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Legge Regionale 30 luglio 2008, n. 24 Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE). (BURL n. 31, 1 suppl. ord. del 01 Agosto 2008 ) urn:nir:regione.lombardia:legge:20080730;24 Art. 1 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE) 1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), e c), della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3 e 4, e nell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché nell'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'italia al processo normativo dell'unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e nell'articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa), vengono attuati nella Regione Lombardia, in conformità alla legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE), con la presente legge. Art. 2 (Deroghe) 1. La Regione adotta le deroghe di cui all'articolo 1, di durata non superiore ad un anno, e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni: a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica; b) nell'interesse della sicurezza aerea; c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque; d) per la protezione della flora e della fauna; e) ai fini della ricerca, dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni; f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. 2. Le deroghe di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivate come previsto dall'articolo 19bis della legge 157/1992. 3. La Regione, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l'istituto riconosciuto a livello regionale, adotta le deroghe indicando:

a) le specie che ne formano oggetto; b) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie, per le deroghe motivate ai sensi del comma 1, lettere e) ed f); c) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è assoggettato; d) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe; e) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati nonché i soggetti a ciò autorizzati, fermo restando quanto previsto dal comma 6 per i prelievi in deroga. 4. Le deroghe di cui alla presente legge non sono attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica. 5. I prelievi venatori in deroga autorizzati ai sensi della presente legge possono essere effettuati esclusivamente da parte di cacciatori iscritti agli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della Lombardia o che esercitano la caccia nelle aziende faunistiche venatorie della Lombardia, e che risultino essere in possesso, oltre che del tesserino venatorio, anche delle apposite schede di monitoraggio quindicinale predisposte dalla regione e rilasciate dalle province, anche tramite gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini. 6. I prelievi di cui al comma 5 possono essere realizzati da appostamento fisso, temporaneo e in forma vagante. Per l'esercizio dell'attività di prelievo è consentito l'utilizzo di mezzi, attrezzi e ausili di cui all'articolo 13 della legge 157/1992 e all'articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria). Art. 3 (Condizioni e controlli) 1. Il numero di capi prelevati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, deve essere annotato al termine di ogni giornata venatoria. Le schede di monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 5, devono essere riconsegnate a cura del cacciatore, direttamente o avvalendosi delle associazioni venatorie, alla provincia competente la quale, dopo aver estratto dalle schede acquisite i dati di prelievo, provvede a trasmetterli alla Giunta regionale. 2. L'INFS ovvero, se istituito, l'istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della direttiva n. 79/409/CEE sono realizzate. 3. Il Presidente della Giunta regionale, per il tramite della competente direzione regionale, sentito l'infs ovvero, se istituito, l'istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, adotta provvedimenti di modifica o di sospensione dei prelievi in deroga autorizzati ai sensi della presente legge, in relazione all'insorgenza di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto dei prelievi ed in relazione, con riferimento alle deroghe motivate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), all'entità dei prelievi venatori in deroga monitorati, rispetto alla piccola quantità prevista dalla direttiva n. 79/409/CEE, tenuto conto anche di quanto indicato dalla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici della Commissione europea. 4. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie a cui si applicano i regimi di deroga di cui alla presente legge. 5. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui la deroga viene autorizzata, il Presidente della Giunta regionale trasmette una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, al Presidente del Consiglio regionale, nonché all'infs e, se istituito, all'istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.

6. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai soggetti di cui all'articolo 27 della legge 157/1992. 7. La mancata restituzione delle schede di monitoraggio di cui all'articolo 2, co mma 5, entro i termini comporta l'applicazione della medesima sanzione amministrativa prevista dall'articolo 51, comma 3, della legge regionale 26/1993. Art. 4 (Regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE per la stagione venatoria 20092010)(1) 1. (2) 2. (3) 3. (4) 4. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(5)è apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 1 dell'articolo 26 è aggiunto il seguente: '1 bis. Qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiani (FOI) o alla Associazione Manifestazioni Ornitologiche Venatorie (AMOV) o ad altra associazione riconosciuta a livello regionale, l'anellino inamovibile di cui al comma 1 corrisponde a quello previsto dalle federazioni o associazioni ed il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle federazioni o associazioni stesse'. 4 bis. (6) 4 ter. (7) Art. 5 (Abrogazioni ed entrata in vigore) 1. Sono o restano abrogate: a) la legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga)(8); b) la legge regionale 30 agosto 1997, n. 34 (Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva CEE 79/409 e dalla convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503) (9). 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. Allegati ALLEGATO A Per giungere ad un corretto calcolo della piccola quantità occorre considerare che, a livello nazionale, le deroghe saranno presumibilmente attivate, per la stagione venatoria 2011 2012 (così come è stato nella stagione venatoria 2009 2010), solamente dalla Regione del Veneto e dalla Regione Lombardia. Gli uffici tecnici di tali Regioni hanno provveduto, nell'ambito di uno specifico incontro tecnico, a stabilire il riparto tra le due Regioni del carniere massimo nazionale, per singola specie, calcolato sulla base dei citati pareri INFS resi per le stagioni venatorie 2005 2006 e 2006/2007 previa applicazione del parametro dell'1% applicato alla mortalità naturale e ripartito tra le due Regioni in base al numero di cacciatori residenti.

Per la Lombardia il calcolo della piccola quantitàè stato così eseguito: Storno Parere INFS prot. n. 4161 del 20 giugno 2005: mortalità naturale (numero di individui) stimata a livello nazionale: minimo 18.477.600, massimo 39.463.200; valore dell'1% della mortalità naturale stimata a livello nazionale: quota compresa tra 180.000 (calcolata sul valore Parere INFS prot. n. 3032 del 20 aprile 2005: mortalità naturale (numero di individui) stimata a livello nazionale: minimo 43.560.800, massimo 67.564.800; valore dell'1% della mortalità naturale stimata a livello nazionale: quota compresa tra 400.000 (calcolata sul valore Parere INFS prot. n. 3032 del 20 aprile 2005: mortalità naturale (numero di individui) stimata a livello nazionale: minimo 5.280.000, massimo 8.480.000; valore dell'1% della mortalità naturale stimata a livello nazionale: quota compresa tra 52.000 (calcolata sul valore minimo) e 400.000 (calcolata sul valore massimo); media (arrotondata): 290.000; Regione Veneto circa 60.000 Regione Lombardia circa 80.000 Regione Veneto 60.000 : 140.000 * 100 = 42,85% Regione Lombardia 80.000 : 140.000 * 100 = 57,15% quota parte del carniere nazionale assegnabile alla Regione Lombardia: 290.000 (carniere nazionale) * 57,15% = 165.735 circa 165.000 (per difetto); piccola quantità prelevabile a livello lombardo con parametro 1%: 165.000 status delle popolazioni (da Birds in Europ, 2004 op. citata): status generale della specie: in declino; trend delle popolazioni a livello generale: moderato declino (N.B.: relativamente alle popolazioni dei paesi del centro sud Europa l'andamento nel decennio di osservazione è descritto come stabile o in incremento); Fringuello minimo) e 700.000 (calcolata sul valore massimo); media (arrotondata): 550.000; Regione Veneto circa 60.000 Regione Lombardia circa 80.000 Regione Veneto 60.000 : 140.000 * 100 = 42,85% Regione Lombardia 80.000 : 140.000 * 100 = 57,15% quota parte del carniere nazionale assegnabile alla Regione Lombardia: 550.000 (carniere nazionale) * 57,15% = 314.325 circa 310.000 (per difetto); piccola quantità prelevabile a livello lombardo con parametro 1%: 310.000 status delle popolazioni (da Birds in Europ, 2004 op. citata): status generale della specie: sicuro; trend delle popolazioni a livello generale: stabile; Peppola minimo) e 85.000 (calcolata sul valore massimo); media (arrotondata): 68.500; Regione Veneto circa 60.000 Regione Lombardia circa 80.000 Regione Veneto 60.000 : 140.000 * 100 = 42,85% Regione Lombardia 80.000 : 140.000 * 100 = 57,15%

quota parte del carniere nazionale assegnabile alla Regione Lombardia: 68.500 (carniere nazionale) * 57,15% = Parere INFS prot. n. 3032 del 20 aprile 2005: mortalità naturale (numero di individui) stimata a livello nazionale: minimo 2.568.852, massimo 5.046.210; valore dell'1% della mortalità naturale stimata a livello nazionale: quota compresa tra 25.000 (calcolata sul valore Parere INFS prot. n. 4161 del 20 giugno 2005: mortalità naturale (numero di individui) stimata a livello nazionale: minimo 1.733.200, massimo 2.904.300; valore dell'1% della mortalità naturale stimata a livello nazionale: quota compresa tra 17.000 (calcolata sul valore 39.148 circa 39.000 (per difetto); piccola quantità prelevabile a livello lombardo con parametro 1%: 39.000 status delle popolazioni (da Birds in Europ, 2004 op. citata): status generale della specie: sicuro; trend delle popolazioni a livello generale: stabile; Pispola minimo) e 50.000 (calcolata sul valore massimo); media (arrotondata): 37.500; Regione Veneto circa 60.000 Regione Lombardia circa 80.000 Regione Veneto 60.000 : 140.000 * 100 = 42,85% Regione Lombardia 80.000 : 140.000 * 100 = 57,15% quota parte del carniere nazionale assegnabile alla Regione Lombardia: 37.500 (carniere nazionale) * 57,15% = 21.431 circa 21.000 (per difetto); piccola quantità prelevabile a livello lombardo con parametro 1%: 21.000 status delle popolazioni (da Birds in Europ, 2004 op. citata): status generale della specie: sicuro; trend delle popolazioni a livello generale: lieve declino; Frosone minimo) e 29.000 (calcolata sul valore massimo); media (arrotondata): 23.000; Regione Veneto circa 60.000 Regione Lombardia circa 80.000 Regione Veneto 60.000 : 140.000 * 100 = 42,85% Regione Lombardia 80.000 : 140.000 * 100 = 57,15% quota parte del carniere nazionale assegnabile alla Regione Lombardia: 23.000 (carniere nazionale) * 57,15% = 165.735 circa 13.000 (per difetto); piccola quantità prelevabile a livello lombardo con parametro 1%: 13.000 status delle popolazioni (da Birds in Europ, 2004 op. citata): status generale della specie: sicuro; trend delle popolazioni a livello generale: stabile. Rispetto ai dati sopra riportati, in particolare in relazione allo status di conservazione, non risultano cambiamenti significativi rispetto ai rilevamenti riportati nell opera Bird in Europe citata. In base ai calcoli sopra esposti in merito alla disciplina del regime di deroga previsto dall articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva 2009/147/CE i carnieri massimi (giornaliero e stagionale) e gli archi temporali relativi alle specie ammesse al prelievo sono i seguenti: TABELLA 1 Disciplina del regime di deroga previsto dall articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva 2009/147/CE: carnieri massimi (giornaliero e stagionale) ed archi temporali relativi alle specie ammesse al prelievo

SPECIE Limite Limite Arco Limite massimo massimo temporal massimo di di e di prelievo prelievo prelievo giornalie per a livello ro per stagione regional cacciator venatori e (n. e (n. a per capi) capi) cacciator e (n. capi) STORNO (Sturnus vulgaris) 10 50 Dal 18 settembr e al 31 dicembre 165.000 FRINGUELLO (Fringilla coelebs) 20 100 Dal 1 ottobre al 18 dicembre 310.000 PEPPOLA (Fringilla montifringilla) 5 25 Dal 15 ottobre al 18 dicembre 39.000 PISPOLA (Anthus pratensis) 10 50 Dal 1 ottobre al 13 novembr e 21.000 FROSONE (Coccothraustes coccothraustes) 5 25 Dal 1 ottobre al 20 novembr e 13.000 ALLEGATO B Schema della scheda di monitoraggio per rendicontazione del numero di capi prelevati in deroga alla direttiva 2009/147/Ce per la stagione venatoria 2011/2012 e relativi indirizzi applicativi e adempimenti per il suo utilizzo. 1) SCHEMA DELLA SCHEDA DI MONITORAGGIO La scheda di monitoraggio per la rendicontazione del numero di capi prelevati in deroga alla direttiva 2009/147/CE per la stagione venatoria 2011/2012 deve avere le seguenti caratteristiche: scheda madrefiglia zigrinata a metà pagina, riportante le informazioni contenute nella scheda sotto riportata.

Devono essere previste sette tipologie di schede ognuna riportante, sulla pagina a fronte, una delle seguenti combinazioni di date relative al numero di capi prelevati in un determinato periodo e al termine di consegna del relativo tagliando: QUANTITA PRELEVATA DAL. AL. TAGLIANDO DA CONSEGNARE ENTRO IL Dal 18 settembre al 2 ottobre 4 ottobre 2011 Dal 3 ottobre al 16 ottobre 18 ottobre 2011 Dal 17 ottobre al 30 ottobre 2 novembre 2011 Dal 31 ottobre al 13 novembre 15 novembre 2011 Dal 14 novembre al 27 novembre 29 novembre 2011 Dal 28 novembre al 11 dicembre 13 dicembre 2011 Dal 12 dicembre al 31 dicembre 15 gennaio 2012 Esempio Fronte Cognome e nome Cognome e nome Provincia Provincia N. tess. reg. N. tess. reg. Quant. prel. dal al Quant. prel. dal al Fringuello (Fringilla coelebs) n. capi Fringuello (Fringilla coelebs) n. capi Peppola (Fringilla montifringilla) n. capi Peppola (Fringilla montifringilla) n. capi Pispola (Anthus pratensis) n. capi Pispola (Anthus pratensis) n. capi Storno (Sturnus vulgaris) n. capi Storno (Sturnus vulgaris) n. capi Frosone (Coccothraustes coccothraustes) n. capi Frosone (Coccothraustes coccothraustes) n. capi Tagliando da consegnare entro il

Retro Applicazione del regime di deroga ai sensi della Direttiva n. 147/2009/CE art. 9 comma 1. Rendiconti (tagliandi) FIRMA (sulla linea tratteggiata) Applicazione del regime di deroga ai sensi della Direttiva n. 147/2009/CE art. 9 comma 1. Rendiconti (tagliandi) 2) INDIRIZZI APPLICATIVI E ADEMPIMENTI PER L UTILIZZO DELLE SCHEDE DI MONITORAGGIO A) PROVINCIA Le province provvedono alla stampa e alla distribuzione delle schede di monitoraggio per la rendicontazione dei prelievi in deroga anche tramite gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini. Ad ogni cacciatore verranno consegnate sette copie della scheda, ognuna delle quali riportante, sulla pagina a fronte una delle previste combinazioni di date relative al numero di capi prelevati in un determinato periodo e il termine di consegna del relativo tagliando. Le province stabiliscono le modalità di ricezione dei tagliandi relativi alle schede dei rendiconti secondo le scadenze temporali definite nelle medesime schede; le procedure potranno essere assolte anche tramite sistemi informatici appositamente predisposti dalle province stesse. Le province, entro 3 giorni lavorativi successivi ad ognuna delle date di scadenza previste, comunicano via fax alla competente direzione della Regione Lombardia il numero totale dei prelievi in deroga suddiviso per specie risultante dalla lettura dei tagliandi di rendicontazione. B) CACCIATORI I cacciatori per la stagione venatoria 2011/2012 personalmente o per il tramite dell associazione venatoria di rappresentanza, ricevono dalla provincia competente le sette schede di monitoraggio per la rendicontazione del prelievo opportunamente personalizzate. Il cacciatore verifica la correttezza dei dati riportati nelle sette schede di monitoraggio ricevute, con particolare riferimento ai dati anagrafici e al numero del tesserino venatorio regionale. I capi abbattuti appartenenti alle specie oggetto di prelievo in deroga devono essere segnati giornalmente sul tesserino venatorio regionale in conformità delle disposizioni di cui all articolo 22, comma 7, della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell equilibrio ambientale e disciplina dell attività venatoria). Il cacciatore entro ognuno dei sette termini temporali previsti nella scheda di monitoraggio, provvede alla compilazione dei tagliandi di rendicontazione sommando, per ogni specie, il numero dei capi prelevati risultante dal tesserino venatorio e, direttamente o avvalendosi delle associazioni venatorie di rappresentanza, provvede alla consegna dei tagliandi compilati alla provincia che ha rilasciato la scheda. Il tagliando di rendicontazione che non riporti alcun valore di abbattimento deve essere riconsegnato all atto della presentazione del primo successivo tagliando che riporti almeno un abbattimento. Qualora i sette tagliandi non riportino alcun prelievo non devono essere consegnati alla provincia. La mancata restituzione del tagliando di rendicontazione entro i termini riportati nei tagliandi medesimi comporta l applicazione della sanzione amministrativa prevista dall articolo 51, comma 3, della l.r. 26/93. Le operazioni previste nei predetti punti potranno essere svolte anche tramite sistemi informatici appositamente predisposti dalle province.

C) REGIONE LOMBARDIA La Regione Lombardia, sulla base dei dati di monitoraggio trasmessi dalle province, provvede, per il tramite della competente direzione regionale, all immediato calcolo dei prelievi su base regionale al fine di verificare l eventuale necessità di emanare provvedimenti limitativi o di sospensione del prelievo. La Regione Lombardia, entro cinque giorni lavorativi successivi ad ognuna delle date di scadenza previste per l invio dei dati da parte delle province, comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri il numero totale dei prelievi in deroga suddiviso per specie risultante dalle comunicazioni delle province. NOTE: 1. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 16 settembre 2009, n. 21. 2. Il comma già modificato dall'art. 1, comma 1della l.r. 16 settembre 2009, n. 21, è stato abrogato dall'art. 1, comma 1 della l.r. 22 dicembre 2009, n. 29. 3. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 16 settembre 2009, n. 21. 4. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 4 agosto 2011, n. 13. 5. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. 6. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 24. 7. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 24. 8. Si rinvia alla l.r. 5 febbraio 2007, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. 9. Si rinvia alla l.r. 30 agosto 1997, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia