ATTO N di iniziativa del Consigliere DOTTORINI

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L Operazione si pone l obiettivo di favorire l accesso di giovani agricoltori qualificati nel settore agricolo e il ricambio generazionale.

Transcript:

http://www.consiglio.regione.umbria.it e-mail: atti@crumbria.it ATTO N. 1258 PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del Consigliere DOTTORINI DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ACCESSO DEI GIOVANI ALL'AGRICOLTURA E CONTENERE IL CONSUMO DEI SUOLI AGRICOLI Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy il 09/07/2013 Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 09/07/2013

D ~, [] i, Regione Umbria lilil DConsiglio Regionale Of;:: u D Piazza Italia, 2 ~06121 PERUGIA Tel. 075,576,3236 - Fax 075.576,3395 http://www.dottorini.com e~maìl: info@dottorini.com Proposta di legge regionale di iniziativa del consigliere Dottorini concernente "Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contenere il consumo di suoli agricoli" RELAZIONE In Italia solo il 3,9% dei conduttori agricoli ha meno di 40 anni e risultiamo ad oggi lo Stato membro dell'unione europea con il più basso tasso di ricambio generazionale insieme al Portogallo. Per ogni conduttore giovane ci sono 14 titolari di aziende agricole con più di 65 anni, un fenomeno che costituisce un evidente fattore di rischio per il nostro comparto agroalimentare, in quanto contribuisce ad alimentare l'alto tasso di abbandono dei terreni agricoli, incide sul ritardo negli investimenti di settore e nell'adozione di nuove tecniche agronomiche. Il declino della componente giovanile si manifesta sia con lo scarso numero di nuovi insediamenti, sia con la difficoltà di trasferire la conduzione alle generazioni successive, in particolare nelle piccole aziende. L'elevato costo di acquisto e affitto dei terreni rappresenta il principale ostacolo al nuovo insediamento giovanile. In Umbria l'incidenza dei giovani conduttori, fino a 35 anni, di imprese agricole sul totale si attesta al 4,42% nel 2010. L'elevato consumo di suolo agricolo dell'ultimo decennio contribuisce a mantenere artificialmente elevati i valori fondiari e a determinare una componente di "attesa" che allontana e rende non conveniente l'investimento agricolo. I dati provvisori del sesto censimento nazionale dell'agricoltura (2010) indicano che il calo della superficie agricola utilizzata (SAU) in Umbria è più accentuato rispetto alla media nazionale e raggiunge il 10,8%. Ancor più preoccupante è il dato delle aziende agricole, che vede una diminuzione dal 1982 al 2010 di circa 22.500 unità, delle quali più di due terzi, 15.542, sono state chiuse dal2000 a12010. Secondo stime provenienti dall'agenzia del Demanio i terreni a vocazione agricola di proprietà pubblica ammontano in Italia a circa 380.000 ettari, in buona parte nella disponibilità di Regioni ed Enti locali. L'Umbria ha un'alta quantità di terre pubbliche e/o abbandonate, secondo i dati del Demanio, solo quelle di competenza dello stato si aggirano sui 110 ettari, ai quali bisogna aggiungere i terreni di proprietà degli Enti Pubblici, come Regione, Provincia e dei Comuni. Alla luce dei dati sopra esposti risulta evidente che le questioni inerenti al ricambio generazionale, al consumo e all'abbandono di suolo agricolo e all'utilizzo dei terreni a vocazione agricola di proprietà pubblica, costituiscono una assoluta priorità per l'agricoltura della Regione Umbria. Una politica attiva per l'incremento dei giovani imprenditori agricoli nella nostra Regione non può

http://www.dottorini.com infatti essere disgiunta da un intervento contestuale sui processi di abbandono e consumo del suolo e per il recupero produttivo delle terre appartenenti al demanio regionale, agli Enti controllati dalla Regione Umbria e agli Enti locali. L'art,66 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n,1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n,27, ha disposto che i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici debbano essere locati o alienati con diritto di prelazione per i giovani imprenditori agricoli, come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n, 185, Tale disposizione non ha ancora avuto piena attuazione a livello nazionale, non essendo stati varati i conseguenti decreti ministeriali, anche se l'umbria è stata una delle poche Regioni a recepirla, Il fine della presente proposta di legge è quindi quello di incrociare l'esigenza di salvaguardia e recupero dei numerosi terreni e immobili agricoli, sia pubblici che privati, attualmente non utilizzati con l'esigenza di offrire opportunità lavorative e imprenditoriali al grande numero di giovani agricoltori che incontrano difficoltà spesso insormontabili nell'avviare la propria attività. Pertanto, con tale proposta si intende consentire di rendere produttivi beni immobili agricoli o a vocazione agricola, attualmente inutilizzati, assegnandoli a giovani agricoltori a condizioni agevolate, Priorità nell'assegnazione viene riconosciuta ad attività che rivestono una particolare valenza dal punto di vista ambientale e sociale, La presente proposta di legge intende quindi (articolo 1) promuovere l'accesso dei giovani agricoltori dell'umbria ai beni immobili (terreni o edifici) agricoli e a vocazione agricola di proprietà pubblica, al fine favorire il ricambio generazionale in agricoltura, nonché la conservazione e l'utilizzazione produttiva degli immobili a vocazione agricola, Per favorire l'effettivo utilizzo agricolo delle aree destinate a tale scopo dagli strumenti urbanistici comunali, il testo proposto promuove inoltre misure rivolte a disincentivare l'abbandono delle colture e a sostenerne il recupero produttivo, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 4 agosto 1978, n.440, nonché a contenere il consumo e il cambio di destinazione dei suoli agricoli. L'articolo 2 stabilisce le modalità per l'individuazione di beni immobili agricoli e a vocazione agricola di proprietà della Regione e degli enti controllati da cedere in locazione, In particolare si prevede che la Giunta regionale, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, predisponga un inventario (attualmente assente) che dovrà essere allegato al Programma di politica patrimoniale della Regione, Il Programma rappresenta lo strumento attraverso il quale tali beni saranno assegnati. In fase di prima applicazione si prevede che, entro 3 mesi dalla predisposizione dell'inventario, il Programma, che normalmente ha una durata triennale, e il Piano attuativo annuale, siano aggiornati.

DIOIOICl [I~I!IDRegione Umbria Dlr'I'~I'J J v \.i \ [1~ljIGConsiglio Regionale OlillillC] Piazza Italia, 2 ~06121 PERUGIA http://www.dottorini.com L'articolo 3 definisce le procedure per il conferimento degli immobili ai giovani imprenditori agricoli prevedendo dei canoni d'affitto simbolici, per agevolarne l'accesso alla terra. I canoni agevolati avranno la durata di tutto il contratto d'affitto, nel caso di terreni marginali e poco redditizi, o quinquennale per tutti gli altri terreni. Tale predisposizione è stata inserita per supportare l'attività imprenditoriale agricola, sopratutto nei primi anni di start-up, dove i costi di gestione sono spesso più alti dei ricavi, andando spesso a scoraggiare la continuazione dell'attività. Il conferimento dei terreni, di competenza della regione, verrà fatto tramite appositi atti di Giunta, prevedendo con gli assegnatari, al termine della fase di start up, la stipula di contratti agrari, con canoni inferiori a quelli di mercato, ai sensi della legge 3 maggio 1982, n.203 che prevedano il vincolo di destinazione agricola equivalente alla durata contrattuale. La proposta di legge detta inoltre direttive per i Comuni, affinché procedano anch'essi al censimento dei beni, dandone comunicazione alla Regione e saranno pubblicati nell'albo Pretorio comunale e nel sito internet istituzionale. All'articolo 4, al fine di valorizzare gli immobili di proprietà pubblica, la legge individua dei sistemi premianti che diano degli indirizzi ambientali, commerciali e sociali. L'agricoltura biologica, l'agricoltura sociale, il rapporto con gruppi d'acquisto solidale e la didattica ambientale sono le attività per le quali si prevedono sistemi premianti, tenuto conto del loro valore sociale e della capacità di migliorare lo stato agronomico delle terre nel rispetto dell'ambiente e del benessere animale. Le norme rivolte a favorire il recupero produttivo delle terre private in stato di abbandono e a contenere il consumo di suolo agricolo in Umbria sono contenute nell'articolo 5. Il testo proposto prevede di riattivare nella nostra Regione le procedure per il recupero delle terre di privata proprietà incolte o abbandonate previste dalla Legge 4 agosto 1978, n.440, al fine di assegnarle a giovani agricoltori e anche ai fini della salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico e della tutela ambientale. In particolare la Giunta regionale è delegata a costituire o rinnovare con propri atti le commissioni provinciali previste dall'art.3 della suddetta legge, cui spetta il compito di definire gli elementi di comparazione per l'individuazione dei terreni che si trovano in tale condizione. Nei dodici mesi successivi la Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, dovrà individuare le aree agricole private suscettibili di nuova utilizzazione, i criteri di utilizzazione e i criteri per l'assegnazione ai richiedenti. Il comma 3 dell'art.5 della proposta di legge è infine dedicato a prevenire e limitare il consumo di suolo agricolo nella Regione Umbria. Viene a tale scopo recuperata una disposizione contenuta nel disegno di legge approvato dal Governo, a prima firma del Ministro delle politiche agricole Mario Catania e, ad oggi, non esaminato dalle Camere, con la quale si dispone che i terreni agricoli con riferimento ai quali sono stati erogati nella Regione Umbria aiuti di Stato o aiuti comunitari non possono avere una destinazione diversa da quella agricola per almeno dieci anni dall'ultima

OliJ1QlO CI~I~IDRegione Umbria 0101010 DI~I~IDConsiglio Regionale DUOlO http://www.douarini.com erogazione. Sono fatte salve tutte le opere rivolte alla coltivazione del fondo e all'allevamento del bestiame, compresi gli interventi per l'agriturismo e tutte le attività cosiddette "connesse" di cui all'art, 2135 del Codice civile, nonché definite le sanzioni da applicare al proprietario in caso di trasgressione del divieto. L'articolo 6 definisce degli aiuti economici per giovani agricoltori che si insediano su terre pubbliche. Tali concessioni non prevedono un ulteriore aumento della spesa pubblica regionale, ma intendono indirizzare verso la valorizzazione dei beni pubblici agricoli e al recupero delle terre incolte - nella misura non inferiore al cinquanta per cento della quota destinata all'attivazione di programmi finalizzati al lavoro e all'occupazione - il Fondo speciale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare, istituito dall'articolo 4 della L.R. n. 14/1997, Inoltre, tramite la finanziaria Regionale, Gepafin, si vuole agevolare l'accesso al credito dei giovani agricoltori, indispensabile anche per aderire ai programmi regionali vigenti nel piano di sviluppo rurale,

CI D Regione Umbria ] Consiglio Regionale http://www.douorini.com Articolo 1 (Oggetto e finalità) 1. La Regione, in armonia con l'articolo 4 della Costituzione e l'articolo e 15 dello Statuto Regionale, in attuazione dell'articolo 66, comma 7, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, promuove ed incentiva l'accesso dei giovani agricoltori ai terreni di proprietà pubblica, al fine favorire il ricambio generazionale in agricoltura, la conservazione e l'utilizzazione produttiva dei beni immobili agricoli ed a vocazione agricola e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio e del paesaggio rurale. 2. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli imprenditori agricoli (come definiti dall'articolo 2135 del codice civile) che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età, di seguito "giovani agricoltori". 3. Per favorire l'insediamento dei giovani agricoltori e l'effettivo utilizzo agricolo delle aree destinate a tale scopo dagli strumenti urbanistici comunali, la Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 (Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, concernente l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate) promuove ulteriori misure rivolte a disincentivare l'abbandono delie colture, a sosteneme il recupero produttivo, nonché a contenere il consumo e il cambio di destinazione dei suoli agricoli mediante azioni di incentivazione del ruolo multifunzionale dell'agricoltura previste nella programmazione regionale in materia. Articolo 2

Regione Umbria Consiglio Regionale http://www.dottorini.com e-mail: info@dottorinì.com (Individuazione dei beni immobili agricoli e a vocazione agricola da cedere in locazione) 1. La Giunta regionale, previa stipula di specifici accordi con gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti nel proprio territorio, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone, nell'ambito dei beni immobili agricoli ed a vocazione agricola di proprietà della Regione e degli enti controllati, l'inventario, corredato da supporto cartografico, di quelli idonei alla cessione in locazione a giovani agricoltori. 2. L'inventario è allegato al Programma di cui all'articolo 2 della L.R. n. 14/1997, è aggiornato ad ogni rinnovo del Programma medesimo ed è pubblicato nel sito internet istituzionale e nel Bollettino ufficiale telematico della Regione. 3. AI fine di pervenire alla piena disponibilità degli immobili da destinare alla locazione di cui al comma 1, la Giunta regionale, qualora necessario, è autorizzata ad attivare le procedure di sgombero forzoso di eventuali attività improprie e condotte senza titolo autorizzativo. 4. In fase di prima applicazione, entro e non oltre novanta giorni dalla predisposizione dell'inventario di cui al comma 1, la Giunta regionale aggiorna il vigente Programma di politica patrimoniale ed il Piano attuativo annuale di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 della L.R. n. 14/1997. Articolo 3 (Conferimento di beni immobili agricoli ed a vocazione agricola in locazione ai giovani agricoltori) 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 (Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, concernente l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), la Regione, anche su richiesta dei soggetti interessati, cede in locazione una quota non inferiore al cinquanta per cento dei propri beni immobili agricoli ed a

... " 0101DI0 DI~I~IDRegione Umbria DIOEID [ll~i~idconsiglio Regionale DlululO Piazza Italia, 2 06121 PERUGIA Tel. 075.576.3236. Fax 075.576.3395 http://www.dottorini.com e~mail: info@dottorini.com vocazione agricola inseriti nell'inventario di cui all'articolo 2, comma 1 a giovani agricoltori. 2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 hanno un vincolo temporale di destinazione agricola per un periodo equivalente alla durata contrattuale. 3. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale determina i canoni di locazione in base ai seguenti criteri: a) i terreni marginali sono locati dietro corrispettivo di un canone simbolico; b) gli altri terreni sono locati, per i primi cinque anni, dietro corrispettivo di un canone simbolico. Per gli anni successivi il canone è fissato nella misura minima definita dall'articolo 9, comma 1 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari). 4. Il conferimento in locazione dei beni di competenza della Regione, individuati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, sarà disposto con atti della Giunta regionale, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente e degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale. 5. Ai contratti di cui alla presente legge si applica, in quanto compatibile, la disciplina relativa ai contratti agrari di cui alla L. n. 203/1982. 6. Tutti gli oneri relativi alla stipula dei contratti di locazione sono a carico della Regione. 7. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni, provvedono a censire i beni immobili agricoli o a vocazione agricola, appartenenti al patrimonio di rispettiva competenza, nell'ambito dei quali individuare gli immobili da destinare annualmente alla locazione con contratto agrario a giovani agricoltori. 6. Le risultanze del censimento di cui al comma 7 sono pubblicate, da ogni comune, nel rispettivo Albo Pretorio e nel sito internet istituzionale e sono comunicate alla Regione. Articolo 4

Cl Regione Umbria J Consiglio Regionale D http://www.dottorinlcom e~mail: info@dottorini.com (Agevolazioni per l'imprenditorialità agricola giovanile e "agricoltura biologica e sociale). 1. Ai contratti di locazione stipulati ai sensi della presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le prelazioni e le agevolazioni previste dall'articolo 66 del D. L. 1/2012. 2. Il Programma di politica patrimoniale di cui all'articolo 2, comma 2, dà indirizzi relativi alla previsione di sistemi premianti ai fini della locazione dei beni immobili agricoli e a vocazione agricola di proprietà della Regione e degli enti controllati, a vantaggio dei giovani imprenditori agricoli che: a) praticano prioritariamente sistemi di produzione agricola biologica; b) vendono prodotti agricoli di qualità direttamente ai consumatori finali o a gruppi di acquisto solidale di cui alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità); c) si adoperano per il miglioramento ambientale del territorio rurale e per l'agricoltura sociale; d) costituiscono fattorie didattiche a norma della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche); 3. Altre misure a sostegno dei giovani imprenditori agricoli possono essere inserite nella programmazione e nelle azioni previste dalla L.R. n. 14/1997. Articolo 5 (Recupero produttivo e contenimento del consumo di suoli agricoli) 1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale prowede, con propri atti, al rinnovo o alla costituzione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 3 della L. n. 440/1978.

OBDIO [Ino Regione Umbria GICIJIO DI~I~IDConsiglio Regionale D'~'2'O http://www.douarini.com 2. Entro dodici mesi dalla costituzione delle commissioni provinciali di cui al comma 1, la Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, prowede agli adempimenti di cui alla L.R. n. 59/1980 determinando le zone del territorio regionale che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per i fini di cui all'articolo 1 della L. n. 440/1978, e attiva le successive procedure per classificare, definire i criteri di utilizzazione ed assegnare ai richiedenti le terre incolte e abbandonate. 3. I terreni agricoli per i quali vengono concessi ed erogati nella Regione aiuti di stato o' fondi stanziati dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) comunque afferenti alla politica agricola comunitaria non possono avere una destinazione diversa da quella agricola per almeno dieci anni dall'ultima erogazione, salvo più restrittive disposizioni vigenti. Sono comunque consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali rivolti alla coltivazione del fondo, all'allevamento del bestiame, alla silvicoltura, nonché quelli funzionali alla conduzione dell'impresa agricola, alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, all'agriturismo e alle attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. 4. Nel caso di trasgressione al divieto di cui al comma 3 si applica la sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi. Articolo 6 (Aiuti economici per i giovani agricoltori) 1. Il Fondo speciale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare, istituito dall'articolo 4 della L.R. n. 14/1997, è destinato, nella misura non inferiore al cinquanta per cento della quota di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) della L.R.

DEEI] UIJIII~Regione Umbria DICI"I] '\,'.,,\ DIJIJ~ Consiglio Regionale OYJYèJO Tel. 075.576.3236" Fax 075.576.3395 http://www.dottorlni.com n. 14/1997, al sostegno delle azioni previste dalla presente legge in favore dei giovani agricoltori. 2. La Regione, nel Programma di politica patrimoniale di cui all'articolo 2 della L.R. n. 14/1997: a) definisce gli indirizzi relativi alla prestazione di garanzie da parte di Gepafin S.p.A. per agevolare,'accesso al credito dei giovani agricoltori che insediano nuove aziende nei terreni di proprietà pubblica; b) definisce gli indirizzi concernenti le priorità per accedere alle misure previste dal Programma di sviluppo rurale.