ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS: LA DELIBERAZIONE N. 40/04 E LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA DELIBERAZIONE N. 192/05 Alberto Grossi Responsabile Unità Qualità dei servizi gas Autorità per l energia elettrica e il gas Questa presentazione non è un documento ufficiale dell Autorità per l energia elettrica e il gas Expocomfort Milano, 1 marzo 2006 Autorità per l energia elettrica e il gas 1
Il ruolo dell Autorità L Autorità per l energia elettrica e il gas è chiamata ad accompagnare il processo di liberalizzazione del mercato del gas promuovendo: lo sviluppo della concorrenza la tutela dei consumatori l equità e la non discriminazione dei clienti l efficienza nei servizi la qualità, tecnica e commerciale, nell erogazione dei servizi il risparmio energetico ed il rispetto dell ambiente La tutela dei consumatori comprende la tutela dell integrità fisica delle persone e delle cose, della salute e del diritto di proprietà, quali diritti costituzionalmente garantiti Autorità per l energia elettrica e il gas 2
Gli interventi dell Autorità in tema di sicurezza Definizione di obblighi per i distributori in materia di ispezione programmata delle reti, odorizzazione del gas, protezione catodica delle reti in acciaio e pronto intervento (deliberazioni n. 47/00, n. 236/00 e n. 168/04) Assicurazione per i clienti finali civili del gas (deliberazione n. 152/03) Regolamento degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas (deliberazione n. 40/04) Autorità per l energia elettrica e il gas 3
Fondamenti giuridici della deliberazione n. 40/04 L Autorità emana provvedimenti in tema di sicurezza a valle del punto di riconsegna del gas: sulla base della legge istitutiva n. 481/95 nel rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza In particolare la legge n. 481/95 prevede: all articolo 2, comma 12, lettera c), che l Autorità controlli che il servizio sia prestato in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese.la sicurezza degli impianti.. all articolo 2, comma 12, lettera e), che l Autorità stabilisca ed aggiorni la tariffa base di distribuzione nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale all articolo 2, comma 12, lettera h), che l Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi Autorità per l energia elettrica e il gas 4
Tempi di attuazione del regolamento Le disposizioni generali sono entrate in vigore il 19 marzo 2004 Il Titolo II (accertamenti sugli impianti di utenza nuovi) è in vigore dall 1 ottobre 2004, fatte salve le modalità semplificate valide fino al 30 settembre 2006 introdotte dalla deliberazione n. 192/05 il Titolo III (accertamenti di impianti di utenza modificati) entrerà in vigore dall 1 aprile 2007 (termine prorogato dalla del. n. 192/05 rispetto alla data dell 1 ottobre 2005 inizialmente prevista) il Titolo IV (impianti di utenza in servizio) entrerà in vigore dall 1 ottobre 2007 (termine prorogato dalla del. n. 192/05 rispetto alla data dell 1 ottobre 2006 inizialmente prevista) Per i distributori con numero di clienti finali minore o uguale a 5.000 il Titolo II entrerà in vigore dall 1 ottobre 2006, fatta salva la possibilità della sola acquisizione dell Allegato E fino al 31 marzo 2007, mentre i termini di cui sopra relativi ai Titoli III e IV sono differiti di un anno Autorità per l energia elettrica e il gas 5
Le integrazioni del regolamento: le motivazioni Dal luglio 2005 sono pervenute all Autorità segnalazioni, da parte di clienti finali, di allungamenti nei tempi di inizio delle forniture Dal confronto con le associazioni degli installatori, dei distributori e dei venditori di gas, convocate dall Autorità, è emerso che le principali cause dei ritardi nell attivazione della fornitura di gas per i nuovi impianti era costituita sia dall incompletezza della documentazione di legge predisposta dagli installatori sia dal mancato invio dei moduli da parte dei venditori di gas La quasi totalità delle richieste dei clienti risultava comunque accompagnata dai moduli A e B o C e D che consentivano di individuare in via preliminare precise responsabilità in capo all installatore che aveva realizzato l impianto di utenza Le associazioni hanno confermato la validità del regolamento emanato dall Autorità, che garantisce maggiore sicurezza degli impianti ma hanno segnalato l urgenza di disposizioni transitorie per permettere a tutti i soggetti interessati, a partire dai clienti finali e dagli installatori, un periodo più lungo per adeguarsi al regolamento Autorità per l energia elettrica e il gas 6
La deliberazione n. 192/05 L Autorità con la deliberazione n. 192/05 ha integrato la deliberazione n. 40/04 prevedendo: disposizioni transitorie, valide fino al 30 settembre 2006, che consentono di attivare la fornitura di gas in presenza di una parte della documentazione, fermo restando il successivo accertamento della documentazione di legge in caso di documentazione incompleta, l obbligo del distributore di comunicare per iscritto ed in modo esaustivo al venditore quale parte di documentazione non è stata inviata l obbligo per il distributore di segnalare il nominativo dell installatore alla competente Camera di Commercio nei casi di accertamento negativo o di mancato invio di tutta la documentazione di legge il differimento dell avvio degli accertamenti sugli impianti modificati all 1 aprile 2007 e degli impianti in servizio all 1 ottobre 2007 l avvio di un istruttoria conoscitiva per verificare l adeguatezza dei comportamenti adottati dai distributori e dai venditori di gas Autorità per l energia elettrica e il gas 7
La deliberazione n. 192/05: le norme transitorie (I) Fino al 30 settembre 2006 : il distributore può attivare la fornitura di gas ad un impianto di utenza nuovo a condizione che gli siano pervenuti almeno: l allegato A o C, compilato e firmato dal cliente finale l allegato B, corredato almeno da una copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell installatore, o D, compilato e firmato dall installatore che ha realizzato l impianto di utenza Autorità per l energia elettrica e il gas 8
La deliberazione n. 192/05: le norme transitorie (II) Fino al 30 settembre 2006: il cliente finale è comunque tenuto a fare pervenire al distributore entro i 180 giorni solari successivi alla data di attivazione della fornitura: nel caso in cui l impianto di utenza ricada nel campo di applicazione della legge n. 46/90, copia della dichiarazione di conformità completa di tutti gli allegati obbligatori per legge; nel caso in cui l impianto di utenza non ricada nel campo di applicazione della legge n. 46/90 una dichiarazione dell installatore in cui attesta di aver eseguito con esito positivo tutte le prove di sicurezza e funzionalità dell impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate, corredata degli allegati indicati nel modulo D il distributore sottopone ad accertamento la documentazione di cui sopra e nel caso di esito negativo dell accertamento sospende la fornitura di gas; nel caso di impossibilità a sospendere la fornitura ne informa il Comune e la Asl competenti Autorità per l energia elettrica e il gas 9
La deliberazione n. 192/05: il tavolo tecnico (I) La deliberazione n. 192/05 ha inoltre attivato un tavolo tecnico per il monitoraggio dell attuazione del regolamento e l individuazione di eventuali semplificazioni dello stesso Al gruppo di lavoro prendono parte, oltre agli uffici dell Autorità, il Ministero delle Attività Produttive, il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, il Comitato Italiano Gas, le associazioni degli installatori, dei distributori e dei venditori di gas, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali Autorità per l energia elettrica e il gas 10
La deliberazione n. 192/05: il tavolo tecnico (II) In esito agli incontri del gruppo di lavoro di novembre 2005 gennaio 2006, sono stati individuati, limitatamente agli impianti di utenza nuovi, i seguenti temi cruciali per la semplificazione della deliberazione n. 40/04: le regole generali in tema di accertamento documentale la semplificazione degli allegati alla deliberazione il flusso delle informazioni le regole principali in tema di attivazione della fornitura i casi di negazione e di sospensione della fornitura i corrispettivi il ruolo di controllo del Comune L Autorità si accinge a pubblicare un documento di consultazione che formuli proposte di semplificazione dell attuale regolamento su tali temi; in esito alla consultazione verrà emanato un provvedimento di modifica ed integrazione della deliberazione n. 40/04 Autorità per l energia elettrica e il gas 11
La segnalazione dell Autorità a Parlamento e Governo L Autorità ha inviato una segnalazione a Parlamento e Governo con osservazioni e proposte di integrazione della legge n. 46/90 mirante a superare le criticità emerse ed a garantire la piena e completa attuazione della legge stessa nell interesse dei cittadini I principali temi richiamati nella segnalazione sono: i criteri di qualificazione degli installatori ed i percorsi per un loro costante aggiornamento l efficacia dei meccanismi di garanzia rispetto ai soggetti che risultino inadempienti rispetto alla legge il rafforzamento delle verifiche della corretta esecuzione degli impianti ed il recupero degli impianti di utenza privi, per diverse cause, di dichiarazione di conformità la semplificazione della documentazione prevista dalla legge il coordinamento delle iniziative in tema di sicurezza degli impianti di utenza e degli interventi relativi all attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell energiaal fine di minimizzare gli oneri per i clienti finali connessi all attuazione dei provvedimenti in materia Autorità per l energia elettrica e il gas 12
Il ruolo degli enti normatori e delle associazioni di settore Il ruolo degli enti preposti alla normazione tecnica nazionale e delle associazioni di categoria è fondamentale: per consentire la piena attuazione del regolamento attraverso il completamento del quadro normativo con l emanazione di norme tecniche e di linee guida per consentire il superamento di eventuali controversie che nascessero nell attuazione del regolamento In particolare il CIG: ha pubblicato una guida alla compilazione degli allegati obbligatori alla Dichiarazione di Conformità rappresenta il fondamentale riferimento istituzionale per la risoluzione di eventuali controversie interpretative che dovessero sorgere tra installatori e distributori sulla conformità della documentazione alle norme e regole tecniche vigenti Autorità per l energia elettrica e il gas 13
Gli effetti della deliberazione n. 40/04 Pur con le inevitabili difficoltà di prima attuazione la deliberazione n. 40/04 ha prodotto effetti significativi: nel primo anno termico di attuazione 2004-2005 parecchie migliaia di impianti di utenza nuovi sono stati attivati a seguito di accertamento con esito positivo tali impianti di utenza risultano pertanto provvisti di tutta la documentazione prevista dalla legge n. 46/90 è aumentata la conoscenza della legislazione vigente in tema di sicurezza degli impianti di utenza a gas grazie anche al confronto assistito dal CIG su parecchi casi di applicazione della legge n.46/90 l attuazione della deliberazione n. 40/04 ha dato un nuovo impulso a corsi di aggiornamento sia degli installatori sia del personale tecnico incaricato degli accertamenti Di tali elementi l Autorità terrà conto nelle modifiche ed integrazioni che verranno apportate a seguito dell imminente processo di consultazione Autorità per l energia elettrica e il gas 14