TITOLO VIII REGOLAMENTO VIAGGI D ISTRUZIONE O CONNESSI AD ATTIVITA SPORTIVE E VISITE GUIDATE. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA I S T I T U T O C O M P R E N S I V O a d I n d i r i z z o M u s i c a l e *Scuola dell Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I grado* Via Fontana, 17-73015 SALICE SALENTINO /LE/ - Codice Scuola LEIC85100B - C.F. n. 93057850757 tel 0832/731007 (Segreteria) FAX: 0832/723914 - - e-mail:leic85100b@istruzione.it PEC: leic85100b@pec.istruzione.it Sito Scuola: www.icsalice.it TITOLO VIII REGOLAMENTO VIAGGI D ISTRUZIONE O CONNESSI AD ATTIVITA SPORTIVE E VISITE GUIDATE. VISTO l art. 6 del D.P.R. 416/74; VISTA la C.M. n 291 del 14/10/92; VISTA la C.M. 623 del 2/10/96; VISTO l art. 10 del T.U. del 16/4/94; VISTO il D.P.R. n 275 dell 8 marzo 99; VISTO il D.I. n 44/2001; VISTA la nota ministeriale prot. N 645/2002; VISTA la Circolare n 36/1995; VISTA la Circolare dei Min. Interni n 3/!))%; VISTA la C.M. n 380/1995; IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTE le successive modificazioni; VISTA la Carta dei Servizi, approvata in data 21/12/2005 VISTO il Regolamento d Istituto, adottato in data 28/03/2007 RITENUTA la necessità di emanare norme dirette a disciplinare le modalità di organizzazione e svolgimento dei viaggi di istruzione dell istituzione scolastica; VISTA la proposta del Collegio dei Docenti adottata nella seduta del 9/12/05; VISTA la delibera del Consiglio di Istituto; E M A N A il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento generale d Istituto. ART.1: FINALITA I viaggi d istruzione e le visite guidate devono inserirsi nello spirito e nelle attività programmate dal Collegio dei docenti e dai Consigli di classe e interclasse, nel rispetto di quanto disposto dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia. Tali attività sono complementari alla normale attività della scuola e concorrono alla formazione generale della personalità degli alunni e alla crescita personale mediante l esperienza dell organizzazione, vissuta e partecipata, di attività di comune interesse sociale, nel campo culturale, sportivo e ricreativo. I docenti predispongono fin dall inizio dell anno scolastico la programmazione didattica delle visite e dei viaggi di istruzione, che si configurano come vere e proprie esperienze di apprendimento. Non è prevista una specifica preliminare programmazione per le visite occasionali ad aziende, musei, teatri, e simili, che di solito si svolgono in orario scolastico. ART. 2: TIPOLOGIA DI VIAGGI I viaggi d istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare: 1

Uscite didattiche: si effettuano nell arco dell orario scolastico presso complessi aziendali, musei, monumenti, gallerie, ecc.. Visite guidate. Si effettuano nell arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, castelli, località di interesse storico artistico, parchi naturali, ecc.. Viaggi d istruzione o d integrazione culturale. Si effettuano nell arco di uno o più giorni in località italiane di particolare interesse storico artistico culturale paesaggistico. Tali viaggi nascono dall esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi molteplici aspetti. Detti viaggi possono altresì prefiggersi la partecipare a manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola. Viaggi connessi ad attività sportive: oltre alla partecipazione a manifestazioni sportive, rientrano anche le attività genericamente intese come sport alternativi, quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche e i campi scuola. ART. 3: DESTINAZIONE Le visite guidate dovranno avvenire nell ambito della provincia o provincia confinante per gli alunni della scuola primaria sino al primo biennio, mentre per gli alunni del secondo biennio della scuola primaria e per quelli della scuola secondaria di 1 grado l ambito territoriale può essere esteso all intera regione o a regione confinante. I viaggi d istruzione potranno avvenire su tutto il territorio nazionale. Gli itinerari non dovranno risultare particolarmente faticosi riguardo al chilometraggio: è da evitare una permanenza eccessivamente lunga degli alunni sui mezzi di trasporto. Gli alunni della Scuola dell Infanzia potranno effettuare visite occasionali e visite guidate nell ambito del Comune o in quelli limitrofi e comunque distanti non oltre venti chilometri. Il Consiglio di classe/interclasse o di intersezione, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina verificandone la fattibilità dello svolgimento e la coerenza con le attività previste nella programmazione collegiale. Per una maggiore condivisione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione che si intendono attivare, si ritiene opportuno che i docenti convochino i genitori interessati, sì da avere la maggiore condivisione possibile. ART. 4: DURATA E PERIODO Il periodo massimo utilizzabile per i viaggi di istruzione, per le visite guidate e per le attività sportive per ciascuna classe è di sei giorni, cosi disposti: - un giorno per le visite guidate; - massimo due consecutivi per i viaggi di istruzione per gli alunni dell ultimo anno della scuola primaria e per quelli del 1 biennio della scuola secondaria di primo grado; - massimo quattro consecutivi per gli alunni dell ultimo anno della scuola secondaria di 1 grado; - quelli occorrenti per la partecipazione ad attività sportive. Sia i viaggi di istruzione che le visite guidate devono essere programmati all inizio dell anno scolastico, discussi e verbalizzati sul registro nella prima riunione dei Consigli di classe. Nel caso di uscite didattiche e/o di visite guidate non prevedibili e ritenute didatticamente rilevanti, il Consiglio di classe potrà integrare la programmazione nella prima riunione utile. I viaggi e le visite guidate sono vietate a partire dalla terza decade di maggio (ad eccezione di quelli collegati con l educazione ambientale o ad attività sportive o concorsi), e nei giorni di scrutini ed elezioni scolastiche. E altresì vietato viaggiare nelle ore notturne. Non rientrano in questa disposizione le uscite effettuate all interno dell orario scolastico. 2

I Consigli di classe possono avanzare deroghe al numero di giorni consecutivi purché vi sia un adeguata e seria motivazione didattico curriculare ed una esplicita richiesta scritta di tutti i genitori degli alunni interessati all uscita. ART. 5: AUTORIZZAZIONI VIAGGI I viaggi d istruzione e le visite guidate saranno autorizzati dal Consiglio d Istituto o, su delega, dalla Giunta Esecutiva. Le visite occasionali effettuate nell arco dell orario delle lezioni saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico. ART. 6: AUTORIZZAZIONE ALUNNI Perché gli alunni partecipino alle varie visite e viaggi scolastici è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. L autorizzazione ai viaggi di istruzione deve essere richiesta ai genitori, sulla base di un programma ben dettagliato e analitico che dovrà contenere, giorno per giorno, le località da visitare, l albergo con relativi recapiti telefonici e ogni altra notizia utile per un immediato contatto dello studente. ART. 7: PARTECIPAZIONE ALUNNI Nell auspicare la totale partecipazione della classe, anche per quanto indicato nell art.2, si precisa che nessuna visita guidata o viaggio di istruzione può essere effettuato se non è assicurata, senza alcuna costrizione, la partecipazione di almeno il 70% degli alunni componenti la classe. Nessun alunno dovrà essere escluso da qualsiasi tipologia di viaggio per ragioni di carattere economico. Gli studenti non partecipanti al viaggio o alla visita devono frequentare il normale orario delle lezioni. Il Consiglio di Classe può riservarsi di valutare l adesione di alunni che abbiano gravi problemi comportamentali o che accusino scarso rendimento imputabile a disinteresse. Dal calcolo della percentuale vanno esclusi gli alunni per i quali i genitori dichiarano di essere contrari all uscita e gli alunni di cui al comma precedente. Non è ammessa la partecipazione di persone che non facciano parte del personale dipendente della scuola. ART. 8: PARTECIPAZIONE GENITORI La partecipazione dei genitori degli alunni alla visita guidata o al viaggio di istruzione può essere consentita a condizione che non comportino oneri a carico del bilancio dell istituto, che gli stessi si impegnino a partecipare alle stesse attività programmate per gli alunni e che vi sia disponibilità di posti. Al fine di evitare eventuali responsabilità oggettive dell istituzione scolastica, i genitori dichiareranno di esonerare l amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi durante tutta l uscita. A tal fine gi stessi potranno, a proprie spese, stipulare apposita copertura assicurativa. ART 9: ACCOMPAGNATORI SCOLASTICI Gli accompagnatori degli alunni sono i docenti di classe/sezione e deve essere prevista la presenza di un docente accompagnatore ogni quindici alunni; un docente di sostegno ogni due alunni portatori di handicap. Nel caso in cui il viaggio sia organizzato contemporaneamente per più classi, per ogni classe deve essere garantita la presenza di almeno un docente della stessa classe. Deve essere assicurato, di norma, l avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso insegnante, nel medesimo anno scolastico, partecipi a più di sei giorni di viaggi di istruzione e a più di due per visite guidate, con eccezione degli insegnanti assegnati su più classi. Gli insegnanti accompagnatori devono viaggiare con gli studenti loro affidati e pernottare 3

nello stesso albergo. Essi hanno l obbligo della vigilanza con l assunzione di responsabilità di cui all art. 2048 del Codice Civile e Norme attualmente in vigore. Gli accompagnatori possono essere, in casi eccezionali,coadiuvati dai Collaboratori Scolastici. Al termine del viaggio, sarà cura dei docenti accompagnatori, presentare al Dirigente Scolastico una relazione sul viaggio stesso, evidenziando gli inconvenienti verificatisi, con riferimento anche al servizio fornito dall agenzia o dalla ditta di trasporto. L accompagnatore è il docente di riferimento sia per la scuola che per i genitori degli alunni partecipanti. ART. 10: PRESENTAZIONE PROPOSTE La domanda di partecipazione ai viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive e per le visite guidate, dovrà essere redatta su apposito modello da ritirare in Segreteria, indirizzata e fatta pervenire al Dirigente Scolastico almeno dieci giorni prima del viaggio o visita. La richiesta deve essere firmata da tutti i docenti partecipanti al viaggio o visita, i quali riceveranno l incarico di accompagnatore. Alla domanda dovrà essere allegato: - Elenco nominativo, in duplice copia, degli alunni partecipanti; - Elenco nominativo, in duplice copia, dei genitori partecipanti; - Autorizzazione dei genitori su apposito modulo; - Copia dei documenti del mezzo di trasporto (pullman) - ART. 11: QUOTA DI PARTECIPAZIONE Una volta che le proposte di uscite sono approvate dal Consiglio, si prendono accordi finanziari con l agenzia di viaggio o altro ente turistico, i quali assicurano non soltanto i prezzi migliori, ma anche le più sicure garanzie riguardanti il viaggio e il soggiorno dei ragazzi. Gli alunni partecipanti dovranno versare all atto dell adesione,al docente responsabile delle visite, un acconto pari al 30% del costo stimato del viaggio, mentre il saldo dovrà essere versato dieci giorni prima del viaggio. Eventuali variazioni circa l organizzazione del viaggio o le variazioni di spesa saranno tempestivamente comunicate alle famiglie tramite avvisi dati ai ragazzi. Il Consiglio delibera in merito a eventuale contributi agli alunni in stato di bisogno. Non essendo consentita una gestione finanziaria extrabilancio, le quote di partecipazione dovranno essere versate sul c/c bancario indicato dalla Segreteria dell Istituto. ART. 12: ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO E NON PARTECIPAZIONE Se per cause di forza maggiore il viaggio non potesse aver luogo, verrà restituita la cifra versata a ogni avente diritto. Nel caso, invece, che il viaggio non dovesse aver luogo per defezione di uno o più studenti, per la quantificazione dell eventuale rimborso, varranno le condizioni stipulate, fra l Istituto e l agenzia di viaggio. Lo studente che per qualsiasi motivo non potesse più prender parte al viaggio, deve darne subito comunicazione al docente accompagnatore; l eventuale rimborso della somma versata potrebbe non essere restituita per intero. ART. 13: SICUREZZA DEL VIAGGIO Al fine di effettuare il viaggio in tutta sicurezza e tranquillità, è opportuno: a) preferire il treno per le lunghe percorrenze, pur non escludendo altri mezzi; b) evitare spostamenti nelle ore notturne (art. 4). Non sono escluse eccezioni, motivate in ragione della prevista durata complessiva dello spostamento e del suo costo: se l uso del treno, nave o aereo nelle ore notturne risulterà più economico in termini di tempi e costi, si applicherà il principio inverso; 4

c) avere particolare attenzione nella scelta della agenzia di viaggi o della ditta di autotrasporti (consegna della documentazione prevista per legge); d) presenza del doppio autista per percorrenze superiori a nove ore giornaliere di viaggio; e) riposo di quarantacinque minuti ogni quattro ore e mezzo di guida, nel caso di un solo autista; f) polizza assicurativa per tutti i partecipanti al viaggio. Gli insegnanti accompagnatori si preoccupino di : controllare che il pullman sia confortevole e non presenti problemi; assicurarsi che l autista sia sempre in buone condizioni psico fisiche; richiedere una sosta almeno ogni tre ore; in albergo controllare che le camere siano confortevoli e funzionanti; controllare la dislocazione degli alunni in albergo; che gli alunni non si allontanino mai da soli dal gruppo; che gli alunni abbiano il necessario per non perdersi; fare l appello ogni qualvolta si sale sul pullman; attenersi scrupolosamente al programma del viaggio, che potrà essere modificato per cause di forza maggiore soltanto dal responsabile delegato dal Dirigente Scolastico. Gli alunni devono: portare con sé un valido documenti d identità; portare il programma della visita e il recapito dell albergo; non assumere iniziative diverse dalle indicazioni dei docenti: non spostarsi mai dal gruppo da soli e senza giustificato motivo; non portare con sé oggetti di valore; rispettare le persone, le cose, le abitudini dell ambiente in cui ci si trova; in albergo non spostarsi dalla propria stanza; non dare fastidio, non disturbare la quiete degli altri ospiti dell albergo; assumere sempre un comportamento corretto; tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o a cose saranno addebitate al responsabile, se individuato o all intero gruppo in caso diverso; tenere alta l immagine della scuola. ART. 14: RECLAMI Eventuali inconvenienti devono essere comunicati alla Presidenza, subito al rientro, in forma scritta per consentire eventuali reclami all agenzia di viaggio. Ai fini della trasparenza, tutti gli atti amministrativi relativi ai viaggi sono a disposizione delle famiglie che possono prenderne visione in ogni momento. ART. 15: REVISIONE DEL REGOLAMENTO In caso di sopraggiunta normativa di settore, il presente Regolamento sarà adeguato alle nuove disposizioni. Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30 maggio 2013. Il Dirigente Scolastico f.to. Dott. Vito ALBANO Il Presidente del Consiglio di Istituto f.to Avv. Angelo TOTORO 5