Attenzione: la Guida che state stampando è aggiornata al 04/06/2015. I file allegati con estensione.doc,.xls,.pdf,.rtf, etc. non verranno stampati automaticamente; per averne copia cartacea è necessario aprire il singolo allegato e stamparlo. File PDF creato in data 04/06/2015 Per maggiori informazioni rivolgersi: Servizio Lavoro Previdenza ed Education Piazza Castello, 3-36100 Vicenza tel. 0444 232500 - fax 0444 526155 email: lavoroprevidenza@confindustria.vicenza.it INPS: ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE Introduzione Capitolo n. 1. Assegno per il nucleo familiare 1 luglio 2015-30 giugno 2016 Capitolo n. 2. Assegno per il nucleo familiare 1 luglio 2014-30 giugno 2015 Capitolo n. 3. Assegno per il nucleo familiare 1 luglio 2013-30 giugno 2014 Capitolo n. 4. Assegno per il nucleo familiare 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013 Capitolo n. 5. Assegno per il nucleo familiare 1 luglio 2011-30 giugno 2012 Capitolo n. 6. Assegno per il nucleo familiare 1 luglio 2010-30 giugno 2011 Capitolo n. 7. Assegno per il nucleo familiare 1 luglio 2009-30 giugno 2010 Capitolo n. 8. Assegno per il nucleo familiare 1 luglio 2008-30 giugno 2009 Capitolo n. 9. Assegni per il nucleo familiare 1 luglio 2007-30 giugno 2008 Capitolo n. 10. Assegni per il nucleo familiare 1 luglio 2006-30 giugno 2007 Capitolo n. 11. Assegni per il nucleo familiare 1 luglio 2005-30 giugno 2006 Capitolo n. 12. Assegni per il nucleo familiare 1 luglio 2004 30 giugno 2005 Capitolo n. 13. Assegni per il nucleo familiare 1 luglio 2003 30 giugno 2004 Capitolo n. 14. Assegni per il nucleo familiare 1 luglio 2002-30 giugno 2003 Capitolo n. 15. Assegni per il nucleo familiare 1 luglio 2001-30 giugno 2002 Capitolo n. 16. Assegni per il nucleo familiare 1 luglio 2000-30 giugno 2001 Capitolo n. 17. Assegni per il nucleo familiare 1 luglio 1999-30 giugno 2000 Capitolo n. 18. Assegni per il nucleo familiare 1 luglio 1998-30 giugno 1999 Introduzione Inps: assegni per il nucleo familiare Si riportano nei capitoli che seguono le tabelle relative alle fasce di reddito e alla composizione dei nuclei familiari, a partire dal 1999, utili per la determinazione dell'importo dell'assegno da erogare. Si ricorda comunque che la Legge Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006) ha apportato, con decorrenza 1 gennaio 2007, rilevanti modificazioni alla disciplina in materia di assegno per il nucleo familiare (si veda anche notizia VI04551 del 22/01/2007).
Capitolo n. 1 Assegno per il nucleo familiare 1 luglio 2015-30 giugno 2016 La Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell INPS, con circolare n. 109 del 27 maggio 2015, ha comunicato i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell assegno per il nucleo familiare, a valere dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare, in tale periodo, alle diverse tipologie di nuclei familiari. L Istituto ricorda che, ai sensi dell art. 2, comma 12, della Legge 13 maggio 1988, n. 153, i livelli reddituali di cui trattasi devono essere rivalutati annualmente, con effetto dal 1 luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta tra l anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell assegno e l anno immediatamente precedente. In base ai calcoli effettuati dall ISTAT, la variazione percentuale dell indice dei prezzi al consumo tra l anno 2013 e l anno 2014 è risultata pari allo 0,2%. Pertanto, i livelli di reddito in vigore per il periodo 1 luglio 2014 30 giugno 2015 sono stati rivalutati con il suddetto indice. Alla circolare in oggetto sono allegate le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare, dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016, alle diverse tipologie di nuclei familiari. Gli stessi livelli di reddito hanno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. C 109 del 27 maggio 2015.pdf C 109 del 27 maggo 2015 All 1.xls
Capitolo n. 2 Assegno per il nucleo familiare 1 luglio 2014-30 giugno 2015 La Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell INPS ha comunicato, con circolare n. 76 dell 11 giugno 2014, i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell assegno per il nucleo familiare, a valere dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2015, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare, in tale periodo, alle diverse tipologie di nuclei familiari. L Istituto ricorda che, ai sensi dell art. 2, comma 12, della Legge 13 maggio 1988, n. 153, i livelli reddituali di cui trattasi devono essere rivalutati annualmente, con effetto dal 1 luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta tra l anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell assegno e l anno immediatamente precedente. In base ai calcoli effettuati dall ISTAT, la variazione percentuale dell indice dei prezzi al consumo tra l anno 2012 e l anno 2013 è risultata pari al 1,1%. Pertanto, i livelli di reddito in vigore per il periodo 1 luglio 2013 30 giugno 2014 sono stati rivalutati con il suddetto indice. Alla circolare in oggetto sono allegate le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare, dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2015, alle diverse tipologie di nuclei familiari. Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. C 76 del 11 giugno 2014.pdf C 76 del 11 giugno 2014_allegato n 1.xls
Capitolo n. 3 Assegno per il nucleo familiare 1 luglio 2013-30 giugno 2014 La Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell INPS, con circolare n. 84 del 23 maggio 2013, ha comunicato i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell assegno per il nucleo familiare, a valere per il periodo 1 luglio 2013 30 giugno 2014. L Istituto ricorda che, ai sensi dell art. 2, comma 12, della Legge 13 maggio 1988, n. 153, i livelli reddituali di cui trattasi devono essere rivalutati annualmente, con effetto dal 1 luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta tra l anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l anno immediatamente precedente. In base ai calcoli effettuati dall ISTAT, la variazione percentuale dell indice dei prezzi al consumo tra l anno 2011 e l anno 2012 è risultata pari al 3%. Pertanto, i livelli di reddito in vigore per il periodo 1 luglio 2012 30 giugno 2013 sono stati rivalutati con il suddetto indice. Alla circolare in oggetto sono allegate le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare, dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014, alle diverse tipologie di nuclei familiari. Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. C 84 del 23 maggio 2013.pdf C 84 del 23 maggio 2013 All 1.xls
Capitolo n. 4 Assegno per il nucleo familiare 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013 L'Inps, con circolare n. 79 dell'8 giugno 2012, ha comunicato di aver proceduto a rivalutare i livelli di reddito familiare, ai fini della corresponsione dell'assegno, per il periodo dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013. Le fasce di reddito, distinte per nuclei familiari, sono state rivalutate sui calcoli effettuati dall'istat, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2010 e l'anno 2011, che è risultata pari all'2,7%. Si allegano le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013, alle diverse tipologie di nuclei familiari. Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. C 79 dell'8 giugno 2012.pdf C 79 dell'8 giugno 2012 All 1.xls
Capitolo n. 5 Assegno per il nucleo familiare 1 luglio 2011-30 giugno 2012 L'Inps, con circolare 13 giugno 2011 n. 83, ha comunicato di aver proceduto a rivalutare i livelli di reddito familiare, ai fini della corresponsione dell'assegno, per il periodo dal 1 luglio 2011 al 30 giugno 2012. Le fasce di reddito, distinte per nuclei familiari, sono state rivalutate sui calcoli effettuati dall'istat, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2009 e l'anno 2010, che è risultata pari all'1,6%. Si allegano le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1 luglio 2011 al 30 giugno 2012, alle diverse tipologie di nuclei familiari. Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Circolare numero 83 del 13-06-2011.pdf Circolare numero 83 del 13-06-2011_Allegato n 1.xls
Capitolo n. 6 Assegno per il nucleo familiare 1 luglio 2010-30 giugno 2011 L'Inps, con circolare 26 maggio 2010 n. 69, ha rivalutato i livelli di reddito familiare, ai fini della corresponsione dell'assegno, per il periodo dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2011. Le fasce di reddito, distinte per nuclei familiari, sono state rivalutate sui calcoli effettuati dall'istat, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2008 e l'anno 2009, che è risultata pari al 0,7%. Si allegano pertanto le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2011, alle diverse tipologie di nuclei familiari. Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Capitolo n. 7 Assegno per il nucleo familiare 1 luglio 2009-30 giugno 2010 L'Inps, con circolare 16 giugno 2009 n. 81, ha rivalutato i livelli di reddito familiare, ai fini della corresponsione dell'assegno, per il periodo dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010. Le fasce di reddito, distinte per nuclei familiari, sono state rivalutate sui calcoli effettuati dall'istat, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2007 e l'anno 2008, che è risultata pari al 3,2%. Si allegano pertanto le tabelle contenenti i nuovi livelli reddittuali, nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010, alle diverse tipologie di nuclei familiari. Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. TABELLE NUCLEI CON FIGLI Tabella 11 - Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili. Tabella 12 - Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili. Tabella 13 - Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili. Tabella 14 - Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile. Tabella 15 - Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore, in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile. TABELLE NUCLEI ORFANILI E CON COMPONENTI INABILI
Tabella 16 - Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore, in cui sia presente almeno un componente inabile. Tabella 19 - Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili. TABELLE NUCLEI SENZA FIGLI Tabella 20A - Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile). Tabella 20B - Nuclei monoparentali senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile). Tabella 21A - Nuclei familiari senza figli (in cui non siano presenti componenti inabili). Tabella 21B - Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili). Tabella 21C - Nuclei familiari senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile).
Capitolo n. 8 Assegno per il nucleo familiare 1 luglio 2008-30 giugno 2009 A decorrere dall'anno 2008 sono stati apportate modifiche ai livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare nonchè agli importi degli assegni stessi. NUCLEI ORFANILI E CON ALMENO UN COMPONENTE INABILE L'Inps, con circolare n. 68 del 10 giugno 2008, ha reso noti i nuovi livelli di reddito e gli importi dell'assegno per il nucleo familiare, per il periodo decorrente dal 1 gennaio 2008, relativamente ai nuclei orfanili e per quelli con almeno un componente inabile. Gli stessi sono riportati nelle tabelle che seguono (si veda anche notizia VI07785 del 12 giugno 2008). ALTRI NUCLEI L'Inps, con circolare n. 69 del 4 luglio 2008, ha comunicato che a decorrere dal 1 luglio 2008 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare e le relative fasce ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Si allegano pertanto le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2009, alle diverse tipologie di nuclei familiari. TABELLE NUCLEI CON FIGLI : valide per il periodo dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2009 Tabella 11 - Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili. Tabella 12 - Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili. Tabella 13 - Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili. TABELLE NUCLEI ORFANILI E CON COMPONENTI INABILI : valide dal 1 luglio 2008 Tabella 14 - Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.
Nota bene: per quanto riguarda la tabella 14 si ricorda che l'inps, con circolare n. 68 del 10 giugno 2008, ha individuato nuovi livelli di reddito e gli importi dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo decorrente dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2008: gli stessi sono riportati nella notizia VI07785 del 12 giugno 2008. Tabella 15 - Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore, in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile. Tabella 16 - Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore, in cui sia presente almeno un componente inabile. Nota bene: Le Tabelle 17 e 18 sono state integrate rispettivamente nelle Tabelle 14 e 15. Tabella 19 - Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili. Tabella 20/A - Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile. Tabella 20/B - Nuclei familiari in cui il richiedente sia celibe o nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a, senza figli in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile. Tabella 21/A - Nuclei familiari senza figli in cui non siano presenti componenti inabili. Tabella 21/B - Nuclei familiari senza figli in cui il richiedente sia celibe o nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a, con almeno un fratello, sorella o nipote non inabile. Tabella 21/C - Nuclei familiari senza figli, in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile. Tabella 21/D - Nuclei familiari senza figli in cui il richiedente sia celibe o nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a e inabile, con almeno un fratello, sorella o nipote non inabile.
Capitolo n. 9 Assegni per il nucleo familiare 1 luglio 2007-30 giugno 2008 La Legge Finanziaria 2007 ha apportato alcune modificazioni alla disciplina in materia di assegno per il nucleo familiare: in particolare a decorrere dal 1 gennaio 2007 sono stati rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell assegno relativi ai nuclei familiari con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili. Restano invece invariate le tabelle relative ai nuclei senza figli. Le suddette modifiche comportano che per il periodo 1 luglio 2007-30 giugno 2008 si dovranno utilizzare le seguenti tabelle: TABELLE NUCLEI CON FIGLI : valide per il periodo dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2008 Tabella 11 - Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili. Tabella 12 - Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili. Tabella 13 - Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili. Tabella 14 - Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui sia presente almeno un componente inabile. Tabella 15 - Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore, in cui sia presente almeno un componente inabile. Tabella 16 - Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore, in cui sia presente almeno un componente inabile. Tabella 17 - Nuclei familiari con entrambi i genitori senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile. Tabella 18 - Nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.
Tabella 19 - Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili. TABELLE NUCLEI SENZA FIGLI : valide fino al 30 giugno 2008 Le rimodulazioni dei livelli reddituali e gli aumenti degli assegni di cui al punti A) che precede non si applicano ai nuclei in cui non sia compreso almeno un figlio (minorenne o maggiorenne inabile). I livelli reddituali di riferimento per l'applicazione delle relative tabelle 20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D (che per comodità si riallegano) continuano pertanto ad essere quelli già in possesso delle aziende e quindi quelli già valevoli nel periodo 1 luglio 2006-30 giugno 2007 che pertanto avranno validità fino al 30 giugno 2008. Tabella 20/A - Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile. Tabella 20/B - Nuclei familiari in cui il richiedente sia celibe o nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a, senza figli in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile. Tabella 21/A - Nuclei familiari senza figli in cui non siano presenti componenti inabili. Tabella 21/B - Nuclei familiari senza figli in cui il richiedente sia celibe o nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a, con almeno un fratello, sorella o nipote non inabile. Tabella 21/C - Nuclei familiari senza figli, in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile. Tabella 21/D - Nuclei familiari senza figli in cui il richiedente sia celibe o nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a e inabile, con almeno un fratello, sorella o nipote non inabile.
Capitolo n. 10 Assegni per il nucleo familiare 1 luglio 2006-30 giugno 2007 La Legge Finanziaria 2007 ha apportato rilevanti modificazioni alla disciplina in materia di assegno per il nucleo familiare con decorrenza dal 1 gennaio 2007 (si veda notizia VI04551 del 22/01/2007). In particolare a decorrere dal 1 gennaio 2007 sono rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell assegno relativi ai nuclei familiari con entrambi i genitori o un solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili. Sono inoltre previsti nuovi criteri per la determinazione dell assegno per il nucleo familiare in presenza di nuclei numerosi (almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni) in quanto in questa ipotesi rilevano al pari dei figli minori anche i figli o equiparati di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti. Restano invece invariate le tabelle relative ai nuclei senza figli. I datori di lavoro potranno effettuare il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare relativi ai periodi di paga già scaduti o delle eventuali differenze, utilizzando il già previsto codice del quadro D del modello DM/2 L036. La suddetta operazione potrà essere effettuata entro il 16 aprile 2007. Le suddette modifiche comportano che per il periodo 1 luglio 2006-30 giugno 2007 si dovranno utilizzare tabelle e valori diversi. In particolare : A) tabelle valide dal 1 luglio 2006 al 31.12.2006 B) tabelle valide dal 1 gennaio 2007 per nuclei con figli C) tabelle valide dal 1 gennaio 2007 per nuclei senza figli Le rimodulazioni dei livelli reddituali e gli aumenti degli assegni di cui al punti B) che precede non si applicano ai nuclei in cui non sia compreso almeno un figlio (minorenne o maggiorenne inabile). Restano, pertanto, invariati i livelli di reddito e gli importi delle tabelle 20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D riportati nel precedente punto sub A) che, per comodità, si riallegano.
Capitolo n. 11 Assegni per il nucleo familiare 1 luglio 2005-30 giugno 2006 Con decorrenza 1 luglio 2005 cambiano in tema di assegno per il nucleo familiare le fasce di reddito valide per il periodo 1 luglio 2005-30 giugno 2006 e l'anno di riferimento per i redditi posseduti dal nucleo familiare. Tutti i dipendenti interessati dovranno pertanto fornire ai propri datori di lavoro l'attestazione del reddito 2004 compilando il modello ANF/DIP ed allegando, in caso di prima richiesta o di variazione del nucleo familiare, il certificato di stato di famiglia ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione. Per favorire gli adempimenti aziendali, oltre ai valori aggiornati delle fasce di reddito, si riportano la c ircolare Inps n. 70 del 30 maggio 2005 le singole tabelle distinte in relazione alla composizione del nucleo familiare e i corrispondenti importi mensili dell'assegno.
Capitolo n. 12 Assegni per il nucleo familiare 1 luglio 2004 30 giugno 2005 Con decorrenza 1 luglio 2004 cambiano in tema di assegno per il nucleo familiare le fasce di reddito valide per il periodo 1 luglio 2004-30 giugno 2005 e l'anno di riferimento per i redditi posseduti dal nucleo familiare. Tutti i dipendenti interessati dovranno pertanto fornire ai propri datori di lavoro l'attestazione del reddito 2003 compilando il modello ANF/DIP ed allegando, in caso di prima richiesta o di variazione del nucleo familiare, il certificato di stato di famiglia ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione. Per favorire gli adempimenti aziendali, oltre ai valori aggiornati delle fasce di reddito, si riportano la circolare Inps n. 94/2004, le singole tabelle distinte in relazione alla composizione del nucleo familiare e i corrispondenti importi mensili dell'assegno. Fasce di reddito.pd Nuclei familiari con figli.p Nuclei familiari senza figli.p Inps circolare n. 94 del 15 giugno 2004
Capitolo n. 13 Assegni per il nucleo familiare 1 luglio 2003 30 giugno 2004 Con decorrenza 1 luglio 2003 entrano in vigore i nuovi livelli di reddito, rivalutati ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. I redditi che i lavoratori dovranno dichiarare ai fini della determinazione del diritto sono quelli conseguiti nel 2002 dai componenti del nucleo familiare. Tutti i dipendenti interessati dovranno pertanto fornire ai propri datori di lavoro l'attestazione del reddito 2002 compilando il modello ANF/DIP ed allegando, in caso di prima richiesta o di variazione del nucleo familiare, il certificato di stato di famiglia ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione. Per favorire gli adempimenti aziendali, si riportano di seguito la circolare INPS n.110 del 24 giugno 2003 e le tabelle valide per il periodo 1 luglio 2003-30 giugno 2004 distinte in relazione alla composizione del nucleo familiare e i corrispondenti importi mensili dell'assegno. Fasce di reddito per il periodo 1 luglio 2003-30 giugno 2 Nuclei familiari con figli.x Nuclei familiari senza figli. Circolare numero 110 del 24-6-2003
Capitolo n. 14 Assegni per il nucleo familiare 1 luglio 2002-30 giugno 2003 A decorrere dal 1 luglio 2002 entrano in vigore i nuovi livelli di reddito, rivalutati ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. I redditi che i lavoratori dovranno dichiarare ai fini della determinazione del diritto sono quelli conseguiti nel 2001 dai componenti del nucleo familiare. Per ottenere la prestazione i dipendenti interessati dovranno fornire ai propri datori di lavoro l'attestazione del reddito 2001 compilando il modello ANF/DIP ed allegando, in caso di prima richiesta o di variazione del nucleo familiare, il certificato di stato di famiglia ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione. Per favorire gli adempimenti aziendali, oltre ai valori aggiornati delle fasce di reddito, si riportano in "Approfondimenti" anche le singole tabelle distinte in relazione alla composizione del nucleo familiare e i corrispondenti importi mensili dell'assegno. Nuclei familiari con figli.p Nuclei familiari senza figli.p Riferimenti ad altri documenti Circolare Inps n. 110 del 13 giugno 2002
Capitolo n. 15 Assegni per il nucleo familiare 1 luglio 2001-30 giugno 2002 A decorrere dal 1 luglio 2001 entrano in vigore i nuovi livelli di reddito, rivalutati ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Gli importi dei relativi assegni rimangono peraltro invariati. I redditi che i lavoratori dovranno dichiarare ai fini della determinazione del diritto sono quelli conseguiti nel 2000 dai componenti il nucleo familiare. Allegato.xls Inps_121-2001.rtf Si riportano le tabelle contenenti i livelli di reddito e gli importi dell'assegno per il nucleo familiare espressi in Euro. Fasce di reddito familiare in Euro tabelle_fasce.xls Fasce di importi in Euro tabelle_importi.xl
Capitolo n. 16 Assegni per il nucleo familiare 1 luglio 2000-30 giugno 2001 A decorrere dal 1 luglio 2000 entrano in vigore i nuovi livelli di reddito, rivalutati ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. I redditi che i lavoratori dovranno dichiarare ai fini della determinazione del diritto sono quelli conseguiti nel 1999 dai componenti il nucleo familiare. Le domande per ottenere la prestazione dovranno essere presentate dagli interessati sull'apposito modulo ANF/dip. Si ricorda che il rinnovo dello stato di famiglia non è richiesto se non trascorsi 5 anni dalla prima domanda, salvo il caso di variazioni rispetto al periodo annuale precedente. Si riportano di seguito la circolare INPS n.113 del 14 giugno 2000 e le tabelle valide per il periodo 1 luglio 2000-30 giugno 2001. circ_inps_113_14062000. Tabelle ANF.xls
Capitolo n. 17 Assegni per il nucleo familiare 1 luglio 1999-30 giugno 2000 A decorrere dal 1 luglio 1999 sono in vigore i nuovi livelli di reddito, rivalutati ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. I redditi che i lavoratori dovranno dichiarare ai fini della determinazione del diritto sono quelli conseguiti nel 1998 dai componenti il nucleo familiare. Le domande per ottenere la prestazione dovranno essere presentate dagli interessati sull'apposito modulo ANF/dip. Si ricorda che il rinnovo dello stato di famiglia non è richiesto se non trascorsi 5 anni dalla prima domanda, salvo il caso di variazioni rispetto al periodo annuale precedente. Qui di seguito le tabelle (173 Kb) relative all'assegno per i nuclei familiari con figli e per quelli senza figli, che sono state aggiornate solo per la parte relativa alla fascia di reddito, essendo rimasti invariati gli importi delle relative prestazioni. Tabelle Inps.rtf
Capitolo n. 18 Assegni per il nucleo familiare 1 luglio 1998-30 giugno 1999 Gli importi degli assegni per il nucleo familiare sono variati con decorrenza 1 gennaio 1998, per i nuclei: - con figli minori; - con familiari inabili. Sono inoltre variate con decorrenza 1 luglio 1998, le fasce di reddito di riferimento. Di seguito: A) Le nuove tabelle per gli assegni del nucleo familiare relative all'importo complessivo da erogare a decorrere dal 1 luglio '98. B) Le tabelle degli assegni per il nucleo familiare, relative all'importo complessivo da erogare per il periodo 1 gennaio - 30 giugno 1998 sulla base dei redditi conseguiti nel 1996. Tabelle A.rtf Tabelle B.rtf
Confindustria Vicenza - 2004