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VERBALE DI ACCORDO In data, in Milano INTESA SANPAOLO S.p.A. (anche nella qualità di Capogruppo) e le OO.SS. Dircredito-FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL Credito e premesso che è stata prevista la prosecuzione della semplificazione della struttura organizzativa del Gruppo attraverso il complessivo riordino territoriale avviato allo scopo di valorizzare il presidio di ciascun territorio da parte di un solo marchio, al fine di conseguire anche sinergie di scala e di scopo; in tale ambito i competenti Organi Statutari delle Società interessate hanno deliberato l operazione societaria - giuridicamente efficace dal 15 aprile 2013 - di fusione per incorporazione di Banca dell Adriatico S.p.A. in Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A. che, in pari data, ha assunto la denominazione di Banca dell Adriatico S.p.A., con sede sociale in Ascoli Piceno; Intesa Sanpaolo nella sua qualità di Capogruppo, con lettera del 22 febbraio 2013 che qui si dà per integralmente trascritta, nonché in occasione dell incontro del 7 marzo 2013, ha pertanto provveduto, unitamente alle Società interessate a fornire alle Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura ed evidenziando l esistenza di

tensioni occupazionali, fermi restando ulteriori effetti rivenienti dalla razionalizzazione della rete distributiva; in data 20 marzo è stata peraltro avviata a livello di Gruppo la procedura ai sensi degli artt. 20 e 21 del vigente CCNL, finalizzata a ricercare soluzioni per gli esuberi derivanti da specifiche operazioni di riassetto societario, ivi compresi quelli rivenienti dalla fusione per incorporazione di Banca dell Adriatico in Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno (per un totale di n. 53 risorse); con l accordo dell 11 aprile 2013, le Parti, concludendo la citata procedura del 20 marzo 2013, hanno definito modalità, tempi e strumenti per la gestione a livello di Gruppo dei 600 esuberi complessivamente individuati, concordando uno specifico percorso di verifica sullo stato di attuazione dell accordo stesso; in data odierna, le Parti si sono date atto che permane la necessità da parte di Banca dell Adriatico S.p.A. (già Cassa di Risparmio di Ascoli S.p.A.) di una progressiva ricollocazione delle 53 risorse, eventualmente anche su attività diverse da quelle in precedenza svolte, ferme restando le soluzioni individuate con l accordo 11 aprile 2013; in tale sede, le Parti si sono altresì date atto che gli strumenti utilizzabili, anche in concorso tra di loro, per la ricollocazione di tali risorse sono quelli individuati nel Protocollo Occupazione e Produttività del 19 ottobre 2012, nonché le correlate misure transitorie contenute nell art.3 del presente accordo oltre a tutto quanto stabilito nell accordo 11 aprile 2013; si conviene quanto segue: 1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 2. a far tempo dalla data di efficacia giuridica dell operazione - ai sensi dell art. 2112 c.c. - il rapporto di lavoro del personale appartenente all azienda incorporata prosegue senza soluzione di continuità con Banca dell Adriatico S.p.A. (già Cassa di Risparmio di Ascoli S.p.A.), con applicazione delle norme e dei trattamenti tempo per tempo vigenti presso la stessa. In particolare: l inserimento del Personale appartenente all azienda incorporata nell organizzazione dell azienda incorporante avviene nel rispetto delle

professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli; in materia di previdenza complementare, o ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti norme di legge, il Personale predetto mantiene l iscrizione all attuale regime previdenziale, alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione. La continuità di iscrizione e di maturazione della prestazione al Personale trasferito sarà pertanto garantita, anche al fine di assicurare la piena attuazione delle previsioni dell Accordo Quadro 29 luglio o 2011 e del Verbale di ricognizione del 31 luglio 2012; per il Personale già iscritto a forme di previdenza a prestazione definita il periodo di servizio prestato presso Banca dell Adriatico SpA (già Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno SpA) - ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie - sarà considerato utile ai fini dell anzianità di iscrizione al Fondo per il conseguimento del diritto a pensione e della relativa misura; in materia di assistenza sanitaria integrativa, il Personale interessato dal trasferimento del rapporto di lavoro, se iscritto al Fondo Sanitario di Gruppo, continua ad essere destinatario della complessiva normativa applicata presso l azienda di provenienza sulla base delle regole attuative dell Accordo 2 ottobre 2010; Banca dell Adriatico S.p.A. (già Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A.) continua ad applicare le condizioni agevolate già applicate presso la banca di provenienza, comuni a tutto il Gruppo; per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex articolo 100, VI comma, del CCNL 19 gennaio 2012 relative al Personale interessato, Banca dell Adriatico (già Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno) subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate nella società di provenienza fino alla data di efficacia giuridica dell operazione; il Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale conserva anche presso Banca dell Adriatico S.p.A. (già Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A.) il contratto part time già in essere alla data di efficacia giuridica dell operazione alle condizioni pattuite; nei confronti del personale appartenente all aziende incorporata, sono fatte salve le peculiarità della contrattazione aziendale specificamente mantenute nell ambito del percorso di armonizzazione svolto tra il 2007 ed il 2008; 3. per consentire la progressiva riallocazione presso Intesa Sanpaolo od altre Società del Gruppo delle risorse di Banca dell Adriatico S.p.A. (già Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A.) che risulteranno in esubero - anche attraverso l assegnazione a filiali

che effettuano l orario esteso ovvero ad attività fuori sede, come previsto all art. 4. lettera a) del Protocollo 19 ottobre 2012, ferme restando le previsioni di cui all accordo 11 aprile 2013 quindi in modo correlato all andamento degli esodi in esso previsti - saranno utilizzati i seguenti strumenti: trattandosi di operazione rientrante tra quelle indicate all art. 3, lettera f), comma 3 del citato Protocollo 19 ottobre 2012: o la mobilità sarà gestita senza necessità di consenso, con la precisazione che in caso di richieste di trasferimento avanzate da parte del predetto personale che comportino una collocazione presso la Rete Commerciale, saranno consentiti o scavalcamenti nelle graduatorie attualmente previste; si darà applicazione a quanto stabilito all art. 2, lettera e) del citato Protocollo in materia di mobilità professionale; il personale potrà essere destinatario di interventi formativi di riconversione/riqualificazione e le Parti si danno fin d ora atto che tali interventi sono strettamente funzionali al raggiungimento degli specifici obiettivi di cui all art. 5 lett. a), punto 1) del D.M. 158/2000 e successive modifiche e integrazioni e delle ulteriori previsioni dell accordo nazionale 8 luglio 2011, e si avvarranno, anche in concorso tra loro, dei contributi ivi previsti e dei fondi nazionali e comunitari; tenuto conto di quanto stabilito all art. 2, lettere a), b) e c) del Protocollo 19 ottobre 2012, gli interessati provvederanno all immediata fruizione dei residui al 31/12/2012 di ferie, ex festività e banca delle ore di competenza e le eventuali prestazioni aggiuntive/lavoro straordinario svolte nel corso del 2013 confluiranno obbligatoriamente nella banca delle ore ; 4. La verifica circa l applicazione del presente accordo sarà effettuata nell ambito degli incontri previsti dall art5 del Protocollo 19 ottobre 2012 e verrà fornita informativa sull andamento anche nell ambito degli incontri trimestrali previsti dal Protocollo delle Relazioni Industriali 23/12/2010. 5. Gli effetti sulle presenti intese di eventuali ulteriori misure e strumenti individuati che si rendessero necessari a conseguire comunque gli specifici obiettivi della Società, saranno oggetto di verifica nell ambito dell incontro già previsto entro il 15 giugno p.v. dall Accordo 11 aprile 2013 per le conseguenti applicazioni che saranno ivi definite. *** *** ***

Le Parti si danno inoltre atto che, alla luce dell operazione societaria realizzata ed al fine di tener conto delle previsioni della normativa previdenziale vigente: il fondo di riferimento per personale assunto a decorrere dal 15 aprile 2013 da Banca dell Adriatico S.p.A. (già Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A.) e per il personale che a tale data non risulti iscritto ad altra forma di previdenza complementare aziendale a contribuzione definita è il Fondo Pensioni Sanpaolo IMI, secondo le modalità e le disposizioni del relativo Statuto, con riconoscimento delle percentuali previste al momento dell incorporazione presso CR Ascoli per il personale di nuova assunzione, pari al 3% della retribuzione utile ai fini del TFR a carico della azienda per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzate a fronte di una contribuzione obbligatoria a carico del dipendente nella misura minima dell 1%. Il personale assunto con contratto a termine di durata superiore o pari a 9 mesi potrà unicamente destinare il proprio TFR al medesimo Fondo. Ai sensi dell art. 8, comma 7, D.lgs. 252/2005, il TFR dei dipendenti che non eserciteranno nel termine di 6 mesi nessuna opzione per il conferimento sarà destinato, dal mese successivo a quello di scadenza del termine, al Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo IMI. *** *** *** Le Parti si danno atto che le presenti intese concludono le procedure di legge e di contratto relative all operazione di fusione per incorporazione ordinate a costituire Banca dell Adriatico (già Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno).

Spettabile Anche nella qualità di Capogruppo Milano, 18 aprile 2013 Con riferimento alla nostra lettera del 19 dicembre 2012 che qui si richiama integralmente - ed alle intese sottoscritte in data odierna, relativamente alle procedure di scissione parziale di Neos in ISPF e di fusione per incorporazione di Banca dell Adriatico in Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno (ora Banca dell Adriatico), le scriventi OO.SS. richiedono che le Aziende, nella gestione dell applicazione degli accordi citati, tengano anche conto delle condizioni personali e/o famigliari del personale interessato. Distinti saluti.