B) le imprese artigiane aventi sede operativa nella Regione Piemonte, regolarmente iscritte all Albo delle imprese artigiane.

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Programma degli interventi per l'accesso al credito delle micro imprese commerciali e delle imprese artigiane Sezione Emergenze 1 L.R. 28/99 art. 18 comma 1 lett. b) - L.R. 1/09 artt. 7 e 10 1. Definizione beneficiari Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente documento: A) le micro imprese commerciali iscritte al Registro Imprese ed aventi sede operativa nel territorio della Regione Piemonte, operanti nei seguenti settori: 1. commercio al dettaglio così come definito dall'art. 4 comma 1 lett. b) e dall'art 27 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n 114; 2. somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinata dalla Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38, art. 2 comma 1; 3. rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dal D.P.R. 24 aprile 2001 n. 170; 4. commercio al dettaglio, come definito al precedente punto 1. e commercio all ingrosso, come definito dall'art. 4 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n 114, quando le due attività siano esercite congiuntamente; 5. farmacia, ai sensi dell art. 4 c. 2 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n 114; 6. rivendita di generi di monopolio, ai sensi dell art. 4 c. 2 lett. b) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n 114; B) le imprese artigiane aventi sede operativa nella Regione Piemonte, regolarmente iscritte all Albo delle imprese artigiane. Sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori: a. commercio all'ingrosso, così come definito dall'art. 4 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n 114, ad eccezione di quanto specificato al precedente punto 4; b. forme speciali di vendita al dettaglio, così come definite dall'art 4 comma 1 lett. h) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n 114; c. attività di commercio di cui all'art. 4 comma 2 da lett. c) a lett. k) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n 114 d. somministrazione di alimenti e bevande di cui all art. 2 comma 2 lett. a) e b) della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38; e. somministrazione di alimenti e bevande di cui all art. 2 comma 3 lett. a), b), c), e) della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38; f. somministrazione di alimenti e bevande di cui all art. 3 della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38. 1 Approvato con D.G.R. n. 47-13385 del 22/02/2010

2. Ambiti territoriali di intervento L esercizio dei beneficiari, come definiti dal precedente articolo1., deve essere localizzato in area disagiata a causa di rilevanti interventi per la qualificazione urbana e viaria, che compromettono la normale accessibilità per un periodo superiore a sei mesi e per i quali il Comune abbia presentato agli Assessorati Regionali competenti apposito piano di intervento. Il piano d intervento deve essere approvato con provvedimento della Giunta Comunale e deve individuare le aree interessate dai lavori ed asseverare che i cantieri che insistono sulle aree suddette abbiano avuto inizio almeno sei mesi prima dalla data di approvazione del piano stesso. 3. Limiti dimensionali per le imprese commerciali Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente programma, le micro imprese commerciali che rispondono ai requisiti di cui all art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, ossia che: hanno meno di 10 occupati hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro. Nel caso in cui l impresa richiedente l agevolazione sia associata o collegata ad una o più imprese, per il calcolo dei limiti dimensionali si applica quanto previsto all Art. 3 del Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005. 4. Oggetto delle agevolazioni e spese ammissibili Il prestito è concedibile A) per le imprese commerciali: per l'acquisto di scorte (nella percentuale massima dell 85 %) e per spese non documentabili contabilmente (nella percentuale massima del 15%). B) per le imprese artigiane: per l acquisto di scorte (nella percentuale massima del 75%) e per spese non documentabili contabilmente (nella percentuale massima del 25%). Le spese per l acquisto di scorte sono ammissibili se effettuate nei sei mesi antecedenti o successivamente la data di inizio dei lavori di cantierazione viaria, asseverata con il provvedimento dell Amministrazione Comunale che approva il piano degli interventi e devono essere concluse entro dodici mesi dalla data di erogazione del finanziamento. 5. Modalità dei finanziamenti Per la realizzazione degli interventi di cui al presente programma, la Regione Piemonte si avvale del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese Sezione emergenze - di cui all art. 7 della L.R. 1/09 ed all art. 18 comma 1 lett. b) della L.R. 28/99, istituito presso Finpiemonte s.p.a.. Le spese di cui al precedente articolo 4 sono finanziate fino al 100% dell investimento complessivo ritenuto ammissibile, tramite prestito agevolato erogato attraverso gli Istituti di Credito convenzionati con Finpiemonte, alle seguenti modalità: 2

a. 60% del prestito tramite prelievo dal Fondo regionale b. 40% attraverso un concomitante finanziamento bancario, alle condizioni previste negli atti di convenzione con Finpiemonte. L importo massimo del prestito non può superare 25.000,00 (Euro venticinquemila/00). L importo minimo concedibile è di 10.000,00 (Euro diecimila/00). All atto della presentazione della domanda, l impresa può scegliere la durata del finanziamento, fino ad un massimo di sessanta mesi, con preammortamento massimo di dodici mesi. Il tasso di interesse sui fondi regionali è pari a zero. Nel solo caso in cui l esercizio dei beneficiari, come definiti dal precedente articolo 1., sia localizzato in area disagiata a causa di cantieri i quali, anche se suddivisi in lotti, complessivamente compromettono la normale accessibilità per un periodo superiore a due anni e per i quali il Comune abbia presentato agli Assessorati Regionali competenti apposito piano di intervento, in alternativa al finanziamento di cui sopra potrà essere concessa un agevolazione con le seguenti modalità: a. 45% del prestito tramite prelievo dal Fondo regionale b. 15% a titolo di contributo in conto capitale tramite prelievo dal Fondo regionale c. 40% attraverso un concomitante finanziamento bancario, alle condizioni previste negli atti di convenzione con Finpiemonte. La somma a titolo di contributo in conto capitale verrà erogata dopo la verifica da parte di Finpiemonte s.p.a. del rendiconto delle spese sostenute da parte dei beneficiari. I soggetti beneficiari hanno diritto ai finanziamenti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste. In caso di insufficienti risorse, è facoltà dell'amministrazione Regionale procedere al riparto, con proporzionale riduzione del beneficio. Le agevolazioni previste dal presente Programma soggiacciono al Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (De minimis), e non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche per il medesimo programma di spese. 6. Fideiussione Le operazioni di finanziamento disposte dal presente programma devono essere assistite da fideiussione di cooperativa o consorzio di garanzia collettiva fidi con sede operativa nel territorio regionale. La garanzia opera pro quota sul finanziamento concesso con fondi bancari e su quello concesso con fondi regionali. 7. Procedure Le procedure, i termini, la modulistica e la documentazione per la presentazione delle domande, per le richieste di riesame, di proroga e di modifica del programma delle spese e per la loro rendicontazione, sono approvate dalla Direzione Regionale Commercio, Sicurezza e Polizia Locale, di concerto con Finpiemonte S.p.a., in conformità alla vigente legislazione, al presente Programma degli interventi ed agli orientamenti dell Amministrazione Regionale sull osservanza del regolamento de minimis e sono pubblicate sul sito di Finpiemonte S.p.a. nella sezione dedicata alla L.R. 28/99, unitamente a tutte le indicazioni utili per la predisposizione e l inoltro delle domande, delle richieste e della rendicontazione di cui sopra. Le domande saranno esaminate nel rispetto dell ordine cronologico di arrivo della domanda 3

telematica. I Gruppi Tecnici di Valutazione, organismi collegiali di valutazione e controllo, di cui all art 10 comma 4 lettera f) della L.R. 1/09, costituito presso Finpiemonte S.p.a., esprimono entro 30 giorni l esito della valutazione istruttoria sulla finanziabilità della domanda e sull'ammissibilità delle spese, verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi, la tipologia del programma e la congruità delle spese. I progetti valutati favorevolmente verranno sottoposti all istruttoria bancaria per la verifica della sostenibilità finanziaria del progetto, previa comunicazione dell esito della valutazione al richiedente. L'erogazione del finanziamento ha quindi luogo, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito alla approvazione dell'istituto di Credito prescelto. Successivamente all erogazione del finanziamento non è consentita la variazione dell istituto di Credito. L'impresa, entro 90 giorni dal termine della effettuazione delle spese sostenute, dovrà trasmettere ai Gruppi tecnici di valutazione il rendiconto delle spese sostenute. Le imprese già beneficiarie di provvidenze ai sensi del precedente o del presente programma possono inoltrare nuova richiesta di finanziamento solo successivamente alla presentazione ai Gruppi Tecnici di Valutazione del rendiconto finale relativo alla precedente domanda. Nel periodo di vigenza del piano d intervento comunale, la stessa impresa potrà presentare non più di due richieste di finanziamento. Si specifica che nel computo di tali richieste rientrano anche le domande già finanziate con il precedente programma degli interventi. 8. Revoca dei benefici ed estinzione anticipata del finanziamento Il beneficio è revocato qualora: a. il soggetto beneficiario non mantenga la qualifica di "impresa commerciale"o di impresa artigiana, come definita all articolo 1 del presente programma e l' attività per un periodo minimo di tre anni dalla data di presentazione a Finpiemonte del rendiconto delle spese sostenute; b. l'intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario; c. si riscontrasse in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili; d. il rendiconto non venga presentato entro il termine previsto dal presente programma. Nel caso di revoca dell'agevolazione, il soggetto beneficiario dovrà provvedere all'estinzione del debito residuo, versando per la quota di competenza regionale, il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso di Riferimento (determinato con provvedimento della BCE) vigente alla data dell'erogazione. La quota di finanziamento regionale è estinguibile anticipatamente senza alcuna maggiorazione, previa autorizzazione e successivamente alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute: l assenza anche di una sola delle due precedenti condizioni, implicherà l applicazione della maggiorazione prevista nel caso di revoca totale dei benefici. Nel caso in cui l istituto di credito prescelto comunichi l avvio delle procedure di revoca degli affidamenti bancari, anche la quota di finanziamento regionale dovrà essere estinta anticipatamente: l estinzione anticipata della quota di finanziamento regionale potrà avvenire senza alcuna maggiorazione, nel caso in cui non sia riscontrata la sussistenza di alcuna causa di revoca di cui al comma 1 del presente articolo. 4

9. Subentro nelle agevolazioni Nel caso in cui al soggetto beneficiario subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d azienda, il nuovo soggetto subentrante potrà continuare ad usufruire dell intervento del Fondo alle seguenti condizioni: presentazione del rendiconto delle spese di cui all art. 7 del presente programma, da parte del soggetto cedente; ammissibilità del subentrante a livello di requisiti soggettivi, previo accertamento di solvibilità ad opera dell istituto di credito deliberante; subentro della nuova società nel pagamento del prestito; continuazione della attività per la durata prevista dal presente programma. Il subentro nella titolarità delle agevolazioni dovrà essere autorizzato, previa formulazione della richiesta da parte del soggetto subentrante. La richiesta di subentro dovrà essere resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dovrà attestare quanto segue: - l accollo di tutti gli oneri derivanti dal subentro nell agevolazione; e, solo nel caso di fusione, scissione, conferimento o cessione d azienda: - i dati identificativi del conto corrente dell impresa subentrante (tenuto conto che non è possibile la variazione dell istituto di credito inizialmente deliberante); - una comunicazione da parte dell Istituto di Credito deliberante, attestante l accoglimento del trasferimento del finanziamento. In caso di affitto d azienda, il locatore potrà continuare ad usufruire dell intervento del Fondo subordinatamente alle seguenti condizioni: presentazione del rendiconto delle spese di cui all art. 7 del presente programma, da parte del soggetto locatore; ammissibilità del soggetto locatario a livello di requisiti soggettivi; continuazione dell attività e conservazione dell'investimento ammesso a beneficio; proseguimento del pagamento del prestito da parte del locatore. 10. Gruppi Tecnici di valutazione Per l esame delle iniziative ammissibili agli interventi della Sezione Emergenze, i Gruppi tecnici di valutazione per le Sezioni Commercio e Artigianato, istituiti ai sensi dell art. 10 comma 4 lettera f) della L.R. 1/09 presso Finpiemonte S.p.a., esprimono in seduta congiunta entro 30 giorni un parere sulla finanziabilità della domanda e sull'ammissibilità delle spese, verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. I Gruppi deliberano a maggioranza dei componenti. Il compenso, previsto dall art. 37 della L.R. 1/09, per i soli componenti che non siano dipendenti della Regione Piemonte o di Finpiemonte s.p.a., è fissato in Euro 50,00 (Euro cinquanta/00), importo lordo omnicomprensivo di spese di viaggio e vitto. Le funzioni di segreteria dei Gruppi e le spese di funzionamento sono assicurate da Finpiemonte s.p.a. 11. Controlli La Regione Piemonte, tramite il Gruppo Tecnico di Valutazione e Finpiemonte s.p.a. dispone controlli a campione ex ante, in itinere ed ex post sui beneficiari degli interventi, di cui al presente programma degli interventi per la verifica: della regolarità e veridicità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta del corretto impiego delle agevolazioni concesse 5

di ogni altro requisito previsto dalla normativa vigente per i beneficiari di risorse pubbliche. Ove i controlli evidenzino irregolarità, la Regione Piemonte dispone tramite Finpiemonte s.p.a. le azioni e i provvedimenti necessari fino alla revoca delle agevolazioni indebitamente percepite e la segnalazione delle irregolarità alle autorità competenti ai sensi della vigente normativa. 12. Monitoraggio e valutazione dell'efficacia La Regione Piemonte, avvalendosi di Finpiemonte s.p.a., dispone annualmente il monitoraggio quantitativo e qualitativo degli interventi attuati nell anno precedente, al fine di verificarne lo stato di attuazione, valutarne la capacità di perseguire i relativi obiettivi, fornire indicazioni per la programmazione degli interventi futuri. 13. Modalità Informative I soggetti accreditati per la divulgazione delle informazioni riguardanti gli interventi per l accesso al credito delle micro imprese commerciali previste dal presente programma sono rappresentati da Finpiemonte S.p.a e dalla Regione Piemonte. 6