SCHEMA DI CONTRATTO PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO PER L AFFIDAMENTO DELLA CESSIONE BIENNALE PRO SOLUTO DI CREDITI E SERVIZI FINANZIARI CONNESSI - ai sensi dell art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 PREMESSA Il Consorzio di Bacino Basso Novarese (di seguito CBBN), in qualità di Stazione appaltante, ha indetto la procedura in oggetto sulla base della delibera del C.d.A. consortile n.13 del 30/05/2017, in osservanza dell art.36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016. In data 19/06/2017 è stato pubblicato sul profilo internet del CBBN www.cbbn.it un avviso pubblico (e documentazione complementare) per la presentazione da parte degli operatori economici della manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata in oggetto. L impresa che sottoscrive il presente contratto è risultata aggiudicataria, in data, con atto del C.d.A. consortile del / /2017 n. della predetta procedura negoziata. La premessa è a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente contratto. OGGETTO DEL CONTRATTO Forma oggetto del presente contratto la cessione pro-soluto di alcuni crediti che CBBN riterrà necessario anticipare nell ambito di quelli che matureranno in capo al CBBN stesso a far tempo dalla stipulazione del contratto a fronte dei servizi disimpegnati a vantaggio del Comune di Novara. Per le modalità esecutive si rimanda allo Schema di Contratto contenente le condizioni di esecuzione. Essa sarà stipulata a mezzo atto pubblico e sarà notificata ai competenti uffici dell Amministrazione Comunale a cura della Cessionaria ed a spese del Cedente. Le parti convengono di allegare all atto di cessione di credito, debitamente sottoscritto dalle stesse, l autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del soggetto cedente come previsto dall art. 23 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 affinché l amministrazione debitrice possa procedere ad una verifica in capo al soggetto cedente, per assolvere le finalità indicate dall art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, a seguito dell emanazione del Decreto Ministeriale 18 gennaio 2008 n.40. DURATA CONTRATTUALE Il presente contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione e per i 24 mesi successivi all atto pubblico di cessione. GARANZIE DEL CBBN, RECESSO E RISOLUZIONE Il Cedente garantisce ora per allora la veridicità, l esistenza, la liquidabilità e la piena disponibilità dei crediti ceduti, nonché la loro libera trasferibilità e l assenza di vincoli di qualsiasi tipo a favore di terzi, assumendone ogni inerente responsabilità. Pertanto il contratto si intenderà risolto di diritto qualora sia accertata in via definitiva, la non spettanza in tutto o in parte del credito oggetto della cessione. In ogni caso, resta inteso che, nell ipotesi in cui il disconoscimento attenga soltanto ad una parte del credito, la risoluzione opera nei limiti di tale importo e comporta l obbligo di restituzione del corrispettivo relativo alla quota parte di credito in relazione alla quale è accertata in via definitiva la non spettanza. Le parti, nel caso siano emanati provvedimenti amministrativi emessi dalla competente autorità 1
con i quali viene in tutto o in parte contestata la spettanza del credito: a - si impegnano a valutare congiuntamente le eventuali pretese dell amministrazione comunale al fine di definire con un accordo l estensione della durata del contratto, limitatamente alla parte del credito oggetto di contestazione. Resta inteso che nell accordo, la cui durata potrà essere determinata con riferimento al tempo necessario affinché sia accertata in via definitiva l eventuale non spettanza in tutto o in parte del credito oggetto di cessione, potrà essere convenuto un diverso tasso di interesse da quello vigente fino alla data di scadenza contrattuale, non superiore alla variazione del tasso di interesse effettivo globale medio ai sensi della legge sull usura n. 108 del 1996 emanato dal Ministero dell Economia e delle Finanze, per operazioni di factoring di analoga categoria, intercorsa tra la data di assegnazione e quella vigente. In ogni caso trascorsi 6 mesi dalla notifica dei suddetti atti, in assenza di accordo e fatto salvo quanto disposto nel successivo punto b, le parti avranno ambedue facoltà di recedere dalla cessione del credito, nei limiti dell importo contestato, mediante la stipula di nuovo atto pubblico con il quale la Cessionaria restituirà al Cedente il detto importo contestato. b - E inteso che le parti non potranno esercitare la facoltà di recesso fino allo scadere del termine contrattuale di 24 mesi decorrenti dalla data dell atto pubblico di cessione e che, fino a tale periodo, resteranno ferme le disposizioni di cui al presente contratto, senza ulteriori oneri a carico del Cedente. CORRISPETTIVO CONTRATTUALE Il corrispettivo della cessione viene determinato nella misura del valore nominale della quota in linea capitale dei crediti ceduti. Tale corrispettivo sarà esigibile dal Cedente nel termine convenzionale di 24 mesi dall atto pubblico di cessione del credito, salvo diritto del Cedente medesimo, a suo insindacabile giudizio, di chiedere l anticipazione del corrispettivo fino a un massimo di 4,5 milioni. In tale ipotesi sulle somme di volta in volta oggetto di anticipazione sarà corrisposto un conguaglio di prezzo, in favore della Cessionaria, nel periodo di tempo intercorrente tra la data dell anticipazione e quella dell effettivo incasso da parte della Cessionaria medesima e comunque non oltre il predetto termine convenzionale di 24 mesi dall atto pubblico di cessione. Tale conguaglio sarà pari al prodotto del valore nominale dei crediti impagati per il numero di giorni effettivi del trimestre, e per il tasso di interesse Euribor 3 mesi (actual/365) vigente il primo giorno del trimestre maggiorato dello spread indicato nell Offerta Economica dalla Cessionaria (Allegato A), divisi i giorni effettivi annui. Lo stesso sarà corrisposto in via posticipata per trimestre solare, secondo quanto stabilito dal Pagamenti. Il Cedente corrisponderà inoltre una tantum alla Cessionaria una commissione fissa di cessione omnicomprensiva sui crediti ceduti, il cui importo è pari a 12 bp ( commissione ); nessun altra spesa potrà essere addebitata al Cedente, ad eccezione dei costi dell atto di cessione di cui al precedente OGGETTO DEL CONTRATTO. N.B. Gli oneri economici complessivi derivanti dalla somma delle voci di costo sopra indicate a carico di CBBN, e i conseguenti pagamenti, non potranno in ogni caso risultare superiori al 2% annuale sulle somme anticipate. Resta inteso tra le parti che il Cedente non riconoscerà interessi sull anticipazione nell ipotesi in cui l incasso sia successivo ai sopra indicati 24 mesi dall atto pubblico di cessione del presente Contratto, salvo quanto stabilito al precedente GARANZIE, RECESSO, RISOLUZIONE. E altresì convenuto che, qualora il debitore ceduto effettui il rimborso alla Cessionaria entro il termine convenzionalmente pattuito, la Cessionaria provvederà a retrocedere, nei tempi tecnici 2
necessari, ogni somma che dovesse esserle eventualmente riconosciuta dal debitore ceduto in eccesso rispetto all importo capitale del credito oggetto della cessione, riconosciuto dalla cessionaria al Cedente. Qualora, invece, tale rimborso dovesse essere effettuato successivamente al termine convenzionale di cui sopra, tutte le ulteriori somme che dovessero pervenire alla Cessionaria da parte del debitore ceduto, in eccesso rispetto all importo capitale del credito oggetto della cessione, riconosciuto dalla Cessionaria al Cedente all atto della cessione stessa, saranno di esclusiva pertinenza della Cessionaria stessa. Resta altresì inteso che il Cedente non riconoscerà conguagli di prezzo sulla anticipazione nel caso di incasso successivo al termine convenzionale di cui sopra, salvo quanto disposto ai punti precedenti. Non sono presenti oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenza; i relativi costi sono pertanto pari ad Euro 0,00. CONTABILIZZAZIONE Tutte le partite di dare ed avere che sorgeranno in dipendenza del presente Contratto, saranno annotate dalla Cessionaria in uno o più conti, eventualmente articolati in sottoconti. La Cessionaria invierà periodicamente al Cedente la documentazione dei conti sopraindicati, provvedendo inoltre alla rilevazione ed alla registrazione degli interessi maturati quale conguaglio di prezzo sui corrispettivi anticipati. OBBLIGHI DI RETRIBUZIONE E CONTRIBUZIONE L'integrale pagamento del corrispettivo e' subordinato alla verifica della correttezza degli adempimenti retributivi, previdenziali, contributivi e/o assicurativi da parte dell appaltatore. In particolare, l appaltatore si impegna fin d ora, e per tutta la durata del contratto, a rispettare le norme in materia retributiva e a garantire l esatto versamento delle trattenute contributive, assistenziali ed assicurative previste dall ordinamento vigente. Inoltre, l appaltatore si impegna ad utilizzare, sempre con riferimento ai lavoratori effettivamente impiegati nell esecuzione dell appalto, tipologie contrattuali conformi alla legislazione del lavoro e coerenti con le prestazioni lavorative richieste e concretamente espletate. L appaltatore riconosce al CBBN la facoltà di richiedere, ed ottenere, la necessaria documentazione nei limiti in cui la stessa si renda necessaria al fine di verificare in maniera adeguata il rispetto degli obblighi contrattuali, nonché retributivi e contributivi gravanti sul medesimo. GARANZIE SULL ADEMPIMENTO TOTALE E PARZIALE, FIDEIUSSIONE Il presente contratto si intende perfezionato a condizione che sia stata costituita da parte della Cessionaria e presentata alla Cedente una fideiussione conforme a quanto disposto dall art. 103 D.Lgs. n. 50/2016. L importo della fideiussione, in misura del 10% della sommatoria della commissione onnicomprensiva di 12 bp e del conguaglio di prezzo calcolato al tasso comprensivo dello spread indicato nell Offerta Economica a base d asta sull intero valore nominale dei crediti oggetto di cessione e per il periodo convenzionale di 24 mesi, è pari ad Euro,00 (Euro /00). SUBAPPALTO Al servizio oggetto del presente capitolato si applica la disciplina del subappalto, contenuta nell' art.105 del D. Lgs. 50/2016. L appaltatore resta comunque unico responsabile nei confronti della stazione appaltante anche dell'operato dei subappaltatori. 3
La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto ai subappaltatori dell importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, come previsto dall articolo 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016. L appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Il subappaltatore con riferimento alla prestazione direttamente eseguita è tenuto a rilasciare dichiarazione attestante il buon fine del pagamento imputato alla prestazione. Resta vietata all appaltatore, pena la risoluzione del contratto e l incameramento dell intera cauzione definitiva, la cessione totale o parziale del contratto. PAGAMENTI Il pagamento della Commissione sarà effettuato, previa ricezione delle fatture da parte della Cessionaria, entro 15 giorni dall emissione delle stesse, successivamente alla cessione dei crediti. Il pagamento degli interessi trimestrali sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura relativa al trimestre solare oggetto di pagamento, previa verifica, da parte del Cedente, della correttezza dei calcoli. Gli interessi saranno calcolati al tasso di interesse di aggiudicazione sulle somme effettivamente anticipate. Tutti i pagamenti dovuti in base al presente Contratto saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva della Cessionaria effettuata dal Cedente a norma di legge. Gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine, fatti salvi i tempi tecnici, comunque non superiori ai dieci giorni, necessari ad effettuare la disposizione di pagamento. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI L appaltatore si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217. L appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accesi presso banche o Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al cedente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Novara della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. CONTROVERSIE. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto cui il presente capitolato è riferito, sarà competente in via esclusiva il Foro di Novara. RISERVATEZZA. Durante la vigenza del contratto, le parti si impegnano a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, salvo le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgate o comunicate a terzi al fine di adempiere gli obblighi relativi al servizio oggetto del contratto. ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA CONTRATTUALE L accettazione della proposta si intende perfezionata mediante la sottoscrizione congiunta tra le parti del presente contratto nonché dei relativi allegati entro e non oltre la data del. 4
Resta in ogni caso inteso che il trasferimento della titolarità del credito oggetto del presente contratto avverrà mediante successiva stipula di atto pubblico in conformità alle previsioni dell art.69 RD 2440/1923. ELENCO ALLEGATI Di seguito sono elencati i documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ad ogni effetto: - Allegato A - Offerta Economica dell aggiudicatario. 5