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Transcript:

Allegato delibera GM n.122 del 13/11/2015 DISCIPLINARE PUBBLICAZIONE ATTI ALBO PRETORIO Articolo 1 Oggetto Il presente titolo disciplina le modalità di pubblicazione sul proprio sito informatico di atti e provvedimenti amministrativi ai sensi dell art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n. 69. Tale servizio sostituisce quello reso mediante pubblicazione negli appositi spazi di materiale cartaceo. Articolo 2 Modalità di accesso al servizio on-line Al servizio digitale, denominato Albo Pretorio informatico, si accede tramite la rete internet all indirizzo web: www.comune.sanvitodeinormanni.br.it, l albo pretorio on-line è collocato sull home page del sito. La pubblicazione di atti all Albo Pretorio informatico è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva ( pubblicità, notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell efficacia, ecc.). Articolo 3 Atti soggetti alla pubblicazione Sono soggetti alla pubblicazione all Albo Pretorio on-line tutti gli atti per i quali la legge ne preveda l adempimento. L ufficio Amministrativo incaricato della pubblicazione sul web non ha il compito di controllare la regolarità e la pertinenza dei dati pubblicati. L obbligo delle opportune verifiche sugli atti inviati e le conseguenti responsabilità ricadono pertanto su coloro che hanno redatto l atto e che ne hanno richiesto la pubblicazione. In particolare sono pubblicate le seguenti tipologie di atti: Deliberazioni del Consiglio Comunale Deliberazioni della Giunta Comunale Determinazioni dirigenziali Ordinanze Pubblicazioni di matrimonio Provvedimenti per cambio di nome o cognome Convocazioni del Consiglio Comunale Regolamenti comunali Bandi di concorso ed altre selezioni pubbliche di personale e loro esiti Elenco abusi edilizi Permessi di costruire Avvisi di esproprio Avvisi di deposito Elenco iscritti alla leva Elenco albi giudici popolari Altri atti previsti da specifica normativa 1 di 6

Sono altresì, pubblicabili, a cura dell ufficio URP, gli atti di altri enti o amministrazioni pubbliche purchè trasmessi come documenti elettronici firmati digitalmente e inviati a mezzo posta elettronica certificata. Qualora non sia previsto alcun termine, gli atti saranno pubblicati per 15 giorni con le modalità previste dall art. 155 del c.p.c, salvo espressa disposizione contraria. Articolo 4 Responsabile della tenuta dell Albo L affidamento della responsabilità della tenuta dell Albo Pretorio è disposta con specifico atto del Segretario Generale. Al responsabile compete l attività di pubblicazione degli atti sull albo, nonché la relativa attestazione di avvenuta pubblicazione in via digitale, utilizzando l applicativo informatico di cui è dotato il comune di San Vito dei Normanni. Il responsabile può a sua volta delegare tali adempimenti ad altro soggetto competente. Articolo 5 Modalità di pubblicazione La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e consecutivi, comprese le festività civili. La durata della pubblicazione ha inizio nel giorno della materiale affissione ed ha termine il giorno precedente a quello della materiale defissone del documento. Durante il periodo della pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare, informalmente, il contenuto dei documenti, salvo quanto previsto al comma successivo. Le eventuali sostituzioni o modifiche apportate devono formalmente risultare dallo stesso documento sostituito o modificato ovvero da altro atto allegato allo stesso, in modo da rendere facilmente ed esattamente intelligibile il contenuto della modifica apportata ovvero il contenuto o gli estremi dell atto sostituito ed il soggetto/organo che ne ha dato la disposizione. Di norma il termine di pubblicazione ricomincia a decorrere dalla data dell avvenuta sostituzione o modifica. L Albo Pretorio informatico deve essere accessibile in tutti i giorni dell anno salvo interruzioni determinate da cause di forza maggiore ovvero manutenzioni dei macchinari e dei programmi necessari ed indispensabili per il corretto funzionamento del sito informatico e dell Albo. Alla scadenza dei termini gli atti già pubblicati non sono più visionabili, tali documenti possono essere consultabili nella sezione Archivio Storico dell Albo Pretorio. I formati di file devono garantire la visualizzazione dei documenti mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali, in modo da essere intelligibili attraverso qualsiasi sistema. Articolo 6 Pubblicazione degli atti formati dall ente Il responsabile del Servizio o il responsabile del procedimento che ha adottato l atto provvede a farlo pervenire in formato non modificabile, se necessario previa scansione dei relativi allegati, all Ufficio URP almeno entro il giorno antecedente a quello richiesto per la pubblicazione, salvo richieste che rivestono carattere d urgenza. Articolo 7 Modalità di redazione degli atti pubblici Nel predisporre le proposte di deliberazione, le determinazioni ed ogni altro atto destinato alla diffusione mediante pubblicazione sul sito internet dell Ente o su qualsiasi strumento di veicolo dell informazione, il Responsabile di ciascuna Area o Settore deve attenersi scrupolosamente ai 2 di 6

principi della necessità e sufficienza delle informazioni concernenti dati personali fornite dall atto. Per necessità e sufficienza si intende che il Responsabile di Area o Servizio deve indicare nell atto solo ed esclusivamente quelle informazioni che possono essere ritenute rilevanti ed indispensabili al fine della comprensione della fattispecie e della congruità della motivazione ed al fine di consentire ai Consiglieri Comunali ed agli eventuali interessati e contro interessati all atto, la conoscenza necessaria e sufficiente per esercitare, rispettivamente, la funzione di controllo e la tutela dei propri diritti e/interessi legittimi. Tutte le informazioni che esulano dalle finalità presenti nel precedente comma 2 o che appaiono esuberanti devono essere omesse dal Responsabile di Area o Settore quando redige lo schema di atto. Qualora, per il perseguimento delle finalità indicate nel precedente comma 2, dovesse essere necessario far riferimento a dati personali, il responsabile di Area o Servizio dovrà utilizzare formule il più possibile generiche che evitino il propagasi di informazioni specifiche relative alla persona; in tali casi, inoltre, il Responsabile di Area o Settore dovrà indicare espressamente un rinvio agli atti istruttori, la cui conoscenza è consentita esclusivamente ai consiglieri (ai fini del corretto e completo esercizio del mandato e delle funzioni di controllo e vigilanza) ed agli eventuali interessati e contro interessati (qualora dimostrino, in base alle regole sul diritto di accesso di cui alla Legge 241/90 e s.m.i., di averne interesse specifico per far valere proprie posizioni giuridiche che si presumono lese dall atto medesimo). Il responsabile di Area o Settore, al fine di garantire la protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi di proporzionalità e indispensabilità dei dati rispetto alle finalità, redige l atto utilizzando i seguenti criteri: Cifratura dei dati identificativi, mediante pubblicazione delle sole iniziali del soggetto interessato, nelle ipotesi in cui si voglia far conoscere l oggetto del provvedimento, tutelando l identità del diretto interessato. Utilizzo di omissis al fine di garantire la protezione dei dati oggettivi. Predisposizione di un allegato riservato, contenente i dati personali, che siano eccedenti, ovvero non indispensabili ai fini ai fini della pubblicazione. Il Responsabile del provvedimento da conto della scelta di cui al comma precedente, mediante richiamo espresso nella motivazione del provvedimento ai principi, di cui gli art. 11 e 12 del D.Lgs. 196/2003, rispettivamente con riferimento al trattamento di dati comuni o di dati sensibili e giudiziari. Nel caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute, il divieto di diffusione di tali informazioni e l esigenza di protezione dei dati richiedono un richiamo espresso all art. 22, comma 8, del D.Lgs 196/2003. Articolo 8 Pubblicazione degli atti per conto di soggetti esterni Il comune provvede alla pubblicazione all Albo Pretorio informatico di documenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni o da altri soggetti abilitati. La pubblicazione dovrà essere preceduta da specifica richiesta con assunzione di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 196/2003. La richiesta di pubblicazione deve contenere: Oggetto dell atto da pubblicare Termine iniziale e finale di pubblicazione Richiesta di pubblicazione sul web con assunzione di responsabilità, ai fini delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali Eventuale termine di urgenza per la restituzione I documenti per i quali è richiesta la pubblicazione all Albo Pretorio informatico dovranno pervenire all amministrazione preferibilmente in formato elettronico non modificabile, se 3 di 6

necessario previa scansione del documento stesso e/o dei relativi allegati. I privati che devono obbligatoriamente provvedere alla pubblicazione di atti all Albo Pretorio devono consegnare l atto all ufficio protocollo corredato da apposita richiesta, oppure possono inviarlo tramite posta elettronica certificata. L ufficio che cura la pubblicazione dei documenti all Albo Pretorio informatico non è tenuto a controllare il contenuto e la pertinenza dei dati pubblicati. La responsabilità della pubblicazione, anche ai fini della disposizioni in materia di tutela dei dati personali, ricade esclusivamente in capo al soggetto/ente che ne chiede la pubblicazione. Articolo 9 Registro degli atti pubblicati L ufficio responsabile della tenuta dell Albo Pretorio informatico provvede alla registrazione degli atti ad esso inoltrati per la pubblicazione. Il registro informatico contiene gli atti dell amministrazione comunale e gli atti inoltrati da enti o soggetti esterni. Ogni anno si dovrà provvedere alla stampa del registro informatico dell Albo Pretorio informatico, per essere conservato agli atti di archivio. Articolo 10 Integralità della pubblicazione Gli atti sono, di norma, pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo di tutti gli allegati. In deroga al principio di integralità qualora la tipologia (es. cartografie, planimetrie) e/o la consistenza e/o il numero degli atti da pubblicare, anche se contenuti su supporto informatico, si procede nelle modalità precisate al comma successivo. Il soggetto o l ufficio che ne richiede la pubblicazione trasmette all ufficio competente ad eseguire la pubblicazione, unitamente agli atti da pubblicare, un apposito avviso da pubblicare all Albo Pretorio informatico in luogo e/o in aggiunta degli atti da pubblicare, dal quale si evincano tutti gli elementi essenziali soggettivi ed oggettivi ( ente ed organo da cui promana, l oggetto, i numero di protocollo e/o identificativo e la data di adozione, il destinatario, ogni altro elemento utile) attraverso cui sia possibile individuare esattamente il documento e sinteticamente il contenuto, nonché l ufficio presso il quale lo stesso documento è consultabile integralmente e contemporaneamente, durante il periodo di pubblicazione del relativo avviso. Articolo 11 Garanzie di riservatezza e diritto di accesso La pubblicazione degli atti all Albo, salve e impregiudicate le garanzie previste dalla legge 7-8- 1990, n. 241 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e s.m.i, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. L accesso agli atti pubblicati all Albo Pretorio informatico dovrà essere consentito in modalità di sola lettura, al fine di evitare che gli stessi possano essere modificati o cancellati dallo spazio web. Potranno essere scaricabili dall Albo Pretorio informatico gli atti pubblicati in un formato elettronico tale da impedire qualsiasi interazione del medesimo. Gli atti destinati alla pubblicazione sono redatti in modo da evitare il riferimento specifico a dati sensibili; salvo che tali dati risultino indispensabili per l adozione dell atto. Per prendere visione e/o avere copia di atti, non presenti on-line, eventuali allegati o documenti richiamati del comune in pubblicazione all Albo Pretorio on-line, oppure per il rilascio di copie autentiche di atti e documenti è dovuto il pagamento dell imposta di bollo (salvo eccezioni di legge) e dei diritti di segreteria, nonché il rimborso delle spese di riproduzione e di ricerca secondo canoni stabiliti dalla Giunta Municipale. Possono essere 4 di 6

rilasciate copie non autentiche, non assoggettate all imposta di bollo né ai diritti di segreteria, con pagamento delle sole spese di riproduzione e di ricerca, secondo il tariffario vigente. Per questi atti è necessario presentare richiesta scritta al Responsabile del Settore che ha sottoscritto il provvedimento dirigenziale o la proposta di deliberazione. Articolo 12 Sicurezza e riservatezza delle pubblicazioni Le modalità di pubblicazione all Albo Pretorio informatico degli atti e dei dati personali in essi contenuti, devono avere caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dagli articoli 31 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 e dell art. 51 del D.Lgs. n. 82/2005. La pubblicazione di atti all Albo Pretorio informatico, costituendo operazione di trattamento di dati personali, consistente, ai sensi dell art. 4, lettera m del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, nella diffusione degli stessi dati, deve essere espletata nel rispetto delle specifiche norme previste dal citato decreto legislativo, di cui principalmente: 1. tutti i dati personali possono essere oggetto di una o più operazioni di trattamento purchè finalizzate allo svolgimento di funzioni istituzionali e nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003, da ogni altra disposizione di legge o di regolamento, dai provvedimenti del garante per la privacy, di cui principalmente la deliberazione n. 17 del 19/04/2007 Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali e le Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web- 2 Marzo 2011 (pubblicata su Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 64 del 19 Marzo 2011); 2. sono da rispettare i principi di necessità e di proporzionalità dei dati personali diffusi rispetto alla finalità della pubblicità-notizia che con la pubblicazione si persegue; 3. la diffusione dei dati sensibili e giudiziari è lecita se la stessa sia realmente indispensabile (art. 3, art. 4 comma 1, lettere d ed e), art. 22, commi 3, 8 e 9 del D.Lgs. 196/2003) e pertinenti rispetto al contenuto del provvedimento e non eccedenti rispetto al fine che con esso si intende perseguire, in conformità all apposito Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato da questo comune; 4. i dati sensibili possono essere oggetto di diffusione, soltanto se tale operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o dall apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale di questo ente o da un provvedimento del garante della privacy ( ex art. 20 D.Lgs. 196/2003); 5. i dati idonei a rilevare lo stato di salute non possono mai essere diffusi ( ex art. 22, comma 8 D,Lgs. 196/2003) 6. i dati giudiziari possono essere oggetto di diffusione, soltanto se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o da un provvedimento del garante della privacy (ex art. 20 D.Lgs 196/2003) 7. i dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari possono essere oggetto di diffusione se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o di regolamento. Al contenuto integrale degli atti sarà comunque consentito l accesso da parte dei soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l accesso come previsto dall art. 22 della legge n. 241/1990 e dall art. 2 del D.P.R 184/2006. All Albo Pretorio informatico è sempre affisso un apposito avviso con cui si fornisce informazione dei diritti del soggetto interessato di cui rispettivamente agli articoli 13 e 7 del D.Lgs. 196/2003 nonché il riferimento alle modalità dell esercizio degli stessi diritti a norma degli articoli 8, 9 e 10 del D.Lgs. 196/2003. il rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, anche in relazione alla pubblicazione obbligatoria dell Albo Pretorio informatico. È assicurato con idonee misure o accorgimenti tecnici da attuare in sede di redazione dell atto stesso da parte del soggetto 5 di 6

competente. Pertanto, del contenuto degli atti pubblicati, in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione dei rispettivi atti all Albo Pretorio on-line, è responsabile il soggetto, l ufficio o l organo che propone e/o adotta l atto da pubblicare e/o il soggetto (esterno o interno) che richiede la pubblicazione. Articolo 13 Norme di rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rinvia alle disposizioni legislative se ed in quanto applicabili in materia. Articolo 14 Entrata in vigore e pubblicità del presente disciplinare Il presente disciplinare entra in vigore ad avvenuta esecutività del relativo atto di approvazione ed è reso pubblico sul sito internet istituzionale del Comune di San Vito dei Normanni. 6 di 6