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D.R.S. n. 665 REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE DIPARTIMENTO REGIONALE DELL AMBIENTE IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 Visto lo Statuto della Regione Siciliana; Vista la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978; Visto il D. Lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale e ss.mm.ii.; Visto il Decreto Legislativo del 29 giugno 2010 n. 128 con la quale si modifica e si integra il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale; Visto il D.P.R. 13/03/2013 n.59 Regolamento recante la disciplina dell autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ; Visto il D.M. 05/02/1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt.31 e 33 del D. Lgs.vo 22/1997 e ss.mm.ii.; Visto il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999, col quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l esposizione dei risultati analitici; Visto il D.M. del 25/08/2000 Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88 ; Vista la Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003; Visto il D.M. 5 aprile 2006 n. 186 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998); Visto il parere dell Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia n. 15994 del 02/10/2006; Visto il parere dell Avvocatura dello Stato n. 12084 del 08/03/2007; Visto l articolo 271, comma 4, del sopra citato D. Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii., secondo il quale i piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria; Visto l Articolo 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007 come modificato dal D.A. 16/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale di cui all art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali fissa sul territorio regionale i seguenti valori limite massimi di emissione: a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm 3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h) b) per le altre aree: polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm 3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h); Visto il comma 1 dell art. 269 come modificato dal D. Lgs.vo n. 128 del 29/06/2010 che recita testualmente: [ ]L autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni e che pertanto, tutti i provvedimenti già emessi e riguardanti singoli impianti Pagina 1 di 5

devono confluire in unica autorizzazione che abbia riguardo all intero stabilimento; Vista la Circolare n.58348 del 27 luglio 2009 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le attività produttive che rientrano nei casi previsti dagli articoli 36 e 37 della l.r. 15 maggio 2000); Viste le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera impartite dall Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Dipartimento Ambiente con nota prot. n.41477 del 12/07/2012; Visto il decreto dell'assessore Regionale per il Territorio e l'ambiente n. 154/GAB del 24 settembre 2008 Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico ; Visto il D.D.G. n. 214 del 25/03/2013, con il quale è stato approvato il funzionigramma del Dipartimento Regionale dell Ambiente con l individuazione di Aree e Servizi e delle rispettive Unità Operative; Visto il D.D.G. n. 331 del 08/05/2013, con il quale è stato conferito al Dott. Gaetano Capilli l incarico di dirigente del Servizio 2 Tutela dall inquinamento atmosferico ; Visto l art. 68, legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e ss.mm.ii.; Visto il D.P.Reg. n. 923 del 05/03/2015 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 51 del 26/02/2015, è stato conferito al Dott. Maurizio Pirillo, dirigente di III fascia dell amministrazione regionale, l incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell ambiente; Visto il D.P.Reg. n. 1785 del 15/04/2015 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 84 del 09/04/2015, è stato prorogato per tre anni al Dott. Maurizio Pirillo, dirigente di III fascia dell amministrazione regionale, l incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell ambiente; Vista la Direttiva del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente prot. n. 36271 del 31/07/2015 con la quale, a far data dalla stessa, si delega il Dirigente del Servizio 2 a firmare i provvedimenti finali relativi alle Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell art. 269 del Decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.; Vista la nota prot. n. 76935 del 04/12/2014, assunta al protocollo dello scrivente ARTA con n.57130 del 05/12/2015, con il quale il Comune di Mazara del Vallo (TP), Settore 3 Servizi alla Città ed alle Imprese, Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell art. 269, del D. Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii., chiede l autorizzazione alle emissioni in atmosfera per la costruzione/ampliamento linea fanghi dell impianto di depurazione per reflui civili sito in C.da Bocca Arena nel Comune di Mazara del Vallo (TP); Visti gli elaborati progettuali allegati a detta nota e di seguito elencati; - Relazione tecnica generale (Allegato 1); - Relazione integrativa: impianto di neutralizzazione degli odori (Allegato 2); - Relazione idraulica e di processo (Allegato 3); - Planimetria di inquadramento generale (Allegato 4); - Planimetria di dettaglio con individuazione degli interventi di progetto (Allegato 5); - Profilo idraulico dell impianto di depurazione completo: linea fanghi (Allegato 6); - Schema di flusso dell impianto di depurazione in progetto linea fanghi (Allegato 7); Preso atto che l impianto di depurazione sopracitato deve essere anche autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell art. 269, del D. Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii., per l esistente linea di trattamento fanghi, poiché tale sezione non rientra più tra le attività in deroga di cui all art. 272 del D. Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii., in ragione di quanto previsto dal D. Lgs.vo n.128/2010; Visto il verbale della conferenza di servizi, tenutasi il 19/02/2015 presso gli uffici del Servizio 2 dell Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, convocata ai sensi dell art. 269, comma 3, del D. Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 6406 del 11/02/2015; Visto il parere favorevole espresso in conferenza dei servizi dalla dott.ssa Bonomo Pasqua Maria, per il Libero Consorzio di Trapani; Visto il certificato urbanistico del Comune di Mazara del Vallo (TP) datato 18/02/2015, messo agli Pagina 2 di 5

atti in sede di conferenza dei servizi dall Ing. Bonaiuto; Visto il parere con prescrizioni, dell A.R.P.A. Struttura Territoriale di Trapani, trasmesso con nota n. 47121 del 06/08/2015, ed acquisito al prot. n. 37132 del 06708/2015 dell Assessorato Regionale Territorio e Ambiente; Visto il certificato delle analisi in autocontrollo, effettuate su campione in acqua in ingresso all impianto prelevato il 08/01/2015, ed acquisito al protocollo dello scrivente A.R.T.A. con n. 36322 del 31/07/2015, cosi come richiesto nella conferenza dei servizi del 19/02/2015 (Allegato 8); Vista la nota del 04/08/2015, acquisita al protocollo dello scrivente A.R.T.A. con n. 36814 del 05/08/2015, con la quale il R.U.P. del Comune di Mazara del Vallo (TP), considerate le difficoltà operative per poter effettuare in tempi celeri il pagamento della tassa di concessione governativa prevista dalla Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e credito n. 3, per il rilascio dell autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell art. 269 del D. Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii., si impegna al pagamento di quanto dovuto presso la cassa Provinciale Regione Sicilia in tempi brevi e di trasmettere la ricevuta dell avvenuto pagamento; Ritenuto di procedere, conformemente a quanto previsto dall art. 269, comma 1, del D. Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii., al rilascio dell autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiesta limitatamente alla linea di trattamento fanghi dello stabilimento; Considerato che le previsioni di emissione, nel rispetto della normativa vigente, devono essere conformate ad una corretta e obiettiva valutazione dello stato dell arte e che la stima preventiva delle emissioni fornisce elementi oggettivi di valutazione atti a dimostrare che il funzionamento a regime degli impianti consente, con congrui margini di sicurezza, il rispetto dei limiti prescritti, i cui valori sono univocamente determinati all Allegato I degli Allegati alla Parte V del D. Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii.; Ritenuto di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica e, in ogni caso, subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, emanate a modifica e/o integrazione della normativa attualmente vigente; DECRETA Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti dell art. 269, del D. Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii., è concessa al Comune di Mazara del Vallo (TP), l autorizzazione alle emissioni in atmosfera per la costruzione/ampliamento limitatamente alla linea di trattamento fanghi dell impianto di depurazione per reflui civili sito in C.da Bocca Arena nel Comune di Mazara del Vallo (TP), con i limiti e le prescrizioni di seguito riportati all Art. 3. Gli atti e gli elaborati progettuali di cui in premessa, costituiscono parte integrante del presente decreto. Art. 2 - L autorizzazione di cui all articolo precedente ha una durata di quindici anni a partire dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo della presente autorizzazione, l esercizio dell impianto può continuare anche dopo la scadenza in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3, dell art. 269 del D. Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii. Art.3 - L autorizzazione di cui all art. 1 è concessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 1. L impianto dovrà essere realizzato, gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell autorizzazione, evitando, per quanto possibile, che dalle attività autorizzate si generino cattivi odori, inquinanti ed emissioni diffuse tecnicamente convogliabili. 2. Lo stoccaggio e la movimentazione dei fanghi devono essere limitati ai tempi necessari per lo svolgimento dell attività. Pagina 3 di 5

3. Si dovranno assicurare idonee condizioni di processo al fine di ridurre lo sviluppo di emissioni odorigene. Qualora l impianto sia fonte di particolari problematiche odorigene, il Gestore dovrà adottare uno o più dei seguenti accorgimenti: a) limitare lo spazio fisico dedicato alla movimentazione anche utilizzando sistemi di trasporto chiusi; b) installare idonei dispositivi per la nebulizzazione di prodotti de odorizzanti; c) effettuare lo stoccaggio in ambienti confinanti. 4. In fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per la mitigazione degli impatti dovuti all emissione di polveri e gas di scarico da parte delle macchine operatrici e dai mezzi di trasporto. Per questi ultimi, in particolare, dovrà essere predisposto un piano della viabilità che limiti per quanto possibile le interferenze con i centri e i nuclei abitati. 5. I materiali in esubero prodotti in fase di cantiere, che saranno gestiti come rifiuti speciali, dovranno essere inviati prioritariamente ad impianti di recupero autorizzati o, in alternativa, presso impianti di smaltimento sempre autorizzati, in entrambi i casi da individuarsi prima dell inizio dei lavori. 6. Lungo tutto il perimetro dell impianto dovrà essere realizzata una barriera arborea, posta in opera sin dalle prime fasi di cantiere e costituita da quantità di esemplari tali da poter effettivamente fungere da efficace misura di mitigazione dell impatto su paesaggio e atmosfera. 7. Per la linea di ispessimento: a) le apparecchiature devono essere sottoposte a periodico lavaggio e manutenzione al fine di verificarne periodicamente lo stato; b) i cassoni di raccolta devono essere coperti e deve essere ridotto al minimo il tempo di permanenza in stabilimento; c) le apparecchiature/impianti devono essere chiusi e/o installati in ambiente chiuso. Qualora l impianto sia fonte di particolari problematiche odorigene, il Gestore dovrà installare idonei dispositivi di aspirazione ed eventuale trattamento degli effluenti o in alternativa provvedere alla nebulizzazione di prodotti de odorizzanti. 8. Con periodicità annuale dovrà essere prodotta una Relazione sull attività di manutenzione del sistema di depurazione degli effluenti gassosi. 9. Dovranno assicurarsi idonee condizioni di processo (età del fango, ossigeno disciolto, portata d aria insufflata, ecc.) al fine di ridurre lo sviluppo di emissione odorigene. 10. La Ditta dovrà effettuare, una campagna relativa alle emissioni odorigene derivanti dalle attività cui si riferisce la presente autorizzazione, individuando punti sensibili da individuare esternamente al perimetro dell impianto presso i quali effettuare, concordandone le modalità di esecuzione con la Struttura Territoriale ARPA di Trapani; l impatto delle emissioni odorigene sui possibili recettori sensibili che si trovano nelle vicinanze dell impianto di depurazione andrà valutato anche in funzione delle condizioni meteorologiche predominanti della zona in cui lo stesso è ubicato. 11. Le prescrizioni di cui sopra sono fissate alla luce delle migliori tecnologie disponibili, visto il parere dell A.R.P.A. Struttura Territoriale di Trapani prot. n. 47121 del 06/08/2015, ed in base a quanto richiesto e/o dichiarato dal Gestore negli elaborati tecnici di cui al progetto approvato. 12. Dovranno essere rispettati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste lo stabilimento. 13. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto. Si rimanda altresì ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii., e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia. Per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti fissati dall all. 1, parte II, degli allegati alla parte V del D. Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii. Pagina 4 di 5

14. Il Gestore dovrà comunicare con anticipo di almeno 15 giorni la data di messa in esercizio nonché il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell impianto. Per un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e per una durata non inferiore a dieci giorni dovrà essere effettuato almeno 1 campionamento e analisi per ciascun punto di emissione autorizzato. Entro i 60 giorni successivi, devono essere comunicati alla Provincia Regionale, alla S.T. ARPA Provinciale ed al Sindaco territorialmente competente i dati relativi alle analisi effettuate. 15. Gli Organi di controllo, Provincia Regionale e S.T. A.R.P.A., effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico del Gestore. 16. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (S.T. A.R.P.A. e Provincia) competenti per territorio ed al Servizio 2 di questo Assessorato, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia. 17. E fatto salvo l obbligo di adeguamento degli impianti con l eventuale evolversi della normativa di settore. 18. Il Gestore dovrà trasmettere agli organi di controllo (S.T. A.R.P.A. e Provincia Regionale) territorialmente competenti, copia, anche su supporto informatico, degli elaborati tecnici e degli allegati al presente decreto. 19. Ai sensi dell art. 271, comma 14, del D. Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii., in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione il Gestore dovrà informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc) il Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente Servizio 2, la Provincia Regionale ed la S.T. A.R.P.A. competenti per territorio. Dovrà inoltre, annotare sul registro previsto all Appendice 2 dell Allegato VI, alla parte V, del D. Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii., riportando motivo, data e ora dell interruzione, data e ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo. Art. 4 Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Palermo 10/08/2015 Firmato IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Dott. Gaetano Capilli) Pagina 5 di 5