REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del
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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2013) 5405 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori per quanto riguarda le informazioni sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti IT IT
2 RELAZIONE 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO Il regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine 1, stabilisce norme armonizzate in materia di informazioni fornite ai consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti. Esso definisce in particolare norme armonizzate sull'impiego delle diciture "senza glutine" e "con contenuto di glutine molto basso". Tale regolamento è stato adottato a norma della direttiva 2009/39/CE 2 che stabilisce il quadro normativo per i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, i cosiddetti "alimenti dietetici". Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori 3 stabilisce norme sulle informazioni da fornire per tutti gli alimenti, compresi i prodotti alimentari non preimballati, circa la presenza di ingredienti, quali ingredienti contenenti glutine, con effetti allergenici o causanti intolleranza scientificamente dimostrati, in modo da consentire ai consumatori, in particolare a quelli che soffrono di allergie o intolleranze alimentari come le persone intolleranti al glutine, di compiere scelte consapevoli per la loro sicurezza. La direttiva 2009/39/CE ed il regolamento (CE) n. 41/2009 saranno abrogati dal regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, alimenti destinati a fini medici speciali e sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso 4. È ad ogni modo opportuno che i consumatori continuino ad essere correttamente informati e non siano indotti in errore o confusi dalle informazioni sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta nei prodotti alimentari fornite dagli operatori del settore alimentare dopo l'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009. A tal fine è necessario trasferire le norme esistenti in un diverso quadro giuridico. In questo contesto il regolamento (UE) n. 609/2013 dispone che, per motivi di chiarezza e coerenza, le norme sull'uso delle dichiarazioni "senza glutine" e "con contenuto di glutine molto basso" vadano disciplinate a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011. A norma dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, occorre che le informazioni fornite dagli operatori del settore alimentare non inducano in errore il consumatore, non siano ambigue né confuse per il consumatore e siano, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti. A tale scopo l'articolo 36, paragrafo 3, del suddetto regolamento attribuisce alla Commissione il compito di adottare atti di esecuzione per l'applicazione delle prescrizioni di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo in determinati casi specifici ivi stabiliti. Per assicurare che i consumatori siano correttamente informati e non siano indotti in errore o confusi da informazioni contrastanti fornite dagli operatori del settore GU L 16 del , pag. 3. GU L 124 del , pag. 21. GU L 304 del , pag. 18. GU L 181 del , pag. 35. IT 2 IT
3 alimentare, l'articolo 36, paragrafo 4, del suddetto regolamento dispone che la Commissione possa prevedere, mediante atti delegati, altri casi rispetto a quelli di cui all'articolo 36, paragrafo 3, per la fornitura di informazioni sui prodotti alimentari, per i quali essa dovrà adottare atti di esecuzione per l'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 dell'articolo in questione. Il presente regolamento delegato modifica l'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, completandolo con l'aggiunta di una nuova lettera d): "informazioni sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti". Successivamente all'adozione la Commissione intende predisporre un atto di esecuzione in base alla versione modificata dell'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 al fine di trasferire le norme del regolamento (UE) n. 41/2009 della Commissione nel nuovo quadro legislativo del regolamento (UE) n. 1169/ CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO Per il presente progetto di regolamento della Commissione è stato consultato il gruppo di esperti sul regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori. La consultazione si è tenuta durante la riunione del gruppo di esperti del 24 maggio 2013 in base ad un documento di lavoro predisposto dai servizi della Commissione. L'approccio in esso descritto dalla Commissione ha ricevuto l'avallo degli esperti. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO La base giuridica del presente regolamento delegato è l'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il presente regolamento delegato modifica l'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, completandolo con l'aggiunta di una nuova lettera d): "informazioni sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti". IT 3 IT
4 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori per quanto riguarda le informazioni sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori 5, in particolare l'articolo 36, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, le informazioni che possono essere fornite dagli operatori del settore alimentare non devono indurre in errore il consumatore, non devono essere ambigue né confuse per il consumatore e devono, se del caso, essere basate sui dati scientifici pertinenti; (2) a norma del paragrafo 3 di tale articolo alla Commissione è attribuito il compito di adottare atti di esecuzione per l'applicazione di tali prescrizioni ai casi in esso individuati; (3) il paragrafo 4 di detto articolo prevede la possibilità di completare il paragrafo 3 con l'aggiunta di altri casi specifici nei quali la Commissione ha il compito di attuare tali prescrizioni al fine di garantire che i consumatori siano correttamente informati; (4) le persone affette da celiachia soffrono di intolleranza permanente al glutine. Questo può avere effetti negativi su di esse ed è pertanto opportuno che nella loro dieta il glutine sia assente o sia presente in quantità molto modeste; (5) il regolamento (CE) n. 41/ stabilisce norme armonizzate in materia di informazioni fornite ai consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti. Il regolamento (UE) n 609/ dispone l'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009 a decorrere dal 20 luglio 2016; (6) è opportuno che i consumatori continuino ad essere correttamente informati e non siano indotti in errore o confusi dalle informazioni sull'assenza di glutine o sulla sua GU L 304 del , pag. 18. Regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (GU L 16 del , pag. 3) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione, GU L 181 del , pag. 35. IT 4 IT
5 presenza in misura ridotta negli alimenti fornite dagli operatori del settore alimentare dopo l'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009. È pertanto necessario modificare l'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 in modo da consentire alla Commissione di stabilire condizioni uniformi per le informazioni in merito all'assenza di glutine o alla sua presenza in misura ridotta negli alimenti che possono essere fornite dagli operatori del settore alimentare, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 36, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1169/2011 è aggiunta la seguente lettera d): "d) informazioni sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO IT 5 IT
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