ALL. B CIG BF5 DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO

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ALL. B AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 10 E 11 DEL D. LGS 163/2006 E S.M.I. DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E GESTIONALE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO E DEI PROGETTI ATTUATI DA SOGESID spa CIG 5110197BF5 DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO 1. Oggetto della procedura ed importo a base d'asta 2. Aggiudicazione definitiva e sottoscrizione del contratto 3. Durata delle attività e penale 4. Modalità di espletamento dell'incarico, esecuzione delle attività e garanzia 5. Cauzione 6. Modalità di pagamento - Obblighi ex Lege n. 136/2010 e s.m.i. e Lege n. 134/2012 7. Normativa antimafia 8. Riservatezza, proprietà degli elaborati e conseguenti responsabilità dell'affidatario 9. Rispetto del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i. e del Codice Etico 10. Incedibilità dei crediti e divieto di cessione del contratto 11. Rispetto dei Protocollo di Legalità in materia di appalti pubblici 12. Conformità a standard sociali minimi 13. Clausola risolutiva espressa 14. Informativa sulla privacy 15. Definizione delle controversie 1

1. OGGETTO DELLA PROCEDURA ED IMPORTO A BASE D'ASTA Le attività oggetto di affidamento riguardano l'espletamento dei servizi di assistenza tecnica e gestionale articolati come di seguito indicato: 1. Assistenza tecnica al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi; 2. Supporto all'istruttoria della documentazione amministrativo-contabile ed alla rendicontazione degli interventi; 3. Supporto alla predisposizione dei documenti funzionali all'attuazione delle attività da trasmettere alle Amministrazioni nazionali ai fini del riconoscimento della spesa. Le attività inerenti ciascuna delle predette linee sono meglio specificate nel Capitolato Tecnico (All. C). L'importo dei servizi posto a base d'asta è complessivamente pari ad euro 190.000,00 (euro centonovantamila/00) oltre IVA. Rientrano nel corrispettivo tutti gli oneri e le alee per la esecuzione a perfetta regola d'arte delle attività affidate. 2. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO L'aggiudicazione definitiva è condizionata all'acquisizione del DURC da parte della Sogesid S.p.A. ed alla relativa regolarità contributiva attestata dallo stesso. A tal fine Sogesid S.p.A. provvederà senza indugio ad acquisire d'ufficio il DURC in osservanza della normativa di settore vigente, nel caso in cui la verifica fornisse esito negativo, Sogesid S.p.A. procederà a revocare d'ufficio l'aggiudicazione definitiva del presente affidamento senza che l affidatario abbia nulla a che pretendere a nessun titolo sia in termini di risarcimento del danno che di rimborso spese conseguenti al mancato affidamento. La Sogesid S.p.A. provvederà, conseguentemente, alla escussione della cauzione provvisoria ed alla relativa segnalazione alle competenti Autorità. Pertanto, con la sottoscrizione del modello di richiesta dati di cui all'all. H alla Lettera di invito utile al fine di consentire alla Stazione appaltante l'acquisizione del DURC, l'affidatario dichiara espressamente di accettare integralmente la condizione sopra citata. 3. DURATA DELLE ATTIVITA' E PENALE La durata delle attività oggetto di affidamento è fissata in 12 mesi naturali e consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. Al termine delle attività dovranno essere consegnati tutti gli elaborati meglio indicati nel Capitolato Tecnico (All. C). Resta facoltà insindacabile da parte di Sogesid S.p.A. disporre sospensioni e concedere proroghe senza che ciò dia luogo a indennizzi o risarcimenti all Affidatario. Il mancato rispetto della tempistica espressamente indicata nel piano di lavoro presentato comporterà l applicazione di una penale giornaliera pari all 0,5 (zerovirgolacinque per mille), da calcolarsi sull importo contrattuale netto e fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell importo contrattuale. Superato il 10% (dieci per cento) dell' importo contrattuale netto, Sogesid S.p.A. potrà procedere, senza formalità di sorta, in primo luogo alla escussione della fideiussione, e quindi alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del codice civile. 2

Nel verificarsi della risoluzione, la Sogesid S.p.A. procederà in primo luogo all'escussione della fideiussione e, successivamente, tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto del risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti conseguenti all'inadempimento ivi espressamente compresi i maggiori costi per il nuovo esperimento di gara, nonché gli importi che la Sogesid S.p.A., dovrà eventualmente riconoscere al proprio Committente, in relazione ai danni da questo subiti per il mancato adempimento alle prestazioni. 4. MODALITÀ Dl ESPLETAMENTO DELL'INCARICO, ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' E GARANZIA Nell'espletamento delle attività l'affidatario dovrà attenersi a quanto indicato nel presente Disciplinare di affidamento e nel Capitolato Tecnico (All. C) e dovrà eseguire i servizi affidati nei tempi e con le modalità ivi previste. Qualora l'incarico venga affidato a seguito di una proposta migliorativa dell'affidatario, resta inteso che le attività andranno svolte senza alcun onere aggiuntivo per la Sogesid S.p.A. la quale si riserva la facoltà di accettarle ad integrazione parziale o totale di quanto già previsto nel citato Capitolato Tecnico (All. C). Per l'espletamento delle attività l'affidatario dovrà attenersi a quanto indicato nel presente Disciplinare; in particolare, le modalità di prestazione dei servizi dovranno essere formalizzate in un piano di lavoro nel quale dovranno essere analiticamente descritte le attività, i prodotti nonché la tempistica di esecuzione dei citati servizi. Il piano di lavoro redatto dall' Affidatario dovrà essere approvato dalla Società prima dell'avvio delle stesse. L' Affidatario dovrà eseguire le attività affidate con personale di provata capacità, competenza ed idoneo, per numero e qualità, alla perfetta esecuzione dei servizi richiesti dalla Sogesid S.p.A. Il predetto personale dovrà essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 3 del Capitolato Tecnico (All. C). L' Affidatario é ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale adibito all' esecuzione dei servizi nonché per ogni fatto, negligenza o colpa dei suoi dipendenti per infortuni o danni a terzi o a cose di terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività. A tal fine, l'affidatario si impegna a presentare idonea garanzia assicurativa RCT/RCO, rilasciata da primaria compagnia con massimale unico non inferiore ad 200.000,00 a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi, ivi compresa la Sogesid S.p.A. stessa o suoi incaricati e, comunque, di tutti i rischi e danni connessi all'esecuzione delle attività di cui trattasi. Pertanto, la Sogesid S.p.A. è manlevata da ogni responsabilità per danni che possono derivare al proprio personale, a quello dell'affidatario, a terzi o a cose, in dipendenza delle predette attività. Qualsiasi divergenza o contestazione fra l'affidatario e la Sogesid S.p.A. nell'applicazione del contratto non conferisce all'affidatario alcun diritto a sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura, né costituisce titolo per giustificare i ritardi nell'ultimazione della stessa. 5. CAUZIONE La cauzione a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte è pari al 10% dell'importo contrattuale o, in caso di ribasso offerto superiore al 10%, nell'importo previsto dall'art. 113 comma 1 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. Essa sarà costituita mediante fideiussione rilasciata da primario Istituto di Credito o Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 3

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. La fideiussione dovrà essere autenticata da un notaio che ne attesti la validità, anche in relazione ai poteri d'impegno conferiti al firmatario. La fideiussione dovrà riportare la clausola che il soggetto garante è tenuto a soddisfare le obbligazioni a semplice richiesta della Sogesid S.p.A. senza facoltà di opporre alcuna eccezione, ivi compresa quella di cui all'art. 1957 c.c. e con la formale rinuncia, da parte del soggetto garante, al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.. La cauzione, come sopra costituita, sarà progressivamente svincolata ai sensi 3 dell'art.113, comma 3, del D. Lgs 11.163/2006 e s.m.i. ed il documento originale della stessa verrà restituito all'istituto rilasciante entro 3 mesi dal termine delle attività. 6. MODALITÀ DI PAGAMENTO - OBBLIGHI EX LEGE 136/2010 E S.M.I. e LEGE N. 134/2012 Il corrispettivo dovuto, al netto del ribasso offerto e della ritenuta a garanzia di cui all art. 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., sarà erogato dietro presentazione di regolari fatture separate per singola attività, su cui dovrà essere riportato il CIG inerente alla procedura di gara e il CUP relativo alla specifica attività con cadenza bimestrale e con l indicazione delle giornate uomo espletate.: I pagamenti di cui sopra saranno effettuati, rispettivamente, previa presentazione da parte dell'affidatario di una relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento e una relazione finale contenenti: - una descrizione analitica delle attività svolte; - l'elenco dei documenti prodotti con trasmissione ufficiale; - un prospetto da cui si evinca l'avanzamento delle prestazioni in relazione a quanto previsto nel piano di lavoro ed eventuali successivi aggiornamenti; - l'indicazione puntuale del gruppo di lavoro impiegato; - una tabella contente l'indicazione delle giornate/uomo impiegate, ripartite per ciascuna risorsa del gruppo di lavoro. Costituirà condizione inderogabile per l emissione delle fatture l approvazione da parte della Sogesid delle suddette relazioni. Gli importi dovuti saranno erogati entro 60 giorni fine mese dal ricevimento delle fatture, previa verifica dell'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle ai pagamento, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., nonché previa acquisizione da parte di Sogesid S.p.A. del DURC aggiornato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul/sui conto/i corrente/i comunicati dall'affidatario, come di seguito meglio indicato. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3. comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. l'affidatario avrà l'obbligo di comunicare alla Sogesid S.p.A. gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, entro e non oltre sette giorni dalla loro accensione o della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla stessa, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà, altresì, essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Con la sottoscrizione dell'incarico l'affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e, ove ciò sia espressamente consentito, si impegnerà a far assumere i predetti obblighi anche a eventuali subfornitori o subcontraenti nonché a 4

dare notizia alla Sogesid S.p.A. ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti. Il mancato rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta Legge comporterà, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., l'immediata risoluzione dell' affidamento ai sensi del successivo art. 13. 7. NORMATIVA ANTIMAFIA Il venire meno, nel corso dell'affidamento, delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle decadenze di cui al D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., comporterà l'immediata risoluzione dell'affidamento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste al successivo punto 13. Si rappresenta che il Contratto verrà stipulato solo previa acquisizione da parte della Sogesid S.p.A. della documentazione richiesta dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. 8. RISERVATEZZA, PROPRIETA' DEGLI ELABORATI E CONSEGUENTI RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO L'Affidatario si impegna affinché sia mantenuta la massima riservatezza su ogni informazione o documento che divenga ad esso noto, in conseguenza od in occasione della esecuzione delle attività previste dal contratto di affidamento; tali informazioni o documenti, pertanto, non potranno essere utilizzati né rivelati a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Sogesid S.p.A.. I servizi saranno resi nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore (Legge n. 633 del 1941 e s.m.i), garantendo l'originalità degli stessi ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette. Con la sottoscrizione dell'incarico per accettazione l'affidatario si assume la responsabilità degli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività affidate. Gli elaborati prodotti saranno di esclusiva proprietà della Sogesid S.p.A. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra evidenziato sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste nel successivo punto 13. 9. RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 E S.M.I. E DEL CODICE ETICO Sogesid S.p.A. è dotata di un modello idoneo a prevenire reati e di un Codice Etico, entrambi pubblicati sul sito aziendale, a cui debbono attenersi tutti i soggetti che collaborano con la Società stessa. Pertanto, con la sottoscrizione dell'incarico, l'affidatario si impegnerà al rispetto del Modello e del Codice Etico della Società e dei principi in essi contenuti. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione dell'incarico, ferma restando la facoltà della Società di agire per il risarcimento dei danni subiti. Qualsiasi comunicazione attinente ad eventuali responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. potrà essere effettuata al seguente indirizzo: "Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., Sogesid S.p.A., Via Calabria n. 35 00187 Roma. Potrà, altresì, essere utilizzato il numero di fax 06/42082405 e/o il seguente indirizzo di posta elettronica: organismodivigilanza@sogesid.it Verrà assicurata la riservatezza nonché l'anonimato su ogni notizia pervenuta al predetto Organismo. 5

10. INCEDIBILITA' DEI CREDITI E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E' espressamente esclusa la cedibilità dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 1260, secondo comma, del cod, civ. ed è vietata la cessione anche parziale dello stesso. 11. RISPETTO DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI La Sogesid S.p.A., in data 17 Aprile 2012, ha sottoscritto con la Prefettura di Napoli, La Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, la Camera di Commercio di Napoli e l ANCI Campania, il Protocollo di Legalità in materia di appalti pubblici" a cui debbono attenersi tutti i soggetti che collaborano con la Società stessa, nonché i subappaltatori ed i subfornitori. Con la sottoscrizione del suddetto Protocollo la Sogesid S.p.A. ha assunto tutti gli obblighi di vigilanza e controllo ivi contenuti e richiamati nel medesimo documento nei confronti degli Affidatari e dei subappaltatori e/o subfornitori nell'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica, al fine di garantire il rispetto delle norme, nonché degli strumenti di tutela e prevenzione per perseguire e garantire il preminente interesse pubblico alla legalità e trasparenza nella lotta alla repressione del fenomeno delle infiltrazioni criminali. Pertanto, con la sottoscrizione dell'incarico, l'affidatario si impegnerà al rispetto del suddetto documento e dei principi in esso contenuti. All'atto della stipula del contratto o del subcontratto l'affidatario dovrà confermare espressamente quanto dichiarato in sede di gara con riferimento all'accettazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ., delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità, che andranno nuovamente, singolarmente, sottoscritte. L'inosservanza degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità e posti a carico dell'affidatario comporterà ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione dell'incarico, fermo restando la facoltà della Società ad agire per il risarcimento dei danni subiti. Si ricorda, al riguardo, che il Protocollo di Legalità costituisce parte integrante e sostanziale della lex specialis di gara ed è, tra l'altro, disponibile sul sito aziendale. 12. CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI Ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, i servizi oggetto del presente appalto devono essere realizzati in conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le stesse ed, in ogni caso, in conformità alle Convenzioni fondamentali stabilite dall'organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite. Al fine di consentire il monitoraggio da parte di Sogesid S.p.A. delle conformità agli standard, l'affidatario sarà tenuto a: 1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei servizi oggetto del presente appalto, che la Sogesid S.p.A. ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto; 2. fornire, su richiesta della Sogesid S.p.A. ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei servizi oggetto del presente appalto; 6

3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte da Sogesid S.p.A. o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa; 4. intraprendere, o far intraprendere da fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla Sogesid S.p.A. nel caso che emerga, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura; 5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Sogesid S.p.A. che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. La violazione delle presenti clausole contrattuali darà luogo all'automatica risoluzione del rapporto di cui ai sensi dell'art. 1456 c.c. 13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Il rispetto degli impegni assunti con l'accettazione dell'affidamento costituisce obbligazione di primaria importanza; pertanto, il mancato rispetto di una delle clausole di cui ai punti "6" (Modalità di pagamento - Obblighi ex Lege 136/2010 e s.m.i. e Lege n. 134/2012), "7" (Normativa Antimafia), "8" (Riservatezza, proprietà degli elaborati e conseguenti responsabilità dell'affidatario), "9" (Rispetto del modello di organizzazione, gestione controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e del Codice Etico), "11" (Rispetto del Protocollo di Legalità in materia di appalti) e "12" (Conformità a standard sociali minimi), darà luogo alla automatica risoluzione del rapporto di cui ai sensi dell'art. 1456 c.c. Nel verificarsi della risoluzione, la Sogesid S.p.A. procederà, in primo luogo, alla escussione della fidejussione, nonché tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto del risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi espressamente compresi i maggiori costi per il nuovo esperimento di gara, nonché gli importi che a titolo di penale la Sogesid S.p.A. dovrà riconoscere al proprio Committente per il mancato adempimento alle prestazioni. 14. INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. l'affidatario è informato che i dati personali acquisiti ai fini della presente procedura, ivi compresi quelli raccolti in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente e nel rispetto della normativa vigente in materia. L'informativa completa di cui all'art. 13 del predetto D. Lgs. è pubblicata sul sito aziendale, cui si rimanda, e forma parte integrante e sostanziale della documentazione di gara (All. F). 15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per ogni controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dell'affidamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. 7