Punto 1- COPERTURA ASSICURATIVA NELLA SCUOLA PUBBLICA.

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LETTERA AI GENITORI Oggetto: richiesta assicurazione volontaria alunni Come già accaduto nel precedente anno scolastico, la scuola torna nuovamente a chiedervi la sottoscrizione, volontaria, di una assicurazione che copra da eventuali infortuni e per la RCT (responsabilità civile verso terzi). Per chiarezza e trasparenza dei rapporti che devono intercorrere tra scuola e famiglie, ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti della questione, per spiegare perché si propone ai genitori la sottoscrizione di una assicurazione volontaria. Punto 1- COPERTURA ASSICURATIVA NELLA SCUOLA PUBBLICA. A differenza degli insegnanti, gli studenti sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale solo per gli infortuni che accadono nel corso di esperienze tecnico- scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro indicate al punto 28 del testo unico ( DPR n. 1124 del 1965). L INAIL con circolare n 19 del 4/4/2006 Alunni di scuole pubbliche e private: trattazione casi di infortunio ha precisato che gli alunni della scuola primaria pubblica e privata, oltre che per gli infortuni che si verificano nel corso delle lezioni di informatica e di lingua straniera, sono assicurati anche per gli infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle esercitazioni di scienze motorie e sportive. Non esiste copertura INAIL per tutti gli altri infortuni, come ad esempio quelli in itinere ( casa- scuola) o durante i viaggi d istruzione o le uscite didattiche o per ogni altro momento della vita scolastica. Punto 2- COPERTURA ASSICURATIVA REGIONE LAZIO Alcune regioni, come la Regione Lazio, stipulano a favore di tutti gli alunni della scuola una copertura assicurativa che amplia quella per gli infortuni dell INAIL. Tale assicurazione copre anche gli infortuni in itinere e quelli che possono verificarsi durante le uscite didattiche, ma i massimali sono molto bassi e sono quelli di seguito riportati. Art. 2 - Somme assicurate L'assicurazione vale per gli Assicurati così come indicati all'art. 4) (Persone Assicurate) ed è prestata per ciascuna persona per le somme di seguito indicate: 1. Morte 40.000,00 2. Invalidità Permanente 80.000,00 3. Rimborso Spese mediche da infortunio 300,00 4. Lenti e montature 260,00 5. Onoranze funebri 1.000,00 6. Trasporto dell infortunato 200,00 7. Danni estetici 5.200,00 8. Rimborso spese per protesi dentarie 1.100,00 9. Rimborso per altre protesi 500,00 10. Danni al vestiario 200,00 11. Coma 10.000,00

Punto 3- RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI L assicurazione della Regione Lazio tuttavia non copre invece i danni conseguenti a responsabilità civile. Questo aspetto merita particolare attenzione, in quanto è luogo comune ritenere che una volta affidati i propri figli alla scuola, la responsabilità di tutto ciò che accade ricada sulla diretta responsabilità del docente tenuto alla vigilanza e indirettamente sul dirigente scolastico. Per analizzare in maniera compiuta il dovere della vigilanza occorre rifarsi alle norme di legge che lo alimentano e che riprendiamo per completezza: In primis, l Art. 28 della Costituzione: I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi, la responsabilità si estende allo Stato e agli altri Enti pubblici. L art. 2043 del Codice Civile obbliga al risarcimento chiunque causi ad altri un danno ingiusto. L art. 2047 del Codice Civile riguarda il danno cagionato da chi è incapace di intendere e di volere: il risarcimento è addossato a chi era tenuto alla sorveglianza, salvo che non dimostri di non aver potuto impedire il fatto. Si ritiene comunemente che tale norma possa essere applicata nel caso di alunni in tenerissima età, quali quelli affidati alla Scuola dell'infanzia, ovvero ad alunni più grandi ma in particolari situazioni, come gli alunni diversamente abili. Il bambino incapace di intendere e di volere è esente da qualsiasi responsabilità. Infine l art. 2048 del Codice Civile è la norma che riguarda gli insegnanti nella maggior parte dei casi, questo recita: Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto. Pertanto presupposto della responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando è l accertamento che il danno sia l effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il docente pertanto si ritiene possa liberarsi dalla responsabilità (cd prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. L'affidamento dei figli minori all'amministrazione scolastica e, per il suo tramite, al personale docente, non esclude tuttavia la responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso dai minori stessi. Infatti, la responsabilità del genitore, ai sensi dell'art. 2048 primo comma, e quella del precettore, ex art. 2048 secondo comma, per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, perché l'affidamento a terzi solleva il genitore solo dalla presunzione di colpa in vigilando, non anche da quella di

colpa in educando rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di avere impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. 21 settembre 2000, n. 12501). A completamento del quadro normativo occorre poi considerare il profilo processuale. Il 3 comma dell art. 2048 c.c., in particolare, dispone che Le persone indicate dai commi precedenti (ovvero i genitori, il tutore e i precettori) sono liberate dalla responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto. Pertanto la colpa, nel giudizio risarcitorio, si presume: la norma tende cioè a privilegiare la tutela del danneggiato (l alunno che ha subito il danno e per esso, se minorenne, i suoi genitori) facilitando la strada probatoria. In allegato alla presente si possono leggere alcune sentenze della Cassazione che si sono espresse sul problema. A puro titolo esemplificativo si può citare la sentenza della Cass. Civ. - sez. III - sent. 21/09/2000 n. 12501,con la quale i genitori sono stati condannati al risarcimento dei danni causati dal figlio e conseguenti al sinistro verificatosi nel corso di una lezione: l alunno aveva scagliato contro un compagno di classe una gomma per cancellare, colpendolo in un occhio e procurandogli gravi lesioni. Da tutto ciò emerge con chiarezza come nel processo di crescita del minore assuma rilievo una vera e propria corresponsabilità educativo-formativa dei genitori e della scuola, i quali sono chiamati non solo ad una indispensabile attività di vigilanza e controllo, ma anche e soprattutto ad una comunicazione e collaborazione reciproca e costante che consenta nel modo migliore di perseguire e conseguire congiuntamente i comuni obiettivi educativi. Gli strumenti certamente non mancano: si pensi al patto educativo di corresponsabilità (art. 5 bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, adottato anche dalla scuola primaria come strumento volontario di autoregolamentazione) il cui scopo è proprio quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell azione educativa. Infatti - come autorevolmente affermato dall On. Gelmini nella nota prot. n. 3602/P0 del 31/07/2008 la scuola dell autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell ambito di un alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. Punto 4- PERCHÉ SCEGLIERE DI ADERIRE ALLA PROPOSTA DELLA SCUOLA? perché i massimali in caso di infortunio sono molto più alti di quelli dell assicurazione regionale ( vedere allegato prospetto sinottico) 1 perché la copertura assicurativa è molto più ampia 2 perché con l assicurazione volontaria sono coperti anche eventuali rischi di da RTC Nella speranza di aver fornito esaustive motivazioni, si resta comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Distinti saluti IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Maria Rosaria Di Palma Cassino 06 ottobre 2016 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993]

Le pronunce della Cassazione Allegato 1 Sul contenuto del dovere genitoriale di educazione: la c.d. culpa in educando Si è già evidenziato come l obbligo di vigilanza della scuola sia concorrente e non alternativo rispetto a quello di educazione facente capo ai genitori. Quest ultimo infatti permane e, per così dire, sopravvive all affidamento a terzi del minore. Sul contenuto di esso in particolare la Suprema Corte statuisce che il dovere dei genitori di educare i figli minori, la cui violazione è fonte di responsabilità civile ex art. 2048 c.c., non consiste solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare equilibratamente. Proprio con l avvicinarsi dei figli alla maggiore età - allorché acquisita la capacità di fare del male tanto quanto un adulto, serbando però l inettitudine a dominare i propri istinti e le altrui offese, che caratterizza l età immatura - il minore ha particolare bisogno di essere sostenuto, rasserenato ed anche controllato.. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto sussistere la responsabilità dei genitori per il delitto compiuto dal figlio diciassettenne, ravvisandola non tanto nel difetto di vigilanza degli stessi, data l età del figlio, quanto nell inadempimento dei doveri di educazione e di formazione della personalità del minore, in termini tali da consentirne l equilibrato sviluppo psico-emotivo, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale (Cass. Civ. - sez. III - sent. 28/08/2009 n. 18804). In particolare, i genitori di un minore autore di un illecito aquiliano sono liberati da responsabilità ove dimostrino di aver impartito al figlio un educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità. A tale fine non rileva il fatto che il figlio sia quasi diciottenne al momento del fatto, in quanto l art. 2048, comma 1, cod. civ., si riferisce al figlio comunque minorenne verso il quale sussiste il dovere inderogabile ex art. 147 cod. civ. di svolgere una costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e di protezione della propria e altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito (Cass. civ. - Sez. III - Sent. 22/04/2009 n. 9556). Nello specifico, la norma di cui all art. 2048 cod. civ. configura una ipotesi di responsabilità diretta dei genitori per il fatto illecito commesso dai figli minori (e non già indiretta, od oggettiva, per fatto altrui), poiché, ai fini della sua concreta applicazione, non è sufficiente la semplice commissione del detto illecito, ma è altresì necessaria una condotta (commissiva o, di regola, soltanto omissiva), direttamente ascrivibile ai medesimi, che si caratterizzi per la violazione dei precetti di cui all art. 147 cod. civ., e rispetto alla quale, in seno alla struttura dualistica dell illecito, lo stesso fatto del minore, nella sua globalità, rappresenta il correlato evento giuridicamente rilevante. Peraltro (..) tale responsabilità è configurabile soltanto a titolo di colpa poiché, in caso di condotta dolosa, le conseguenze, penali e civili, risulterebbero diversamente disciplinate, ex artt. 111 e 185 cod. pen. (..) (Cass. civ. - Sez. III - Sent. 30/04/1997 n. 9815). Sull onere probatorio gravante sui genitori: la presunzione della culpa in educando Quanto all onere probatorio stante l assunto che se un minore, capace di intendere e volere, commette un fatto illecito mentre è affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo, la

responsabilità risarcitoria del genitore non viene meno perché persiste la presunzione di "culpa in educando, fondamento dell art. 2048 cod. civ., (così Cass. civ. - Sez. III - Sent. 10/10/1996 n. 2606) la pronuncia della Cass. civ. - Sez. III - Sent. 20/04/2007 n. 9509 evidenzia in particolare come i genitori di un minore autore di un fatto illecito, al fine dell esonero dalla loro responsabilità, devono offrire la prova liberatoria richiesta dall art. 2048 cod. civ. e, cioè, di non aver potuto impedire il fatto. Tale prova si concretizza normalmente nella dimostrazione di aver impartito al minore un educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, nonché di aver esercitato sul medesimo una vigilanza adeguata all età. Infatti ai sensi dell art. 2048 cod. civ., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza sia con riguardo agli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell attività educativa che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare (Cass. civ. Sez. III Sent. 14/03/2008 n. 7050). Nello stessa direzione la Cass. civ. Sez. III - Sent. 20/10/2005 n. 20322 precisa come la legge pone una presunzione di colpa a carico dei genitori (o degli insegnanti) che può essere vinta non con la prova legislativamente prevista di non aver potuto impedire il fatto (prova negativa), ma con quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto conforme alle condizioni sociali, familiari, all età, al carattere, all indole del minore. In particolare la Suprema Corte - conformemente all orientamento risultante da precedenti pronunce (ex multis Cass. civ. Sez. III Sent. 26/11/1998 n. 11984) - afferma che tale presunzione di colpa si desume anche dallo stesso comportamento del minore. Infatti il fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso dai figli, può esser desunto, in mancanza di prova contraria, dalla condotta di questi, in violazione di leggi e regolamenti cioè dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori. Invece non è vero il contrario, ossia che dalle modalità del fatto illecito possa desumersi l adeguatezza dell educazione impartita e della vigilanza esercitata. Conforme anche il tenore della pronuncia della Cass. civ. Sez. III - Sent. 28/03/2001 n. 4481: la prova liberatoria richiesta ai genitori dall art. 2048 cod. civ. di non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore capace di intendere e di volere si concreta, normalmente, nella dimostrazione, oltre che di aver impartito al minore un educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di aver esercitato sullo stesso una vigilanza adeguata all età e finalizzata a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di un ulteriore o diversa opera educativa. A tal fine non occorre che i genitori provino la propria costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio - ricadendosi, altrimenti, nell obbligo di sorveglianza che l art. 2047 cod. civ. impone ai genitori di minore incapace - quando per l educazione impartita, per l età del figlio e per l ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l ambiente extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano costituire fonte di pericoli per sé e per i terzi.

Si noti poi che come precisa Cass. civ. Sez. III - Sent. 21/03/2007 n. 6685 il genitore affidatario, esercente la potestà, non può eludere i propri obblighi di vigilanza adducendo la non coabitazione con il minore. Infatti la dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto va fornita attraverso la prova di aver esercitato la massima vigilanza sul minore e di esser di fronte ad una condotta episodica che può sfuggire al controllo del genitore. Non solo: la responsabilità del genitore per il fatto illecito del minore, a norma dell articolo 2048 cod. civ., non è esclusa neppure da un impedimento del genitore stesso (lontananza o altro) all esercizio della patria potestà. Infatti (..) la relativa prova liberatoria, di cui all ultimo comma dell art. 2048 cod. civ. deve consistere (..) nella dimostrazione, non del mero fatto materiale della lontananza, bensì - in adempimento dell obbligo imposto ad entrambi i coniugi dall art. 147 cod. civ. ed indipendentemente, pertanto, dall esercizio della patria potestà - di avere impartito al minore l educazione e l istruzione consone alle proprie condizioni familiari e sociali, vigilando, altresì, sulla sua condotta in misura adeguata all ambiente, alle abitudini ed al carattere del soggetto. Perciò non basta che il genitore dimostri di non avere potuto materialmente impedire il fatto del figlio, perché commesso fuori della sua presenza o durante la sua lontananza, occorrendo che egli provi di avere svolto, nei riguardi del minore, una vigilanza, in genere, adeguata alla sua età, al suo carattere ed alla sua indole e di avergli impartito un educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalità, al fine di avviarlo ad una corretta vita di relazione e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito, nonché a correggere quei difetti (come l imprudenza e la leggerezza) che il fatto del minore ha rivelato (Cass. civ. Sez. III - Sent. 06/12/1986 n. 7247). In ogni caso la responsabilità dei genitori non esclude quella del minore stesso. Infatti l art. 2048 cod. civ. postula l esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore capace di intendere e di volere, in relazione al quale (..) è configurabile la "culpa in educando e la "culpa in vigilando, ma (..) la responsabilità dei genitori o precettori ex art. 2048 cit. viene a concorrere con la responsabilità del minore (Cass. civ. Sez. III - Sent. 26/06/2001 n. 8740). Stante la presunzione di responsabilità in capo ai genitori così come argomentata ne segue che (..) sul danneggiato incombe solo l onere di provare che il fatto illecito sia stato commesso dal minore ed il danno subito, mentre i genitori, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità a loro carico, devono provare di non aver potuto impedire il fatto, (..) fornendo la positiva dimostrazione dell osservanza dei precetti imposti dall art. 147 c.c. relativo ai doveri verso i figli, tra i quali quello di educare la prole (Cass. civ. Sez. III - Sent. 10/08/2004 n. 15419).