COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

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1 COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE Bruxelles, 1 febbraio 2018 Rev1 AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI RECESSO DEL REGNO UNITO E LEGISLAZIONE ALIMENTARE DELL'UNIONE Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato 1 preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore del 30 marzo 2019 (ora dell'europa centrale) ("data del recesso") 2. Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo" 3. La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'unione e le autorità nazionali, ma anche i privati. Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione degli operatori del settore alimentare sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo. Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, la legislazione alimentare dell'unione non si applicherà più al Regno Unito dalla data del recesso 4. Le conseguenze giuridiche illustrate di seguito derivano dalla I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono in corso. A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva. Un paese terzo è un paese che non è membro dell'unione europea. Cfr. l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell' , pag. 1). Il presente avviso concerne inoltre le norme unionali sulla produzione biologica. Il presente avviso non concerne i regimi di qualità dell'unione [denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP)]. Il presente avviso non concerne nemmeno l'introduzione nell'unione di scorte personali di prodotti di origine animale a carattere non commerciale che formano parte del bagaglio dei viaggiatori o formano oggetto di piccole spedizioni a privati o sono ordinate a distanza (ad esempio per posta, telefono o internet) e sono consegnate al consumatore [cfr. il regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009, relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 (GU L 77 del , pag. 1)].

2 legislazione alimentare dell'unione per quanto riguarda gli alimenti provenienti da paesi terzi (vale a dire importati) immessi sul mercato dell'unione a 27 a decorrere dalla data del recesso 5. Il presente avviso riguarda anche gli alimenti provenienti dalle isole Normanne e dall'isola di Man ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI E INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI, BOLLATURA SANITARIA E MARCHIATURA DI IDENTIFICAZIONE La legislazione alimentare dell'unione armonizza l'etichettatura degli alimenti immessi sul mercato unionale. Le norme applicabili sono contenute in particolare nei seguenti atti legislativi dell'unione: regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori 7 ; regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari 8 ; regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso 9 ; regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati 10 e regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da Per quanto riguarda le merci, compresi gli alimenti, immesse sul mercato dell'unione prima della data del recesso, l'unione si adopera per stabilire soluzioni nell'accordo di recesso, d'intesa con il Regno Unito. I principi fondamentali della posizione dell'unione relativa alle merci, compresi gli alimenti, immesse sul mercato a norma del diritto dell'unione prima della data del recesso sono disponibili al seguente indirizzo: Si segnala che i principi fondamentali della posizione dell'unione relativa alle merci si basano su una definizione unica di "immissione sul mercato" ("prima messa a disposizione sul mercato"). Regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (GU L 68 del , pag. 1). GU L 304 del , pag. 18. GU L 404 del , pag. 9. GU L 181 del , pag. 35. GU L 268 del , pag. 1. 2

3 organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE 11 ; regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli 12 ; legislazione dell'ue relativa alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose 13 e al miele 14 ; regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici 15. Le norme unionali sull etichettatura si applicano a tutti gli alimenti immessi sul mercato dell'unione, a prescindere dal luogo di produzione degli stessi. In determinati casi la legislazione alimentare dell'unione potrà esigere qualche modifica dell'etichettatura degli alimenti immessi sul mercato unionale in conseguenza del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, il Regno Unito sarà un paese terzo. Seguono alcuni esempi: indicazione obbligatoria dell'origine del prodotto alimentare, nei casi in cui tale indicazione faccia riferimento all origine UE o non UE 16 ; indicazione obbligatoria del nome o della ragione sociale e dell'indirizzo dell'operatore dell'unione a 27 che importa alimenti dal Regno Unito 17 ; bollatura sanitaria o marchiatura di identificazione obbligatorie a norma dell articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004. A decorrere dalla data del recesso, sul bollo sanitario 18 o sul marchio di identificazione 19 non figurerà più GU L 268 del , pag. 24. GU L 347 del , pag Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 39 del , pag. 16). Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del , pag. 47). GU L 189 del , pag. 1. Cfr., ad esempio, l'etichettatura "agricoltura UE" e "agricoltura non UE" conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, o l'etichettatura del miele come "miscela di mieli originari dell'ue" o "miscela di mieli non originari dell'ue" [articolo 2, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2001/110/CE del Consiglio]. Articolo 8, paragrafo 1, e articolo 9, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU L 304 del , pag. 18) Allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004. Allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/

4 l'abbreviazione "CE" 20 21, che è riservata agli stabilimenti ubicati nell'unione, ma figurerà solo il nome del paese (per intero o con il codice ISO a due lettere) in cui è ubicato lo stabilimento. Gli operatori del settore alimentare sono invitati a valutare la necessità di apportare eventuali modifiche all'etichettatura degli alimenti immessi sul mercato dell'unione a 27 a decorrere dalla data del recesso. 2. INGREDIENTI ALIMENTARI, COMPOSIZIONE DEGLI ALIMENTI, LIMITI DI CONTAMINANTI E DI RESIDUI; MATERIALI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI A norma della legislazione alimentare dell'unione, determinati alimenti possono essere immessi sul mercato solo se sono stati approvati dalla Commissione (ad esempio gli additivi alimentari 22, gli aromi alimentari 23, gli aromatizzanti di affumicatura 24, le vitamine e i minerali utilizzati negli alimenti 25, anche negli integratori alimentari 26, come pure tutti i nuovi alimenti 27 ) o se il singolo richiedente ha ottenuto l autorizzazione della Commissione (ad esempio gli alimenti geneticamente modificati 28 ) Allegato I, sezione I, capo III, punto 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 854/2004. Allegato II, sezione I, parte B, punto 8, del regolamento (CE) n. 853/2004. Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del , pag. 16). Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti (GU L 354 del , pag. 34). Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del , pag. 1). Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del , pag. 26). Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del , pag. 51). Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 dell' , pag. 1). Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del , pag. 1). 4

5 Taluni alimenti sono soggetti a prescrizioni in materia di composizione 29 e la legislazione alimentare dell'unione stabilisce limiti per i contaminanti e livelli massimi di residui delle sostanze attive 32. I materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari immessi sul mercato unionale sono soggetti alle norme dell'unione 33 e alcuni di tali materiali sono soggetti ad ulteriori misure specifiche. Il diritto unionale sugli ingredienti alimentari e sulla composizione degli alimenti, come pure la legislazione dell'unione che stabilisce limiti per i contaminanti e i residui negli alimenti, si applicano a tutti gli alimenti immessi sul mercato unionale, a prescindere dal luogo di produzione dell'alimento. Lo stesso vale per i materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari L ONERE, INCOMBENTE AGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE E AI TITOLARI D AUTORIZZAZIONI, O AI LORO RAPPRESENTANTI, DI ESSERE STABILITI NELL'UNIONE; PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE UNIONALE TRAMITE UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE Secondo la legislazione alimentare dell'unione, in determinati casi gli operatori del settore alimentare, i titolari di un'autorizzazione o i loro rappresentanti devono Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso (GU L 181 del , pag. 35). Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del , pag. 1). Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 164 del , pag. 45). Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale (GU L 70 del , pag. 1); regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale (GU L 152 del , pag. 11). Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 338 del , pag. 4). Per taluni prodotti agricoli originari dei paesi terzi il diritto unionale stabilisce inoltre tolleranze massime di radiocesio, che vengono verificate al momento dell'importazione nell'unione [cfr. il regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (GU L 201 del , pag. 1)]; regolamento (CE) n. 1609/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa un elenco dei prodotti esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (GU L 185 del , pag. 27) e regolamento (CE) n. 1635/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (GU L 306 del , pag. 3). 5

6 essere stabiliti nell'unione. Ad esempio, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, il richiedente l autorizzazione o il suo rappresentante deve essere stabilito nell'unione. A decorrere dalla data del recesso gli stabilimenti nel Regno Unito non soddisferanno più tale onere. Secondo la legislazione alimentare dell'unione, in determinati casi le autorizzazioni unionali richiedono la presentazione di un fascicolo per la domanda di autorizzazione tramite l'autorità competente di uno Stato membro dell'unione. Seguono alcuni esempi: a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1935/2004 relativo ai materiali a contatto con i prodotti alimentari, le richieste di autorizzazione per le sostanze devono essere effettuate tramite l'autorità competente di uno Stato membro dell'unione; a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati le domande di autorizzazione devono essere inviate all'autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) tramite l'autorità competente di uno Stato membro. A decorrere dalla data del recesso le domande non potranno essere più presentate tramite le autorità competenti del Regno Unito. 4. NORME RELATIVE ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI/NORME RELATIVE ALL'IGIENE DEGLI ALIMENTI, IRRADIAZIONE DEGLI ALIMENTI, PRODUZIONE BIOLOGICA La legislazione alimentare dell'unione stabilisce norme applicabili alla produzione di alimenti nell'unione e nei paesi terzi qualora tali alimenti siano immessi sul mercato unionale. La legislazione alimentare dell'unione prevede anche controlli specifici svolti al momento dell'ingresso degli alimenti nell'unione Alimenti di origine animale 35 A decorrere dalla data del recesso sarà vietata l'importazione nell'unione a 27 di alimenti di origine animale dal Regno Unito, a meno che non siano soddisfatti determinati requisiti, tra cui i seguenti: il Regno Unito dovrà figurare in un elenco compilato dalla Commissione a fini di salute pubblica 36 e di polizia sanitaria. 37 Per quanto riguarda l'inserimento di un La decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del , pag. 9) e il regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009 (GU L 12 del , pag. 1) stabiliscono norme specifiche per quanto riguarda i "prodotti composti" (vale a dire gli alimenti destinati al consumo umano contenenti sia prodotti trasformati di origine animale sia prodotti di origine vegetale). Articolo 11 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del , pag. 206). 6

7 paese terzo in un elenco, si applicano l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/ , l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 854/2004 e l'articolo 8 della direttiva 2002/99/CE del Consiglio; lo stabilimento nel Regno Unito dal quale gli alimenti sono spediti, e nel quale sono stati ottenuti o preparati, dovrà figurare in un elenco compilato dalla Commissione a fini di salute pubblica. Per quanto riguarda l'inserimento degli stabilimenti in un elenco si applicano l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 853/2004 e l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004; il Regno Unito dovrà figurare in un elenco compilato dalla Commissione come paese terzo provvisto di un piano di sorveglianza dei residui approvato conformemente alla direttiva 96/23/CE 39 per gli animali e i prodotti di origine animale ivi specificati. Per quanto riguarda l'inserimento di un paese terzo in un elenco si applica il capo VI della direttiva 96/23/CE; gli alimenti importati dovranno soddisfare tutte le prescrizioni in materia di igiene degli alimenti di cui agli articoli da 4 a 6 del regolamento (CE) n. 852/ e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 853/ La possibilità di conseguire gli standard igienici dell'unione mediante misure nazionali ("disposizioni in materia di flessibilità") conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 852/2004, all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 854/2004 cesserà di applicarsi al Regno Unito. Gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale devono provvedere affinché l'importazione avvenga esclusivamente se sono rispettate le suddette condizioni 42. A decorrere dalla data del recesso l adempimento di tali requisiti sarà verificato al momento dell'entrata nell'unione a 27 mediante controlli di frontiera obbligatori presso il primo punto di entrata nel territorio dell'unione: tali alimenti potranno entrare nell'unione a 27 solo attraverso "posti d'ispezione frontalieri riconosciuti" 43 ; Articolo 8 della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del , pag. 11). Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del , pag. 55). Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (GU L 125 del , pag. 10). Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del , pag. 1). Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del , pag. 55). Articolo 6, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 853/

8 ciascuna partita sarà sottoposta a controlli documentali e di identità, nonché a controlli materiali con una frequenza adeguata 44 ; ciascuna partita dovrà essere accompagnata da un certificato conforme alla legislazione alimentare dell'unione Alimenti di origine non animale A differenza di quanto avviene per gli alimenti di origine animale, l'importazione di alimenti di origine non animale non è subordinata alla registrazione dei paesi terzi e degli stabilimenti in appositi elenchi 47. Gli Stati membri dell'unione devono effettuare controlli ufficiali periodici sugli alimenti di origine non animale importati. Tali controlli sono organizzati sulla base del piano di controllo nazionale pluriennale e dei rischi potenziali. I controlli devono coprire tutti gli aspetti della normativa alimentare. In caso di rischi noti o emergenti, possono applicarsi le norme unionali che prevedono un livello accresciuto di controlli ufficiali presso i punti di entrata designati nell'unione 48. Al fine di garantire la protezione fitosanitaria degli Stati membri dell'unione a 27 si applicano inoltre le seguenti norme fitosanitarie dell'unione: è vietata l'importazione di tuberi della specie Solanum L. (patate da consumo) e relativi ibridi 49. Per quanto riguarda le eccezioni si applica l'allegato III, parte A, punto 12, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio; Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del , pag. 1). A seconda dell'alimento in questione, si veda la decisione 94/360/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi (GU L 158 del , pag. 41). Articolo 14 del regolamento (CE) n. 854/2004. Articolo 9 della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del , pag. 11). Ad eccezione dei germogli, nel cui caso si applica un regime specifico [si veda il regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, sul riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli (GU L 68 del , pag. 24)]. Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del , pag. 11). Allegato III, parte A, punto 12, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del , pag. 1). 8

9 l'importazione di determinati prodotti ortofrutticoli è soggetta a requisiti specifici 50 ; l'importazione degli alimenti che figurano nell'allegato V della direttiva 2000/29/CE (alcuni dei quali sono soggetti ai requisiti in materia di importazione di cui al punto precedente) richiede un certificato fitosanitario. Il 100 % di tali alimenti è soggetto a controlli documentali presso il punto di entrata. Sono inoltre soggetti a controlli di identità e materiali, anche se con frequenze minime prescritte in funzione del rischio che presentano Alimenti irradiati Gli alimenti trattati con radiazioni ionizzanti sono disciplinati dal diritto unionale 52. A decorrere dalla data del recesso sarà vietata l'importazione nell'unione a 27 di prodotti alimentari irradiati dal Regno Unito, a meno che gli impianti di irradiazione nel Regno Unito non figurino in un elenco compilato dalla Commissione. Per quanto riguarda l'inserimento di un paese terzo in un elenco si applica l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE Materiali e oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti A norma del diritto unionale i titolari dell autorizzazione devono notificare alla Commissione i siti di fabbricazione o di riciclo nei paesi terzi in cui ha luogo il processo di riciclo autorizzato dei materiali e degli oggetti di plastica CERTIFICATI PER LA PRODUZIONE BIOLOGICA A norma del regolamento (CE) n. 834/ solo i prodotti conformi alle prescrizioni di tale regolamento possono recare termini riferiti al metodo di produzione biologico (ad esempio, biologico, bio, eco ecc.) o il logo biologico dell'unione. A norma dell'articolo 29, dell'articolo 27, paragrafo 4, e dell'articolo 2, lettera n), del regolamento (CE) n. 834/2007, le autorità di controllo e gli organismi di controllo degli Stati membri dell'unione sono competenti a rilasciare agli operatori documenti giustificativi (certificati) necessari per immettere tali prodotti sul mercato unionale Allegato IV, parte A, della direttiva 2000/29/CE. Articolo 13 bis della direttiva 2000/29/CE. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del , pag. 16). Articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti (GU L 86 del , pag. 9). Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del , pag. 1). 9

10 Per i prodotti immessi sul mercato dell'unione a 27 a decorrere dalla data del recesso, i certificati rilasciati dalle autorità e dagli organismi di controllo nel Regno Unito non saranno più validi. L'importazione di prodotti biologici dal Regno Unito sarà soggetta alle norme di cui al titolo VI del regolamento (CE) n. 834/2007. A tal fine è necessario, in particolare, che il Regno Unito figuri in un elenco a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, o che un organismo di cui all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 abbia rilasciato un certificato. I siti web della Commissione sull'importazione di alimenti ( e sull'agricoltura biologica ( riportano informazioni generali riguardanti la legislazione alimentare dell'unione relativa agli alimenti importati e all'agricoltura biologica. Se necessario, le pagine pertinenti saranno aggiornate con ulteriori informazioni. Commissione europea Direzione generale Salute e sicurezza alimentare Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale 10

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