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CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (ai sensi dell art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

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CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DI SPECIALIZZANDI (ART. 4, COMMA 5 DEL D.M.L.P.S. N. 142 DEL )

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Via dei Lotti, n Bassano del Grappa (VI) Codice fiscale e partita IVA N. 90 /Reg. D.G. Bassano del Grappa, 23/01/2019

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CONVENZIONE PER L EFFETTUAZIONE DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (ART. 4, COMMA 5 DEL D.M.L.P.S. N. 142 DEL

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CONVENZIONE PER IL TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO E PER UNA COLLABORAZIONE SUL PIANO CULTURALE, SCIENTIFICO E FORMATIVO TRA

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DELIBERAZIONE N. 1965/2016 ADOTTATA IN DATA 18/11/2016

DELIBERAZIONE N. 1664/2016 ADOTTATA IN DATA 29/09/2016 IL DIRETTORE GENERALE

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IL DIRETTORE GENERALE

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IL DIRETTORE GENERALE

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UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina

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REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 936 del O G G E T T O

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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 823 DEL 26/08/2016

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REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 440 del O G G E T T O

UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 27 del O G G E T T O

REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 397 del O G G E T T O

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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 951 DEL 04/08/2015

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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 204 DEL 13/02/2015

REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 387 del O G G E T T O

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REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 634 del O G G E T T O

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 591 DEL 20/05/2015

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 511 DEL 07/06/2016

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Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA Viale F. Rodolfi n. 37 36100 VICENZA DELIBERAZIONE n. 886 del 12-7-2017 O G G E T T O Convenzione con l' Associazione di ricerca in psicologia analitica ALBA - Scuola AION con sede in Bologna, per tirocini di formazione specialistica in psicoterapia. Proponente: VI - Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali Anno Proposta: 2017 Numero Proposta: 980 VI - Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2017/980 1

Il Direttore del Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali riferisce: L Associazione di Ricerca in Psicologia analitica Alba denominata Scuola AION, con sede in Bologna, ha chiesto la stipula della convenzione con questa Azienda per l espletamento di attività di tirocinio di propri iscritti, a completamento della formazione specialistica in psicoterapia. L art. 3 della L. 18 marzo 1989, n. 56 subordina l esercizio dell attività psicoterapeutica all acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di specializzazione universitarie e presso gli Istituti a tal fine riconosciuti; L art. 8 del Decreto MURST 11 dicembre 1998, n. 509 stabilisce che la formazione pratica deve essere effettuata mediante un periodo di tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza ; In merito alla titolarità della Scuola di psicoterapia AION, si prende atto che ai sensi della L. 56/89 e del D.M. 509/98, la stessa è stata riconosciuta dal MIUR con Decreto 26.07.2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 (serie generale) dell 13.08.2004; In ordine a quanto sopra, si rileva che, a livello aziendale, le procedure per lo svolgimento dei tirocini richiesti sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 504 del 28.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni; Considerato l interesse dell Azienda di collaborare nella formazione di specialisti in psicoterapia, si propone la sottoscrizione della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrate e sostanziale della presente deliberazione. Il medesimo Direttore ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia; I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza; Sulla base di quanto sopra. IL DIRETTORE GENERALE DELIBERA 1. di approvare la convenzione con l Associazione di Ricerca in Psicologia analitica Alba denominata Scuola AION di Bologna, per l espletamento di attività di tirocinio a completamento della formazione specialistica in psicoterapia, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto; VI - Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2017/980 2

2. di incaricare il Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Ufficio per le Convenzioni con gli Enti formativi - di predisporre gli atti necessari per l attuazione della presente deliberazione; 3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell Azienda-Ulss; 4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all Albo on-line dell Azienda. ***** VI - Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2017/980 3

Parere favorevole, per quanto di competenza: Il Direttore Amministrativo (App.to per il Dr. Tiziano Zenere Dr.ssa Maria Zanandrea) Il Direttore Sanitario (App.to per la Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti Dr.ssa Romina Cazzaro) Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (App.to Dr. Salvatore Barra) IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Giovanni Pavesi) Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione. Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 13-7-2017 all Albo on-line dell Azienda con le seguenti modalità: Oggetto e contenuto Copia del presente atto viene inviato in data 13-7-2017 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56). IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI VI - Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2017/980 4

CORSO QUADRIENNALE IN PSICOTERAPIA ANALITICA CON AUTORIZZAZIONE 172 PUBBLICATO IN GU 180 DEL 3 AGOSTO2004 CONVENZIONE APERTA DI 4 ANNI TRA E LA ASSOCIAZIONE DI RICERCA IN PSICOLOGIA ANALITICA ALBA CHE GESTISCE LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA ANALITICA AION DI BOLOGNA L Associazione di ricerca in psicologia analitica "ALBA" in seguito denominata Scuola Aion, d ora in poi denominato soggetto promotore con sede legale in Via Turati n. 30 40134 Bologna - C.F. 02347061208 è rappresentata dal Direttore Dott. Luca Valerio Fabj E l Azienda Ulss 8 Berica con sede legale in Vicenza, con sede legale in Via Rodolfi, n. 37 36100 Vicenza, C.F 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Giovanni Pavesi, nato a Verona il 10.07.1961 PREMESSO CHE - La Scuola di psicoterapia analitica AION è stata riconosciuta dal Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica con D.M. 26 luglio 2004 G.U. 180 3 agosto 2004, quale struttura idonea ad istituire corsi di specializzazione quadriennali in psicoterapia previsti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 162/82; - ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89, le Scuole di Psicoterapia riconosciute, sono equiparate alle Scuole di specializzazione Universitarie; - ai sensi dell'art. 17, comma 96 della Legge 127/97 - Titolo II, art. 8, comma 2, gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale per almeno n. 100 ore annue presso Istituzioni Pubbliche o soggette a pubblica vigilanza; - il tirocinio clinico quadriennale, non costituisce rapporto di lavoro. 5

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Art. 1 - (Oggetto della convenzione) Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n. 56/89 e successive integrazioni e modificazioni), il Direttore il Direttore della Scuola, concordano che gli allievi svolgano il tirocinio di formazione ed orientamento in attività di psicoterapia, quadriennale per almeno 100 ore annue, presso Servizi e Presidi dell'azienda nei quali operano Psicoterapeuti. Il numero dei tirocinanti ammessi può superare i due per anno solare e comunque tra la Direzione della Scuola e il Responsabile della struttura di volta in volta interessata al tirocinio avverrà la programmazione e la valutazione annuale dei tirocini. Il Responsabile della struttura di volta in volta interessata assegna ad ogni tirocinante un Tutor scelto fra i suoi operatori con qualifica di psicoterapeuta. La struttura ha un regolare convenzioni con strutture pubbliche e svolge attività di psicoterapia. I nominativi degli allievi che potranno usufruire delle attività di tirocinio verranno comunicati dalla Scuola al Responsabile del Servizio indicato. Gli allievi della Scuola, sono laureati in medicina o in psicologia e devono essere iscritti al proprio rispettivo ordine professionale. Art. 2- (Modalità di espletamento) Lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento sarà seguito e verificato da un Tutor designato dalla Scuola, nella specie lo/ psicoterapeuta Dott/ Luca Valerio Fabj in veste di responsabile didattico - organizzativo e dal Tutor indicato dal Responsabile del servizio di volta in volta interessato e che lo affiancherà in orario di servizio. Per ciascun tirocinante inserito nell Azienda in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo in psicoterapia e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l indicazione dei tempi di presenza in Azienda; le strutture aziendali (servizi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile; - come comportarsi in caso di infortunio e malattia. Le ore di tirocinio saranno registrate su apposito documento predisposto dalla Scuola e controfirmate dal tirocinante e dal Responsabile della struttura presso il quale è svolto il tirocinio. Al 6

termine dello stesso, il Tutor indicato dall'azienda rilascia all'allievo/a tirocinante un'attestazione relativa alle presenze e alle attività pratico-cliniche, firmata dal Responsabile della struttura stessa. - ammette i tirocinanti a momenti formativi e informativi di loro interesse, organizzati dalla struttura medesima; la Scuola offre ai Tutor dei suoi allievi l'opportunità di partecipazione ad iniziative scientifiche e culturali da lei organizzate. Gli allievi non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente. La Scuola si impegna a garantire una adeguata supervisione ai tirocini. La presente convenzione ha validità per 1 studente della scuola Aion, nel caso si dovrà aprire una nuova richiesta. Art. 3 - (Obblighi del tirocinante) Gli allievi sono inoltre tenuti a: - Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - Osservare le norme disciplinari previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale. - Mantenere il segreto professionale e le norme di riservatezza previste dal regolamento aziendale sulla privacy riguardanti utenti e operatori (D.Lgs 196/03). - Dichiarazione di essere stato informato sui rischi specifici in ambito aziendale, per quanto previsto in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. La violazione di queste norme o condotte, incompatibili con un corretto funzionamento della struttura, comportano la sospensione della frequenza. Art. 4 - (Obblighi del soggetto promotore in materia di Assicurazione) Il soggetto promotore garantisce che il/i tirocinante/i è assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché, per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. L informazione sulle procedure da adottare in caso di infortunio sul lavoro da parte dell infortunato per la corretta e tempestiva denuncia dell accadimento è a completo carico del soggetto promotore. 7

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, l infortunato deve segnalare immediatamente l evento al soggetto promotore, onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge e di informare il soggetto ospitante. Art. 5 - ( Decreto Legislativo 81/08) Il soggetto ospitante si impegna ad offrire l informazione e formazione prevista dal D.Lg.vo 81/08 e s.m.i., nonché, la sorveglianza sanitaria coerentemente con la valutazione aziendale dei rischi. Il soggetto promotore rimborserà al soggetto ospitante le spese relative a: informazione e spese amministrative, formazione (corso quattro ore), visita medica, esami ematici (marker),quest ultimi se necessari. Art. 6 - (Oneri) La presente convenzione non comporta alcun onere per la Scuola in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dell'azienda. Parimenti nessuna spesa, e nessuna remunerazione, a nessun titolo, sarà a carico della struttura ospitante. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del soggetto promotore. Art.7 - (Durata) La presente convenzione ha validità di 4 (quattro) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta delle parti da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza. Tuttavia, qualora la presenza o l attività del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dall Ente e dalla struttura, è facoltà dell Ente sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio. Il provvedimento di revoca o sospensione del tirocinio viene tempestivamente comunicato al tirocinante e al Responsabile della Scuola. Art. 8 (Ambito normativo) Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia. 8

Art. 9 ( Foro Competente) Per ogni eventuale controversia si individua il Foro competente nel tribunale di Vicenza. Letto, confermato e sottoscritto Per La Scuola di Psicoterapia Analitica AION (Dott. Luca Valerio Fabj) Per l Azienda Aulss 8 Berica Il Direttore Generale (Giovanni Pavesi) 9