. In aggiunta, la normativa dell Unione prevede determinate forme di lex specialis o specifiche misure transfrontaliere a vantaggio dei titolari dei diritti o degli utenti nel mercato interno e/o per la gestione dei diritti che non trovano equivalente nelle convenzioni internazionali. In tale contesto, nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi le conseguenze del recesso del Regno Unito saranno in particolare quelle di seguito delineate.. 4 5 6 http://www.wipo.int/treaties/en/. https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm. Il Regno Unito è inoltre parte della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, a differenza dell'unione. A norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del trattato WCT, l'unione è tuttavia tenuta ad applicare gli articoli da 1 a 21 e l'appendice della convenzione di Berna. 2

2. CONSEGUENZE SPECIFICHE NEL SETTORE DEL DIRITTO D'AUTORE Emittenti: la direttiva 93/83/CEE sul coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo 7 stabilisce tra l'altro che la comunicazione al pubblico via satellite si configura unicamente nello Stato membro in cui sono inseriti i segnali di radiodiffusione; ciò consente di localizzare gli atti di pertinenza del diritto d'autore ai fini del rilascio delle autorizzazioni. Di conseguenza, al fine di trasmettere un'opera o altri elementi, le emittenti sono tenute unicamente ad acquisirne i diritti nello Stato membro in cui viene inserito il segnale. Dalla data del recesso le emittenti nel Regno Unito che prestino servizi di radiodiffusione via satellite transfrontalieri a clienti unionali non beneficeranno più del meccanismo previsto dalla direttiva e dovranno acquisire i diritti in tutti gli Stati membri in cui giunge il segnale. Analogamente, le emittenti nell'unione che prestino servizi di radiodiffusione via satellite transfrontalieri a clienti nel Regno Unito non potranno più beneficiare del meccanismo previsto dalla direttiva e, se vogliono trasmettere nel Regno Unito, dovranno acquisire i diritti da tutti i titolari dei diritti pertinenti. Gestione collettiva dei diritti (diritti online su opere musicali): l'articolo 30 della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno 8 stabilisce l'obbligo per un organismo di gestione collettiva di rappresentare un altro organismo di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali (per i diritti online su opere musicali) in determinati casi. Dalla data del recesso gli organismi unionali di gestione collettiva non saranno soggetti all'obbligo di rappresentare organismi di gestione collettiva con sede nel Regno Unito per la concessione di licenze multiterritoriali in conformità all'articolo 30 della direttiva 2014/26/UE e viceversa. Opere orfane: alcuni istituti culturali nell'unione possono beneficiare di un sistema di riconoscimento reciproco delle opere orfane previsto dalla direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane 9. Tale sistema consente loro di digitalizzare e mettere a disposizione un'opera online in tutti gli Stati membri una volta che tale opera sia riconosciuta come opera orfana in uno Stato membro. Dalla data del recesso il meccanismo di riconoscimento reciproco previsto dalla direttiva 2012/28/UE non si applicherà più tra il Regno Unito e l'unione. Di conseguenza, le opere orfane che sono state riconosciute nel Regno Unito entro la data del recesso non saranno più riconosciute nell'unione a norma della direttiva 2012/28/UE; lo stesso accadrà per le opere orfane riconosciute nell'unione, dato che il sistema di riconoscimento reciproco a norma della direttiva 2012/28/UE non sarà più disponibile nel Regno Unito. Ciò significa quindi che agli istituti culturali nell'unione 7 8 9 Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, p. 15). Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72). Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5). 3

non saranno più consentiti gli utilizzi delle opere orfane del Regno Unito previsti dalla direttiva, in particolare per quanto riguarda la loro messa a disposizione online, e viceversa. Accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa: la direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto dal diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa 10 introduce un'eccezione obbligatoria a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e delle entità autorizzate operanti per conto di tali persone. La direttiva prevede inoltre che tali entità autorizzate possano avvalersi dell'eccezione a vantaggio di un beneficiario o di un'altra entità autorizzata in un altro Stato membro e che i beneficiari e le entità autorizzate possano avere accesso a una copia in formato accessibile da un'entità autorizzata stabilita in qualsiasi Stato membro. Dalla data del recesso i residenti nel Regno Unito non potranno più ottenere copie in formato accessibile da entità autorizzate nell'unione nel quadro della direttiva (UE) 2017/1564. Allo stesso modo, nemmeno le entità autorizzate e i beneficiari nell'unione potranno ottenere copie in formato accessibile dalle entità autorizzate nel Regno Unito. Lo scambio di copie in formato accessibile tra l'unione e i paesi terzi che hanno ratificato il trattato di Marrakech 11 è disciplinato dal regolamento (UE) 2017/1563 12 relativo allo scambio transfrontaliero tra l'unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. In tale contesto è importante osservare che il Regno Unito attualmente non è parte del trattato di Marrakech. Portabilità dei contenuti online: il regolamento (UE) 2017/1128 relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno 13 stabilisce che la prestazione di un servizio di contenuti online a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro, nonché l'accesso a tale servizio e la 10 11 12 13 Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 6). Tale direttiva deve essere recepita entro l'11 ottobre 2018. Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Regolamento (UE) 2017/1563 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativo allo scambio transfrontaliero tra l'unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 1). Il regolamento si applica a decorrere dal 12 ottobre 2018. Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1). Tale regolamento si applica dal 1º aprile 2018. 4

sua fruizione da parte dell'abbonato si considerano come avvenuti esclusivamente nello Stato membro di residenza dell'abbonato. Dalla data del recesso, i residenti nel Regno Unito non potranno più beneficiare dei loro abbonamenti a contenuti digitali quando viaggiano nell'unione; i prestatori di servizi di contenuti online stabiliti nel Regno Unito dovranno rispettare le norme dello Stato membro o degli Stati membri dell'unione pertinenti in cui intendano prestare servizi ai propri abbonati, compreso l'obbligo di acquisire tutti i diritti pertinenti per tali Stati membri. Diritto sui generis sulle banche dati: l'articolo 7 della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati 14 accorda tutela al costitutore di una banca dati negli Stati membri dell'unione a determinate condizioni ("diritto sui generis sulle banche dati"). L'articolo 11 della direttiva 96/9/CE restringe il novero dei beneficiari della tutela basata sul diritto sui generis ai costitutori di banche dati (o ai titolari dei diritti) che sono cittadini di uno Stato membro o che risiedono abitualmente nel territorio dell'unione, oppure alle imprese e alle società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'unione (ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'unione). Dalla data del recesso, i cittadini del Regno Unito (tranne quelli che risiedono abitualmente nell'unione) e le imprese e società costituite secondo la normativa del Regno Unito non potranno più mantenere o ottenere un diritto sui generis sulle banche dati in relazione a banche dati nell'unione 15. Allo stesso modo, i cittadini e le imprese e società degli Stati membri dell'unione non potranno mantenere o ottenere un diritto sui generis sulle banche dati in relazione a banche dati nel Regno Unito. Il sito web della Commissione europea sul mercato unico digitale riporta informazioni generali sul diritto d'autore: https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/policies/copyright. Se necessario, tali pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni. Commissione europea Direzione generale Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie 14 15 Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20). Per quanto concerne le banche dati tutelate prima della data del recesso, l'unione si adopera per stabilire soluzioni nell'accordo di recesso, d'intesa con il Regno Unito. I principi fondamentali della posizione dell'unione relativa ai diritti di proprietà intellettuale (comprese le indicazioni geografiche) sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paperintellectual-property-rights-including-geographical-indications_it. 5